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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 679 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ennio Cioffi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Luisa De Carlo, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 26.06.2018, ritualmente notificato, Controparte_1 evocava in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro in Parte_1 premessa e, per l'effetto, - condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice per le lesioni personali patite in occasione del sinistro occorsole, nell'importo pari ad € 6.667,74, ovvero nell'importo diverso – maggiore o minore – dalla S.V. ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L'attrice assumeva che in data 6.08.2013, alle ore 20.30 circa, mentre percorreva, a piedi, la stradina adiacente alla SS 16 Lecce-Maglie che dal Parco Commerciale dell'Ipermercato Conad conduce sia in direzione Lecce che
, dopo aver percorso circa 100 mt dall'uscita di detto Parco, cadeva per terra Parte_1
a causa di una buca presente sul manto stradale. La , a seguito delle lesioni CP_1 riportate e, stante il perdurare di dolori lancinanti, dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, in data 8.08.2013 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
V. Fazzi di Lecce, i cui sanitari diagnosticavano un “Trauma contusivo del gomito sx ginocchio sx ed emitorace sx”, con prognosi di gg. 15 (cfr. doc. in atti). Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, l'odierna attrice adiva codesto
Tribunale per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2018 si costituiva il , Parte_1 in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interpello dell'attrice, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1326/23 del
4.5.2023 ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato il Parte_1
, in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da
[...] CP_1
liquidati in complessivi € 5.448,30 oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
pag. 2/7 monetaria;
ha, altresì, condannato l'ente comunale alla refusione delle spese di lite e per la ctu.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto “pienamente provato” da parte attrice sia “l'effettivo verificarsi del sinistro”, che la causa dello stesso “identificabile nella presenza della denunciata anomalia (buca sul manto stradale)” circostanza questa riferita nel corso dell'interrogatorio formale dalla stessa e confermata dal testimone oculare CP_1 [...]
, sentito a verbale;
Testimone_1
- ha, inoltre, ritenuto “provata anche documentalmente” - mediante produzione fotografica – l'effettiva esistenza della denunciata anomalia;
- ha ritenuto applicabile alla vicenda sub iudice quanto disposto dall'art. 2051 c.c., ritenendo, dunque, l'ente comunale convenuto custode del tratto stradale teatro del sinistro e, per tale ragione, tenuto alla sua manutenzione;
- ha, concluso, ritendo che “la cattiva manutenzione” del manto stradale fosse da individuare quale unica causa del sinistro occorso;
- ha, dunque, escluso che potesse riconoscersi un concorso di colpa da ascrivere alla condotta della danneggiata;
- ha, infine, affermato che l'ente convenuto non avesse fornito “alcuna valida prova” circa “l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 1326/23 del tribunale di Lecce ha proposto appello il Parte_1
ed ha chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento,
[...] fosse accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità del in Parte_1 relazione alle lesioni subite dall'appellata a causa del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 vittoria di spese pag. 3/7 All'udienza del 1.10.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con unico motivo di gravame il ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 giudice di prime cure ad accogliere la domanda attorea dando “esclusivo credito alle dichiarazioni del solo testimone e della parte danneggiata” (cfr. atto di appello
) ed a ritenere che “la semplice presenza di una buca sul manto Parte_1 stradale” potesse essere ritenuta idonea a costituire “un'insidia stradale difficilmente individuabile”.
Ad avviso dell'appellante, invece, le minime dimensioni della buca situata al centro della stradina di servizio percorsa solo da auto e camion, priva di marciapiedi e “nella quale un pedone che fosse costretto a percorrerla avrebbe dovuto prudentemente utilizzare un margine laterale della stessa per evitare di essere investito” (cfr. pag. 4 atto di appello). Il tribunale avrebbe, dunque, omesso di valutare l'incidenza della condotta della danneggiata sull'evento dannoso, ai sensi del 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità da cosa in custodia, è noto l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa
e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (cfr. in tal senso cass. civ. sent. del 7.4.2010 n. 8229 e cass. civ. sent. del 5.12.2008 n. 28811). pag. 4/7 Il danneggiato, che intenda agire ex art. 2051 c.c., ha, pertanto, l'esclusivo onere di provare il nesso causale tra il danno patito e la cosa in custodia e “non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (cfr. in tal senso cass. civ. sez II, ord.
8.7.2024 n. 18518).
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la danneggiata CP_1 ha correttamente assolto il proprio onere probatorio. La ricostruzione della
[...] stessa fornita circa la dinamica del sinistro ha, infatti, trovato conferma con la dichiarazione resa dal testimone oculare , il quale, sentito in Testimone_1 udienza, ha confermato di aver assistito alla caduta e di aver soccorso la signora sul luogo del sinistro. I danni patiti sono stati poi certificati dalla relazione di P.S. dell'8.8.2013, prodotta in atti, presso cui la donna si è recata riferendo “trauma da caduta per dissesto del manto stradale in data 6.8.2013”, e in cui è riportata l'ipotesi diagnostica di “edema del gomito sx, ferite escoriate gomito sx e ginocchio sx, trauma contusivo gomito sx, ginocchio sx ed emitorace sx”.
L'odierna appellata ha, pertanto, ampiamente documentato sia il verificarsi del sinistro che il danno patito. Ad accertare il nesso causale tra evento e danno ha provveduto il consulente tecnico incaricato dal tribunale, il quale ha affermato che “si può ragionevolmente ritenere che l'evento traumatico accaduto in data 6.8.2013 abbia avuto un indiscutibile rapporto patogenetico causale nel determinismo delle lesioni diagnosticate” (cfr. CTU dott. ). Persona_1
Chiarita la posizione della danneggiata, appare opportuno ora analizzare la posizione dell'Ente Controparte_2
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. la suprema corte ha avuto modo di chiarire che “incombe, invece, sul custode (..) la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (..)”. “Se, dunque,
“la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può pag. 5/7 avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”
(cfr. in tal senso cass. civ. Sez. III, sent. del 7.9.2023 n. 26142).
Come correttamente rilevato dal tribunale nella sentenza gravata, l' non Parte_2 ha, invero, fornito alcuna prova circa l'esistenza di un fattore estraneo idoneo a interrompere il nesso causale, limitandosi ad invocare l'applicazione della disciplina relativa al concorso colposo nella causazione del sinistro, evidenziando una generica imprudente condotta dell'odierna appellata, per questo idonea a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Appare, tuttavia, opportuno evidenziare che con riferimento alla limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c. per il fatto colposo del danneggiato, la suprema corte ha, più volte, avuto modo di ribadire “l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte” secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale” (cfr. in tal senso cass. civ., sez. III, rd., del 11/07/2024 n. 19078).
Se è vero, dunque, che la condotta del danneggiato può configurare un'ipotesi di caso fortuito idonea a ridimenzionare la responsabilità del custode, essa tuttavia deve pag. 6/7 risultare “abnorme”. Carattere questo in alcun modo provato nella specie dall'Ente appellante.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi, e deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna il al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 679 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ennio Cioffi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Luisa De Carlo, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 26.06.2018, ritualmente notificato, Controparte_1 evocava in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro in Parte_1 premessa e, per l'effetto, - condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attrice per le lesioni personali patite in occasione del sinistro occorsole, nell'importo pari ad € 6.667,74, ovvero nell'importo diverso – maggiore o minore – dalla S.V. ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L'attrice assumeva che in data 6.08.2013, alle ore 20.30 circa, mentre percorreva, a piedi, la stradina adiacente alla SS 16 Lecce-Maglie che dal Parco Commerciale dell'Ipermercato Conad conduce sia in direzione Lecce che
, dopo aver percorso circa 100 mt dall'uscita di detto Parco, cadeva per terra Parte_1
a causa di una buca presente sul manto stradale. La , a seguito delle lesioni CP_1 riportate e, stante il perdurare di dolori lancinanti, dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, in data 8.08.2013 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
V. Fazzi di Lecce, i cui sanitari diagnosticavano un “Trauma contusivo del gomito sx ginocchio sx ed emitorace sx”, con prognosi di gg. 15 (cfr. doc. in atti). Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, l'odierna attrice adiva codesto
Tribunale per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2018 si costituiva il , Parte_1 in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interpello dell'attrice, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1326/23 del
4.5.2023 ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato il Parte_1
, in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da
[...] CP_1
liquidati in complessivi € 5.448,30 oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
pag. 2/7 monetaria;
ha, altresì, condannato l'ente comunale alla refusione delle spese di lite e per la ctu.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, ritenuto “pienamente provato” da parte attrice sia “l'effettivo verificarsi del sinistro”, che la causa dello stesso “identificabile nella presenza della denunciata anomalia (buca sul manto stradale)” circostanza questa riferita nel corso dell'interrogatorio formale dalla stessa e confermata dal testimone oculare CP_1 [...]
, sentito a verbale;
Testimone_1
- ha, inoltre, ritenuto “provata anche documentalmente” - mediante produzione fotografica – l'effettiva esistenza della denunciata anomalia;
- ha ritenuto applicabile alla vicenda sub iudice quanto disposto dall'art. 2051 c.c., ritenendo, dunque, l'ente comunale convenuto custode del tratto stradale teatro del sinistro e, per tale ragione, tenuto alla sua manutenzione;
- ha, concluso, ritendo che “la cattiva manutenzione” del manto stradale fosse da individuare quale unica causa del sinistro occorso;
- ha, dunque, escluso che potesse riconoscersi un concorso di colpa da ascrivere alla condotta della danneggiata;
- ha, infine, affermato che l'ente convenuto non avesse fornito “alcuna valida prova” circa “l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 1326/23 del tribunale di Lecce ha proposto appello il Parte_1
ed ha chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento,
[...] fosse accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità del in Parte_1 relazione alle lesioni subite dall'appellata a causa del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 vittoria di spese pag. 3/7 All'udienza del 1.10.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con unico motivo di gravame il ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 giudice di prime cure ad accogliere la domanda attorea dando “esclusivo credito alle dichiarazioni del solo testimone e della parte danneggiata” (cfr. atto di appello
) ed a ritenere che “la semplice presenza di una buca sul manto Parte_1 stradale” potesse essere ritenuta idonea a costituire “un'insidia stradale difficilmente individuabile”.
Ad avviso dell'appellante, invece, le minime dimensioni della buca situata al centro della stradina di servizio percorsa solo da auto e camion, priva di marciapiedi e “nella quale un pedone che fosse costretto a percorrerla avrebbe dovuto prudentemente utilizzare un margine laterale della stessa per evitare di essere investito” (cfr. pag. 4 atto di appello). Il tribunale avrebbe, dunque, omesso di valutare l'incidenza della condotta della danneggiata sull'evento dannoso, ai sensi del 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità da cosa in custodia, è noto l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa
e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (cfr. in tal senso cass. civ. sent. del 7.4.2010 n. 8229 e cass. civ. sent. del 5.12.2008 n. 28811). pag. 4/7 Il danneggiato, che intenda agire ex art. 2051 c.c., ha, pertanto, l'esclusivo onere di provare il nesso causale tra il danno patito e la cosa in custodia e “non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (cfr. in tal senso cass. civ. sez II, ord.
8.7.2024 n. 18518).
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la danneggiata CP_1 ha correttamente assolto il proprio onere probatorio. La ricostruzione della
[...] stessa fornita circa la dinamica del sinistro ha, infatti, trovato conferma con la dichiarazione resa dal testimone oculare , il quale, sentito in Testimone_1 udienza, ha confermato di aver assistito alla caduta e di aver soccorso la signora sul luogo del sinistro. I danni patiti sono stati poi certificati dalla relazione di P.S. dell'8.8.2013, prodotta in atti, presso cui la donna si è recata riferendo “trauma da caduta per dissesto del manto stradale in data 6.8.2013”, e in cui è riportata l'ipotesi diagnostica di “edema del gomito sx, ferite escoriate gomito sx e ginocchio sx, trauma contusivo gomito sx, ginocchio sx ed emitorace sx”.
L'odierna appellata ha, pertanto, ampiamente documentato sia il verificarsi del sinistro che il danno patito. Ad accertare il nesso causale tra evento e danno ha provveduto il consulente tecnico incaricato dal tribunale, il quale ha affermato che “si può ragionevolmente ritenere che l'evento traumatico accaduto in data 6.8.2013 abbia avuto un indiscutibile rapporto patogenetico causale nel determinismo delle lesioni diagnosticate” (cfr. CTU dott. ). Persona_1
Chiarita la posizione della danneggiata, appare opportuno ora analizzare la posizione dell'Ente Controparte_2
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. la suprema corte ha avuto modo di chiarire che “incombe, invece, sul custode (..) la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (..)”. “Se, dunque,
“la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può pag. 5/7 avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”
(cfr. in tal senso cass. civ. Sez. III, sent. del 7.9.2023 n. 26142).
Come correttamente rilevato dal tribunale nella sentenza gravata, l' non Parte_2 ha, invero, fornito alcuna prova circa l'esistenza di un fattore estraneo idoneo a interrompere il nesso causale, limitandosi ad invocare l'applicazione della disciplina relativa al concorso colposo nella causazione del sinistro, evidenziando una generica imprudente condotta dell'odierna appellata, per questo idonea a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Appare, tuttavia, opportuno evidenziare che con riferimento alla limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c. per il fatto colposo del danneggiato, la suprema corte ha, più volte, avuto modo di ribadire “l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte” secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale” (cfr. in tal senso cass. civ., sez. III, rd., del 11/07/2024 n. 19078).
Se è vero, dunque, che la condotta del danneggiato può configurare un'ipotesi di caso fortuito idonea a ridimenzionare la responsabilità del custode, essa tuttavia deve pag. 6/7 risultare “abnorme”. Carattere questo in alcun modo provato nella specie dall'Ente appellante.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi, e deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna il al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
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