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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Vitale
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n°OI -001673570.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Entrambe le parti all'odierna udienza hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, per intervenuto annullamento «in autotutela» della opposta ordinanza.
2. La causa viene pertanto decisa come in dispositivo.
3. Le spese seguono la soccombenza “virtuale”, con liquidazione per le sole fasi «di studio» e «introduttiva», in considerazione della condotta dell che ha CP_2
determinato l'assenza di una concreta «fase decisionale».
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 1 di 2 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COPNDANNA l al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 264,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 01/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Vitale
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n°OI -001673570.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Entrambe le parti all'odierna udienza hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, per intervenuto annullamento «in autotutela» della opposta ordinanza.
2. La causa viene pertanto decisa come in dispositivo.
3. Le spese seguono la soccombenza “virtuale”, con liquidazione per le sole fasi «di studio» e «introduttiva», in considerazione della condotta dell che ha CP_2
determinato l'assenza di una concreta «fase decisionale».
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 1 di 2 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COPNDANNA l al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 264,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 01/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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