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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 137 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p.iva ) in persona del curatore avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziana Guglielmo, presso il cui studio - in Maglie alla Parte_2
via Salvatore Fitto n. 139 -è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Emanuele e Mandoi Tommaso, presso il cui studio - in Lecce alla via Pietro Migali n. 39 - sono elettivamente domiciliati, in virtù di mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_2
Massimiliano Pinca, presso il cui studio - in TO alla Via Garibaldi n. 32 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
1 APPELLATA
All'udienza del 19.4.23, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 46/2021 del
11.01.2021, pubblicata in data 12.01.2021:
“ , con atto di citazione notificato il 20.09.2016, conveniva in Parte_1
giudizio , e la , innanzi al Tribunale di Lecce, Controparte_2 Controparte_1 CP_3
per ivi sentire revocare ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile e dell'art. 66 l.f., l'atto di compravendita del 30.04.2015
(rep. n. 10600, racc. n. 7804 trascritto al n. 12730, r.g. al n. 102 24 reg. part.) in favore della società da CP_3
parte di e del fabbricato ad uso artigianale destinato all'assemblaggio di componenti Controparte_2 Controparte_1
elettronici, sito in Comune di TO, Via Maggiore Toselli n. 23/25, in catasto al fg16, p.lla 1302, sub 2, via Toselli nn. 23/25, p.T-1, cat.1 C/3, cl.2 mq 288, rendita Euro 580,08; p.lla 1302, sub 3, (ex sub 1), via Toselli n. 25/A
p.S1, 2 cat., C/3, cl. 3, mq 177; per l'effetto, dichiararlo inefficace, nullo /e o inesistente nei confronti della curatela fallimentare e dello stesso ceto creditorio, “con conseguente effetto restitutorio dei beni immobili con esso trasferiti ed appartenuti al patrimonio attivo di e , al fine di garantire il risultato delle azioni Controparte_1 Parte_3
proposte ed indicate in narrativa.”; ordinare al Conservatore dei RR II di Lecce la trascrizione della richiesta sentenza con le dovute annotazioni sui registri e con esonero da responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La domanda si fondava sul presupposto che la Curatela fosse creditrice di socio ed amministratore della Controparte_1
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n. 28 del 14.05.2015,, Parte_1
della somma complessiva di € 194.110,84 rinveniente dalla sommatoria delle voci meglio specificate in citazione, in virtù di giudizio di responsabilità proposta ex art. 146 l.f. nei suoi confronti, pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di
Bari n. 11936/2016 r.g.; che fosse creditrice nei confronti di , socia e moglie del Controparte_2 Controparte_1
della somma indicata in € 72.000,00, ma da meglio quantificarsi in corso di causa, in virtù di azione di revocatoria ex art. 67 l.f. proposta e pendente innanzi al Tribunale di Lecce nel giudizio n. 8904/2016 r.g., avente ad oggetto i contratti di cessione dell'impianto fotovoltaico e del connesso contratto in conto energia tra e Controparte_2 Parte_1
del 29.05.2014, con condanna della stessa alla restituzione dell'impianto fotovoltaico e della
[...] Controparte_2
2 somma percepita a titolo di contributo conto energia da quantificarsi in corso di causa;
giudizio quest'ultimo proposto dalla
Curatela anche nei confronti della per la revoca del contratto a titolo gratuito di scambio sul posto dell'energia CP_3
e per la restituzione del contributo percepito.
Ritenendo dunque sussistere i presupposti per la revocatoria dei suddetti atti dispositivi, la curatela concludeva come innanzi.
Instaurato il contraddittorio si costituivano, con unica comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.03.2017,
e , eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità della Controparte_1 Controparte_2
domanda - in quanto avente ad oggetto, relativamente ad un bene in comunione, non la quota del debitore ma l'intero bene
- e nel merito l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto ove non fosse accolta la richiesta di sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. n. 11936/2016 r.g. pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Bari. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva anche la con comparsa di risposta depositata telematicamente il 16.03.2017, eccependo CP_3
l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, e chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. n. 11936/2016 r.g. pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Bari e, nel merito, il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di legge (ex art. 183 VI co. c.p.c.), disattesa la richiesta di sospensione del giudizio e l'eccezione di inammissibilità della revocatoria del bene in comunione con ordinanza depositata il 4.6.2018, la causa è stata istruita con prova documentale, interrogatorio formale dei convenuti e c.t.u. volta a stabilire il valore dell'immobile oggetto di compravendita alla data del contratto preliminare di vendita di vendita del 31.07.2014.
All'udienza del 9.10.2020, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Con la suddetta sentenza n. 46/2021, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda revocatoria avanzata dalla curatela del fallimento Precisamente il tribunale accertava la sussistenza, Parte_1
nella fattispecie, di tutti i presupposti richiesti per l'esperimento della detta revocatoria, ad eccezione della scientia damni: “Ebbene, nel caso di specie, si rileva che se dubbio non sorge in ordine alla ritenuta sussistenza di tale atteggiamento psicologico in capo ai debitori, i quali non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che l'atto di vendita immobiliare in favore della arrecava alle ragioni del ceto creditorio della società ancora in bonis, essendo CP_3
loro stessi privi di consistenza patrimoniale, non altrettanto può dirsi per la , la cui scientia damni in questo CP_3
giudizio è rimasta non adeguatamente provata.
3 In proposito, in disparte il rilievo dell'esito non favorevole delle prova per interpello richiesta da parte attrice ed esperita all'udienza del 21.09.2018, si osserva che la curatela attrice ha allegato semplici fatti con valenza presuntiva, quali il mancato deposito dei bilanci della società, l'avvenuta cessazione dell'attività nonché l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico della società e l'istanza di fallimento presentata da tre dipendenti, fatti questi che, a dire della curatela attrice, non potevano non essere conosciuti dalla operante nello stesso territorio di TO (LE). CP_3
Ebbene, non può affermarsi, invece, che tali presunzioni siano idonee a sostenere la prova della consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria o addirittura della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo alla frode delle ragioni fatte valere nell'interesse della massa dei creditori dalla curatela attrice. Ciò in quanto alcun onere di conoscenza di quelle circostanze, allegate come presunzioni da parte attrice, poteva configurarsi in capo alla , in disparte la considerazione che la pendenza di procedure esecutive mobiliari CP_3
o di istanza di fallimento non ancora delibate non risulta da alcun pubblico registro, con il connesso effetto pubblicitario di eventuali iscrizioni o annotazioni ivi apposte.”
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati. Pt_1
All'udienza del 19.4.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata e rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati e Controparte_2 CP_1
.
[...]
Va, quindi, esaminato l'appello.
B. I primi due motivi di appello e il quinto motivo vengono trattati insieme per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata applicazione dell'art. 2901cc. Errore di diritto in ordine alla non dichiarata anteriorità del credito della curatela rispetto al compimento dell'atto di vendita. Malgoverno delle prove. Vizio e mancanza di motivazione”. Sostiene l'appellante che “Il Tribunale ha violato la legge laddove non ha determinato temporalmente l'anteriorità del credito della curatela rispetto al compimento dell'atto di vendita di cui si chiede revoca e la dichiarazione di inefficacia”
4 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata applicazione dell'art. 2901cc. Errore di diritto in ordine alla dichiarata non conoscenza dell'altrui pregiudizio- Scientia damni in capo alla _Malgoverno CP_3
delle prove. Omessa e falsa applicazione degli artt. 183 c.p.c.”
Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata valutazione dell'elaborato peritale”, assume che “Il prezzo simbolico ed irrisorio di acquisto del bene da parte di prova quindi la consapevolezza da parte di CP_3
quest'ultima del danno arrecato”.
I motivi sono infondati.
La corte innanzitutto rileva che, in assenza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato sull'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, come accertati dal primo giudice, ad esclusione del requisito della scientia damni, oggetto di espressa impugnazione.
La corte concorda con la decisione assunta dal primo giudice, correttamente motivata.
Invero, il primo giudice ha riconosciuto “Nel caso di specie la documentazione prodotta da parte attrice (v. docc. allegati alla citazione nn. 2-14) prova la qualità di creditore della Curatela, sia pure oggetto di contestazione in altro giudizio non ancora definito. Deve quindi ritenersi ricorrente il primo presupposto, nella accezione come sopra specificata.
Il secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria è l'eventus damni, che, a differenza del primo presupposto, deve sussistere solo al momento di compimento dell'atto e si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori. Esso consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore……
Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che l'atto di vendita impugnato abbia impedito alla curatela creditrice di poter escutere il bene di proprietà del e della così vanificando la garanzia patrimoniale generica del CP_1 CP_2
creditore, attesa l'impossidenza dei convenuti.
Il terzo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, anch'esso attinente ai presupposti sostanziali dell'inefficacia, è costituito dalla scientia damni, ossia dall'atteggiamento soggettivo del debitore, per gli atti a titolo gratuito, e anche del terzo acquirente, per gli atti a titolo oneroso, che deve essere presente al momento della stipulazione dell'atto.
In proposito si rileva che la S. C. ha affermato che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da
5 parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 05/07/2013).
Ed ancora che “Qualora l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso (nella specie, compravendita), l'art. 2901, n. 2), cod. civ. richiede, ai fini della valutazione della "scientia damni" da parte del terzo, che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria, senza che assumano rilievo eventuali comportamenti successivi da parte del terzo.( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del
09/02/2012).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che se dubbio non sorge in ordine alla ritenuta sussistenza di tale atteggiamento psicologico in capo ai debitori, i quali non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che l'atto di vendita immobiliare in favore della arrecava alle ragioni del ceto creditorio della società ancora in bonis, essendo loro stessi privi di CP_3
consistenza patrimoniale, non altrettanto può dirsi per la , la cui scientia damni in questo giudizio è rimasta CP_3
non adeguatamente provata.”
In particolare, la corte rileva che, dalla documentazione agli atti, risulta che l'atto dispositivo del quale si chiede dichiararsi l'inefficacia - e precisamente l'atto di vendita del fabbricato ad uso artigianale in favore della società da parte di e - è stato stipulato in data CP_3 Controparte_2 Controparte_1
30.4.2015, in esecuzione dell'obbligo assunto con contratto preliminare del luglio 2014.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare” (così cass.ord.n.15215/18 e sent.n.18528/09). L'elemento soggettivo della condotta delle parti deve dunque essere apprezzato avuto riguardo al tempo di perfezionamento del contratto preliminare.
Secondo la tesi della curatela, i due soci della fallita con la detta vendita, avrebbero Parte_1
provocato un pregiudizio alla società che vanta nei loro confronti crediti rilevanti.
E precisamente:
- il credito della curatela nei confronti del sig. deriva dalla sentenza del Tribunale Controparte_1
delle imprese di Bari n. 2841/2020 del 24/09/2020 - emessa a conclusione del giudizio intentato dalla curatela n. 11936/2016 R.G., che ha accolto l'azione di responsabilità - condannandolo al pagamento,
6 in favore della curatela, della somma di euro 202.521,80 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale al soddisfo oltre Euro 15.000 oltre accessori liquidati in favore dell'erario per competenze legali;
sentenza definitiva per mancanza di appello.
- il credito della curatela nei confronti nei confronti di deriva dall'azione Controparte_2
revocatoria ex art. 67 legge fallimentare, proposta con atto di citazione pendente presso il Tribunale di
Lecce ed avente il n. 8904/2016 rg per la dichiarazione di inefficacia del contratti di cessione dell'impianto fotovoltaico, del connesso contratto in conto energia e del contratto di scambio sul posto tra e del 29/05/2014 e per la condanna di alla Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
restituzione dell'impianto fotovoltaico e della somma percepita a titolo di contributo percepito come conto energia e scambio sul posto dalla data del contratto e fino alla data dell'effettiva restituzione.
Orbene, è evidente, che i crediti sono sorti successivamente alla stipula del preliminare, trovando la loro fonte nelle suddette due azioni giudiziarie intentate, entrambe nel 2016, come si rileva dai numeri di
R.G..
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 2901, primo comma, n. 2, c.c., con riferimento alla condotta del terzo, ai fini della revocatoria, non basta che egli sia stato consapevole del pregiudizio, ma occorre che egli sia stato, anche, “partecipe della dolosa preordinazione” posta in essere dal debitore per pregiudicare le ragioni del debitore.
Sul punto, da ultimo, la Cassazione si è così espressa: “Per gli atti a titolo oneroso, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la
"participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2,
c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Cass., sez. 3, 18 settembre 2015, n. 18315).
Si è evidenziato in dottrina che nel caso in cui il sorgere del credito sia posteriore all'atto da revocare, è diversa la misura dell'intenzione fraudolenta, che è richiesta nel debitore, dal momento che la revoca potrà essere pronunciata solo quando l'atto di disposizione sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.”.
Nella fattispecie, tale prova manca del tutto e non si ravvisano elementi che inducano a ritenere che vi sia stata dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente. Gli elementi addotti dalla curatela, non
7 Con provano la conoscenza da parte della , al momento della stipula del preliminare di vendita, dello stato di decozione della fallita (infatti alla data di stipula del preliminare non vi sono protesti o pignoramenti immobiliari, ma solo la pendenza di due procedure esecutive mobiliari e di una istanza di fallimento non ancora delibate e pertanto non pubbliche), né la consapevolezza della scientia damni, si tratta, invero, di meri elementi indiziari che non forniscono alcuna prova in merito alla sussistenza in Con capo alla medesima dell'animus nocendi e della partecipazione di quest'ultima al disegno doloso di nuocere ai creditori della società (sul punto è correttamente motivata la decisione del primo giudice: “
In proposito, in disparte il rilievo dell'esito non favorevole delle prova per interpello richiesta da parte attrice ed esperita all'udienza del 21.09.2018, si osserva che la curatela attrice ha allegato semplici fatti con valenza presuntiva, quali il mancato deposito dei bilanci della società, l'avvenuta cessazione dell'attività nonché l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico della società e l'istanza di fallimento presentata da tre dipendenti, fatti questi che, a dire della curatela attrice, non potevano non essere conosciuti dalla operante nello stesso territorio di TO (LE). Ebbene, CP_3
non può affermarsi, invece, che tali presunzioni siano idonee a sostenere la prova della consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria o addirittura della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo alla frode delle ragioni fatte valere nell'interesse della massa dei creditori dalla curatela attrice. Ciò in quanto alcun onere di conoscenza di quelle circostanze, allegate come presunzioni da parte attrice, poteva configurarsi in capo alla , in disparte la considerazione che la pendenza di procedure esecutive mobiliari o di CP_3
istanza di fallimento non ancora delibate non risulta da alcun pubblico registro, con il connesso effetto pubblicitario di eventuali iscrizioni o annotazioni ivi apposte.”)
La curatela appellante sottolinea anche la irrisorietà del prezzo di vendita che dovrebbe giustificare la scientia damni, ma anche la fissazione del prezzo in misura inferiore rispetto al valore stimato ben si inserisce in un quadro di normale contrattazione tra le parti, come correttamente evidenziato dal primo giudice e soprattutto, lo si ripete, in assenza di prova in merito alla partecipazione dell'acquirente al disegno doloso messo in essere dall'alienante di nuocere ai propri creditori.
Per quanto argomentato si ritengono assorbiti il terzo motivo di appello (“Malgoverno delle prove. Omessa
e falsa applicazione degli artt. 183 c.p.c. Errata valutazione da parte del giudice dell'interrogatorio formale”); il quarto motivo di appello (“Vizio di motivazione- omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullità della ctu.”.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
8 In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 46/2021 del 11.01.2021, pubblicata in data 12.01.2021, rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €. 7.000,00, per compensi, per ciascuna parte, oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma
1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 12 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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