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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4658/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via Pastrengo n. 27, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Ottone Martelli che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Gioacchino da
Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Condannare il Controparte_2
a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito a causa della illegittima
[...]
cancellazione dei contributi figurativi per il periodo 1.01.2001/31.12.2014 e per il periodo
1.01.2017/30.04.2023 nonché dei contributi obbligatori per l'anno 2016 nella misura di €
46.650,84, o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero
condannare il a costituire una rendita vitalizia Controparte_1
anche ad integrazione dell'attuale trattamento pensionistico in favore del ricorrente presso
l in misura pari ai contributi omessi e/o cancellati;
2) Condannare il CP_3 [...]
[..
[...] a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito a Controparte_4
causa della illegittima mancata corresponsione dell'assegno SU per il periodo febbraio
2011 – dicembre 2014 e per il periodo 1.01.2017 – 30.04.2023 ammontante ad € 71.533,14,
o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) Condannare il
a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale Controparte_1
e non patrimoniale subito a causa della perdita di chance nella misura di € 100.000,00 o
altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
4) Condannare il
a risarcire il ricorrente per il danno esistenziale Controparte_1
subito nella misura di € 100.000,00 o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale
riterrà equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al
soddisfo. In ogni caso con condanna alle spese e compenso del giudizio in favore del
sottoscritto difensore anticipatario. In caso di soccombenza del ricorrente nel presente
giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., vorrà l'Ill.mo Giudice
adito astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. - in via principale, respingere il ricorso, in quanto
manifestamente inammissibile e/o infondato;
2. - in via subordinata, nella denegata ipotesi
di accoglimento del ricorso, si chiede fin da ora disporsi apposita CTU, volta ad operare
l'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stato iscritto dal 1995 nelle liste di mobilità quale L.S.U. percependo il relativo assegno;
che dal 1996 era stato utilizzato dal
Comune di Acri in diversi progetti, con successiva assunzione a tempo determinato e parziale dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e successiva proroga al 31.12.2016; che il 16.5.2016 il
Comune di Acri aveva comunicato il recesso dal contratto di lavoro in esecuzione di note di
Italia Lavoro e del , in conseguenza delle quali era stata disposta la Controparte_1
2 sua cancellazione dalle liste L.S.U.; che aveva proposto ricorso giudiziale (procedimento n.
5937/2016 R.G.A.L.), con cui aveva contestato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle liste;
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro, all'esito del procedimento indicato, aveva emanato sentenza n. 172/2019, con cui aveva condannato il alla reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U. Controparte_1
ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite nell'anno 2016, a seguito dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro;
che tale sentenza era stata confermata in grado di appello e passata in giudicato;
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro e la
Corte di Appello-Sezione Lavoro di Catanzaro avevano affermato l'illegittimità della condotta del motivata su asserita Controparte_1
incompatibilità con attività di lavoro subordinato, che non determinava la cancellazione dalle liste;
che, in conseguenza di tale comportamento illegittimo, il ricorrente aveva subito danno patrimoniale consistente nella mancata percezione dell'assegno spettante per l'iscrizione
CP_ nelle liste L.S.U., atteso che l aveva prima sospeso e poi non erogato tale assegno,
per il periodo complessivo febbraio 2011/aprile 2023, con l'eccezione del periodo
2015/2016, in cui il ricorrente era stato assunto dal Comune di Acri con contratto a tempo determinato;
che il ricorrente aveva subito danno previdenziale rappresentato dalla cancellazione dei contributi figurativi spettanti dall'1.1.2001 al 31.12.2014 e dal mancato riconoscimento della contribuzione indicata dall'1.1.2016 al 30.4.2023, oltre che dalla cancellazione della contribuzione per l'anno 2016; che, in conseguenza di tale mancato riconoscimento, aveva potuto presentare domanda di pensione di vecchiaia solo nel 2023,
invece che dall'1.4.2022, come sarebbe spettato;
che spettava il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. o, in alternativa, la rendita ex art. 13 della legge 1338/1962; che, a causa del comportamento persecutorio della parte resistente, era stato escluso dalla stabilizzazione degli L.S.U. da parte del Comune di Acri, sicché aveva perso la chance di assunzione a tempo indeterminato;
che a causa del comportamento del Ministero resistente aveva subito anche danno esistenziale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Il resistente si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che sulle questioni proposte dal ricorrente vi era stato già
giudicato, con conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.; che aveva provveduto a dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 172/2019, con reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U.; che per la domanda relativa alla contribuzione figurativa ed obbligatoria non aveva legittimazione passiva, che non sussistenza neppure
CP_ per la domanda di corresponsione dell'assegno SU, da proporsi all;
che in riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance o del danno esistenziale non era stata indicata la necessaria prova. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è stata formulata in termini di risarcimento del danno, sicché occorre considerare, con valore dirimente, che con sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro n. 172/2019, è stata ordinata al la Controparte_1
reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U. a far data dalla cancellazione.
Con tale statuizione l'illegittimità del comportamento della parte resistente - posta a base dell'odierna domanda di risarcimento dei danni - è stata neutralizzata con effetto retroattivo,
come chiaramente evincibile dall'ordine di reiscrizione a far data dalla cancellazione.
In tal modo, per l'assegno SU (in merito, peraltro, deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha allegato in atti sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 1955/2017 che
CP_ riguarda contenzioso tra ricorrente ed riguardo a tali assegni, a conferma della
CP_ legittimazione passiva spettante all ) e per la contribuzione figurativa correlata all'iscrizione nelle liste L.S.U. (così come per quella obbligatoria correlata al rapporto di
4 lavoro con contratto a tempo determinato fino al 2016, diretta conseguenza della sentenza n. 172/2019) non si configura un danno, trattandosi nel caso di domanda da proporsi nei confronti degli enti competenti per ottenere quanto conseguente alla reiscrizione nelle liste
L.S.U., senza che possa darsi rilievo decisivo all'affermata circostanza per cui la condotta degli enti era avvenuta su richiesta della parte resistente.
Oltretutto, in merito, dovrebbe considerarsi il difetto di allegazione e prova sulla persistenza dei requisiti per l'iscrizione nelle liste L.S.U. per una istanza proposta per il periodo fino al
2023, anche in ragione della mancata contestazione specifica di parte ricorrente dell'allegato n. 12 depositato da parte resistente, in cui si legge che l'ente utilizzatore
Comune di Acri aveva inserito una sospensione dal 31.3.2016 al 31.12.2019 per motivi personali/familiari e l'uscita dal bacino L.S.U. in data 31.12.2019 con causale “rinuncia alla prosecuzione”.
Per la domanda di costituzione di rendita ex art. 13 della legge 1338/1962, poi, deve affermarsi la genericità della domanda, anche in relazione all'indicazione della legittimazione passiva della parte resistente.
Allo stesso modo, non è configurabile un danno da perdita di chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
La sentenza n. 172/2019, esecutiva ex art. 282 c.p.c., è stata emanata il 30.1.2019 e la stessa parte ricorrente ha affermato che il Comune di Acri ha pubblicato in data 4.11.2019
un avviso pubblico di selezione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, non risultando compiutamente indicata e dimostrata alcuna attività del ricorrente per la partecipazione a tale procedura pur sussistendo il diritto all'iscrizione nelle liste L.S.U..
In tal modo, la mancata partecipazione del ricorrente alla procedura di stabilizzazione deve considerarsi legata, di fatto, ad una scelta del ricorrente medesimo che poteva far valere la sentenza n. 172/2019 (si ripete, provvisoriamente esecutiva), non potendosi dunque configurare alcun danno da porre a carico del resistente. CP_1
5 Peraltro, anche in riferimento alla perdita di chance, occorreva l'allegazione e la prova della persistenza dei requisiti per l'iscrizione alle liste L.S.U. e della mancata occupazione del ricorrente al momento della procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di Acri.
Infine, la domanda di risarcimento del danno esistenziale (se pur si voglia considerare tale danno diverso dal danno morale oggetto della sentenza n. 172/2019, resa nei procedimenti riuniti n. 5937/2026 R.G.A.L. e 2701/2017 R.G.A.L., con cui la domanda di risarcimento è
stata rigettata) è formulata in maniera del tutto generica e sganciata dall'allegazione di compiute e concrete circostanze di fatto, mancando del resto ogni istanza istruttoria in merito (evidenziandosi in merito la genericità e conseguente inammissibilità del capitolo f)
della prova per testi formulata da parte ricorrente).
La domanda deve dunque integralmente rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite
(rilevandosi da ultimo che l'art. 152 disp. att. c.p.c. richiamato da parte ricorrente non ha attinenza con il contenzioso in esame).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 15.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4658/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via Pastrengo n. 27, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Ottone Martelli che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Gioacchino da
Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Condannare il Controparte_2
a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito a causa della illegittima
[...]
cancellazione dei contributi figurativi per il periodo 1.01.2001/31.12.2014 e per il periodo
1.01.2017/30.04.2023 nonché dei contributi obbligatori per l'anno 2016 nella misura di €
46.650,84, o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero
condannare il a costituire una rendita vitalizia Controparte_1
anche ad integrazione dell'attuale trattamento pensionistico in favore del ricorrente presso
l in misura pari ai contributi omessi e/o cancellati;
2) Condannare il CP_3 [...]
[..
[...] a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale subito a Controparte_4
causa della illegittima mancata corresponsione dell'assegno SU per il periodo febbraio
2011 – dicembre 2014 e per il periodo 1.01.2017 – 30.04.2023 ammontante ad € 71.533,14,
o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) Condannare il
a risarcire il ricorrente per il danno patrimoniale Controparte_1
e non patrimoniale subito a causa della perdita di chance nella misura di € 100.000,00 o
altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale riterrà equa oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
4) Condannare il
a risarcire il ricorrente per il danno esistenziale Controparte_1
subito nella misura di € 100.000,00 o altra somma minore o maggiore che l'adito Tribunale
riterrà equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al
soddisfo. In ogni caso con condanna alle spese e compenso del giudizio in favore del
sottoscritto difensore anticipatario. In caso di soccombenza del ricorrente nel presente
giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., vorrà l'Ill.mo Giudice
adito astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. - in via principale, respingere il ricorso, in quanto
manifestamente inammissibile e/o infondato;
2. - in via subordinata, nella denegata ipotesi
di accoglimento del ricorso, si chiede fin da ora disporsi apposita CTU, volta ad operare
l'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stato iscritto dal 1995 nelle liste di mobilità quale L.S.U. percependo il relativo assegno;
che dal 1996 era stato utilizzato dal
Comune di Acri in diversi progetti, con successiva assunzione a tempo determinato e parziale dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e successiva proroga al 31.12.2016; che il 16.5.2016 il
Comune di Acri aveva comunicato il recesso dal contratto di lavoro in esecuzione di note di
Italia Lavoro e del , in conseguenza delle quali era stata disposta la Controparte_1
2 sua cancellazione dalle liste L.S.U.; che aveva proposto ricorso giudiziale (procedimento n.
5937/2016 R.G.A.L.), con cui aveva contestato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle liste;
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro, all'esito del procedimento indicato, aveva emanato sentenza n. 172/2019, con cui aveva condannato il alla reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U. Controparte_1
ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite nell'anno 2016, a seguito dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro;
che tale sentenza era stata confermata in grado di appello e passata in giudicato;
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro e la
Corte di Appello-Sezione Lavoro di Catanzaro avevano affermato l'illegittimità della condotta del motivata su asserita Controparte_1
incompatibilità con attività di lavoro subordinato, che non determinava la cancellazione dalle liste;
che, in conseguenza di tale comportamento illegittimo, il ricorrente aveva subito danno patrimoniale consistente nella mancata percezione dell'assegno spettante per l'iscrizione
CP_ nelle liste L.S.U., atteso che l aveva prima sospeso e poi non erogato tale assegno,
per il periodo complessivo febbraio 2011/aprile 2023, con l'eccezione del periodo
2015/2016, in cui il ricorrente era stato assunto dal Comune di Acri con contratto a tempo determinato;
che il ricorrente aveva subito danno previdenziale rappresentato dalla cancellazione dei contributi figurativi spettanti dall'1.1.2001 al 31.12.2014 e dal mancato riconoscimento della contribuzione indicata dall'1.1.2016 al 30.4.2023, oltre che dalla cancellazione della contribuzione per l'anno 2016; che, in conseguenza di tale mancato riconoscimento, aveva potuto presentare domanda di pensione di vecchiaia solo nel 2023,
invece che dall'1.4.2022, come sarebbe spettato;
che spettava il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. o, in alternativa, la rendita ex art. 13 della legge 1338/1962; che, a causa del comportamento persecutorio della parte resistente, era stato escluso dalla stabilizzazione degli L.S.U. da parte del Comune di Acri, sicché aveva perso la chance di assunzione a tempo indeterminato;
che a causa del comportamento del Ministero resistente aveva subito anche danno esistenziale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Il resistente si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che sulle questioni proposte dal ricorrente vi era stato già
giudicato, con conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.; che aveva provveduto a dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 172/2019, con reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U.; che per la domanda relativa alla contribuzione figurativa ed obbligatoria non aveva legittimazione passiva, che non sussistenza neppure
CP_ per la domanda di corresponsione dell'assegno SU, da proporsi all;
che in riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance o del danno esistenziale non era stata indicata la necessaria prova. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda è stata formulata in termini di risarcimento del danno, sicché occorre considerare, con valore dirimente, che con sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro n. 172/2019, è stata ordinata al la Controparte_1
reiscrizione del ricorrente nelle liste L.S.U. a far data dalla cancellazione.
