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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9227/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato in [...] il [...], C.F. (con l'avv. Riccardo De
[...] CodiceFiscale_3
Simone)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 27 luglio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato a [...] il [...], dai cittadini italiani Persona_1
e il quale emigrava in Brasile, ove il 25/04/1925 sposava Parte_4 Controparte_2 Per_2
.
[...]
Dalla loro unione, in data 05/07/1930, nasceva , che il 9/05/1957 contraeva Persona_3
matrimonio con , unione dalla quale nascevano (08/06/1963) e Persona_4 Persona_5
(04/11/1970). Parte_1
, il 13/09/1997, contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
unione dalla quale il 9/01/1995 nasceva . Parte_2
1 , il 18/03/1995, contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_1 Persona_7
unione il 14/09/1999 nasceva . Parte_3
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 7 settembre 2023, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_5 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze poc'anzi illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata in Parte_1
Brasile il 04/11/1970, C.F. , , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
2 09/01/1995, C.F. , , nato in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. così provvede: CodiceFiscale_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 5 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9227/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nato in [...] il [...], C.F. (con l'avv. Riccardo De
[...] CodiceFiscale_3
Simone)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 27 luglio 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato a [...] il [...], dai cittadini italiani Persona_1
e il quale emigrava in Brasile, ove il 25/04/1925 sposava Parte_4 Controparte_2 Per_2
.
[...]
Dalla loro unione, in data 05/07/1930, nasceva , che il 9/05/1957 contraeva Persona_3
matrimonio con , unione dalla quale nascevano (08/06/1963) e Persona_4 Persona_5
(04/11/1970). Parte_1
, il 13/09/1997, contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
unione dalla quale il 9/01/1995 nasceva . Parte_2
1 , il 18/03/1995, contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_1 Persona_7
unione il 14/09/1999 nasceva . Parte_3
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 7 settembre 2023, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_5 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze poc'anzi illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata in Parte_1
Brasile il 04/11/1970, C.F. , , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
2 09/01/1995, C.F. , , nato in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. così provvede: CodiceFiscale_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 5 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3