Art. 27.
Nessuna pena disciplinare puo' essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.
Nessuna pena disciplinare puo' essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.