Con tale statuizione l'illegittimità del comportamento della parte resistente - posta a base dell'odierna domanda di risarcimento dei danni - è stata neutralizzata con effetto retroattivo,
come chiaramente evincibile dall'ordine di reiscrizione a far data dalla cancellazione.
In tal modo, per l'assegno SU (in merito, peraltro, deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha allegato in atti sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 1955/2017 che
CP_ riguarda contenzioso tra ricorrente ed riguardo a tali assegni, a conferma della
CP_ legittimazione passiva spettante all ) e per la contribuzione figurativa correlata all'iscrizione nelle liste L.S.U. (così come per quella obbligatoria correlata al rapporto di
4 lavoro con contratto a tempo determinato fino al 2016, diretta conseguenza della sentenza n. 172/2019) non si configura un danno, trattandosi nel caso di domanda da proporsi nei confronti degli enti competenti per ottenere quanto conseguente alla reiscrizione nelle liste
L.S.U., senza che possa darsi rilievo decisivo all'affermata circostanza per cui la condotta degli enti era avvenuta su richiesta della parte resistente.
Oltretutto, in merito, dovrebbe considerarsi il difetto di allegazione e prova sulla persistenza dei requisiti per l'iscrizione nelle liste L.S.U. per una istanza proposta per il periodo fino al
2023, anche in ragione della mancata contestazione specifica di parte ricorrente dell'allegato n. 12 depositato da parte resistente, in cui si legge che l'ente utilizzatore
Comune di Acri aveva inserito una sospensione dal 31.3.2016 al 31.12.2019 per motivi personali/familiari e l'uscita dal bacino L.S.U. in data 31.12.2019 con causale “rinuncia alla prosecuzione”.
Per la domanda di costituzione di rendita ex art. 13 della legge 1338/1962, poi, deve affermarsi la genericità della domanda, anche in relazione all'indicazione della legittimazione passiva della parte resistente.
Allo stesso modo, non è configurabile un danno da perdita di chance di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
La sentenza n. 172/2019, esecutiva ex art. 282 c.p.c., è stata emanata il 30.1.2019 e la stessa parte ricorrente ha affermato che il Comune di Acri ha pubblicato in data 4.11.2019
un avviso pubblico di selezione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, non risultando compiutamente indicata e dimostrata alcuna attività del ricorrente per la partecipazione a tale procedura pur sussistendo il diritto all'iscrizione nelle liste L.S.U..
In tal modo, la mancata partecipazione del ricorrente alla procedura di stabilizzazione deve considerarsi legata, di fatto, ad una scelta del ricorrente medesimo che poteva far valere la sentenza n. 172/2019 (si ripete, provvisoriamente esecutiva), non potendosi dunque configurare alcun danno da porre a carico del resistente. CP_1
5 Peraltro, anche in riferimento alla perdita di chance, occorreva l'allegazione e la prova della persistenza dei requisiti per l'iscrizione alle liste L.S.U. e della mancata occupazione del ricorrente al momento della procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di Acri.
Infine, la domanda di risarcimento del danno esistenziale (se pur si voglia considerare tale danno diverso dal danno morale oggetto della sentenza n. 172/2019, resa nei procedimenti riuniti n. 5937/2026 R.G.A.L. e 2701/2017 R.G.A.L., con cui la domanda di risarcimento è
stata rigettata) è formulata in maniera del tutto generica e sganciata dall'allegazione di compiute e concrete circostanze di fatto, mancando del resto ogni istanza istruttoria in merito (evidenziandosi in merito la genericità e conseguente inammissibilità del capitolo f)
della prova per testi formulata da parte ricorrente).
La domanda deve dunque integralmente rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite
(rilevandosi da ultimo che l'art. 152 disp. att. c.p.c. richiamato da parte ricorrente non ha attinenza con il contenzioso in esame).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 15.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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