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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13735 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato NINIVAGGI MARIANTONELLA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GRECO ANTONIO parte convenuta
rappresentata e difesa dagli avv Alessandro Sulsenti e Roberto Controparte_2
Polloni
Parte intervenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 16/05/2024
F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto con CP_1
in Barcellona il 01/07/2006, unione dalla quale, in data 1/05/2005
[...]
nasceva e nel novembre 2008 nasceva CP_2 Per_1
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che il
24.11.2017 veniva pronunciata sentenza di separazione . Chiedeva, altresì, la ricorrente l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per le minori in € 1000,00 mensili, oltre all'85 % delle spese straordinarie sanitarie , mentre per le altre spese straordinarie chiedeva la ripartizione al 50%.
Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione a far recare le minori in Spagna per visitare i parenti se accompagnate da un adulto.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla collocazione dei minori e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, tuttavia, di determinare l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la ripartizione a metà delle spese sanitarie, detratto il rimborso statale cui ha diritto quale funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza del 23.2.2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n. 1094/2023
.
pagina 2 di 6 La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Divenuta maggiorenne, si costituiva la figlia , la quale, trasferitasi medio CP_2
tempore dal padre, chiedeva che la madre le corrispondesse un contributo di mantenimento.
All'udienza del 16.5.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 4 novembre 2024 .
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
1094/2023 pronunciata da questo Tribunale, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento di Per_1
Relativamente alla gestione di dell'età di 16 anni, non sussiste alcuna Per_1 controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, per la quale si conferma l'assegnazione della casa familiare.
In considerazione dell'età della minore le visite padre figlia durante la settimana saranno organizzati liberamente, tenuto conto degli impegni e delle esigenze della figlia. Si prevedono inoltre due fine settimana alternati al mese dal sabato alla domenica e due settimane durante le vacanze estive.
Sulle questioni economiche
Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i pagina 3 di 6 coniugi.
Invero, il sig percepisce uno stipendio mensile fisso di circa 2300,00 CP_1
euro ( dichiarazioni redditi 2022 e doc 65) .
Il sig è onerato anche del pagamento di un mutuo dell'importo di euro CP_1
461,00 mensili.
La sig percepisce, invece, circa 1600,00 euro netti al mese. Pt_1
In considerazione della disparità reddituale e delle accresciute esigenze di rispetto all'epoca della separazione ( in cui le parti avevano Per_1
consensualmente stabilito un contributo di euro 350,00 euro, arrivato per gli aumenti Istat a circa 400,00 euro mensili), si ritiene equo un contributo paterno per di euro 500, 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Le Per_1
spese sanitarie saranno suddivise al 50% per la quota eccedente il rimborso statale spettante al sig. Pt_2
A sua volta la madre è tenuta a mantenere la figlia versando al padre, CP_2
dato che la domanda della figlia intervenuta si limita a chiedere la revoca del contributo di mantenimento paterno, la somma di euro 150,00 mensili, oltre al
30% delle spese straordinarie e al 50% delle spese sanitarie, una volta detratto il rimborso statale.
I contributi di mantenimento saranno soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istate versati entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda .
L'età della minore consente gli spostamenti Italia Spagna anche se accompagnata da un adulto diverso dalla madre.
Non è accoglibile la domanda della ricorrente di prevedere un obbligo, a carico del genitore il quale si assenti durante i periodi di frequentazione con la figlia minore, di ottenere il consenso dell'altro genitore con un preavviso di almeno quindici giorni, oltre che la conferma dell'impegno assunto in sede di separazione per i casi di mancata visita
“ di corrispondere all'altro la somma pari all'importo del mantenimento pro die adeguato secondo gli indici Istat per ogni giornata .versamento dell'assegno del mese successivo nel quale si è verificata l'assenza”. Oltre alla scarsa rispondenza ad esigenze attuali, data l'età della minore di 16 anni che consente una facile gestione anche in caso di assenza dell'altro genitore, vista la raggiunta autonomia , si tratta;
di una condizione che, se non frutto di condivisione, esula dall'ordinaria configurazione del dovere di mantenimento e pagina 4 di 6 di difficile applicazione pratica.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza relativamente al quantum di mantenimento posto a carico di entrambe le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dispone che sia affidata ad entrambi i genitori;
Per_1
2) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, che resta assegnata alla ricorrente;
3) regolamenta le frequentazioni paterne con in forma libera Per_1
durante la settimana, con fine settimana alternati dal sabato alla domenica e 15 giorni durante le vacanze estive;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento
[...]
ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (comprese le spese sanitarie una volta detratto il rimborso spettante al sig disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il CP_1
Tribunale di Bologna,
5) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Pt_3
ordinario, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
(comprese le spese sanitarie una volta detratto il rimborso spettante al sig ) CP_1
disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna,
6) compensa tre le parti le spese legali
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in pagina 5 di 6 data 5/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.ssa Stefano Giusberti
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