TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2354/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14/04/2025 ad ore 11,17 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per e l'avv. PALUMBO CRISTIANO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. FEDERICO CRAPANZANO;
Per essuno compare, già contumace;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Le parti ricorrenti precisano come da atto introduttivo del presente procedimento e insiste in via istruttoria nella richiesta di acquisizione dell'ATP;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 2354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2354/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281- decies del 11 settembre 2024 e deducevano di Parte_1 Parte_2
aver appaltato lavori di manutenzione straordinaria a due unità immobiliari di loro proprietà e che la non adempieva correttamente all'obbligazione contrattuale assunta, compiendo Controparte_1
le opere in modo viziato. I ricorrenti domandavano, quindi, la condanna della controparte al pagamento della somma di €.12.311,76, oltre IVA, pari ai costi per i necessari interventi di ripristino sugli immobili di loro proprietà ed €.5.411,97, pari ai costi sostenuti per spese legali e giudiziali in relazione al procedimento di ATP svolto per la verifica in contraddittorio dei vizi.
Nessuno si costituiva per la e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
***
Le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano integrale accoglimento.
pagina 2 di 8 In punto di diritto giova premettere come, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi, poi, ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass, Sez. 2,
Sentenza n. 23759 del 22/11/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11629 del 15/10/1999).
Orbene, nel caso di specie, deve premettersi che tra le parti è intercorso un giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui ha partecipato la la quale, lungi dal contestare la Controparte_1 propria qualità di appaltatore e l'esistenza del contratto di appalto con gli odierni ricorrenti, essa ha, invece, partecipato attivamente alla proposta conciliativa del CTU impegnandosi, a fini transattivi, al compimento di una serie di opere (doc. 19), poi, non concretamente eseguite, con prosieguo delle operazioni peritali per mancata conciliazione delle parti. Da ciò discende che certamente tra le parti sono intercorsi rapporti contrattuali negoziali aventi ad oggetto due unità abitative a destinazione residenziale, site in Via Prato Nuovo n. 30 a Leinì, identificate al catasto fabbricato al foglio 23 part. 573 sub. 20 e sub. 6 rispettivamente di proprietà di e di . Parte_1 Parte_2
I ricorrenti hanno, poi, comprovato per tabulas (doc. 2) la sussistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto il rivestimento termico a cappotto dei due edifici, che risulta effettivamente eseguito e riscontrato in loco dal CTU nell'elaborato peritale in atti (doc. 20), con posa di pannelli in EPS di spessore 10 o 12 cm, con incollaggio e tassellatura alle pareti perimetrali. I lavori di appalto hanno richiesto la sostituzione dei davanzali esterni, delle finestre e delle soglie delle porte-finestre presenti in facciata. A completamento delle opere in facciata nel fabbricato principale si è proceduto con la revisione e verniciatura delle perline dello sporto della copertura.
Ai suddetti lavori sono state aggiunte altre opere extracapitolato, riscontrate come effettivamente eseguite in sede di operazioni peritali. Per esse i ricorrenti hanno prodotto nella presente sede i documenti 4 e 5, che contengono dei preventivi, non firmati, su carta intestata della con CP_1
annotate delle scritte in fondo a penna, contenenti indicazioni di date, cifre in euro e la dicitura in
“acconto” o “a saldo”, con a latere sottoscrizione di (legale rappresentante della Persona_1 [...]
. Tale documentazione letta in combinato disposto con il comportamento tenuto dalla Controparte_1
resistente in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo rammostra in maniera univoca la sussistenza delle relative pattuizioni contrattuali, ovvero l'obbligazione contrattuale assunta dalla pagina 3 di 8 anche per tali successive opere, che comprendevano: la posa di controtelai per la Controparte_1
sostituzione delle finestre del sottotetto, la posa di un lucernario sulla copertura, la fornitura e posa di un faldale in acciaio sul cornicione del fabbricato, la tinteggiatura dei sottobalconi e del terrazzo, il riempimento di due pozzetti e la sistemazione di un altro pozzetto con caditoia per la raccolta delle acque.
Se ne deve concludere che le parti ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio che su di esse gravava in ordine alla prova dell'obbligazione contrattuale della controparte mentre quest'ultima, rimanendo contumace, non ha comprovato l'esatto adempimento della prestazione di realizzazione delle opere secundum legis artis che su di essa gravava.
In ordine ai vizi che affliggono le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla Controparte_1 deve richiamarsi quanto emerso in seno alla CTU espletata nell'alveo del giudizio di
[...]
accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti ed, in particolare, che il rivestimento a cappotto
è risultato posato in modo approssimato, senza tenere conto di tutti gli elementi presenti in facciata quali: ringhiere, pensilina del piano primo, sportelli d'ispezione, pozzetti posti in prossimità dei muri perimetrali, terminali dell'impianto elettrico, fontanino terrazzo e la finitura superficiale, realizzata con un intonachino colorato in pasta, si è presentata discontinua con porzioni aventi tessitura diversa alternate a porzioni aventi differente tonalità, dovute a tacconature e/o ripristini successivi alla stesura originale eseguiti con intonaci di granulometria diversa e riprese con tinte solo simili a quella originale dell'intonachino. Nel fabbricato secondario, identificato con il sub. 6, è stato riscontrato che sulla parete perimetrale lato nord, confinante con l'autorimessa, non è stato realizzato il cappotto all'interno della stessa come indicato negli elaborati grafici di progetto, mentre sulla parete lato est confinante con la proprietà finitima il rivestimento a cappotto, in corrispondenza del limite sud, è risultato staccato dal supporto murario e lo strato di finitura è risultato dilavato dalle piogge per la mancanza di un'adeguata protezione. La zoccolatura eseguita nella parte bassa dei fabbricati con piastrelle lapidee per rivestimenti, è risultata posata a giunto chiuso, ovvero senza alcuna fuga, con il risultato che non è stato possibile stuccare gli interstizi tra i vari elementi e le poche stuccature presenti sono risultate sporche ed imprecise. In corrispondenza dei vani architettonici delle finestre del piano sottotetto, sostituite nel corso dei lavori di appalto, è stato riscontrato che il rivestimento a cappotto presentava una riquadratura realizzata in maniera approssimativa senza la posa di idonei paraspigoli angolari specifici per cappotto termico. Al piano sottotetto è stato montato un lucernario, tipo velux, tagliando il tavolato e l'orditura secondaria della copertura ma il taglio lascia intravedere l'isolamento termico posizionato pagina 4 di 8 sull'intradosso del tavolato. Il pozzetto preesistente ai lavori di appalto, posto in prossimità dell'autorimessa, è stato riempito e chiuso con un getto di materiale che è risultato degradato, lasciando così intravedere una rete da armatura per cappotto, certamente non idonea all'uso. Il pozzetto di raccolta acqua con caditoia sifonata, posato nell'area carrabile pavimentata, è risultato montato in maniera errata, sì che non è possibile rimuovere la vaschetta superiore per procedere con le normali operazioni di pulizia. Le ringhiere e le inferriate sono rimaste inglobate nel cappotto stesso, con un risultato estetico deludente, ed evidenziano tracce di colla per la posa del cappotto, così come residui di colla e/o cemento sono presenti sulla pavimentazione esterna in autobloccanti e sulla guaina posta a copertura dell'unità abitativa identificata dal sub. 6.
Le attività necessarie per emendare i suddetti vizi sono state puntualmente e peritamente individuate in seno all'elaborato peritale redatto in esito al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ha, altresì, proceduto a compiuta e dettagliata quantificazione degli interventi necessari, come segue:
- ripristino uniformità delle facciate con rasatura della superficie irregolare (che viene stimata in una percentuale pari al 20 % dell'intera superficie) e successiva ritinteggiatura di tutte le facciate esterne con idropittura murale acrilica, specifica per esterni, con inerti silicei finissimi, applicata con una prima mano di fissativo consolidante ed almeno due riprese successive di pittura, per l'esecuzione occorrerà impiegare un trabattello di altezza idonea per un importo complessivo di €.5.352,52 + iva;
- rimozione dell'attuale zoccolatura e rifacimento totale della stessa con rivestimento in pietra da posare a giunti aperti, comprensivo della necessaria integrazione degli elementi non riutilizzabili
(stimati in misura pari al 25% della superficie del rivestimento) per un importo complessivo di
€.2.345,20 + iva;
- rimozione e rifacimento del rivestimento a cappotto della parete lato est confinante con la proprietà finitima, comprensivo di ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte per un importo complessivo di €.1.799,60 + iva;
- rimozione dell'attuale zoccolatura e rifacimento totale della stessa con rivestimento in pietra da posare a giunti aperti, comprensivo della necessaria integrazione degli elementi non riutilizzabili
(stimati in misura pari al 25% della superficie del rivestimento) per un importo complessivo di
€.867,72 + iva;
- riquadratura rivestimento a cappotto con posa di profili angolari e ripristino finitura superficiale per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
pagina 5 di 8 - riquadratura foro con posa di perline ed angolari in legno simili all'essenza impiegata e successiva rifinitura per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- rimozione strato superficiale del materiale a chiusura del pozzetto, posto in prossimità dell'autorimessa, formazione di massetto armato con rete elettrosaldata e finitura in battuto di cemento come la pavimentazione circostante per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- rimozione caditoia sifonata e sua sostituzione con una analoga per tipologia e materiale, successivo ripristino dei masselli autobloccanti circostanti per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- lavaggio delle ringhiere con idonei detergenti per asportare la colla utilizzata per la posa del cappotto per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- sostituzione del 50% degli autobloccanti circostanti i 2 fabbricati, per una fascia larga 1 mt lungo le facciate interessate dalle lavorazioni per un importo complessivo di €.686,84 + iva.
Le lavorazioni suddette ammontano, quindi, a complessivi €.11.911,76 + iva.
Da ultimo, la domanda attorea, va accolta con riguardo alla somma di €.400,00 + iva necessaria per la redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (APE), secondo i valori già indicati nell'elaborato peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo. Infatti, in forza del capitolato di appalto concluso tra le parti (doc. 2) la ha compreso nell'alveo delle proprie obbligazioni Controparte_1
anche le pratiche edilizie, comprensive di certificazione energetica per espressa dicitura, mediante un professionista abilitato. Le suddette pratiche non risultano essere state compiute a favore dei committenti, con conseguente riconoscimento delle somme oggi necessarie per il loro compimento.
Se deve concludere che la domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di
€.12.311,76 va integralmente accolta.
In secondo luogo e domandano la condanna al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di €.5.411,97, pari ai costi sostenuti per lo svolgimento del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
R.G. 509/2020 del Tribunale di Ivrea.
A favore delle parti ricorrenti va riconosciuta la somma di €.2.093,73 corrispondente all'onorario dovuto all'arch. quale incaricato dal Giudice dell'ufficio di CTU nell'alveo del Persona_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, il cui compenso è stato liquidato con apposito decreto nell'alveo del suddetto procedimento (docc. 21 e 22).
Con riguardo, invece, alla refusione delle spese legali per il suddetto giudizio deve rilevarsi che la somma richiesta dalle parti ricorrenti (€.3.318,24) è inferiore ai parametri medi di riferimento del D.M.
pagina 6 di 8 55/2014 (€.2.337,00 per compensi – con aggiunta degli accessori in complessivi €.3.409,96), sì che anche tale domanda va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.17.723,73), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura tecnica della controversia, senza alcuna complessità delle questioni giuridiche rilevanti per la decisione, la natura documentale della lite e la sua non complessità fattuale anche alla luce della contumacia della parte resistente, nonché la decisione con discussione orale alla presente udienza. Il compenso deve essere aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M.
