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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5228/2019
All'udienza collegiale del giorno 24/06/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSTANZO MAURIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BULLETTI FABRIZIO avv. Negrini in sost
Avv. SANESI GIACOMO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente Giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5228/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra con sede in Parte_2
Roma, Largo F. Vito n. 1 (C.F. ), in persona del Direttore Generale , P.IVA_1 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Costanzo Maurizio, (C.F. , nello studio del quale C.F._1
in Roma, Via Carlo Passaglia n. 14 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
- APPELLANTE–
E
, (C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Bulletti e Giacomo Sanesi giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in RA,
Via G. Valentini n. 8/A
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_2 ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 10/06/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti iscritto RG n. 24670/2016. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, Giudice designando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed in totale accoglimento delle domande in questa sede formulate, così provvedere: - accertare e dichiarare che la terapia cortico - steroidea eseguita dai sanitari del nei confronti del Sig. è risultata Controparte_2 Controparte_1
inadeguata, inopportuna rispetto a quanto lamentato (plessite destra) e foriera di gravi danni
(necrosi asettica bilaterale anche e condilo-femorale mediale a sinistra); accertare conseguentemente la responsabilità professionale dei sanitari del Controparte_2
in relazione alla inesatta terapia effettuata nei confronti del paziente
[...] CP_1
dal dicembre 2001 al maggio 2012 anche sotto il profilo del mancato monitoraggio della
[...]
terapia cortisonica eseguita;
- accertare il nesso causale diretto da terapia effettuata e danni subiti dal Sig. - accertare natura ed entità del danno biologico e esistenziale subito dal Controparte_1 ricorrente in conseguenza dell'inesatta terapia eseguita, anche per violazione legislativa e del codice deontologico per assenza di qualsiasi informativa e sottoscrizione del “consenso informato;
- accertare e dichiarare che tale danno, conseguenza immediata e diretta della errata terapia effettuata dai medici del ha causato un danno biologico con incidenza sulla Controparte_2 capacità lavorativa specifica del soggetto che non può fare più l'autista di macchine operatrici;
- accertare entità delle spese mediche e degli esborsi sostenuti in conseguenza di tale evento dannoso;
- condannare per le suesposti causali la a Controparte_3 rifondere all'attore le somme che risulteranno di giustizia come danno biologico permanente, con relativa personalizzazione, con ulteriore aumento (ex morale) per danno da invalidità temporanea
(biologico e morale), per spese mediche e danno patrimoniale per incidenza sulla capacità lavorativa specifica, oltre interessi legali dal fatto al saldo, rivalutazione monetaria ISTAT quale maggior danno, spese di CTU e CTP”. All'udienza dell'8.1.2021
Esponeva il ricorrente che nel mese di novembre 2011 ebbe a rivolgersi al dr. per un Persona_1 quadro di plessite a carico dell'arto superiore di destra;
- che il citato sanitario consigliava la RMN encefalo-cervico-dorsolombare, TC del torace ed elettromiografia degli arti superiori;
- che il paziente eseguiva un ulteriore controllo presso il dr. in data 01.12.11; - che in data Per_1 Controparte_1
21.12.11, veniva ricoverato presso il policlinico universitario dell'Università Cattolica del CP_2
Sacro Cuore di Roma, con diagnosi di accettazione: “plessite destra”; - che in tale occasione iniziava una terapia con dosi massive di cortico-steroidi; - che il soggetto rientrava al in Controparte_2
data 10.01.12 per essere sottoposto ad ulteriore infusione cortisonica;
- che i sanitari del citato policlinico continuarono una massiva e massiccia terapia cortico-steroidea con boli di cortisone sino al mese di maggio 2012; - che il paziente dopo un'apparente risoluzione del quadro clinico, continuava a lamentare dolorabilità all'arto superiore destro a cui si aggiungeva una sensazione di dolore con impotenza funzionale a carico dell'arto inferiore di sinistra;
- che a seguito di ulteriori indagini richieste dai sanitari del di Roma, il paziente eseguiva RMN del bacino Controparte_2
e delle anche che evidenziava la presenza di un disturbo trofico delle teste femorali compatibile con una lesione necrotica in fase iniziale di evoluzione a destra, nel mentre a sinistra la lesione si presentava in fase più avanzata ed estesa interessando sia l'area di carico che il versante anteriore dell'epifisi femorale;
- che tale diagnosi veniva confermata da RMN eseguita il 02.04.13 presso
Istituto Radiologico Toscano;
- che per tale motivo si sottoponeva ad intervento Controparte_1 chirurgico di protesi totale d'anca a sinistra;
- che un ulteriore controllo svolto in data 25.06.13 presso
Istituto Radiologico Toscano metteva in evidenza la protesi di anca sinistra con ancora presente un quadro di osteonecrosi asettica dell'anca destra ed una iniziale necrosi con reazione edematosa a carico del condilo-femorale mediale di sinistra (ginocchio sinistro) ; - che tale situazione era derivata dalla massiva dose di cortico-steroidi somministrati dai sanitari del al ricorrente Controparte_2
che, oltre a non risolvere il quadro clinico con il quale il medesimo si era presentato al nosocomio, aveva causato una necrosi bilaterale settica delle teste femorali e del condilo femorale mediale del ginocchio sinistro, tanto che il medesimo ha dovuto eseguire una protesi d'anca a sinistra;
-che la terapia consigliata ed effettuata dai sanitari del ha portato a necrosi asettica Parte_1
della testa del femore dal momento che la terapia cortisonica ad alte dosi in soggetti di giovane età comporta tali esiti;
- che tale terapia non era stata neppure correttamente monitorata dai sanitari, tanto da condurre alle conseguenze nefaste precisate;
- che vi era un nesso causale immediato e diretto tra la terapia inopportuna ed il danno causato, caratterizzato da necrosi asettica bilaterale dell'anca e necrosi del condilo femorale mediale a sinistra;
-che tale situazione ha reso necessario la instaurazione della protesi d'anca a sinistra;
- che in seguito a ciò il ricorrente aveva accusato “gravi difficoltà deambulatorie”, presentandosi altresì “depresso e sconfortato”, con difficoltà relazionale ed esistenziale;
- che lo stesso svolgeva attività di autista di macchine operatrici e dopo un anno di malattia dovuto alle lesioni subite per le inopportune cure mediche aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro perché le condizioni fisiche non gli consentivano più di svolgere le medesime mansioni;
- che solo per ragioni formali la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuto per riduzione di personale;
- che sussisteva pertanto incidenza del danno sulle capacità lavorative specifiche del soggetto;
- che, vi era la sussistenza di un nesso causale diretto tra la terapia inopportuna costituita alte dosi di cortico – steroidi a cui è stato sottoposto il ricorrente ed il danno iatrogeno causato quest'ultimo e consistente in necrosi settica bilaterale dell'anca e necrosi del condilo femorale a sinistra;
-che il ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. per far accertare le condizioni psicofisiche del ricorrente conseguenti alla erronea terapia effettuata, l'entità dei danni subiti, il nesso di causa tra terapia e lesioni e, quindi, la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta;
- che, all'esito di tale procedimento di istruzione preventiva, veniva avanzata alla struttura sanitaria convenuta, richiesta di risarcimento che restava, tuttavia, privo di riscontro.
Stante infine la richiesta di risarcimento priva di riscontro, il proponeva ricorso ex 702 bis CP_1
c.p.c. Si costituiva il contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda.
Convertito il rito, veniva disposta una nuova consulenza medico legale ed infine in data 10.6.2019 veniva emessa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., comunicata il 13.6.2019, che acquistava efficacia della sentenza impugnabile, ai sensi del quarto comma del detto articolo, atteso che la parte intimata non manifestava entro trenta giorni con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che fosse pronunciata la sentenza. Il processo si estingueva ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.
Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha così deciso: “Condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_3
favore di parte attrice della somma di euro 390.976,15 per danno non patrimoniale, della somma di euro 160.000,00 per lucro cessante da perdita della capacità lavorativa e della somma di euro
5.021,65 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, come sopra indicato, nonché delle spese processuali, che liquida in euro 15.000,00 per onorari, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese per iscrizione della causa al ruolo e per le CTU espletate, come liquidate nel corso del giudizio…”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Parte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
Tribunale di Roma - Sezione 13° Civile - Giudice Dr.ssa Barbara Affinita, n. cronol. 7774/2019 emessa il 10.6.2019 e notificata il 18.6.2019, previa sospensione totale dell'efficacia esecutiva della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, in via gradatamente subordinata: 1) Dichiarare la assenza di responsabilità medica dei sanitari della struttura sanitaria appellante e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie nei confronti della
2) Dichiarare la assenza di nesso causale Parte_2
tra la condotta dei sanitari del ed i postumi lamentati dal sig. Controparte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitorie dell'attore. 3) In subordine, ridurre la condanna della al pagamento della minor somma Parte_2
che sarà riconosciuta dovuta al sig. per tutti i danni non patrimoniali comprensivi Controparte_1
di qualsivoglia titolo e personalizzazione. 4) Dichiarare in ogni caso non ammissibile la domanda attorea in ordine al danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa perché non dimostrato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, disporre nuova consulenza medico- legale, da affidare ad un Collegio Peritale con esclusione del primo CTU, al fine di accertare la correttezza della condotta dei sanitari e la assenza di nesso causale tra la stessa condotta ed i postumi riportati dal Sig. ”. Controparte_1
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Roma, Collegio Designato, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e respinta, cosi provvedere: in via preliminare e cautelare: - Respingere l'istanza ex art. 351 e 283 c.p.c. di sospensione della esecutività dell'ordinanza in questa sede impugnata per assenza dei requisiti previsti ex lege sia per quanto concerne l'esistenza del “fumus boni iuris” che di “periculum in mora” per tutti i motivi indicati nella parte narrativa;
in via preliminare ed in rito: dichiarare
l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in assenza dei requisiti ivi previsti in ordine alla precisa indicazione delle modifiche richieste e dei presupposti delle stesse, nonché della indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
nel merito: respingere in quanto infondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'appello proposto dal Controparte_2
confermando integralmente il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale
[...]
di Roma, Sezione 13 Civile Cron. 7774/19 emessa il 10.06.19 dalla Dott.ssa Barbara Affinita con i provvedimenti consequenziali;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta in data 13/11/2019 la Corte ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
A scioglimento della riserva assunta in data 4/12/2019 la Corte ha disposto CTU.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto dalla è articolato in Parte_2
quattro motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Mancata e/o errata valutazione delle prove fattuali, documentali e processuali, nonché illogiche e contraddittorie motivazioni su un fatto decisivo della controversia: mancanza di responsabilità ascrivibili alla struttura Controparte_4 appellante.”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime Parte_2
cure delle prove poste a fondamento della responsabilità del Secondo parte Parte_1
appellante entrambe le CTU espletate nel precedente grado di giudizio, poiché non coerenti con quanto attestato dalle cartelle cliniche ma bensì basate sulle dichiarazioni contraddittorie del CP_1 sarebbero inattendibili e incomplete. Dalla documentazione depositata in atti, infatti, emergerebbe come il avesse già ricevuto in passato prescrizioni e somministrazioni di farmaci CP_1
corticosteroidei presso l'ospedale di RA, essendo lo stesso paziente soggetto ad episodi allergici. A causa dell'errata ricostruzione della storia clinica pregressa offerta in sede di raccolta anamnestica il percorso valutativo dei due consulenti è stato quindi, a dire dell'appellante, fortemente fuorviato. Le risultanze delle CTU, tra l'altro, non sarebbero supportate da adeguati riferimenti bibliografici volti ad attestarne l'affidabilità. Le consulenze, inoltre, non avrebbero tenuto in considerazione il fatto che il soffrisse di plessite, patologia che se non trattata e risolta avrebbe comunque impedito CP_1
l'esercizio di attività necessarie alla conduzione di una gru o alla sua supervisione a causa delle importanti manifestazioni dolorifiche di pregiudizio che tale affezione comporta.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che contiene errate, incomplete e contraddittorie valutazioni.
Richiesta di rinnovazione della C.T.U.” l'appellante si duole dell'incompletezza della CTU espletata nel precedente grado di giudizio. Secondo l'appellante il CTU non avrebbe correttamente esaminato la documentazione medica presente in atti e non avrebbe eseguito l'attività di approfondimento e di ricerca necessaria in considerazione del caso concreto. Il Policlinico sottolinea, inoltre, che l'elaborato avrebbe dovuto essere redatto da un collegio peritale composto da almeno due esperti, e non da unico CTU come avvenuto nel caso di specie. Quest'ultimo, poi, avrebbe erroneamente omesso di allegare all'elaborato definitivo le osservazioni critiche dei consulenti delle parti. Inoltre, nel predisporre la relazione avrebbe dovuto attenersi pedissequamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle associazioni tecnico scientifiche accreditate provvedendo a citare opportunamente gli specifici riferimenti bibliografici. Soggiunge l'appellante che il CTU Per_2
specializzata in ortopedia non poteva dirsi in possesso delle competenze richieste al fine di redigere la consulenza tecnica e che attenevano all'ambito neurologico-neurochirurgico.
Con il terzo motivo, rubricato “Carenza di motivazione e di accertamento del nesso di causalità tra la condotta sanitaria ritenuta non corretta ed i postumi sofferti dal sig. ”, l'appellante si CP_1 duole dell'omessa motivazione, da parte del giudice di prime cure, in merito alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del ed il danno patito dall'attore. CP_2
Con il quarto motivo, rubricato “Indeterminatezza della decisione in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale ed erroneità della stessa in ordine al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa”, l'appellante censura la gravata ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di specificare la misura precisa del grado di invalidità riconosciuto come pure i relativi criteri di liquidazione adottati per determinare il valore da attribuire a ciascun grado di invalidità. L'appellante inoltre si duole della mancata indicazione dei criteri utilizzati per calcolare la somma di euro 160.000,00 dallo stesso dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante da perdita della capacità lavorativa. Il Policlinico evidenzia infine la mancanza di elementi probatori a supporto di tale richiesta risarcitoria.
L'ordinanza impugnata è così motivata: “in particolare, entrambe le consulenze medico-legali svolte hanno evidenziato profili di imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura l'attore; considerando la quantificazione del danno fornita dal perito nominato in corso di causa, pari al 50-
52% di invalidità permanente, giorni 40 di ITA e 110 di ITP, nonché calcolando il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, come evincibile dai modelli CUD prodotti, e le spese mediche sostenute in diretta conseguenza dell'evento dannoso per euro 5.021,65;
ritenuto che
sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale dovranno conteggiarsi rivalutazione ed interessi, applicando alla somma quantificata, devalutata al momento del consolidarsi della lesione (dicembre
2012) e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, il tasso di interesse legale di volta in volta vigente;
ritenuto, infine, che sulle somme liquidate a titolo di lucro cessante debba applicarsi rivalutazione in base agli indici ISTAT dal 1.1.14 (momento della contrazione del reddito) alla data odierna e sulle somme liquidate per spese mediche decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di spesa al soddisfo”.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro intimamente connessi.
Essi si profilano infondati.
Dall'istruttoria espletata e come pure è stato evidenziato nella ctu disposta in secondo grado, che si è basata su riscontri documentali in atti, è stato possibile accertare quanto segue.
Il 21.12. 2011 il veniva ricoverato in regime di day hospital presso il con CP_1 Controparte_2 diagnosi di “plessite destra” e, previo screening diagnostico mediante esami ematochimici, iniziava somministrazione in bolo di corticosteroidi (Solumedrol 250 mg in 250 cc di SF x 3 giorni), con parziale miglioramento della sintomatologia.
Dopo un breve periodo di benessere a gennaio 2012, per la ricomparsa di dolore alla spalla ed al braccio destro, effettuava per cinque giorni consecutivi, dal 10 al 14.1.2012, somministrazione in
Co bolo di 1 gr di n 500 cc di al termine veniva dimesso con prescrizione di DE Parte_4
50 mg/die fino al prossimo controllo stabilito per il 13.2.2012.
Seguiva altro ciclo, dal 13 al 17.2.2012, di cinque somministrazioni in bolo di 1 gr di in Parte_4
500 cc di SF;
alla dimissione prescrizione di DE 50 mg/die per tre settimane e, successivamente, 37,5 mg/die fino al controllo del 19.3.2012.
Al controllo del 19.3.2012 viene riportato in cartella: “Ha ripreso l'attività lavorativa senza Contr peggioramento dei disturbi motori e sensitivi … : Migliorato il deficit di forza al braccio … completamente regredite le parestesie all'arti superiore destro … persiste sfumata ipoestesia sul versante ulnare della mano” per cui veniva prescritto di continuare DE al dosaggio di 37,5 mg/die per ulteriori tre settimane e ridurre a 25 mg/die fino al controllo del 3.5.2012 quando viene prescritta la riduzione del DE a 12,5 mg/die per due settimane e successivo ulteriore scalaggio.
Al controllo ambulatoriale del 13.7.2012 “lamenta solo fastidio alla spalla destra per sforzi lievi. Ha ripetuto RMN per studio dei plessi brachiali, risultata nella norma. Sta assumendo DE 5 mg/die”. L'obiettività neurologica era nella norma;
veniva dimesso con prescrizione di ulteriore riduzione della terapia corticosteroidea (5 mg 1 cp a giorni alterni per 7-10 giorni poi sospende). Al controllo del 1.10.2012 il p. riferiva solo sensazione di fastidio e pesantezza all'arto superiore destro, terapia con DE terminata a fine luglio 2012.
La terapia impostata aveva risolto il quadro clinico acuto (plessite braccio destro) ma, a dicembre
2012, il ha iniziato a lamentare dolore a carico delle anche per cui si sottoponeva ad esame CP_1
RM eseguito il 27.12.2012 presso la Clinica Mater Dei” di Roma che documentava “Necrosi bilaterale delle teste femorali in uno stadio avanzato dell'evoluzione a sinistra con esteso interessamento sia dell'area di carico che del versante articolare anteriore con iniziale infossamento della superficie articolare in rapporto alla presenza di frattura sub-condrale. Necrosi in fase iniziale di evoluzione a destra, limitata al solo versante articolare anteriore con normale morfologia e sfericità dell'epifisi femorale. Dopo valutazione clinica, controllo RM delle anche ad adeguata distanza di tempo (3-4 mesi) per monitorare l'evoluzione delle lesioni necrotiche”.
Al controllo RM delle anche destra e sinistra del 2.4.2013 presso la Alliance Medical di RA veniva riscontrato la persistenza di piccolo focolaio osteonecrotico sul versante anteriore della testa senza evidenti deformazioni cefaliche (l'alterazione appare stazionaria nell'estensione ma con caratteri di minor acuzie rispetto al precedente controllo del dicembre 2012); a sinistra area osteonecrotica con estensione longitudinale di circa cm 5 e uno spessore massimo di circa 1,3 cm;
appiattimento del profilo cefalico femorale” per cui il 17.4.2013 veniva sottoposto ad artroprotesi d'anca sinistra presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di RA cui seguiva periodo di riabilitazione presso la medesima struttura fino all'8.5.2013; all'atto della dimissione veniva prescritto di deambulare con due bastoni canadesi e proseguire il percorso riabilitativo in regime ambulatoriale.
In atti è presente il referto dell'esame RM relativa al ginocchio sinistro del 25.6.2013 con riscontro di focolaio di osteonecrosi con lieve reazione edematosa della spongiosa sulla superficie di carico del condilo femorale mediale;
l'esame RM all'anca destra eseguito in pari data confermava la presenza di centimetrica area di osteonecrosi in regione inter-trocanterica e focolaio di osteonecrosi asettica a carico della porzione cefalica. Orbene, al quesito posto dalla Corte “Se, in base alla documentazione in atti, vi siano elementi per ritenere che abbia assunto terapia cortisonica per un periodo prolungato prima Controparte_1
della sua iniziale presa in carico da parte del appellante, specificando, in caso di risposta CP_2
affermativa, la durata dei trattamenti e il dosaggio, se possibile, e descrivendo la relazione di concorso o coesistenza degli eventuali precedenti morbosi del soggetto con i postumi di cui alle successive lettere e) e f)” i ctu hanno risposto che, dallo studio della documentazione versata in atti erano emersi, nel corso di tre anni (2009, 2010 e 2011) tre accessi da parte del al Pronto CP_1
Soccorso dell'Ospedale di RA per reazioni allergiche del tipo “edema angioneurotico in paziente con nota diatesi allergica” e, precisamente:
-in data 22.10.2009, alle ore 03:51 veniva eseguito un accesso al Pronto Soccorso di RA (cfr cartella clinica di P.S. n. 2009/061906 in cui si legge: “Giunge in DEA per reazione allergica dopo cena (in anamnesi è scritto: sembra che abbia mangiato sempre gli stessi alimenti e non sia venuto a contatto con prodotti di nessun genere nuovi. La reazione si è manifestata verso l'una con edema palpebrale e sensazione di soffocamento che è subito regredito dopo somministrazione di 1 fl di bentelan 4 mg
Paziente allergico. Noto un episodio di edema della glottide in particolare dopo assunzione di ac. acetil-salicilico. No reazione orticaroide in atto. Il paziente da circa un mese assume voltaren e muscoril per cervicalgia importante”.
In quella occasione il medico di turno procedeva a somministrare cortisone - SO 40 mg (1 fl in
100 SF) associato a gastroprotettore (Esopral 1 fl in 10 cc) ed antistaminico ET (1 fl in 100
SF). La diagnosi posta era di reazione allergica ed il veniva riaffidato al medico curante per CP_1 controllo dell'evoluzione clinica. Si consigliava “terapia con DE 25 (1 cp ore 8 per 5 gg poi mezza per altri 3 gg a scalare ¼ per altri 3 giorni. Copertura gastrica. Ricontrollare transaminasi in settimana)” e si consegnava richiesta di consulenza allergologica.
Un secondo accesso veniva eseguito in data 26.08.2010 alle ore 10:28 presso il Pronto Soccorso di
RA (cartella clinica di P.S. n. 2010/047621 in cui si legge “ora di ingresso: 10:19, ora di dimissione
19:02 stesso giorno) per decisione personale e con mezzo proprio per sensazione di fame d'aria, edema periorbitario. Da ieri rinite e congiuntivite. Un anno fa episodio analogo;
ha eseguito prove allergologiche alimentari negative. Non assume terapia cronica. Al racc. anamnestico: da circa tre anni episodi a tipo edema angioneurotico;
già sottoposto ad accertamenti in ambito allergologico;
non fumatore;
non dm;
non ia;
non cad note;
asma bronchiale diagnosticata all'età di 2 aa per cui non esegue alcuna terapia”. L'esame obiettivo era del tutto negativo (ppvv stabili;
non disfagia, non disfonia, non stridore, non angor, non segni di attivazione orto/parasimpatica, non dispnea, non cianosi). In quella circostanza veniva somministrato solumedrol 1 in 100 SF, veniva prescritta e praticata terapia medica a base di NI (15 gtt per n. 2 aerosol), IM 1 fl i.m. (antistaminico) e gastroprotettore (NI 1 fl in 100 SF). Alle ore 19:02 il veniva dimesso con diagnosi di CP_1
“verosimile reazione allergica;
asma bronchiale” prognosi clinica e lavorativa di gg 4, con impegno di tornare la mattina seguente per consulenza allergologica. Si consigliava di proseguire terapia domiciliare con SO 4 mg (1 cp al mattino e 1 cp la sera a stomaco pieno) e IN (1 cp al mattino
- farmaco antistaminico utile nel trattamento di fondo delle affezioni allergiche).
Un terzo accesso veniva effettuato in data 05.06.2011 alle ore 10:17 presso il Pronto Soccorso di
RA, inviato dalla Guardia Medica (cartella di P.S. n. 2011/037559 da cui risulta “dolore e sensazione di gonfiore alle mani ed alle ginocchia in recente episodio febbrile per cui ha assunto bentelan e paracetamolo;
in anamnesi diatesi allergica con edema della glottide per cui ha eseguito valutazione allergologica;
non altre patologie di rilievo in anamnesi”. Il paziente veniva dimesso il
06.06.2011 dopo una breve osservazione essendo il decorso clinico migliorato con prescrizione di
Medrol 16 mg ½ cp x 3 gg, poi 1/4 per 3 gg poi ¼ a gg alterni fino a sospensione.
Dopo avere esaminato i documenti clinici relativi agli accessi sopra riportati i ctu del grado hanno chiarito che “sulla base della documentazione sanitaria sopra citata si desume che il paziente ha una diatesi allergica per la quale non è in terapia cronica con corticosteroidi che sono stati prescritti e somministrati solo nei momenti di acuzie come si sono verificati nei tre episodi sopra-citati; tale condizione ha reso necessari gli accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA in situazione di urgenza differibile (tutti codici verdi) ove il p. si è recato una volta di sua iniziativa, una volta inviato da medico esterno, una volta inviato dalla guardia medica per problematiche lievi che sono andate
a risoluzione dopo somministrazione di cortisonici ed antistaminici i cui bassi dosaggi non possono aver concorso a determinare i postumi permanenti”.
Ed i ctu hanno infine e condivisibilmente chiarito che alla luce di quanto esaminato non vi fosse alcuna relazione di concorso o coesistenza dei precedenti morbosi del soggetto con i postumi poi rilevati.
Invece, i periti hanno rilevato un preciso e chiaro nesso di derivazione causale tra l'intervento farmacologico come prescritto dal e la necrosi delle teste femorali. Controparte_2
In particolare, alla domanda posta dalla Corte del se la necrosi asettica delle teste femorali del CP_1
potesse dirsi causalmente riconducibile in tutto o in parte alle terapie prescritte o somministrate presso l'Ospedale di RA o, comunque, all'infuori del , essi hanno Parte_2 risposto che “La necrosi asettica della testa dei femori non è riconducibile neppure in parte alle terapie prescritte e somministrate in modo non continuativo, a bassi dosaggi e per os presso
l'Ospedale di RA negli anni precedenti (10/2009, 8/2010 e 6/2011) mentre è riconducibile, secondo
i criteri quali-quantitativo, cronologico e modale, all'utilizzo massiccio di farmaci corticosteroidi in bolo effettuato in regime di DH presso il e nel prolungato Parte_2 trattamento per os degli stessi farmaci adoperati, con posologia progressivamente a scalare, fino alla fine del mese di Luglio 2012.” Dunque, nessun collegamento eziologico può considerarsi esistente con la discontinua e breve durata della terapia praticata nell'Ospedale di RA prima di quella massiccia disposta ed eseguita presso il che, invece, ha causato la necrosi femorale CP_2
nel CP_1
E, come pure espresso dai detti periti, la possibile complicanza di una dose massiva di corticosteroidi
è appunto l'osteonecrosi della testa del femore precisando altresì che tale patologia “riconosce cause traumatiche (escluse nel caso de quo sia dalla raccolta anamnestica sia anche per la bilateralità delle lesioni), cause a-traumatiche (nei paz. con malattie infiammatorie croniche intestinali o sistemiche come il LES, l'artrite reumatoide, che fanno uso abituale di trattamenti corticosteroidei, nei paz. trapiantati per effetto dei farmaci immunosoppressori) e cause sconosciute (idiopatiche nel
5-25%).
Dei diversi fattori eziologici elencati l'associazione più stretta è quella con l'assunzione di corticosteroidi (Mont MA Symptomatic multifocal osteonecrosis. A multi center study. CP_7
Rel Res 1999; 369: 312-326; Felson DT, Across-study evaluation of association CP_8
between steroid dose and bolus steroids and avascular necrosis of bone. Lancet 1987; 1: 902-6) con percentuali molto variabili che, in alcune casistiche, raggiungono il 70% dei casi.
Alcuni studi hanno documentato che una dose cumulativa di prednisolone maggiore di 2-3 gr/die è stata implicata nello sviluppo della OATF (Weinstein R.S. Glucocorticoid-induced ostenecrosis.
Endocrine 2012; 41:183-90) che, nel 50% dei casi, è bilaterale, presenta un'incidenza pari a 10-
20.000 nuovi casi/anno, riguarda fasce di età comprese tra 40 e 50 anni, con un rapporto pari a 4:1 tra il sesso maschile e quello femminile (giornale italiano di ortopedia e traumatologia 2017; 43:
227-232).”
Dunque e, definitivamente, è stata accertata l'esistenza del nesso di derivazione causale tra il trattamento farmacologico a base di cortisonici e la malattia del e ciò è avvenuto, CP_1 diversamente da quanto esposto nelle doglianze mosse dall'appellante, prendendo a base le evidenze cliniche in atti e dando altresì conto della letteratura scientifica scrutinata in merito e, sulle cui evidenze, non si sono appuntati con margini di sufficiente specificità rilievi alcuni da parte del
CP_2
Oltretutto, i periti hanno confermato che un adeguato monitoraggio clinico e l'utilizzo diagnostico Parte_ Parte_ della avrebbe potuto evidenziare la osteonecrosi nella fase iniziale. La avrebbe rivestito un ruolo importante nello screening del paziente e, così, sospendere il trattamento terapeutico. CP_1
Né alcuna evidenza di segno opposto è stata prospettata da parte dell'appellante che pur ne era onerato in punto di assenza di imputabilità da parte dei sanitari di eventi diversi da soli idonei a determinare l'evento (osteonecrosi femorale).
La tesi propugnata dalla consulenza del grado, del resto, risulta del tutto coerente con quanto sostenuto dai ctu della espletata atp e della successiva consulenza tecnica del primo grado.
Ne consegue che i motivi debbono essere rigettati.
Invece va accolta la doglianza in punto di quantificazione del danno.
Per ciò che concerne infatti tale punto, i periti della Corte di Appello si sono discostati dalla valutazione dei periti del Tribunale laddove essi hanno evidenziato che l'artroprotesi d'anca possa essere valutata tra il 19 e 25% e che i focolai di osteonecrosi del ginocchio sinistro debbano essere valutati in un range tra il 10 e il 15%, con una stima finale del danno nella misura del 35%, oltre al maggior danno da inabilità temporanea dovuto all'intervento di artroprotesi per 40 gg. di ITA e 60 di
ITP al 50%.
Va detto poi ed in ordine ai rilievi svolti dall'appellata, che si è riportata alle osservazioni del proprio ctp, circa la discrepanza tra la attuale stima del danno e le valutazioni espresse dagli altri consulenti
(60% dott. relazione giugno 2015 e 50-52% dott. relazione ottobre Persona_3 Persona_4
2018) che i consulenti del grado hanno chiarito come la perdita anatomica di entrambe le gambe a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace e per la quale le indicazioni della Guida SIMLA 2016 prevedevano un range di valutazione compreso tra 50-60% non fosse ipotesi equiparabile al danno patito in concreto dal CP_1
Nel merito i cc.tt.uu. hanno poi ribadito che la percentuale da loro indicata, pari al 35%, si basa: “a) sulla limitazione funzionale osservata all'esame obiettivo di visita peritale (non contestato) a carico delle anche e del ginocchio sinistro nonché b) sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida della SIMLA per la protesi d'anca (classe II – range 19-25%) paziente con dolore sensibile ai farmaci, moderati deficit articolari con limitazione dell'autonomia deambulatoria, lieve ipotrofia muscolare, eterometria
< 3 cm, osteoporosi ed artrosi controlaterale e sulla valutazione dell'incidenza funzionale dei focolai di osteonecrosi documentati a carico dell'anca destra e del ginocchio sinistro che comportano dolore da carico e le limitazioni funzionali descritte all'esame obiettivo (range 10-15%)”.
In riferimento alla omessa valutazione del danno sistemico da corticosteroidi i ctu hanno chiarito che la contestazione circa l'asserita mancata istaurazione di una terapia di protezione dagli effetti collaterali dei corticosteroidi e di un danno diffuso, che non sarebbe solo muscolo-scheletrico, sarebbe del tutto generica perché non specificherebbe quali terapie, oltre ai gastro-protettori già impiegati, avrebbero potuto ridurre gli effetti collaterali dei corticosteroidi e, peraltro, neppure è stato possibile individuare una qualche tipologia di danno del quale, conseguentemente, chiedere ristoro. Così si esprimono nelle controdeduzioni alle osservazioni del ctp di parte appellante i periti: “Dalla letteratura citata in calce alle osservazioni formulate si desume che il CTP faccia riferimento al fatto che i glucorticoidi inducono osteoporosi ma questa condizione non è documentata nel caso di specie: non risulta, infatti, che il si sia sottoposto a mineralometria ossea (MOC) né un'indagine del CP_1
genere è stata prodotta in atti. Quindi nessun danno iatrogeno sistemico viene documentato da parte attorea.”
Analogamente e per quanto concerne il danno di tipo psichico, ciò che risulta è che non sia stato possibile risalire, per assenza di documentazione alcuna, alla storia clinica del paziente né è risultata presente alcuna certificazione medica in proposito.
Infine e per quanto concerne il danno differenziale, i cc.tt.uu hanno coerentemente rilevato che non si possa parlare di danno iatrogeno differenziale perché non si è verificato nei fatti alcun peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente (trattandosi di iniziale spondilosi diffusa con plurime discopatie, parafisiologica per l'età del soggetto), a causa di un erroneo comportamento dei sanitari del convenuto. CP_2
Il Giudice ha poi liquidato il danno da perdita di capacità di lavoro specifica quantificando in Euro
160.000,00 il danno patrimoniale da lucro cessante ed il cui riconoscimento è stato pure contestato dall'appellante.
La doglianza merita di essere condivisa.
In disparte il rilievo che l'istruttoria svolta in primo e secondo grado evidenziava come il CP_1 soffrisse di plessite che, se non trattata e risolta, avrebbe impedito comunque l'esercizio di attività necessarie alla conduzione di una gru sia per effetto delle conseguenze motorie di rilevante impaccio sui movimenti di spalla e braccio dominante, sia per le importanti manifestazioni dolorifiche di pregiudizio per il globale governo del proprio corpo, vi è che non è stata provata né la specifica attività lavorativa svolta dal (asserita conduzione di gru) emergendo dai cud depositati soltanto che CP_1 il datore di lavoro all'epoca era né l'effettiva perdita del posto di lavoro a Parte_6
causa dei postumi riportati.
In relazione al periodo successivo alla protesizzazione dell'anca, è stato prodotto unicamente il modello Cud 2014 ed il modello 730 per i redditi 2014 mentre fino all'instaurazione del giudizio di primo grado (aprile 2016 ed anche fino alla scadenza delle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 del
19.12.2017) nessuna documentazione nè reddituale né lavorativa è stata dal prodotta al fine CP_1
di provare che, effettivamente, questi non abbia più lavorato nel settore di appartenenza
(autotrasporto) o che il suo reddito sia rimasto a livelli inferiori rispetto a quanto percepito al momento dell'intervento per via dei postumi riportati e quindi per la diversa e definitiva collocazione in altra categoria lavorativa. Del resto, è documentato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per ragioni esclusivamente inerenti la crisi aziendale e la necessità della riduzione del personale da parte della datrice di lavoro.
E' stato invece possibile accertare che, dopo l'intervento (redditi 2014) il abbia comunque CP_1
percepito un reddito mentre nulla è stato possibile dedurre (mancando i successivi cud) circa la effettiva compromissione, in termini di permanente riduzione reddituale, della capacità di lavoro specifica del In ogni caso anche la prima ctu (Dr. ), quanto alla capacità specifica, CP_1 Per_2 rileva non già l'impossibilità assoluta di lavorare ma solo una “incompatibilità con attività esercitata, incompatibilità stessa categoria tecnico/sociale ma compatibilità con limitazione in diversa categoria”, accertando, dunque, una residua capacità lavorativa del sebbene in una diversa CP_1 categoria tecnica, per un soggetto ancora giovane (all'epoca poco più che quarantenne) e dipendente di una società di autotrasporti nel cui settore è senz'altro ipotizzabile la sussistenza di altre e diverse categorie di lavoratori, oltre a quella di conducente di gru, comunque non dimostrata, che il CP_1
ha asserito di svolgere.
Oltretutto, non è stata prodotta nessuna documentazione da cui poter ricavare che lo stipendio da conducente di gru si attestasse su valori mediamente superiori rispetto a quelli percepiti da altre categorie orbitanti nel settore dell'autotrasporto. Ed a tal proposito merita richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Secondo la
Cassazione “A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. sentenza n. 2758 del 12/02/2015 (Rv. 634401 - 01).
“Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo” (Cass. Ordinanza n.
19922 del 12/07/2023). Alla luce delle scarne evidenze in termini di allegazione e prova e pur in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, non sembra alla Corte altamente probabile che il percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento CP_1
lesivo.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente al quantum risarcitorio riconosciuto dai periti del grado mentre nessun danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica può riconoscersi in favore del CP_1
Venendo quindi alla rideterminazione del danno non patrimoniale, la ctu del grado ha riconosciuto il
35% di invalidità permanente ed il maggior danno da inabilità temporanea come dovuto all'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca ed alla successiva riabilitazione valutato in misura di ITA gg 40
(quaranta), ITP al 50% gg 60 (sessanta).
Ne deriva, dunque, tenuto altresì conto della c.t.u. svolta applicata la tabella milanese (cfr., Cass. civ.
n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr., Cass. civ. n.7272/2012 e ss.), considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite da un giovane uomo), escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass. civ.n.23469/2018 e ss. conformi) e ritenuto di poter riconoscere la massima personalizzazione tenuto conto dell'evidente limitazione subita che ha comportato l'utilizzo di supporti per la deambulazione limitanti oggettivamente la capacità di movimento, che gli importi che vanno riconosciuti al danneggiato il quale all'età del considerarsi dell'inabilità temporanea aveva 41 anni sono i seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 35%
Punto danno biologico € 5.606,21
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.803,11
Punto danno non patrimoniale € 8.409,32
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno biologico risarcibile € 156.974,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 235.461,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 274.705,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
€ 282.755 Totale generale personalizzato
A seguito dell'accoglimento dell'appello, sia pure nei limiti sopra spiegati, l'ordinanza impugnata va riformata parzialmente e la somma complessivamente riconosciuta come dovuta al a titolo di CP_1 danno non patrimoniale è pari ad € 282.755 all'attualità; nulla va invece riconosciuto a titolo di lucro cessante per perdita di capacità lavorativa specifica, mentre va tenuta ferma la somma per spese mediche pari ad € 5021,65 per un totale di € 287.776,65. A tale somma va detratta quella pari ad
€150.000 pacificamente erogata in data 3.12.2019 che rivalutata ad oggi ammonta ad € 177.450,00, arrivando all'importo residuo finale di € 110.326,65. Sulla somma, come sopra quantificata, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”
(Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
La riforma parziale della sentenza determina l'onere di riformulare le spese di entrambi i gradi del giudizio;
va rilevato a tal fine ed in iure come: “In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite
(Cass. Sentenza n. 23634 del 06/11/2009). Ed ancora che: “In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950 - 01).
Orbene, reputa la Corte che l'esito complessivo del giudizio che ha visto riconoscersi al un CP_1
importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato impone di compensare per la metà le spese di lite di entrambi i gradi, dovendosi porre la restante metà a carico di
[...]
complessivamente soccombente. Parte_2
Esse, sono liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (fino ad € 520.000,00) per il primo e secondo grado con compensi medi per tutte le fasi il tutto oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Le spese della ctu del grado vanno poste a carico della Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale Ordinario Controparte_3
di Roma, iscritta al n. cronologico 7774/2019, pubblicata in data 10/06/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma:
- accerta che il danno non patrimoniale subito da è pari al minore importo di Controparte_1
€282.755 all'attualità e per l'effetto condanna a tale titolo Controparte_3
al pagamento in favore del della somma finale ed attuale pari ad
[...] CP_1
€110.326,65, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda svolta da a titolo di lucro cessante per la perdita della capacità Controparte_1
lavorativa specifica;
- compensa per metà le spese del primo grado e condanna Controparte_3 alla restante metà in favore di spese che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_1 in € 22.457,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- compensa per metà le spese di secondo grado e condanna Controparte_3 alla restante metà in favore di spese che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_1 in €20.119 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico della le spese Controparte_3
della ctu espletata nel presente grado.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 5228/2019
All'udienza collegiale del giorno 24/06/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSTANZO MAURIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BULLETTI FABRIZIO avv. Negrini in sost
Avv. SANESI GIACOMO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente Giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5228/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra con sede in Parte_2
Roma, Largo F. Vito n. 1 (C.F. ), in persona del Direttore Generale , P.IVA_1 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Costanzo Maurizio, (C.F. , nello studio del quale C.F._1
in Roma, Via Carlo Passaglia n. 14 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
- APPELLANTE–
E
, (C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Bulletti e Giacomo Sanesi giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in RA,
Via G. Valentini n. 8/A
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_2 ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 10/06/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti iscritto RG n. 24670/2016. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, Giudice designando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed in totale accoglimento delle domande in questa sede formulate, così provvedere: - accertare e dichiarare che la terapia cortico - steroidea eseguita dai sanitari del nei confronti del Sig. è risultata Controparte_2 Controparte_1
inadeguata, inopportuna rispetto a quanto lamentato (plessite destra) e foriera di gravi danni
(necrosi asettica bilaterale anche e condilo-femorale mediale a sinistra); accertare conseguentemente la responsabilità professionale dei sanitari del Controparte_2
in relazione alla inesatta terapia effettuata nei confronti del paziente
[...] CP_1
dal dicembre 2001 al maggio 2012 anche sotto il profilo del mancato monitoraggio della
[...]
terapia cortisonica eseguita;
- accertare il nesso causale diretto da terapia effettuata e danni subiti dal Sig. - accertare natura ed entità del danno biologico e esistenziale subito dal Controparte_1 ricorrente in conseguenza dell'inesatta terapia eseguita, anche per violazione legislativa e del codice deontologico per assenza di qualsiasi informativa e sottoscrizione del “consenso informato;
- accertare e dichiarare che tale danno, conseguenza immediata e diretta della errata terapia effettuata dai medici del ha causato un danno biologico con incidenza sulla Controparte_2 capacità lavorativa specifica del soggetto che non può fare più l'autista di macchine operatrici;
- accertare entità delle spese mediche e degli esborsi sostenuti in conseguenza di tale evento dannoso;
- condannare per le suesposti causali la a Controparte_3 rifondere all'attore le somme che risulteranno di giustizia come danno biologico permanente, con relativa personalizzazione, con ulteriore aumento (ex morale) per danno da invalidità temporanea
(biologico e morale), per spese mediche e danno patrimoniale per incidenza sulla capacità lavorativa specifica, oltre interessi legali dal fatto al saldo, rivalutazione monetaria ISTAT quale maggior danno, spese di CTU e CTP”. All'udienza dell'8.1.2021
Esponeva il ricorrente che nel mese di novembre 2011 ebbe a rivolgersi al dr. per un Persona_1 quadro di plessite a carico dell'arto superiore di destra;
- che il citato sanitario consigliava la RMN encefalo-cervico-dorsolombare, TC del torace ed elettromiografia degli arti superiori;
- che il paziente eseguiva un ulteriore controllo presso il dr. in data 01.12.11; - che in data Per_1 Controparte_1
21.12.11, veniva ricoverato presso il policlinico universitario dell'Università Cattolica del CP_2
Sacro Cuore di Roma, con diagnosi di accettazione: “plessite destra”; - che in tale occasione iniziava una terapia con dosi massive di cortico-steroidi; - che il soggetto rientrava al in Controparte_2
data 10.01.12 per essere sottoposto ad ulteriore infusione cortisonica;
- che i sanitari del citato policlinico continuarono una massiva e massiccia terapia cortico-steroidea con boli di cortisone sino al mese di maggio 2012; - che il paziente dopo un'apparente risoluzione del quadro clinico, continuava a lamentare dolorabilità all'arto superiore destro a cui si aggiungeva una sensazione di dolore con impotenza funzionale a carico dell'arto inferiore di sinistra;
- che a seguito di ulteriori indagini richieste dai sanitari del di Roma, il paziente eseguiva RMN del bacino Controparte_2
e delle anche che evidenziava la presenza di un disturbo trofico delle teste femorali compatibile con una lesione necrotica in fase iniziale di evoluzione a destra, nel mentre a sinistra la lesione si presentava in fase più avanzata ed estesa interessando sia l'area di carico che il versante anteriore dell'epifisi femorale;
- che tale diagnosi veniva confermata da RMN eseguita il 02.04.13 presso
Istituto Radiologico Toscano;
- che per tale motivo si sottoponeva ad intervento Controparte_1 chirurgico di protesi totale d'anca a sinistra;
- che un ulteriore controllo svolto in data 25.06.13 presso
Istituto Radiologico Toscano metteva in evidenza la protesi di anca sinistra con ancora presente un quadro di osteonecrosi asettica dell'anca destra ed una iniziale necrosi con reazione edematosa a carico del condilo-femorale mediale di sinistra (ginocchio sinistro) ; - che tale situazione era derivata dalla massiva dose di cortico-steroidi somministrati dai sanitari del al ricorrente Controparte_2
che, oltre a non risolvere il quadro clinico con il quale il medesimo si era presentato al nosocomio, aveva causato una necrosi bilaterale settica delle teste femorali e del condilo femorale mediale del ginocchio sinistro, tanto che il medesimo ha dovuto eseguire una protesi d'anca a sinistra;
-che la terapia consigliata ed effettuata dai sanitari del ha portato a necrosi asettica Parte_1
della testa del femore dal momento che la terapia cortisonica ad alte dosi in soggetti di giovane età comporta tali esiti;
- che tale terapia non era stata neppure correttamente monitorata dai sanitari, tanto da condurre alle conseguenze nefaste precisate;
- che vi era un nesso causale immediato e diretto tra la terapia inopportuna ed il danno causato, caratterizzato da necrosi asettica bilaterale dell'anca e necrosi del condilo femorale mediale a sinistra;
-che tale situazione ha reso necessario la instaurazione della protesi d'anca a sinistra;
- che in seguito a ciò il ricorrente aveva accusato “gravi difficoltà deambulatorie”, presentandosi altresì “depresso e sconfortato”, con difficoltà relazionale ed esistenziale;
- che lo stesso svolgeva attività di autista di macchine operatrici e dopo un anno di malattia dovuto alle lesioni subite per le inopportune cure mediche aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro perché le condizioni fisiche non gli consentivano più di svolgere le medesime mansioni;
- che solo per ragioni formali la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuto per riduzione di personale;
- che sussisteva pertanto incidenza del danno sulle capacità lavorative specifiche del soggetto;
- che, vi era la sussistenza di un nesso causale diretto tra la terapia inopportuna costituita alte dosi di cortico – steroidi a cui è stato sottoposto il ricorrente ed il danno iatrogeno causato quest'ultimo e consistente in necrosi settica bilaterale dell'anca e necrosi del condilo femorale a sinistra;
-che il ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. per far accertare le condizioni psicofisiche del ricorrente conseguenti alla erronea terapia effettuata, l'entità dei danni subiti, il nesso di causa tra terapia e lesioni e, quindi, la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta;
- che, all'esito di tale procedimento di istruzione preventiva, veniva avanzata alla struttura sanitaria convenuta, richiesta di risarcimento che restava, tuttavia, privo di riscontro.
Stante infine la richiesta di risarcimento priva di riscontro, il proponeva ricorso ex 702 bis CP_1
c.p.c. Si costituiva il contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda.
