Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4070/2023 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Parte_1
SCARPELLI
ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO COSTABILE
resistente Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 16 gennaio 2018 fino al 15 gennaio 2021, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per lo svolgimento di mansioni di commessa ed inquadrata nel VI livello CCNL Commercio. Deduceva di aver eseguito le proprie prestazioni ben oltre l'orario previsto dal contratto stipulato con la società (20 ore settimanali) avendo lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:00 e, nelle settimane di Natale e Pasqua, da lunedì a domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:30. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria del relativo diritto, una condanna della società
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La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 09.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. La società convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 25.03.2025, la ricorrente il 08.04.2025.
Il ricorso è infondato. Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018). 2 Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze della prova dichiarativa non siano tali da consentire con la necessaria evidenza una valutazione di fondatezza dell'assunto attoreo. Le dichiarazioni dei testimoni si palesano, infatti, assolutamente carenti. Ha dichiarato il teste Testimone_1
Sono il fidanzato della ricorrente dagli inizi del 2019”. Cap. 1 “confermo che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta. Non so indicare la data di inizio del rapporto di lavoro. Posso solo dire che già lavorava quando ci siamo fidanzati ad aprile / maggio 2019, mentre ricordo cono certezza che è cessato a gennaio 2021 il rapporto di lavoro della stessa”. Cap. 2 “Posso dire che era la ricorrente ad aprire il negozio. Si occupava della pulizia del marciapiede antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale e, in seguito, svolgeva mansioni di commessa/cassiera. Si occupava altresì della fornitura di merce a varie pasticcerie che avevano rapporti con la società”. ADR Giudice: “In quel periodo io ero in disoccupazione e spesso passavo dal negozio per portare alla mia fidanzata prodotti alimentari o dolciumi. Entravo nel negozio anche sette/otto volte a settimana, trattenendomi per sette/otto minuti”. Cap. 3:
“La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e, di pomeriggio, dalle ore 15:40 alle ore 20.45. Preciso che ero io ad accompagnarla perché in quel periodo la stessa non disponeva sempre di un'auto. Il sabato lavorava dalle 8.20 alle 13.00. nella settimana di Natale e di Pasqua la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.20 alle 20.45 e la domenica dalle ore 9.00 (mi pare di ricordare) alle ore 13.00”. Cap. 4: “Confermo la circostanza di cui al capitolo. Io personalmente non ho visto mai nessuno svolgere attività di tutoraggio nei confronti della ricorrente”. ADR avv. Costabile: “Preciso che io spesso accompagnavo o andavo a prendere a fine turno lavorativo la ricorrente, ma è capitato spesso che la ricorrente si portava con la propria auto presso l'esercizio commerciale. Anche in tali circostanze io spesso durante la settimana entravo nell'esercizio commerciale perché ero geloso della mia ragazza e volevo veder cosa facesse lì”. Ebbene, premesso che il rapporto sentimentale tra la ricorrente e il testimone, secondo una regola di esperienza e di giudizio che non vi è ragione di disattendere nel caso di specie, giustifica il sospetto che il teste abbia inteso assumere una posizione favorevole alla parte, si osserva in
