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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/01/2025 al n. 29/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto
- Cessazione effetti civili promosso da
nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. LAUDANDO CARLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 07/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in ER (NA) il 15/12/1988 dalla cui unione nascevano due figlie, (a San Per_1
Felice a Cancello il 24/04/1988) e (ad ER il 14/11/1994), attualmente entrambe Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 920/2012 reso nel procedimento
R.G. n. 1489/2011.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 12/03/2025.
Indi, lette le note di parte depositate l'11/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ i. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.12.1998 in ER (NA) dei sig.ri
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER (Atto Parte_1 Parte_2
n. 42 - Parte I – Anno 1998); ii. le parti decidono di comune accordo di non versare nulla a titolo di mantenimento e che entrambi possono tranquillamente vivere senza alcun ausilio economico dell'altro coniuge, nonché che nulla è da versarsi a titolo di contributo in favore di entrambe le figlie maggiorenni, autonome ed indipendenti economicamente;
iii. ordinarsi all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (NA), di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste per legge.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata ad [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
SO (NA) il 05/02/1970, il giorno 15/12/1988 in ER (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.42, Parte I, Anno 1998);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/01/2025 al n. 29/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto
- Cessazione effetti civili promosso da
nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. LAUDANDO CARLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 07/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in ER (NA) il 15/12/1988 dalla cui unione nascevano due figlie, (a San Per_1
Felice a Cancello il 24/04/1988) e (ad ER il 14/11/1994), attualmente entrambe Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 920/2012 reso nel procedimento
R.G. n. 1489/2011.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 12/03/2025.
Indi, lette le note di parte depositate l'11/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ i. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.12.1998 in ER (NA) dei sig.ri
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER (Atto Parte_1 Parte_2
n. 42 - Parte I – Anno 1998); ii. le parti decidono di comune accordo di non versare nulla a titolo di mantenimento e che entrambi possono tranquillamente vivere senza alcun ausilio economico dell'altro coniuge, nonché che nulla è da versarsi a titolo di contributo in favore di entrambe le figlie maggiorenni, autonome ed indipendenti economicamente;
iii. ordinarsi all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (NA), di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste per legge.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata ad [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
SO (NA) il 05/02/1970, il giorno 15/12/1988 in ER (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.42, Parte I, Anno 1998);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca