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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4156/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Simona Ranisi, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la regolamentazione dei loro rapporti con il figlio nato il [...] dal loro rapporto Per_1 sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. In merito alla casa familiare:
o La casa familiare viene assegnata con quanto la arreda alla IG.ra , quale genitore Parte_1 collocatario del minore , e ciò sino all'individuazione di una nuova soluzione abitativa Persona_2 ove trasferirsi insieme al minore.
o Il IG. si impegna a corrispondere il 100% della rata del mutuo mensile per la casa Parte_2 familiare a lui esclusivamente intestata, di importo residuo pari ad € 19.000,00 circa alla data del deposito del presente ricorso, sino alla sua scadenza.
o La IG.ra si impegna a corrispondere il 100% delle utenze, della tassa rifiuti e Parte_1 delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative alla casa familiare sino al reperimento di nuova soluzione abitativa. Si impegna altresì a corrispondere il 50% del premio della polizza Allianz S.p.A. relativa alla copertura assicurativa inerente l'immobile.
o La IG.ra si impegna ad individuare una nuova soluzione abitativa Parte_1
(compravendita e/o locazione) ove trasferirsi insieme al minore entro e non oltre il Persona_2 15.03.2026. 2. In merito a figlio minore : Persona_2 Per_
o Affidamento condiviso ai genitori IGg.ri e del figlio minore , con Pt_1 Persona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza della madre, stabilita in Gallarate (VA), Via Aleardo Aleardi n. 24 ed in quella che successivamente verrà indicata secondo la scadenza di cui al precedente punto 1).
o I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, allo scopo di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione in presenza del minore.
o I genitori si impegnano ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per relative a Per_1 istruzione, educazione e salute, di comune accordo, in considerazione dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà il figlio presso di sé. Per_
o Diritti di visita: Il IG. potrà tenere con sé il minore tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola e sino all'orario di cena. Inoltre, il minore trascorrerà con il padre un weekend ogni due, dal venerdì sera dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19:00.
o Nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il minore un periodo di due settimane (anche consecutive), con comunicazione da effettuare all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di coincidenza del periodo scelto da entrambi i genitori, prevarrà negli anni pari la scelta della madre e negli anni dispari la decisione del padre. Per il periodo invernale, entrambi i genitori potranno trascorrere una ulteriore settimana con il figlio, da comunicare e concordare entro il 15 novembre di ciascun anno.
o Le festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre), il 31 dicembre e il ° gennaio, nonché le ulteriori festività (quali, ad esempio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre), ivi compreso il compleanno del minore ed eventuali ricorrenze in presenza dei sacramenti, salvo miglior accordo intercorrente tra i genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza.
o Ciascun genitore si impegna - nei periodi di permanenza del minore presso di sé – a garantire il rispetto di tutti gli impegni e/o doveri scolastici, ludici, ricreativi e/o religiosi, nonché a consentire a i sentire telefonicamente l'altro genitore. Per_1 o Il tutto, salvo diverso e migliore accordo intercorrente tra le parti, in considerazione delle turnazioni di lavoro e degli impegni scolastici, lavorativi e sportivi di Per_1
o Contributo al mantenimento: sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, il IG.
verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1 del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie scolastiche, ludico-sportive e mediche non coperte da SSN, secondo il seguente schema, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, in linea con l'orientamento prevalente di Busto Arsizio:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
o Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro emolumento pubblico rapportato all'esistenza della prole e finalizzato al mantenimento della stessa verrà riscosso al 100% dalla madre.
3. Disporre che i genitori prestino sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di corrispondenti documenti di espatrio a favore del figlio Per_1
4. Spese legali compensate”; -Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4156/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Simona Ranisi, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la regolamentazione dei loro rapporti con il figlio nato il [...] dal loro rapporto Per_1 sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. In merito alla casa familiare:
o La casa familiare viene assegnata con quanto la arreda alla IG.ra , quale genitore Parte_1 collocatario del minore , e ciò sino all'individuazione di una nuova soluzione abitativa Persona_2 ove trasferirsi insieme al minore.
o Il IG. si impegna a corrispondere il 100% della rata del mutuo mensile per la casa Parte_2 familiare a lui esclusivamente intestata, di importo residuo pari ad € 19.000,00 circa alla data del deposito del presente ricorso, sino alla sua scadenza.
o La IG.ra si impegna a corrispondere il 100% delle utenze, della tassa rifiuti e Parte_1 delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative alla casa familiare sino al reperimento di nuova soluzione abitativa. Si impegna altresì a corrispondere il 50% del premio della polizza Allianz S.p.A. relativa alla copertura assicurativa inerente l'immobile.
o La IG.ra si impegna ad individuare una nuova soluzione abitativa Parte_1
(compravendita e/o locazione) ove trasferirsi insieme al minore entro e non oltre il Persona_2 15.03.2026. 2. In merito a figlio minore : Persona_2 Per_
o Affidamento condiviso ai genitori IGg.ri e del figlio minore , con Pt_1 Persona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza della madre, stabilita in Gallarate (VA), Via Aleardo Aleardi n. 24 ed in quella che successivamente verrà indicata secondo la scadenza di cui al precedente punto 1).
o I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, allo scopo di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione in presenza del minore.
o I genitori si impegnano ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per relative a Per_1 istruzione, educazione e salute, di comune accordo, in considerazione dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà il figlio presso di sé. Per_
o Diritti di visita: Il IG. potrà tenere con sé il minore tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola e sino all'orario di cena. Inoltre, il minore trascorrerà con il padre un weekend ogni due, dal venerdì sera dopo l'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19:00.
o Nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il minore un periodo di due settimane (anche consecutive), con comunicazione da effettuare all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di coincidenza del periodo scelto da entrambi i genitori, prevarrà negli anni pari la scelta della madre e negli anni dispari la decisione del padre. Per il periodo invernale, entrambi i genitori potranno trascorrere una ulteriore settimana con il figlio, da comunicare e concordare entro il 15 novembre di ciascun anno.
o Le festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre), il 31 dicembre e il ° gennaio, nonché le ulteriori festività (quali, ad esempio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre), ivi compreso il compleanno del minore ed eventuali ricorrenze in presenza dei sacramenti, salvo miglior accordo intercorrente tra i genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza.
o Ciascun genitore si impegna - nei periodi di permanenza del minore presso di sé – a garantire il rispetto di tutti gli impegni e/o doveri scolastici, ludici, ricreativi e/o religiosi, nonché a consentire a i sentire telefonicamente l'altro genitore. Per_1 o Il tutto, salvo diverso e migliore accordo intercorrente tra le parti, in considerazione delle turnazioni di lavoro e degli impegni scolastici, lavorativi e sportivi di Per_1
o Contributo al mantenimento: sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, il IG.
verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1 del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie scolastiche, ludico-sportive e mediche non coperte da SSN, secondo il seguente schema, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, in linea con l'orientamento prevalente di Busto Arsizio:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
o Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro emolumento pubblico rapportato all'esistenza della prole e finalizzato al mantenimento della stessa verrà riscosso al 100% dalla madre.
3. Disporre che i genitori prestino sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di corrispondenti documenti di espatrio a favore del figlio Per_1
4. Spese legali compensate”; -Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente Estensore