Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1080
CS
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'interdittiva antimafia

    La Corte ha ritenuto che i rilievi dell'appellante non sono idonei a scalfire le statuizioni del primo giudice, poiché si basano su una considerazione parcellizzata degli elementi. La valutazione globale degli indizi (cointeressenze economiche, legami societari) dimostra un ragionevole pericolo di condizionamento mafioso.

  • Rigettato
    Mancata adozione di misure alternative (prevenzione collaborativa)

    Il modello della prevenzione collaborativa postula l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, che nel caso di specie è insussistente. La partecipazione diretta dell'amministratore agli affari illeciti, in un contesto mirante alla penetrazione nel settore della criminalità organizzata, esclude l'occasionalità e riverbera un rischio di contaminazione mafiosa per la società.

  • Rigettato
    Inattualità degli indizi

    Le evidenze istruttorie hanno disvelato precisi intrecci economici e gestionali tra la società, i coniugi e un'altra società edilizia. Anche in assenza di eventi nuovi di segno contrario, il decorso del tempo è elemento neutro che non smentisce la permanenza di legami e cointeressenze con ambienti criminali, in assenza di fattori positivi che ne dimostrino l'interruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1080
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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