Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 567/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 15/03/2025, da nata ad [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
nato ad [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi - giusta procura in atti - dall'Avv. Alessandro Corletto del Foro di
Verbania, codice fiscale ed elettivamente domiciliati in Verbania (VB), al C.F._3
C.so Mameli, n. 47, presso lo studio del predetto procuratore
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nel superiore interesse del figlio minorenne;
2. Il figlio minorenne (codice fiscale ) viene affidato ad Persona_1 C.F._4
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza a fini anagrafici ed amministrativi presso la stessa, attualmente in Baveno (VB) alla via Arnold n. 20;
3. Il padre potrà vedere con ampia libertà e, in ragione dell'età del ragazzo, secondo i Per_1 desideri di quest'ultimo;
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Il SI. rifonderà alla SI.ra la quota del 50% delle spese straordinarie da Parte_2 Pt_1 sostenersi per il figlio, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania,
Contr Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e Verbania. Si precisa, tuttavia, che il SI. corrisponderà la quota del 50% delle spese necessarie all'acquisto di vestiario in Parte_2
favore del figlio, impegnandosi le parti a mantenere uno standard di spesa corrispondente a quello tenuto fino alla separazione;
6. La SI.ra (la quale avrà facoltà di depositare autonoma domanda, alla quale il Parte_1
SI. non si oppone) percepirà integralmente l'assegno unico previsto in favore del figlio, Parte_2
fermo restando che il relativo importo, nonché quello già percepito negli scorsi anni pari a complessivi € 940,71 (tutte le mensilità sommate), verrà depositato su libretto postale intestato a
e parimenti utilizzato per i bisogni di al compimento della Parte_1 Persona_1
maggiore età, con impegno di entrambi i genitori a non disporre di tale somma;
7. Ciascun ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunzia a richiedere all'altro un contributo economico al suo mantenimento;
8. La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimarrà assegnata ed in Parte_1
uso alla stessa con mobili ed arredi, ferma restando la facoltà per il SI. di asportare i Parte_2
propri effetti personali. La SI.ra si accollerà i residui ratei di mutuo cointestato, dando luogo Pt_1
al c.d. accollo interno, con contestuale rinunzia da parte del SI. a qualsivoglia pretesa Parte_2 sia in ordine all'immobile, che ai ratei di mutuo corrisposti in costanza di unione coniugale, in adempimento ad obbligazioni naturali.
Di contro, in caso di inadempimento della SI.ra al pagamento dei ratei di mutuo residui e, Pt_1 quindi, all'accollo interno, il SI. potrà ripetere nei confronti della moglie le somme Parte_2 eventualmente richiestegli dall'istituto di credito. Si dà infine atto della circostanza che la SI.ra
ha acceso (e si impegna a mantenere operativa) una polizza assicurativa in forza della quale Pt_1
il mutuo verrà estinto in caso di decesso della medesima;
9. Le parti dichiarano, salvo quanto infra, di aver provveduto prima della separazione a liquidare e dividere le somme investite in costanza di unione familiare e si impegnano a non utilizzare e disporre le somme giacenti sul conto corrente intestato al figlio (così come risultanti dalla liquidazione ridetta) e sul quale hanno delega ad operare, se non di comune accordo.
10. Il saldo del libretto di deposito bancario acceso presso la BPer Banca, fil di Gravellona Toce, attualmente pari a circa € 6.448,22, verrà destinato all'estinzione del finanziamento liquidità acceso presso il medesimo istituto di credito, precisandosi che eventuali somme residuanti all'esito dell'estinzione del ridetto finanziamento verranno divise tra le parti in egual misura. Si precisa altresì che la SI.ra continuerà a pagare in via esclusiva i ratei del finanziamento acceso per Pt_1
l'installazione della pergola collocata all'esterno della casa coniugale;
11. Il SI. si impegna a continuare versare la quota di € 75,00 del rateo del fondo Parte_2
di risparmio acceso presso Zurich Ass.ni S.p.a., denominato Zurich Progetto Pr. Annuo, numero polizza 1172041, attualmente avente saldo pari ad € 15.300,10, intestato a , fino Parte_1
alla scadenza del piano, allorquando la somma totale accantonata verrà riscattata e divisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
12. Si da atto che il SI. ha già provveduto a rettificare il conto corrente su cui è Parte_2 appoggiato il finanziamento acceso per l'acquisto della autovettura Fiat 500 Abarth indicata in narrativa, indicando le coordinate di un conto corrente intestato esclusivamente al medesimo, e che lo stesso si impegna al pagamento in via esclusiva dei ratei di tale finanziamento;
13. Quanto ai ciclomotori, si precisa che gli stessi sono e rimangono intestati al SI.
[...]
, fermo restando che i motocicli Piaggio “Ciao”, GU TY (acquistato Parte_2 interamente con i risparmi di ), Piaggio “VE” 50 special, nonché TM 125, non potranno Per_1
essere alienati e rimarranno in uso al figlio , con impegno ad effettuare le volturazioni (a Per_1
spese della SI.ra ) in favore del figlio al raggiungimento della maggiore età di questi affinché Pt_1
ne risulti intestatario a tutti gli effetti, mentre i motocicli Piaggio VE ET3 125 e PX rimarranno di proprietà ed in uso al SI. , il quale sin da ora accorda alla SI.ra diritto Parte_2 Pt_1
di prelazione affinchè venga preferita, a parità di condizioni, quale acquirente degli stessi in caso di vendita.
