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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n 4792/2019 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv.to SERGIO LOSAVIO nel cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pagamento indennità di pronta reperibilità
Con ricorso depositato il 20/11/2019, il signor adiva codesto tribunale per Parte_1 rappresentare quanto segue: sosteneva il ricorrente che dall'01/04/2018 in qualità di agente di polizia locale presso il Comune di aderiva al servizio di “ pronta reperibilità”, istituito presso il corpo dei vigili CP_1 urbani di brindisi e finalizzato ad assicurare i pronti interventi nei casi straordinari e non prevedibili che dovessero verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.
Tale pronta reperibilità si sostanzia nella possibilità del dipendente di intervenire a chiamata in tutte le 24 ore raggiungendo il posto di intervento entro 30 minuti. Tale servizio è remunerato con la somma di lire 20 mila (ora €10,33). Aggiungeva che dai cedolini paga emergevano diverse incongruenze in merito ai conteggi e pertanto adiva il presente tribunale onde ottenere la condanna del pagare la somma di € 2566,00 maggiorata di interessi e rivalutazioni, Controparte_1 come da analitici conteggi depositati in atti.
Il non si costituiva e, accertata la regolarità della notifica, se ne dichiarava Controparte_1 la contumacia. La causa, non necessitando di attività istruttoria veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per ciò che concerne l' “an debeatur” si rileva che il è rimasto inerte nel Controparte_1 presente giudizio e pur non essendo la contumacia circostanza significativa da cui ricavare un'eventuale soccombenza va comunque detto che la stessa, unitamente ad altri elementi, corrobora la tesi del ricorrente. L'indennità di cui si discute è documentalmente accertata e ciò in riferimento al contratto collettivo del 14/09/2000 art 23 che prevede il servizio e la remunerazione secondo le prospettazioni operate dal ricorrente. Per ciò che concerne il “quantum debeatur”, la contumacia del comune rende totalmente applicabile il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado, rappresentando in positivo e di per sé l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile” (Cass 2003 n 9285, Cass 2006
n 945, Cass n 76797 n 2008 e numerose conforme altre sentenze che hanno affermato e ribadito lo stesso principio).
Le argomentazioni di cui sopra fanno ritenere fondate le ragioni del ricorrente e pertanto, con l'accoglimento del ricorso, si dispone come da dispositivo che segue.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 4792/2019 R.G., proposta da nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive a titolo di indennità di reperibilità per il periodo compreso tra ottobre 2011 e aprile 2018;
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 2566,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna il in persona del legale rappresentante protempore al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1030,00 per competenze legali, oltre ad euro 49,00 per contributo unificato, con pagamento del CAP ed IVA, se dovuta.
Brindisi lì 15/04/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi