Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3244 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Caterina Belcastro, con la quale è elettivamente domiciliato in
Marina di Caulonia (RC), Via Provinciale n. 4
Ricorrent e
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 07/04/2024, ha presentato all' domanda volta ad CP_1
ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Legge n.
18/1980) e l'accertamento della disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- che la commissione medica dell'Istituto lo ha riconosciuto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio -grave 67% -99%” e
“Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 5.2.1992 n. 104”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuto meritevole dei benefici richiesti;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili;
- che l'elaborato peritale è sintetico, lacunoso e non motivato;
- che, nello specifico, il consulente non ha adeguatamente valutato il quadro patologico del ricorrente, omettendo l'indicazione dei codici tabellari previsti per ciascuna patologia ai sensi del D.M. n. 43 del 05.02.1992, nonché le valutazioni delle percentuali assegnate;
- che è il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”artrosi polidistrettuale con deficit statico dinamico;
insufficienza venosa cronica;
ipertrofia prostatica ipovedente grave (cecità monoculare – occhio destro, ipovedente occhio sinistro – VOS 2/10);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento dei benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, 3
contrariis reiectis, così statuire: 1) accertare e dichiarare, previa C.T.U. medico legale, lo stato di inabile civile non autosufficiente, o non deambulante, del ricorrente, ossia che trattasi di persona totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ovvero impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché accertare che egli è da considerarsi “persona handicappata in situazione di gravità” (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa, ovvero dall'eventuale diversa data che sarà riconosciuta in corso di causa;
2) condannare l' al pagamento di spese e compensi di lite CP_1
del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, nonché l'accertamento dello stato di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 4
104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che le patologie allegate sono state erroneamente valutate e sottostimate e che dalla perizia non 5
si evince l'applicazione dei codici tabellari e, dunque, non è possibile verificare la correttezza dell'iter logico giuridico seguito.
A fronte delle censure contenute nel ricorso introduttivo, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, specificando, anche alla luce dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, i codici tabellari applicati e le ragioni in virtù delle quali sono state attribuite, a ciascuna patologia, determinate percentuali di invalidità.
Pertanto il C.T.U. all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica versata in atti, evidenziando come il quadro patologico in atto determini difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della vita quotidiana determinando una invalidità nella misura medio grave dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ha concluso che il ricorrente non necessita di assistenza continua ai fini dello svolgimento degli atti della vita quotidiana e della deambulazione e non presenta una compromissione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ma è persona disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.
104/1992).
Orbene, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente e motivando le proprie conclusioni, che sono sorrette da congrue valutazioni 6
medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo
Consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale, che in ogni caso non è stato nemmeno dedotto o allegato dalla parte ricorrente.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Del resto, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 80% e una situazione di disabilità ai sensi dell'art, 3, comma 1 della legge n. 104/1992, valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento 7
dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
8
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3244/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.p.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 10/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci