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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA SAIA Parte_1
- Appellante - C O N T R O CP_1
- Appellato contumace- All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 nell'assenza delle parti la causa è stata decisa come da dispositivo in calce IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.06.2023 ha interposto gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 4046/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 15.12.2023, con la quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento, da parte dell' quale gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, della somma di € CP_1
12.054,69 a titolo di T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione - dichiarata fallita dal Tribunale Civile Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo con sentenza n.131/2015 - nei limiti del credito ammesso al passivo nella procedura n.127/2015. A sostegno della propria decisione l'adito magistrato ha osservato che, nella fattispecie, difetta un presupposto ineludibile per l'intervento del Fondo, ossia la cessazione del rapporto di lavoro, al cui verificarsi sorge l'obbligo a carico del datore di lavoro di pagare il TFR ex art. 2120 c.c.; l'intervenuto trasferimento del ramo di azienda ex art.2112 c.c. in favore della aveva determinato, Parte_2 infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con quest'ultima e l'insorgere della sua responsabilità solidale;
ha, inoltre, ritenuto inefficace l'accordo inter partes del
Pag.1 30.12.2014, con cui il lavoratore aveva rinunciato ai diritti consequenziali alla continuità del rapporto, trattandosi di fatti insuscettibili di rinuncia;
ha, ancora, affermato l'inapplicabilità alla fattispecie della speciale disciplina prevista dall'art. 47 commi 4 e 5 bis L. n. 428/1990, atteso che, al momento della cessione, la GESIP S.p.A. non versava in alcuna delle situazioni tassativamente previste dalle predette disposizioni, insuscettibili di interpretazione estensiva;
in ogni caso, la prosecuzione del rapporto aveva reso temporaneamente inesigibile il credito per TFR. L' sebbene evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 3/04/2025, assenti le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio. Deve, inoltre, darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 27.03.2025 né a quella successiva del 3.04.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, dichiara CP_1 improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4046/2022 resa il 15.12.2022 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 3.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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