55/2014 tenuto conto che la difesa è stata svolta a favore di numero 2 parti ricorrenti, nonché di un ulteriore terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese delle parti vittoriose sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.284,06 per esborsi e in
€.4.140,20 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (C.F. ) al pagamento della somma di €.12.311,76, Controparte_1 P.IVA_1
oltre Iva, a favore di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) per le causali di cui in parte motiva;
C.F._2
- condanna la (C.F. ) al pagamento della somma di €.5.411,97, a Controparte_1 P.IVA_1
favore di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) per le causali di cui in parte motiva;
C.F._2
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. ) che Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 7 di 8 liquida nella somma di €.284,06 per esborsi e di €.4.140,20 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2354/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14/04/2025 ad ore 11,17 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per e l'avv. PALUMBO CRISTIANO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. FEDERICO CRAPANZANO;
Per essuno compare, già contumace;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Le parti ricorrenti precisano come da atto introduttivo del presente procedimento e insiste in via istruttoria nella richiesta di acquisizione dell'ATP;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 2354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2354/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281- decies del 11 settembre 2024 e deducevano di Parte_1 Parte_2
aver appaltato lavori di manutenzione straordinaria a due unità immobiliari di loro proprietà e che la non adempieva correttamente all'obbligazione contrattuale assunta, compiendo Controparte_1
le opere in modo viziato. I ricorrenti domandavano, quindi, la condanna della controparte al pagamento della somma di €.12.311,76, oltre IVA, pari ai costi per i necessari interventi di ripristino sugli immobili di loro proprietà ed €.5.411,97, pari ai costi sostenuti per spese legali e giudiziali in relazione al procedimento di ATP svolto per la verifica in contraddittorio dei vizi.
Nessuno si costituiva per la e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
***
Le domande dei ricorrenti sono fondate e meritano integrale accoglimento.
pagina 2 di 8 In punto di diritto giova premettere come, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi, poi, ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass, Sez. 2,
Sentenza n. 23759 del 22/11/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11629 del 15/10/1999).
Orbene, nel caso di specie, deve premettersi che tra le parti è intercorso un giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui ha partecipato la la quale, lungi dal contestare la Controparte_1 propria qualità di appaltatore e l'esistenza del contratto di appalto con gli odierni ricorrenti, essa ha, invece, partecipato attivamente alla proposta conciliativa del CTU impegnandosi, a fini transattivi, al compimento di una serie di opere (doc. 19), poi, non concretamente eseguite, con prosieguo delle operazioni peritali per mancata conciliazione delle parti. Da ciò discende che certamente tra le parti sono intercorsi rapporti contrattuali negoziali aventi ad oggetto due unità abitative a destinazione residenziale, site in Via Prato Nuovo n. 30 a Leinì, identificate al catasto fabbricato al foglio 23 part. 573 sub. 20 e sub. 6 rispettivamente di proprietà di e di . Parte_1 Parte_2
I ricorrenti hanno, poi, comprovato per tabulas (doc. 2) la sussistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto il rivestimento termico a cappotto dei due edifici, che risulta effettivamente eseguito e riscontrato in loco dal CTU nell'elaborato peritale in atti (doc. 20), con posa di pannelli in EPS di spessore 10 o 12 cm, con incollaggio e tassellatura alle pareti perimetrali. I lavori di appalto hanno richiesto la sostituzione dei davanzali esterni, delle finestre e delle soglie delle porte-finestre presenti in facciata. A completamento delle opere in facciata nel fabbricato principale si è proceduto con la revisione e verniciatura delle perline dello sporto della copertura.
Ai suddetti lavori sono state aggiunte altre opere extracapitolato, riscontrate come effettivamente eseguite in sede di operazioni peritali. Per esse i ricorrenti hanno prodotto nella presente sede i documenti 4 e 5, che contengono dei preventivi, non firmati, su carta intestata della con CP_1
annotate delle scritte in fondo a penna, contenenti indicazioni di date, cifre in euro e la dicitura in
“acconto” o “a saldo”, con a latere sottoscrizione di (legale rappresentante della Persona_1 [...]
. Tale documentazione letta in combinato disposto con il comportamento tenuto dalla Controparte_1
resistente in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo rammostra in maniera univoca la sussistenza delle relative pattuizioni contrattuali, ovvero l'obbligazione contrattuale assunta dalla pagina 3 di 8 anche per tali successive opere, che comprendevano: la posa di controtelai per la Controparte_1
sostituzione delle finestre del sottotetto, la posa di un lucernario sulla copertura, la fornitura e posa di un faldale in acciaio sul cornicione del fabbricato, la tinteggiatura dei sottobalconi e del terrazzo, il riempimento di due pozzetti e la sistemazione di un altro pozzetto con caditoia per la raccolta delle acque.
Se ne deve concludere che le parti ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio che su di esse gravava in ordine alla prova dell'obbligazione contrattuale della controparte mentre quest'ultima, rimanendo contumace, non ha comprovato l'esatto adempimento della prestazione di realizzazione delle opere secundum legis artis che su di essa gravava.