14. Quanto agli ori ed ai preziosi, le parti danno atto che ciascuna tratterrà per sé i pezzi provenienti dalla propria famiglia, mentre quelli acquistati in costanza di unione familiare verranno divisi, con impegno a non disporre degli oggetti e dei gioielli regalati al figlio che rimarranno conservati Per_1 presso l'abitazione materna. 15. Quanto ai periodi feriali e festivi, disporre che il figlio, prossimo a diventare maggiorenne, decida liberamente con chi trascorrerli. Le parti nulla oppongono a che trascorra delle vacanze di Per_1 più giorni consecutivi con l'altro genitore.
16. Le parti prestano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio a favore del figlio minorenne;
17. Le parti dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa;
18. Spese e compensi integralmente compensati tra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 15/03/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiarare la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Baveno (VB) in data 11/09/2004.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà, inoltre, atto che si accollerà i residui ratei di mutuo cointestato, relativo alla Parte_1
casa familiare, dando luogo al c.d. accollo interno, con contestuale rinunzia da parte del marito a qualsivoglia pretesa sia in ordine all'immobile, che ai ratei di mutuo corrisposti in costanza di unione coniugale, in adempimento ad obbligazioni naturali.
Di contro, in caso di inadempimento di al pagamento dei ratei di mutuo residui e, Parte_1 quindi, all'accollo interno potrà ripetere nei confronti della moglie le Controparte_2 somme eventualmente richiestegli dall'istituto di credito. Si dà, altresì, atto della circostanza che ha acceso (e si impegna a mantenere Parte_1
operativa) una polizza assicurativa in forza della quale il mutuo verrà estinto in caso di decesso della medesima.
Si dà, anche, atto che le parti dichiarano, di aver provveduto, prima della separazione, a liquidare e dividere le somme investite in costanza di unione familiare e si impegnano a non utilizzare e disporre le somme giacenti sul conto corrente intestato al figlio (così come risultanti dalla liquidazione ridetta)
e sul quale hanno delega ad operare, se non di comune accordo;
Viene dato atto che il saldo del libretto di deposito bancario acceso presso la BPer Banca, filiale di
Gravellona Toce, attualmente pari a circa € 6.448,22, verrà destinato all'estinzione del finanziamento liquidità acceso presso il medesimo istituto di credito, precisandosi che eventuali somme residuanti all'esito dell'estinzione del ridetto finanziamento verranno divise tra le parti in egual misura. Si precisa altresì che continuerà a pagare in via esclusiva i ratei del finanziamento Parte_1
acceso per l'installazione della pergola collocata all'esterno della casa coniugale;
Inoltre, occorre dare atto che si impegna a continuare versare la quota di € Parte_2
75,00 del rateo del fondo di risparmio acceso presso Zurich Ass.ni S.p.a., denominato Zurich Progetto
Pr. Annuo, numero polizza 1172041, attualmente avente saldo pari ad € 15.300,10, intestato a
[...]
fino alla scadenza del piano, allorquando la somma totale accantonata verrà riscattata e Pt_1
divisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Si dà atto che ha già provveduto a rettificare il conto corrente su cui è Parte_2 appoggiato il finanziamento acceso per l'acquisto della autovettura Fiat 500 Abarth, indicando le coordinate di un conto corrente intestato esclusivamente al medesimo, e che lo stesso si impegna al pagamento in via esclusiva dei ratei di tale finanziamento.
Si dà atto, inoltre, che i motocicli Piaggio “Ciao”, GU TY (acquistato interamente con i risparmi di ), Piaggio “VE” 50 special, nonché TM 125, non potranno essere alienati e Per_1
rimarranno in uso al figlio , con impegno ad effettuare le volturazioni (a spese della madre) in Per_1
favore del figlio al raggiungimento della maggiore età di questi affinché ne risulti intestatario a tutti gli effetti;
mentre i motocicli Piaggio VE ET3 125 e PX rimarranno di proprietà ed in uso a il quale sin da ora accorda alla ex moglie diritto di prelazione affinchè Parte_2
venga preferita, a parità di condizioni, quale acquirente degli stessi in caso di vendita.
Infine, quanto agli ori ed ai preziosi, le parti danno atto che ciascuna tratterrà per sé i pezzi provenienti dalla propria famiglia, mentre quelli acquistati in costanza di unione familiare verranno divisi, con impegno a non disporre degli oggetti e dei gioielli regalati al figlio che rimarranno conservati Per_1 presso l'abitazione materna. Si dà atto che le parti dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 11/09/2004 in Baveno (VB)
affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1
residenza ai fini anagrafici presso la madre attualmente in Baveno (VB) alla via Arnold n. 20
dà facoltà al padre di vedere con ampia libertà e, in ragione dell'età del ragazzo, secondo i Per_1 desideri di quest'ultimo; quanto ai periodi feriali e festivi, il figlio, prossimo a diventare maggiorenne, può decidere liberamente con chi trascorrerli. Le parti nulla oppongono a che trascorra delle Per_1 vacanze di più giorni consecutivi con l'altro genitore.
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
pone a carico del padre e della madre il 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verbania e CP_3
pone a carico del padre e della madre il 50% ciascuno delle spese relative al vestiario del figlio, ciascuno, impegnandosi a mantenere uno standard di spesa corrispondente a quello tenuto fino alla separazione;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico previsto in favore del figlio, fermo restando che il relativo importo, nonché quello già percepito negli scorsi anni pari a complessivi €
940,71 (tutte le mensilità sommate), verrà depositato su libretto postale intestato a Parte_1
e parimenti utilizzato per i bisogni di al compimento della maggiore età, Persona_1
con impegno di entrambi i genitori a non disporre di tale somma
assegna la casa familiare di proprietà esclusiva di in uso alla stessa con mobili ed Parte_1
arredi, ferma restando la facoltà per di asportare i propri effetti personali. Parte_2 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 03/06/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco