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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10566/2021
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del
03.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 10566/2021 vertente
Tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara
Natilla
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Lanzolla
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, formulando domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dott. , , dott.ssa e ), lette le note CP_6 CP_7 Per_2 CP_8
conclusionali, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la presente decisione
(la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del
2 criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Va premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante deduce di essere stato assunto a decorrere dal
06.01.2020 a tempo indeterminato dal Controparte_1
inquadrato come autista di livello 3 Super del CCNL
“Autotrasporto, spedizione merci e logistica”; di aver guidato da solo e senza avvicendarsi con altri colleghi, per l'intero svolgimento del proprio turno di servizio;
di aver ricevuto disposizioni di servizio dal sig. (socio della Controparte_9
De Marco Logistica); prosegue di essere stato illegittimamente licenziato – peraltro durante il periodo di malattia in corso sin dal
03.05.2021 - mercè missiva del 10.05.2021, con cui si significava: “Siamo a comunicarle che dal 10.05.2021, abbiamo provveduto al suo licenziamento per giusta causa. Nel ringraziarla per il lavoro fin qui svolto, le porgiamo cordiali saluti”; di aver impugnato tale licenziamento con raccomandata del 13.05.2021; di aver segnalato agli organi competenti la mancata effettuazione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge;
di aver ricevuto altra missiva il 20.05.2021, con cui si precisava: “La giusta causa è scaturita dal mancato rispetto da parte del sig. del regolamento CEE in materia di tempi di guida e di Pt_1
riposo relativi alla settimana dall'08 marzo al 13 marzo 2021, cioè alla fine del sesto giorno lavorativo non rispettava il periodo ridotto di riposo di 24 ore previsto dalla normativa. Ed ancora il settimo
3 giorno continuava a non effettuare il riposo di 24 ore. Detto riposo lo cominciava a metà giornata lavorativa dell'ottavo giorno ossia il
15 marzo fino al 16 marzo che era il giorno previsto della partenza per le consegne, di conseguenza non si presentava sul posto di lavoro fino al 22 marzo, senza giustificazioni. Questo causava intanto un danno all'azienda di 5 mila € per mancata fatturazione, più il danno di immagine per non aver rispettato gli impegni presi con la committenza e la conseguente riduzione delle commesse. Il
22 marzo il sig. ha ripreso il lavoro e il 23 marzo ad un Pt_1
controllo da parte della Polstrada gli venivano contestati 8 giorni di lavoro consecutivi e il mancato riposto settimanale di 24 ore oltre al superamento delle ore settimanali di guida, per i quali la Polstrada comminava una multa di € 712,00 a cui andranno aggiunte altre 3 multe francesi per eccesso di velocità che verranno detratte dalle eventuali spettanze del sig. Gli verranno trattenute dalla Pt_1
spettanze anche l'igienizzazione dell'interno del camion in dotazione del sig. ”. Pt_2
In virtù di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A.1
Accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato intimato al ricorrente in violazione di motivazione di cui all'art. 2, com. 2, l. n. 604/66 nonché della procedura di cui all'art. 7, legge
n. 300/1970; A.
2. Conseguentemente, dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data di licenziamento e condannare la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria quantificata nella misura massima di cui all'art. 4, d.lgs. n. 23/2015, se del caso tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto (considerando € 1.977,26 quale importo utile al calcolo del
TFR, come indicato sub 21 delle premesse); B. Condannare la convenuta al pagamento di un importo complessivamente pari ad €
4 806,95 per competenze di fine rapporto diverse dal TFR nonché di un ulteriore importo pari ad € 444,00 netti (a titolo di differenza sulla retribuzione di novembre 2020) ovvero del diverso importo che dovesse risultare complessivamente dovuto in corso di giudizio, anche a mezzo, se del caso, di apposita valutazione da effettuarsi ad opera del Giudice in via equitativa. Il tutto oltre accessori di legge sul credito. Con vittoria di compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
Dal tenore letterale delle missive su menzionate emerge che nel caso di specie si verte in tema di c.d. licenziamento disciplinare.
Orbene, come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n. 204/1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare coma la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni
(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma
6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del
5 datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).
Nella fattispecie il licenziamento è stato intimato per giusta causa, così come indicato nella missiva del 10.05.2021, poi integrata con la successiva del 20 dello stesso mese, pertanto trattasi di licenziamento disciplinare per giusta causa. In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Invero, a seguito della sentenza n. 204/1982 della Corte Costituzionale dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n . 300/1970, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa si concreti in fatti diversi dall'inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda ex plurimis, Cass. n. 9953/1991).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Giudicante ritiene che il licenziamento debba considerarsi illegittimo essendo stato adottato in violazione della procedura di cui all'art. 7, Stat. Lav.,
6 stante la mancata contestazione degli addebiti mossi nonché
l'omessa concessione dei termini a difesa.
Pervero, il datore di lavoro non ha provato di aver proceduto ad effettuare una preventiva contestazione al lavoratore dei comportamenti descritti nella lettera di licenziamento, né di aver concesso a quest'ultimo un termine a difesa.
In merito agli effetti conseguenti all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per vizio procedurale, alla fattispecie in esame deve essere applicata la normativa prevista dal D.Lgs. n.
23/2015, in quanto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta stipulato inter partes in data successiva al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto (art. 1, co. 1). In base al combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 di tale decreto, deve essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento (10.05.2021) e il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del sig. di Parte_1
un'indennità di importo pari ad una mensilità calcolata in virtù dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.977,26), considerata la durata del rapporto lavorativo di un anno e tre mesi nonché i requisiti dimensionali dell'azienda convenuta (segnatamente 5 lavoratori, come da visura camerale versata in atti).
Il ricorrente ha altresì contestato il mancato pagamento della somma di € 444,00 al netto delle ritenute di legge, quale quota parte della mensilità di novembre 2020. A riprova di tale assunto ha prodotto la busta paga relativa a tale mensilità e l'estratto conto bancario onde dimostrare il pagamento parziale pari ad €
1.768,00 a fronte dei € 2.212,00 indicati in busta paga. Sul punto, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto quanto dovuto relativamente a tale mensilità, sicché deve essere
7 condannata al pagamento in favore del lavoratore di tale importo residuo pari ad € 444,00, al netto delle ritenute di legge.
In merito invece alla domanda volta al riconoscimento della somma di € 806,95 rivendicata a titolo di competenze di fine rapporto diverse dal TFR, il Giudicante la ritiene meritevole di rigetto in quanto non assistita dal necessario substrato probatorio.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dal datore di lavoro, volta alla condanna del lavoratore al pagamento della somma pari ad € 712,23, quale importo corrisposto dalla ditta a seguito del verbale di contestazione della Polizia Stradale, elevato al ricorrente quale conducente di un mezzo della ditta
Controparte_1
Orbene, la domanda merita accoglimento, considerato il cennato verbale prodotto in atti e la circostanza che le risultanze istruttorie espletate non hanno provato che il mancato rispetto dei turni di riposo sia stato dipeso da un comando impartito dal datore di lavoro onde rispettare i tempi di consegna.
Né risulta dimostrato quanto asserito dal ricorrente secondo cui il datore di lavoro abbia decurtato unilateralmente tale somma in sede di corresponsione degli stipendi.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale giustifica la compensazione della metà delle spese di lite.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
8
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie parzialmente la domanda;
2) accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 10.05.2021, integrata con lettera del
20.05.2021, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (10.05.2021) e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento in favore di di un'indennità pari ad Parte_1
€ 1.977,26, oltre accessori come per legge;
3) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere altresì a laParte_1
somma di € 444,00, al netto delle ritenute di legge, per i titoli di cui in motivazione, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. la somma di € 712,23 per i titoli di cui in motivazione;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della residua metà che Parte_1
liquida in complessivi € 2.314,5, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 03.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del
03.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 10566/2021 vertente
Tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara
Natilla
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Lanzolla
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, formulando domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dott. , , dott.ssa e ), lette le note CP_6 CP_7 Per_2 CP_8
conclusionali, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la presente decisione
(la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del
2 criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Va premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante deduce di essere stato assunto a decorrere dal
06.01.2020 a tempo indeterminato dal Controparte_1
inquadrato come autista di livello 3 Super del CCNL
“Autotrasporto, spedizione merci e logistica”; di aver guidato da solo e senza avvicendarsi con altri colleghi, per l'intero svolgimento del proprio turno di servizio;
di aver ricevuto disposizioni di servizio dal sig. (socio della Controparte_9
De Marco Logistica); prosegue di essere stato illegittimamente licenziato – peraltro durante il periodo di malattia in corso sin dal
03.05.2021 - mercè missiva del 10.05.2021, con cui si significava: “Siamo a comunicarle che dal 10.05.2021, abbiamo provveduto al suo licenziamento per giusta causa. Nel ringraziarla per il lavoro fin qui svolto, le porgiamo cordiali saluti”; di aver impugnato tale licenziamento con raccomandata del 13.05.2021; di aver segnalato agli organi competenti la mancata effettuazione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge;
di aver ricevuto altra missiva il 20.05.2021, con cui si precisava: “La giusta causa è scaturita dal mancato rispetto da parte del sig. del regolamento CEE in materia di tempi di guida e di Pt_1
riposo relativi alla settimana dall'08 marzo al 13 marzo 2021, cioè alla fine del sesto giorno lavorativo non rispettava il periodo ridotto di riposo di 24 ore previsto dalla normativa. Ed ancora il settimo
3 giorno continuava a non effettuare il riposo di 24 ore. Detto riposo lo cominciava a metà giornata lavorativa dell'ottavo giorno ossia il
15 marzo fino al 16 marzo che era il giorno previsto della partenza per le consegne, di conseguenza non si presentava sul posto di lavoro fino al 22 marzo, senza giustificazioni. Questo causava intanto un danno all'azienda di 5 mila € per mancata fatturazione, più il danno di immagine per non aver rispettato gli impegni presi con la committenza e la conseguente riduzione delle commesse. Il
22 marzo il sig. ha ripreso il lavoro e il 23 marzo ad un Pt_1
controllo da parte della Polstrada gli venivano contestati 8 giorni di lavoro consecutivi e il mancato riposto settimanale di 24 ore oltre al superamento delle ore settimanali di guida, per i quali la Polstrada comminava una multa di € 712,00 a cui andranno aggiunte altre 3 multe francesi per eccesso di velocità che verranno detratte dalle eventuali spettanze del sig. Gli verranno trattenute dalla Pt_1
spettanze anche l'igienizzazione dell'interno del camion in dotazione del sig. ”. Pt_2
In virtù di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A.1
Accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato intimato al ricorrente in violazione di motivazione di cui all'art. 2, com. 2, l. n. 604/66 nonché della procedura di cui all'art. 7, legge
n. 300/1970; A.
2. Conseguentemente, dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data di licenziamento e condannare la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria quantificata nella misura massima di cui all'art. 4, d.lgs. n. 23/2015, se del caso tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto (considerando € 1.977,26 quale importo utile al calcolo del
TFR, come indicato sub 21 delle premesse); B. Condannare la convenuta al pagamento di un importo complessivamente pari ad €
4 806,95 per competenze di fine rapporto diverse dal TFR nonché di un ulteriore importo pari ad € 444,00 netti (a titolo di differenza sulla retribuzione di novembre 2020) ovvero del diverso importo che dovesse risultare complessivamente dovuto in corso di giudizio, anche a mezzo, se del caso, di apposita valutazione da effettuarsi ad opera del Giudice in via equitativa. Il tutto oltre accessori di legge sul credito. Con vittoria di compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
Dal tenore letterale delle missive su menzionate emerge che nel caso di specie si verte in tema di c.d. licenziamento disciplinare.
Orbene, come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n. 204/1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare coma la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni
(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma
6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del
5 datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).
Nella fattispecie il licenziamento è stato intimato per giusta causa, così come indicato nella missiva del 10.05.2021, poi integrata con la successiva del 20 dello stesso mese, pertanto trattasi di licenziamento disciplinare per giusta causa. In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Invero, a seguito della sentenza n. 204/1982 della Corte Costituzionale dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n . 300/1970, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa si concreti in fatti diversi dall'inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda ex plurimis, Cass. n. 9953/1991).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Giudicante ritiene che il licenziamento debba considerarsi illegittimo essendo stato adottato in violazione della procedura di cui all'art. 7, Stat. Lav.,
6 stante la mancata contestazione degli addebiti mossi nonché
l'omessa concessione dei termini a difesa.
Pervero, il datore di lavoro non ha provato di aver proceduto ad effettuare una preventiva contestazione al lavoratore dei comportamenti descritti nella lettera di licenziamento, né di aver concesso a quest'ultimo un termine a difesa.
In merito agli effetti conseguenti all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per vizio procedurale, alla fattispecie in esame deve essere applicata la normativa prevista dal D.Lgs. n.
23/2015, in quanto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta stipulato inter partes in data successiva al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto (art. 1, co. 1). In base al combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 9 di tale decreto, deve essere dichiarato estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento (10.05.2021) e il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del sig. di Parte_1
un'indennità di importo pari ad una mensilità calcolata in virtù dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.977,26), considerata la durata del rapporto lavorativo di un anno e tre mesi nonché i requisiti dimensionali dell'azienda convenuta (segnatamente 5 lavoratori, come da visura camerale versata in atti).
Il ricorrente ha altresì contestato il mancato pagamento della somma di € 444,00 al netto delle ritenute di legge, quale quota parte della mensilità di novembre 2020. A riprova di tale assunto ha prodotto la busta paga relativa a tale mensilità e l'estratto conto bancario onde dimostrare il pagamento parziale pari ad €
1.768,00 a fronte dei € 2.212,00 indicati in busta paga. Sul punto, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto quanto dovuto relativamente a tale mensilità, sicché deve essere
7 condannata al pagamento in favore del lavoratore di tale importo residuo pari ad € 444,00, al netto delle ritenute di legge.
In merito invece alla domanda volta al riconoscimento della somma di € 806,95 rivendicata a titolo di competenze di fine rapporto diverse dal TFR, il Giudicante la ritiene meritevole di rigetto in quanto non assistita dal necessario substrato probatorio.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dal datore di lavoro, volta alla condanna del lavoratore al pagamento della somma pari ad € 712,23, quale importo corrisposto dalla ditta a seguito del verbale di contestazione della Polizia Stradale, elevato al ricorrente quale conducente di un mezzo della ditta
Controparte_1
Orbene, la domanda merita accoglimento, considerato il cennato verbale prodotto in atti e la circostanza che le risultanze istruttorie espletate non hanno provato che il mancato rispetto dei turni di riposo sia stato dipeso da un comando impartito dal datore di lavoro onde rispettare i tempi di consegna.
Né risulta dimostrato quanto asserito dal ricorrente secondo cui il datore di lavoro abbia decurtato unilateralmente tale somma in sede di corresponsione degli stipendi.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale giustifica la compensazione della metà delle spese di lite.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
8
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie parzialmente la domanda;
2) accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 10.05.2021, integrata con lettera del
20.05.2021, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (10.05.2021) e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento in favore di di un'indennità pari ad Parte_1
€ 1.977,26, oltre accessori come per legge;
3) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere altresì a laParte_1
somma di € 444,00, al netto delle ritenute di legge, per i titoli di cui in motivazione, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. la somma di € 712,23 per i titoli di cui in motivazione;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della residua metà che Parte_1
liquida in complessivi € 2.314,5, oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 03.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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