Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01080/2026REG.PROV.COLL.
N. 05504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5504 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio IO AL in Roma, via del Trullo n.6;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05063/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NI AS RA e sentiti i difensori delle parti in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 4450 del 2022 al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, l’odierna società appellante, -OMISSIS- S.r.l. -operante nel settore della costruzione di edifici residenziali, e non-, ha impugnato, il provvedimento n. -OMISSIS- del 20.9.2022, a mezzo del quale la Prefettura di Caserta ha disposto, nei suoi confronti, l'interdittiva antimafia, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011.
1.1. Con le censure articolate è stata, anzitutto, dedotta l’insussistenza dei presupposti che sorreggono il decreto gravato, l’esclusione dell’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis del decreto citato, oltre al rigetto della richiesta di aggiornamento della posizione della società ricorrente.
1.2. Il provvedimento impugnato trae fondamento dagli esiti delle risultanze istruttorie (del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, della Guardia di Finanza e della Dia); da cui la Prefettura resistente, ha tratto elementi per valorizzare l’organizzazione societaria …”che risulta minimamente strutturata, poiché riferibile ad una singola figura dominante -il signor -OMISSIS- amministratore unico socio unico-, al cui potere di indirizzo non si contrappone dunque alcun elemento di bilanciamento”; osservando ancora che le “riferite risultanze istruttorie consentono di presumere agevolmente che l’attività reale sia grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o di esserne in qualche modo condizionata, con carattere stabile non occasionale”.
1.3. La società è stata, inoltre, destinataria del provvedimento n. -OMISSIS- del 18.12.2018 di rigetto dell’istanza di iscrizione nella Withe list ( ex art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012), sul presupposto dell’emersione di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il Prefetto di Caserta ha motivato l’impugnato decreto, allegando una seri elementi sintomatici di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente quali: i.) i rapporti della società ricorrente, del suo amministratore unico, signor -OMISSIS- e del suo coniuge convivente, signora -OMISSIS-, nel sistema illecito tra la criminalità organizzata, con imprese coinvolte nel procedimento penale presso il Tribunale di Napoli ( R.g. n. -OMISSIS-/2017), instaurato nei confronti del signor -OMISSIS-, già sindaco del Comune di -OMISSIS- (CE), per il reato di associazione di tipo mafioso; ii.) il coinvolgimento del nominato amministratore, nel sistema illecito tra la criminalità organizzata, imprese del settore edile (segnatamente, “-OMISSIS-” S.r.l.) e l’Amministrazione comunale, volto al rilascio di titoli edilizi illegittimi.
2.1. In particolare, detto procedimento penale si è concluso con la sentenza -OMISSIS-2018, di condanna dell’ ex sindaco di -OMISSIS-, per il reato ex art. 416- bis , commi 1, 3, 4, 5, 7, c.p. alla pena di anni otto di reclusione, risultato intraneo al clan -OMISSIS-, nella speculazione edilizia realizzata nel territorio di detto Comune.
2.2. Anche l’istanza di riesame, presentata da entrambi i nominati coniugi conviventi, in data 25 gennaio 2022, è stata respinta, avendo la Prefettura a seguito della svolta istruttoria non ravvisato iniziative di dissociazione da parte dell’amministratore e del coniuge, rispetto: “alle cointeressenze con la criminalità organizzata poste a fondamento del precedente provvedimento prefettizio e della particolare caratura della vicenda acclarata in sede giudiziaria nel 2018”.
2.3. Nonostante la produzione osservazioni da parte della società appellante, il Gruppo Interforze - nel corso della riunione del 29.7.2022-, ha confermato la proposta di rigettare il riesame della posizione antimafia della società, escludendo il superamento del pericolo di permeabilità mafiosa.
Nello specifico, il Gruppo Interforze ha evidenziato, nella riunione del 17.5.2022, che gli elementi di novità esposti dalla ricorrente, nell’istanza di riesame, sarebbero risultati estremamente generici per cui si è reso necessario l’avvio di nuova istruttoria, estesa all’intera compagine societaria e a tutti gli elementi di controindicazione, già in precedenza emersi.
Indi, la Prefettura di Caserta, ha adottato l’informazione interdittiva prot. n. -OMISSIS-/2022, impugnata dalla società innanzi al T.A.R. Campania, Napoli.
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, con sentenza n. 50603/2025 del 4.7.2025 ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto del coinvolgimento personale del signor -OMISSIS-, direttamente risultante dalla surrichiamata sentenza di condanna -OMISSIS-2018 a carico dell’ ex sindaco, da cui si è, tra l’altro, posto in risalto che il signor -OMISSIS- è stato indicato, dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-, quale costruttore che, “come riferito da altro soggetto, voleva entrare anche lui negli affari di -OMISSIS-”.
3.1. Quanto alla censurata esclusione delle invocate misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis , l’amministrazione ha evidenziato che “la partecipazione diretta del -OMISSIS- agli affari illeciti, in un contesto mirante alla penetrazione nel settore della criminalità organizzata, esclude che sussistano i tratti dell’occasionalità, riverberando la sua personale posizione sul giudizio di presumibile rischio di contaminazione mafiosa per la Società di cui è amministratore e socio unico”.
3.2. Avverso tale sentenza lo stesso ricorrente ha proposto appello, prospettando tre motivi di censura
3.3. Si è costituito il Ministero dell’interno, insistendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza del 22.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. La sentenza impugnata, con motivazione che richiama i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l’originaria ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di elementi in grado di neutralizzare il valore sintomatico che - come ben illustrato dal Tribunale - risulta grave e idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che il Prefetto di Caserta ha tratto dalla sua valutazione.
4.2. L’appellante sostiene, con il primo motivo di appello, che erroneamente il primo giudice ha respinto il ricorso, riportandosi acriticamente alle motivazione della infra sentenza di condanna nei riguardi dell’amministratore della società -OMISSIS-, là dove è stato evidenziato il coinvolgimento di detta società, direttamente dalla sentenza di condanna -OMISSIS- 2018 a carico dell’ ex sindaco; in quanto, il signor -OMISSIS- era stato indicato (…)“dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-, quale costruttore come riferito da altro soggetto che voleva entrare anche lui negli affari di -OMISSIS-”. Di qui la dedotta carenza di istruttoria, assumendo la società appellante, nella sostanza, che la Prefettura intimata avrebbe disatteso gli sviluppi della vicenda penale e amministrativa, già posta a fondamento del precedente provvedimento interdittivo.
Sostiene, nello specifico, l’odierna appellante, con riguardo al profilo contestato - relativo alle cointeressenze - che non potrebbe tale rilievo costituire elemento di criticità, perché la citata sentenza -OMISSIS-2018 aveva riguardato il solo signor -OMISSIS-; laddove, invece, il signor -OMISSIS- non era socio della società -OMISSIS-, le cui quote sociali sarebbero state acquistate soltanto in epoca successiva agli eventi di -OMISSIS-. D’altro canto, sostiene ancora l’appellante, la citata sentenza, riguardante i soci della società -OMISSIS-, con specifico riguardo alle contestazioni urbanistiche, originariamente sollevate dalla Procura -anche gli ex soci della -OMISSIS-- ha escluso che gli stessi avessero partecipato -anche in minima parte-, alla commissione di reati urbanistici, nell’ambito del territorio di -OMISSIS-. Né, sostiene -infine- la società appellante, il signor -OMISSIS- è stato socio nel 2006, della -OMISSIS-, poiché l’unico rapporto con detta società avrebbe riguardato il solo investimento da parte del coniuge convivente; la quale, tuttavia, non aveva ricoperto alcuna carica sociale. Così come, soggiunge l’originaria ricorrente, non è stata provata la conoscenza di entrambi i coniugi con il sindaco di -OMISSIS-.
4.3. La tesi dell’appellante, quanto al primo motivo d’appello, con cui censura l’insussistenza dei presupposti idonei a sorreggere l’interdittiva antimafia, non può essere condivisa. Ed invero, entrambi i rilievi, riproposti con il primo motivo di appello, avverso il quadro indiziario che l’Amministrazione ha posto a base dell’interdittiva impugnata, non sono idonei a scalfire le opposte statuizioni del primo giudice, risolvendosi in affermazioni generiche basate su una considerazione “parcellizzata” degli elementi addotti dal Prefetto; laddove, invece, da una considerazione globale è evidente che il pericolo di condizionamento mafioso non è stato ricavato dai soli legami parentali tra l’odierna appellante e gli infra nominati soggetti “controindicati”, essendo evidenziati a fianco a questi, una pluralità di ulteriori indici (cointeressenze economiche, legami societari), che appaiono ragionevolmente idonei ad attingere la soglia dell’idoneità dimostrativa dovendo, pertanto, escludersi che - nella specie - vi sia stato un palese cattivo uso dell’ampia discrezionalità, riconosciuta all’Amministrazione.
4.4. La sentenza impugnata ha fatto buon governo delle norme applicabili in materia, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105) e le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020. In detta decisione si è fatto, invero, ampio richiamo alla già richiamata sentenza -OMISSIS-2018 del Tribunale di Napoli, di condanna dell’ ex sindaco di -OMISSIS-, per il reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis ; che ha ricostruito puntualmente l'intreccio di affari illeciti, tra l'Amministrazione comunale, la criminalità organizzata ed imprese del settore edile.
4.5. Per quanto qui d’interesse, tra tali imprese, in particolare, non è risultata estranea la società "-OMISSIS-"; che, all'epoca dell'emissione del provvedimento prefettizio nei confronti della originaria società ricorrente, risultava così composta e, precisamente: i) amministratore unico, era il signor -OMISSIS-, fratello del sig. -OMISSIS- (presidente del consiglio di amministrazione della odierna ricorrente); ii) i soci, ciascuno titolare del 20% del capitale sociale, risultavano la signora -OMISSIS-, (amministratore unico dal 19.1.2006 al 23.4.2007), la sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, e la sig.ra -OMISSIS-.
4.6. Elevato è, dunque, il rischio della società appellante, per effetto sia del ruolo ricoperto dalla signora -OMISSIS- nella descritta compagine societaria di "-OMISSIS-”; sia in ragione del sistema illecito, … supportato dalla criminalità organizzata, finalizzato alla Speculazione edilizia nel Comune di -OMISSIS- . La descritta compagine societaria riportata nel decreto prefettizio gravato conferma, in sintesi, il ruolo ricoperto dai nominati coniugi nel sistema illecito teso -come detto-alla speculazione edilizia nel territorio comunale di cui era sindaco il signor -OMISSIS-. Non consente di arrivare a conclusioni diverse il rilievo dell’appellante, secondo cui la citata sentenza definitiva -OMISSIS-2018 del Tribunale di Napoli riguardava il solo ex sindaco, escludendo la responsabilità degli altri soggetti coinvolti (tanto che la sentenza -OMISSIS-2021 che ha concluso il menzionato procedimento ha dichiarato la non punibilità degli imputati), tenuto conto del grave contesto criminoso entro cui le condotte contestate si sono inserite, come comprovato dagli infra riportati passaggi della decisione del Tribunale. In essa si evidenzia, tra l’altro che: “nella vasta cementificazione in -OMISSIS- molteplici sono le società che hanno operato tra queste la società -OMISSIS- S.R.L. di proprietà di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-" (cfr. pag. 40); (…) “-OMISSIS-, in sede di interrogatorio del -OMISSIS-2016, individua il -OMISSIS-, cugino del più noto -OMISSIS-, quale costruttore di -OMISSIS-, che ha edificato in -OMISSIS-: a.d.r.: «non posso indicare imprese di -OMISSIS- che hanno lavorato di -OMISSIS-, ricordo di tale -OMISSIS-, cugino di -OMISSIS- il quale nasce come elettricista e poi diventa titolare di imprese che hanno costruito su -OMISSIS-; ancora: “dagli accertamenti esperiti la sede della società corrispondeva effettivamente a quella della residenza del -OMISSIS-, cugino del più noto -OMISSIS-, atteso che la moglie -OMISSIS- risultava amministratore unico - in seguito socia (la carica di amministratore è stata ricoperta fino alla data del 23.04.2007)”; inoltre, …nel contesto ricostruito nella riportata sentenza, il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- - unitamente agli altri soggetti cui risultava riconducibile "-OMISSIS-" S.r.l., innanzi indicati - sono stati indagati per i reati ex art. 323 c.p. e art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 (R.G.N.R. n. -OMISSIS-/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) in quanto beneficiari di provvedimenti concessori edilizi illegittimi.
4.7. Ora, se anche si voglia escludere che la responsabilità penale dei soggetti coinvolti l’attività della -OMISSIS- di cui il signor -OMISSIS- ha ricoperto la carica di amministratore unico, non è possibile negare, in ogni caso, l’avvenuto rapporto di cointeressenza con la sopra indicata società edilizia di cui è stata socia il coniuge -OMISSIS-, così come non può escludersi che un rapporto di fiducia nella collaborazione dell’attività economica possa rappresentare un elemento di alto rischio infiltrativo, alla stregua del criterio della probabilità cruciale (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), tale da giustificare l’emissione del provvedimento interdittivo a carico dell’odierna appellante.
4.8. Né, giova all’appellante sostenere di non avere incontrato né lui né la moglie l’ ex sindaco di -OMISSIS- tenuto conto del forte interesse, emerso nel corso dell’istruttoria, da parte dei soci di -OMISSIS- S.r.l. nella speculazione edilizia di -OMISSIS-.
4.9. Come ha avuto modo di chiarire, a più riprese, la costante giurisprudenza, ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché
ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
4.10. La sentenza impugnata ha fatto dunque buon governo delle norme applicabili in materia, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tenuto conto che dal complesso istruttorio così considerato, tali elementi contribuiscono a collocare la società interessata in un circuito economico legato ad ambienti di criminalità organizzata e pertanto a ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n. 159/2011.
4.11. Tali legami parentali risultano di tale convergenza da fare apparire più che probabile il pericolo di una diretta ingerenza del clan nell’attività imprenditoriale a lei riconducibile, nell’ottica di massima tutela preventiva che, come ha ribadito anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, informa l’istituto dell’informazione antimafia. Di qui, proprio per la natura preventiva della informazione prefettizia, la ragionevole, giustificata, condivisibile, prognosi di infiltrazione mafiosa che assiste il provvedimento interdittivo in questo giudizio contestato, con la conseguente legittimità dell’informazione antimafia adottata dal Prefetto di Caserta.
5. Anche il secondo motivo d’appello, con cui si ripropone la censura relativa alla mancata adozione delle misure amministrative di cui all'art. 94- bis del D.lgs. n. 159/2011, in luogo dell'emanazione dell'impugnato provvedimento interdittivo, sul rilievo che la Prefettura non avrebbe vagliato la possibilità di adottare una misura alternativa deve essere respinto, perché, come ben evidenziato dalla giurisprudenza (Cons di Stato Sez. III n. 10199/2025), l’invocato modello della prevenzione collaborativa, postula l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; che, nel caso che qui occupa, risulta insussistente.
5.1. Del resto è stato ancora chiarito in giurisprudenza che l'esercizio - in senso negativo - del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo. Infatti, il carattere di occasionalità o stabilità dei tentativi di condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale va essenzialmente desunto dalla intensità del pericolo di condizionamento che dagli elementi sintomatici si evince, a seconda cioè che depongano nel senso di uno stabile asservimento dell'impresa al potere condizionante della mafia o invece siano indicativi di un pericolo di condizionamento destinato a manifestarsi in modo discontinuo ed eventuale. A ciò deve aggiungersi che il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo - ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa - nella rappresentazione che ne offre il provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare.
5.2. Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che il T.A.R., con la statuizione contestata dalla società appellante, non ha travalicato dai limiti della giurisdizione di legittimità, ma si è limitato ad evidenziare che gli elementi sintomatici posti a fondamento del diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa - (rectius: la partecipazione diretta del -OMISSIS- agli affari illeciti); in un contesto mirante alla penetrazione nel settore della criminalità organizzata -, esclude che sussistano i tratti dell’occasionalità, riverberando la sua personale posizione sul giudizio di presumibile rischio di contaminazione mafiosa per la Società di cui è amministratore e socio unico”.
5.3. Deve, in proposito, rilevarsi che, tali elementi sintomatici sono stati adeguatamente evidenziati nel provvedimento gravato, là dove si dà atto delle risultanze info-investigative e processuali che lasciano trapelare un contributo non episodico delle Società alle finalità illecite della criminalità organizzata.
5.4. Anche questa censura deve essere pertanto respinta.
6. Infondata, infine, è la terza censura dell’appellante che reitera la doglianza secondo cui gli indizi riportati dalla Prefettura di Caserta sarebbero inattuali.
6.1. È sufficiente, in proposito, ribadire che le evidenze istruttorie hanno, in realtà, disvelato precisi intrecci economici e gestionali tra la società, i nominati coniugi e la "-OMISSIS-" S.r.l., come già sopra approfondito.
6.2. Peraltro, la presunta inattualità delle predette cointeressenze economiche nel settore dell’edilizia non varrebbe neppure ad escludere il pericolo di contagio mafioso della Società, atteso che - in mancanza di eventi nuovi di segno contrario, indicativi di una chiara dissociazione rispetto alle cointeressenze rilevate in precedenza, idonei ad introdurre indici di superamento del rischio di permeabilità mafiosa della società ricorrente - il decorso del tempo si configura quale elemento neutro, inidoneo a smentire da solo la permanenza di legami e cointeressenze con i sodalizi criminali, in assenza di fattori nuovi e positivi che ne dimostrino l'interruzione.
7. Ne segue l’infondatezza dell’appello, per tutte le assorbenti ragioni sin qui esaminate, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese del presente grado del giudizio, seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dalla società -OMISSIS- lo respinge e per l’effetto conferma, la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante alle spese di lite in favore del Ministero dell’interno liquidate in complessivi euro 4000 (quattromila), oltre oneri di legge se dovuti
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NO, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
NI AS RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AS RA | EL NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.