In ordine ai vizi che affliggono le opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla Controparte_1 deve richiamarsi quanto emerso in seno alla CTU espletata nell'alveo del giudizio di
[...]
accertamento tecnico preventivo intercorso tra le parti ed, in particolare, che il rivestimento a cappotto
è risultato posato in modo approssimato, senza tenere conto di tutti gli elementi presenti in facciata quali: ringhiere, pensilina del piano primo, sportelli d'ispezione, pozzetti posti in prossimità dei muri perimetrali, terminali dell'impianto elettrico, fontanino terrazzo e la finitura superficiale, realizzata con un intonachino colorato in pasta, si è presentata discontinua con porzioni aventi tessitura diversa alternate a porzioni aventi differente tonalità, dovute a tacconature e/o ripristini successivi alla stesura originale eseguiti con intonaci di granulometria diversa e riprese con tinte solo simili a quella originale dell'intonachino. Nel fabbricato secondario, identificato con il sub. 6, è stato riscontrato che sulla parete perimetrale lato nord, confinante con l'autorimessa, non è stato realizzato il cappotto all'interno della stessa come indicato negli elaborati grafici di progetto, mentre sulla parete lato est confinante con la proprietà finitima il rivestimento a cappotto, in corrispondenza del limite sud, è risultato staccato dal supporto murario e lo strato di finitura è risultato dilavato dalle piogge per la mancanza di un'adeguata protezione. La zoccolatura eseguita nella parte bassa dei fabbricati con piastrelle lapidee per rivestimenti, è risultata posata a giunto chiuso, ovvero senza alcuna fuga, con il risultato che non è stato possibile stuccare gli interstizi tra i vari elementi e le poche stuccature presenti sono risultate sporche ed imprecise. In corrispondenza dei vani architettonici delle finestre del piano sottotetto, sostituite nel corso dei lavori di appalto, è stato riscontrato che il rivestimento a cappotto presentava una riquadratura realizzata in maniera approssimativa senza la posa di idonei paraspigoli angolari specifici per cappotto termico. Al piano sottotetto è stato montato un lucernario, tipo velux, tagliando il tavolato e l'orditura secondaria della copertura ma il taglio lascia intravedere l'isolamento termico posizionato pagina 4 di 8 sull'intradosso del tavolato. Il pozzetto preesistente ai lavori di appalto, posto in prossimità dell'autorimessa, è stato riempito e chiuso con un getto di materiale che è risultato degradato, lasciando così intravedere una rete da armatura per cappotto, certamente non idonea all'uso. Il pozzetto di raccolta acqua con caditoia sifonata, posato nell'area carrabile pavimentata, è risultato montato in maniera errata, sì che non è possibile rimuovere la vaschetta superiore per procedere con le normali operazioni di pulizia. Le ringhiere e le inferriate sono rimaste inglobate nel cappotto stesso, con un risultato estetico deludente, ed evidenziano tracce di colla per la posa del cappotto, così come residui di colla e/o cemento sono presenti sulla pavimentazione esterna in autobloccanti e sulla guaina posta a copertura dell'unità abitativa identificata dal sub. 6.
