Articolo 27 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 26Articolo 28
Versione
30 giugno 1874
Art. 27.

Nessuna pena disciplinare puo' essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874