Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6711/2022
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica Montante Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) portanti R.G. n.
12190/19, promosso da
, nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Cancemi Domenico ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 resistente
Oggetto: impugnazione diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione umanitaria
Con ricorso in esame, l'odierno ricorrente ha Parte_2 impugnato il provvedimento di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, PROT. N. Cat. A. 12/2021 del 28 giugno 2021 emesso dalla Questura di Palermo in data 28 giugno 2021 e notificato in data 20 aprile 2022 altresì richiedendo l'accertamento del diritto dello stesso ad ottenere il permesso di
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Con il citato provvedimento, invero, il Questore di Palermo ha archiviato l'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente per carenza di interesse dello stesso, rilevando come quest'ultimo, convocato per il giorno 10 novembre 2020 presso l'Ufficio Immigrazione per foto segnalamento ed identificazione (convocazione reiterata per il giorno 25 febbraio 2021) non si sia presentato, impedendo all'Ufficio di adempiere all'indispensabile rilevazione dei dati biometrici, manifestando un atteggiamento di disinteresse.
Il provvedimento impugnato, altresì, reca l'espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 21-octies della L.241/90 che prevede la non annullabilità del provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell'avvio di procedimento qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il ricorrente (già titolare di analogo permesso con scadenza 23 aprile 2020) ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per carente istruttoria da parte della
Questura di Palermo, che non avrebbe verificato e valutato tanto l'esistenza di una stabile occupazione dell'odierno ricorrente nel nostro Paese (e comunque della integrazione nel tessuto sociale da parte dello stesso), quanto la presenza di familiari dello stesso nel Territorio Nazionale ai sensi dell'art- l'art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98
e dell'interpretazione di tale disposizione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 202/2013.
L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, si è costituita per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, sollecitando il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che la
Questura, successivamente alla introduzione del presente procedimento, ha provveduto a riconvocare il ricorrente per l'acquisizione delle impronte digitale e la formalizzazione di una nuova istanza (vedi nota della Questura del 29 novembre 2022).
Invitato a dedurre sul punto, il ricorrente ha rilevato di essersi recato presso gli Uffici preposti al fine di formalizzare l'istanza ex art. 19 TUI, ma non di non avere ancora ottenuto il permesso di soggiorno (vedi note del 18 novembre 2024).
2 Ne consegue che l'amministrazione resistente non si è ancora pronunciata nel merito sulla richiesta avanzata dal ricorrente.
Invero, nel caso in esame, l'archiviazione impugnata è stata superata dal fatto che il richiedente è stato nuovamente riconvocato dalla Questura.
A seguito della nuova convocazione, spetta alla Questura pronunciarsi nel merito e solo a seguito della pronuncia può essere proposta una nuova impugnazione davanti al
Tribunale.
Da ciò consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a base della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 6 marzo 2025
Il Presidente
Monica Montante
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