Le attività necessarie per emendare i suddetti vizi sono state puntualmente e peritamente individuate in seno all'elaborato peritale redatto in esito al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ha, altresì, proceduto a compiuta e dettagliata quantificazione degli interventi necessari, come segue:
- ripristino uniformità delle facciate con rasatura della superficie irregolare (che viene stimata in una percentuale pari al 20 % dell'intera superficie) e successiva ritinteggiatura di tutte le facciate esterne con idropittura murale acrilica, specifica per esterni, con inerti silicei finissimi, applicata con una prima mano di fissativo consolidante ed almeno due riprese successive di pittura, per l'esecuzione occorrerà impiegare un trabattello di altezza idonea per un importo complessivo di €.5.352,52 + iva;
- rimozione dell'attuale zoccolatura e rifacimento totale della stessa con rivestimento in pietra da posare a giunti aperti, comprensivo della necessaria integrazione degli elementi non riutilizzabili
(stimati in misura pari al 25% della superficie del rivestimento) per un importo complessivo di
€.2.345,20 + iva;
- rimozione e rifacimento del rivestimento a cappotto della parete lato est confinante con la proprietà finitima, comprensivo di ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte per un importo complessivo di €.1.799,60 + iva;
- rimozione dell'attuale zoccolatura e rifacimento totale della stessa con rivestimento in pietra da posare a giunti aperti, comprensivo della necessaria integrazione degli elementi non riutilizzabili
(stimati in misura pari al 25% della superficie del rivestimento) per un importo complessivo di
€.867,72 + iva;
- riquadratura rivestimento a cappotto con posa di profili angolari e ripristino finitura superficiale per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
pagina 5 di 8 - riquadratura foro con posa di perline ed angolari in legno simili all'essenza impiegata e successiva rifinitura per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- rimozione strato superficiale del materiale a chiusura del pozzetto, posto in prossimità dell'autorimessa, formazione di massetto armato con rete elettrosaldata e finitura in battuto di cemento come la pavimentazione circostante per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- rimozione caditoia sifonata e sua sostituzione con una analoga per tipologia e materiale, successivo ripristino dei masselli autobloccanti circostanti per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- lavaggio delle ringhiere con idonei detergenti per asportare la colla utilizzata per la posa del cappotto per un importo complessivo di €.171,98 + iva;
- sostituzione del 50% degli autobloccanti circostanti i 2 fabbricati, per una fascia larga 1 mt lungo le facciate interessate dalle lavorazioni per un importo complessivo di €.686,84 + iva.
Le lavorazioni suddette ammontano, quindi, a complessivi €.11.911,76 + iva.
Da ultimo, la domanda attorea, va accolta con riguardo alla somma di €.400,00 + iva necessaria per la redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (APE), secondo i valori già indicati nell'elaborato peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo. Infatti, in forza del capitolato di appalto concluso tra le parti (doc. 2) la ha compreso nell'alveo delle proprie obbligazioni Controparte_1
anche le pratiche edilizie, comprensive di certificazione energetica per espressa dicitura, mediante un professionista abilitato. Le suddette pratiche non risultano essere state compiute a favore dei committenti, con conseguente riconoscimento delle somme oggi necessarie per il loro compimento.
Se deve concludere che la domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di
€.12.311,76 va integralmente accolta.
In secondo luogo e domandano la condanna al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di €.5.411,97, pari ai costi sostenuti per lo svolgimento del giudizio di accertamento tecnico preventivo,
R.G. 509/2020 del Tribunale di Ivrea.
A favore delle parti ricorrenti va riconosciuta la somma di €.2.093,73 corrispondente all'onorario dovuto all'arch. quale incaricato dal Giudice dell'ufficio di CTU nell'alveo del Persona_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, il cui compenso è stato liquidato con apposito decreto nell'alveo del suddetto procedimento (docc. 21 e 22).
Con riguardo, invece, alla refusione delle spese legali per il suddetto giudizio deve rilevarsi che la somma richiesta dalle parti ricorrenti (€.3.318,24) è inferiore ai parametri medi di riferimento del D.M.
pagina 6 di 8 55/2014 (€.2.337,00 per compensi – con aggiunta degli accessori in complessivi €.3.409,96), sì che anche tale domanda va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.17.723,73), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura tecnica della controversia, senza alcuna complessità delle questioni giuridiche rilevanti per la decisione, la natura documentale della lite e la sua non complessità fattuale anche alla luce della contumacia della parte resistente, nonché la decisione con discussione orale alla presente udienza. Il compenso deve essere aumentato ex art. 4 comma 2 del D.M.
55/2014 tenuto conto che la difesa è stata svolta a favore di numero 2 parti ricorrenti, nonché di un ulteriore terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese delle parti vittoriose sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.284,06 per esborsi e in
€.4.140,20 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (C.F. ) al pagamento della somma di €.12.311,76, Controparte_1 P.IVA_1
oltre Iva, a favore di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) per le causali di cui in parte motiva;
C.F._2
- condanna la (C.F. ) al pagamento della somma di €.5.411,97, a Controparte_1 P.IVA_1
favore di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) per le causali di cui in parte motiva;
C.F._2
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. ) che Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 7 di 8 liquida nella somma di €.284,06 per esborsi e di €.4.140,20 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8