Cass. civ., sez. II, sentenza 09/09/1970, n. 1382
CASS
Sentenza 9 settembre 1970

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L'atto di citazione o di appello sottoscritto da procuratore abilitato al patrocinio in altro distretto giudiziario, data la carenza di potere rappresentativo del professionista, che si risolve in un difetto di 'legitimatio ad processum', per essere in contrasto con le inderogabili norme di ordine pubblico che disciplinano l'Esercizio delle attivita professionali forensi (art 5 RDL 27 novembre 1933 n 1578) e da considerare giuridicamente inesistente (tamquam non esset), e, quindi, non suscettibile di sanatoria per effetto della Costituzione della controparte (convenuto o appellato). ( V 3947'68, mass n 337487).*

L'Esercizio illegale della professione 'extra territorium', comportando la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere, non puo ritenersi idoneo alla Costituzione di un valido rapporto processuale, per cui non sorge nemmeno nel giudice il potere di provvedere sulla domanda in esso contenuta.*

Nella ipotesi in cui il mandato sia stato conferito a piu procuratori, taluno dei quali non sia abilitato all'Esercizio professionale davanti all'autorita giudiziaria presso la quale pende la controversia, siccome non iscritto nell'albo di quel distretto, l'atto introduttivo puo ritenersi valido solo quando, pur non essendo sottoscritto anche dal procuratore abilitato nella copia notificata, risulti pero sottoscritto nell'originale anche dal detto procuratore, ad opera del quale sia poi avvenuta la Costituzione in giudizio. ( V 2513'68 mass n 334958, 3301-68 mass n 336288).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/09/1970, n. 1382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1382
    Data del deposito : 9 settembre 1970

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