3 ogni caso che le circostanze riferite appaiono frutto di una conoscenza indiretta. Per quanto lo stato di disoccupazione e la riferita gelosia possano aver giustificato una presenza assidua del testimone all'interno del luogo di lavoro, è un fatto che il IG. si fermava nell'esercizio commerciale Tes_1 per 7/8 minuti e, tanto, al di là dei dubbi sulla volontà del teste di favorire la fidanzata, fa ritenere che una conoscenza così precisa dei giorni di lavoro e soprattutto degli orari lavorativi sia, come si diceva, indiretta, nel senso che le riferite circostanze sono state apprese assai verosimilmente dalla stessa ricorrente. Si aggiunga che gli altri due testimoni indicati dalla IG.ra
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hanno dimostrato di avere una conoscenza assolutamente Pt_1 parziale dei fatti di causa con la conseguenza che le relative deposizioni si palesano del tutto inidonee a riscontrare l'assunto di un'attività lavorativa svolta per nove ore al giorno. Teste “… ho conosciuto la ricorrente in quanto lavoratrice della Testimone_2 società convenuta di cui ero cliente. Ho iniziato a frequentare il negozio agli inizi del 2019. Andavo lì per comprare alimenti per preparare dei dolci, essendo mia zia patita di dolci. Ricordo che mi zia in quel periodo ( non poteva Persona_1 andare autonomamente al negozio per ragioni di salute. Inizialmente mi portavo all'interno del negozio con una certa assiduità, ma una/due volte a settimana. Successivamente con minore frequenza”. Cap. 1: “Ricordo di avere visto la ricorrente all'interno del negozio in un arco temporale che va dagli inizi del 2019 alla fine del 2020”. Cap. 2: “Ricordo che la ricorrente, quando io ero presente, svolgeva mansioni di addetta alle vendite, mi aiutava nella scelta dei prodotti. L'ho vista anche pesare e confezionare i prodotti che io acquistavo”. Cap. 3: “Io entravo nel negozio in vari giorni della settimana e, di regola, la ricorrente era presente. Anche gli orari in cui entravo nel negozio come cliente erano vari e, quindi, l'ho vista lavorare sia di mattina che di pomeriggio”. Cap. 4: “All'interno dell'attività commerciale vi erano anche altri dipendenti, ma tutte le volte che l'ho vita mi ha servito da sola”. ADR avv. Lucà: “La ricorrente si occupava anche della sistemazione della merce sugli scaffali”.
4 Ebbene, la teste, che ha frequentato l'esercizio commerciale per un periodo più circoscritto rispetto alla durata del rapporto tra le parti (iniziato nel 2018 e cessato nel 2021) nulla ha riferito in ordine all'orario di lavoro osservato dalla IG.ra , limitandosi a riferire di averla Parte_1 vista lavorare sia di mattina che di pomeriggio;
dato questo del tutto neutro rispetto all'assunto attoreo, atteso che se pure di fatto le prestazioni sono state rese sia in orario meridiano che postmeridiano, tanto non giustifica la conclusione che la ricorrente abbia lavorato nove ore al giorno. Teste : “Capitolo 1: “Sono titolare di un esercizio commerciale Testimone_3 ossia una pizzeria sita in Casole Bruzio e per la fornitura di alcuni prodotti mi rivolgevo alla società convenuta. Questo è avvenuto quattro/cinque anni fa per la durata di circa un anno”. Capitolo 2: “Preciso che tra me e la ricorrente c'era un rapporto di amicizia pregresso rispetto ai rapporti fra la mia impresa e la società convenuta. Non ricordo con esattezza l'anno in cui ho avuto rapporti economici con la parte convenuta, mi pare di ricordare nel 2018/2019. Quando entravo nel luogo di lavoro della società convenuta, quest'ultima si occupava dei miei ordinativi, si occupava della grafica delle ostie che io appunto ordinavo e, dopo averle configurate, le stampava”. ADR Giudice: “Non ricordo di aver visto la ricorrente svolgere altre mansioni, anzi preciso che era lei ad occuparsi della registrazione dei pagamenti che io effettuavo come corrispettivo degli ordinativi”. Capitolo 3: “Non sono in grado di ricordare i giorni della settimana in cui la ricorrente lavorava per la società convenuta e ovviamente i suoi orari di lavoro. Io mi recavo presso la società convenuta di mattina verso le 10:00/11.00 un paio di volte la settimana e mi trattenevo venti /trenta minuti. Aggiungo che, nell'anno in cui ho avuto rapporti con la società convenuta, mi è capitato di portarmi presso quest'ultima anche per due tre volte la settimana nei periodi natalizio e pasquale e, in queste circostanze, vedevo la ricorrente”. ADR Avv. COSTABILE FRANCESCO: “Quando parlo di periodo natalizio mi riferisco alle settimane che precedono il Natale, tanto più che io il giorno di Natale chiudo la mia attività lavorativa. Lo stesso avviene per Capodanno e Pasqua…”. Anche la deposizione del teste è insufficiente e parziale. Tes_3
Il teste ha avuto rapporti con la società convenuta solo per un anno. Si portava all'interno dell'esercizio commerciale un paio di volte la settimana, vi si intratteneva per venti/trenta minuti e in tali circostanze vedeva la ricorrente lavorare di mattina. 5 Le circostanze riferite, pertanto, non riscontrano l'assunto di un lavoro svolto per 9 ore giornaliere, atteso che il teste non conosce l'orario di lavoro della ricorrente e il fatto che l'abbia vista eseguire le proprie prestazioni di mattina è, ancora una volta, un dato del tutto neutro, che può solo giustificare la conclusione che l'orario di lavoro sia stato, di fatto, modulato in modo diverso da come previsto nel contratto di assunzione e, quindi, con prestazioni rese non solo di pomeriggio ma anche di mattina;
ma non può giustificare la conclusione che l'impegno profuso sia stato pari a quello dedotto in ricorso. A tanto si aggiunga che gli altri testi hanno confermato l'assunto di parte resistente. Teste : “… Sono anche titolare di un Bar “Bar Bronx” corrente Testimone_4 in p.zza Loreto di Cosenza e mi rifornisco presso “ , società Controparte_1 convenuta… Cap. 1: “Ricordo che vedevo la ricorrente lavorare nella sede che si trova in via Nicola Serra solo nel turno pomeridiano dalle 16.30 in poi. Non l'ho mai vista lavorare di mattina, neanche di sabato, se non durante le festività natalizie…”. Teste “… Lavoro con la società convenuta dal mese di novembre Testimone_5
2017 e svolgo mansioni di magazziniere e consegnatario”. ADR Giudice: “Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare qualche mese dopo di me ed ha cessato il rapporto a marzo 2020 o, forse, marzo 2021. Anzi, facendo mente locale, ha cessato prima del COVID e, quindi, a gennaio 2020”. Cap. 1 memoria di cost: “Io lavoravo la mattina dalle 9.00 alle ore 13:00. Mi è capitato di lavorare occasionalmente anche di pomeriggio. Confermo la circostanza di cui al capitolo 1. Conosco gli orari di lavoro della ricorrente perché occasionalmente, o forse anche di più, mi è capitato di lavorare anche di pomeriggio, per un paio di ore dalle 16:00 alle 18.00…”. Teste : “Sono un cliente della società convenuta nel senso che Testimone_6 acquisto merce da quest'ultima in quanto sono titolare di un bar che si trova in Cosenza al Viale Mancini. I rapporti fra la mia impresa e la società sono iniziati nel 2008. Io entro all'interno della sede della società per effettuare gli ordinativi circa due/tre volte per settimana… Capitolo 1: “Io mi portavo essenzialmente di mattina all'interno della società e non vedevo mai la ricorrente. Aggiungo e preciso che spesso andavo e vado anche di pomeriggio e di pomeriggio in orario postmeridiano vedevo la ricorrente intorno 6 alle 16:00/17:00. Io mi fermavo e mi fermo all'interno della società convenuta dieci/quindici minuti…”. Premesso che i testi e sono da ritenere attendibili in quanto Tes_4 Tes_6 estranei al contesto aziendale in cui operava la ricorrente, quanto al teste gli eventuali dubbi che si volessero avanzare in ordine alla sua Tes_5 attendibilità in quanto dipendente della società convenuta e come tale soggetto al vincolo contrattuale, non sarebbero comunque dirimenti, posto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo gravava sulla ricorrente e non è stato assolto. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in euro 6.699,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Cosenza, 10/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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