Convertito il rito, veniva disposta una nuova consulenza medico legale ed infine in data 10.6.2019 veniva emessa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., comunicata il 13.6.2019, che acquistava efficacia della sentenza impugnabile, ai sensi del quarto comma del detto articolo, atteso che la parte intimata non manifestava entro trenta giorni con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che fosse pronunciata la sentenza. Il processo si estingueva ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.
Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha così deciso: “Condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_3
favore di parte attrice della somma di euro 390.976,15 per danno non patrimoniale, della somma di euro 160.000,00 per lucro cessante da perdita della capacità lavorativa e della somma di euro
5.021,65 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, come sopra indicato, nonché delle spese processuali, che liquida in euro 15.000,00 per onorari, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese per iscrizione della causa al ruolo e per le CTU espletate, come liquidate nel corso del giudizio…”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Parte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
Tribunale di Roma - Sezione 13° Civile - Giudice Dr.ssa Barbara Affinita, n. cronol. 7774/2019 emessa il 10.6.2019 e notificata il 18.6.2019, previa sospensione totale dell'efficacia esecutiva della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, in via gradatamente subordinata: 1) Dichiarare la assenza di responsabilità medica dei sanitari della struttura sanitaria appellante e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie nei confronti della
2) Dichiarare la assenza di nesso causale Parte_2
tra la condotta dei sanitari del ed i postumi lamentati dal sig. Controparte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitorie dell'attore. 3) In subordine, ridurre la condanna della al pagamento della minor somma Parte_2
che sarà riconosciuta dovuta al sig. per tutti i danni non patrimoniali comprensivi Controparte_1
di qualsivoglia titolo e personalizzazione. 4) Dichiarare in ogni caso non ammissibile la domanda attorea in ordine al danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa perché non dimostrato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, disporre nuova consulenza medico- legale, da affidare ad un Collegio Peritale con esclusione del primo CTU, al fine di accertare la correttezza della condotta dei sanitari e la assenza di nesso causale tra la stessa condotta ed i postumi riportati dal Sig. ”. Controparte_1
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Roma, Collegio Designato, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e respinta, cosi provvedere: in via preliminare e cautelare: - Respingere l'istanza ex art. 351 e 283 c.p.c. di sospensione della esecutività dell'ordinanza in questa sede impugnata per assenza dei requisiti previsti ex lege sia per quanto concerne l'esistenza del “fumus boni iuris” che di “periculum in mora” per tutti i motivi indicati nella parte narrativa;
in via preliminare ed in rito: dichiarare
l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in assenza dei requisiti ivi previsti in ordine alla precisa indicazione delle modifiche richieste e dei presupposti delle stesse, nonché della indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
nel merito: respingere in quanto infondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'appello proposto dal Controparte_2
confermando integralmente il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale
[...]
di Roma, Sezione 13 Civile Cron. 7774/19 emessa il 10.06.19 dalla Dott.ssa Barbara Affinita con i provvedimenti consequenziali;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta in data 13/11/2019 la Corte ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
A scioglimento della riserva assunta in data 4/12/2019 la Corte ha disposto CTU.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto dalla è articolato in Parte_2
quattro motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Mancata e/o errata valutazione delle prove fattuali, documentali e processuali, nonché illogiche e contraddittorie motivazioni su un fatto decisivo della controversia: mancanza di responsabilità ascrivibili alla struttura Controparte_4 appellante.”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime Parte_2
cure delle prove poste a fondamento della responsabilità del Secondo parte Parte_1
appellante entrambe le CTU espletate nel precedente grado di giudizio, poiché non coerenti con quanto attestato dalle cartelle cliniche ma bensì basate sulle dichiarazioni contraddittorie del CP_1 sarebbero inattendibili e incomplete. Dalla documentazione depositata in atti, infatti, emergerebbe come il avesse già ricevuto in passato prescrizioni e somministrazioni di farmaci CP_1
corticosteroidei presso l'ospedale di RA, essendo lo stesso paziente soggetto ad episodi allergici. A causa dell'errata ricostruzione della storia clinica pregressa offerta in sede di raccolta anamnestica il percorso valutativo dei due consulenti è stato quindi, a dire dell'appellante, fortemente fuorviato. Le risultanze delle CTU, tra l'altro, non sarebbero supportate da adeguati riferimenti bibliografici volti ad attestarne l'affidabilità. Le consulenze, inoltre, non avrebbero tenuto in considerazione il fatto che il soffrisse di plessite, patologia che se non trattata e risolta avrebbe comunque impedito CP_1
l'esercizio di attività necessarie alla conduzione di una gru o alla sua supervisione a causa delle importanti manifestazioni dolorifiche di pregiudizio che tale affezione comporta.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che contiene errate, incomplete e contraddittorie valutazioni.
Richiesta di rinnovazione della C.T.U.” l'appellante si duole dell'incompletezza della CTU espletata nel precedente grado di giudizio. Secondo l'appellante il CTU non avrebbe correttamente esaminato la documentazione medica presente in atti e non avrebbe eseguito l'attività di approfondimento e di ricerca necessaria in considerazione del caso concreto. Il Policlinico sottolinea, inoltre, che l'elaborato avrebbe dovuto essere redatto da un collegio peritale composto da almeno due esperti, e non da unico CTU come avvenuto nel caso di specie. Quest'ultimo, poi, avrebbe erroneamente omesso di allegare all'elaborato definitivo le osservazioni critiche dei consulenti delle parti. Inoltre, nel predisporre la relazione avrebbe dovuto attenersi pedissequamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle associazioni tecnico scientifiche accreditate provvedendo a citare opportunamente gli specifici riferimenti bibliografici. Soggiunge l'appellante che il CTU Per_2
specializzata in ortopedia non poteva dirsi in possesso delle competenze richieste al fine di redigere la consulenza tecnica e che attenevano all'ambito neurologico-neurochirurgico.
Con il terzo motivo, rubricato “Carenza di motivazione e di accertamento del nesso di causalità tra la condotta sanitaria ritenuta non corretta ed i postumi sofferti dal sig. ”, l'appellante si CP_1 duole dell'omessa motivazione, da parte del giudice di prime cure, in merito alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del ed il danno patito dall'attore. CP_2
Con il quarto motivo, rubricato “Indeterminatezza della decisione in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale ed erroneità della stessa in ordine al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa”, l'appellante censura la gravata ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di specificare la misura precisa del grado di invalidità riconosciuto come pure i relativi criteri di liquidazione adottati per determinare il valore da attribuire a ciascun grado di invalidità. L'appellante inoltre si duole della mancata indicazione dei criteri utilizzati per calcolare la somma di euro 160.000,00 dallo stesso dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante da perdita della capacità lavorativa. Il Policlinico evidenzia infine la mancanza di elementi probatori a supporto di tale richiesta risarcitoria.
L'ordinanza impugnata è così motivata: “in particolare, entrambe le consulenze medico-legali svolte hanno evidenziato profili di imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura l'attore; considerando la quantificazione del danno fornita dal perito nominato in corso di causa, pari al 50-
52% di invalidità permanente, giorni 40 di ITA e 110 di ITP, nonché calcolando il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, come evincibile dai modelli CUD prodotti, e le spese mediche sostenute in diretta conseguenza dell'evento dannoso per euro 5.021,65;
ritenuto che
sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale dovranno conteggiarsi rivalutazione ed interessi, applicando alla somma quantificata, devalutata al momento del consolidarsi della lesione (dicembre
2012) e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, il tasso di interesse legale di volta in volta vigente;
ritenuto, infine, che sulle somme liquidate a titolo di lucro cessante debba applicarsi rivalutazione in base agli indici ISTAT dal 1.1.14 (momento della contrazione del reddito) alla data odierna e sulle somme liquidate per spese mediche decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di spesa al soddisfo”.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro intimamente connessi.
Essi si profilano infondati.
Dall'istruttoria espletata e come pure è stato evidenziato nella ctu disposta in secondo grado, che si è basata su riscontri documentali in atti, è stato possibile accertare quanto segue.
Il 21.12. 2011 il veniva ricoverato in regime di day hospital presso il con CP_1 Controparte_2 diagnosi di “plessite destra” e, previo screening diagnostico mediante esami ematochimici, iniziava somministrazione in bolo di corticosteroidi (Solumedrol 250 mg in 250 cc di SF x 3 giorni), con parziale miglioramento della sintomatologia.
Dopo un breve periodo di benessere a gennaio 2012, per la ricomparsa di dolore alla spalla ed al braccio destro, effettuava per cinque giorni consecutivi, dal 10 al 14.1.2012, somministrazione in
Co bolo di 1 gr di n 500 cc di al termine veniva dimesso con prescrizione di DE Parte_4
50 mg/die fino al prossimo controllo stabilito per il 13.2.2012.
Seguiva altro ciclo, dal 13 al 17.2.2012, di cinque somministrazioni in bolo di 1 gr di in Parte_4
500 cc di SF;
alla dimissione prescrizione di DE 50 mg/die per tre settimane e, successivamente, 37,5 mg/die fino al controllo del 19.3.2012.
Al controllo del 19.3.2012 viene riportato in cartella: “Ha ripreso l'attività lavorativa senza Contr peggioramento dei disturbi motori e sensitivi … : Migliorato il deficit di forza al braccio … completamente regredite le parestesie all'arti superiore destro … persiste sfumata ipoestesia sul versante ulnare della mano” per cui veniva prescritto di continuare DE al dosaggio di 37,5 mg/die per ulteriori tre settimane e ridurre a 25 mg/die fino al controllo del 3.5.2012 quando viene prescritta la riduzione del DE a 12,5 mg/die per due settimane e successivo ulteriore scalaggio.
Al controllo ambulatoriale del 13.7.2012 “lamenta solo fastidio alla spalla destra per sforzi lievi. Ha ripetuto RMN per studio dei plessi brachiali, risultata nella norma. Sta assumendo DE 5 mg/die”. L'obiettività neurologica era nella norma;
veniva dimesso con prescrizione di ulteriore riduzione della terapia corticosteroidea (5 mg 1 cp a giorni alterni per 7-10 giorni poi sospende). Al controllo del 1.10.2012 il p. riferiva solo sensazione di fastidio e pesantezza all'arto superiore destro, terapia con DE terminata a fine luglio 2012.
La terapia impostata aveva risolto il quadro clinico acuto (plessite braccio destro) ma, a dicembre
2012, il ha iniziato a lamentare dolore a carico delle anche per cui si sottoponeva ad esame CP_1
RM eseguito il 27.12.2012 presso la Clinica Mater Dei” di Roma che documentava “Necrosi bilaterale delle teste femorali in uno stadio avanzato dell'evoluzione a sinistra con esteso interessamento sia dell'area di carico che del versante articolare anteriore con iniziale infossamento della superficie articolare in rapporto alla presenza di frattura sub-condrale. Necrosi in fase iniziale di evoluzione a destra, limitata al solo versante articolare anteriore con normale morfologia e sfericità dell'epifisi femorale. Dopo valutazione clinica, controllo RM delle anche ad adeguata distanza di tempo (3-4 mesi) per monitorare l'evoluzione delle lesioni necrotiche”.
Al controllo RM delle anche destra e sinistra del 2.4.2013 presso la Alliance Medical di RA veniva riscontrato la persistenza di piccolo focolaio osteonecrotico sul versante anteriore della testa senza evidenti deformazioni cefaliche (l'alterazione appare stazionaria nell'estensione ma con caratteri di minor acuzie rispetto al precedente controllo del dicembre 2012); a sinistra area osteonecrotica con estensione longitudinale di circa cm 5 e uno spessore massimo di circa 1,3 cm;
appiattimento del profilo cefalico femorale” per cui il 17.4.2013 veniva sottoposto ad artroprotesi d'anca sinistra presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di RA cui seguiva periodo di riabilitazione presso la medesima struttura fino all'8.5.2013; all'atto della dimissione veniva prescritto di deambulare con due bastoni canadesi e proseguire il percorso riabilitativo in regime ambulatoriale.
In atti è presente il referto dell'esame RM relativa al ginocchio sinistro del 25.6.2013 con riscontro di focolaio di osteonecrosi con lieve reazione edematosa della spongiosa sulla superficie di carico del condilo femorale mediale;
l'esame RM all'anca destra eseguito in pari data confermava la presenza di centimetrica area di osteonecrosi in regione inter-trocanterica e focolaio di osteonecrosi asettica a carico della porzione cefalica. Orbene, al quesito posto dalla Corte “Se, in base alla documentazione in atti, vi siano elementi per ritenere che abbia assunto terapia cortisonica per un periodo prolungato prima Controparte_1
della sua iniziale presa in carico da parte del appellante, specificando, in caso di risposta CP_2
affermativa, la durata dei trattamenti e il dosaggio, se possibile, e descrivendo la relazione di concorso o coesistenza degli eventuali precedenti morbosi del soggetto con i postumi di cui alle successive lettere e) e f)” i ctu hanno risposto che, dallo studio della documentazione versata in atti erano emersi, nel corso di tre anni (2009, 2010 e 2011) tre accessi da parte del al Pronto CP_1
Soccorso dell'Ospedale di RA per reazioni allergiche del tipo “edema angioneurotico in paziente con nota diatesi allergica” e, precisamente:
-in data 22.10.2009, alle ore 03:51 veniva eseguito un accesso al Pronto Soccorso di RA (cfr cartella clinica di P.S. n. 2009/061906 in cui si legge: “Giunge in DEA per reazione allergica dopo cena (in anamnesi è scritto: sembra che abbia mangiato sempre gli stessi alimenti e non sia venuto a contatto con prodotti di nessun genere nuovi. La reazione si è manifestata verso l'una con edema palpebrale e sensazione di soffocamento che è subito regredito dopo somministrazione di 1 fl di bentelan 4 mg
Paziente allergico. Noto un episodio di edema della glottide in particolare dopo assunzione di ac. acetil-salicilico. No reazione orticaroide in atto. Il paziente da circa un mese assume voltaren e muscoril per cervicalgia importante”.
In quella occasione il medico di turno procedeva a somministrare cortisone - SO 40 mg (1 fl in
100 SF) associato a gastroprotettore (Esopral 1 fl in 10 cc) ed antistaminico ET (1 fl in 100
SF). La diagnosi posta era di reazione allergica ed il veniva riaffidato al medico curante per CP_1 controllo dell'evoluzione clinica. Si consigliava “terapia con DE 25 (1 cp ore 8 per 5 gg poi mezza per altri 3 gg a scalare ¼ per altri 3 giorni. Copertura gastrica. Ricontrollare transaminasi in settimana)” e si consegnava richiesta di consulenza allergologica.
Un secondo accesso veniva eseguito in data 26.08.2010 alle ore 10:28 presso il Pronto Soccorso di
RA (cartella clinica di P.S. n. 2010/047621 in cui si legge “ora di ingresso: 10:19, ora di dimissione
19:02 stesso giorno) per decisione personale e con mezzo proprio per sensazione di fame d'aria, edema periorbitario. Da ieri rinite e congiuntivite. Un anno fa episodio analogo;
ha eseguito prove allergologiche alimentari negative. Non assume terapia cronica. Al racc. anamnestico: da circa tre anni episodi a tipo edema angioneurotico;
già sottoposto ad accertamenti in ambito allergologico;
non fumatore;
non dm;
non ia;
non cad note;
asma bronchiale diagnosticata all'età di 2 aa per cui non esegue alcuna terapia”. L'esame obiettivo era del tutto negativo (ppvv stabili;
non disfagia, non disfonia, non stridore, non angor, non segni di attivazione orto/parasimpatica, non dispnea, non cianosi). In quella circostanza veniva somministrato solumedrol 1 in 100 SF, veniva prescritta e praticata terapia medica a base di NI (15 gtt per n. 2 aerosol), IM 1 fl i.m. (antistaminico) e gastroprotettore (NI 1 fl in 100 SF). Alle ore 19:02 il veniva dimesso con diagnosi di CP_1
“verosimile reazione allergica;
asma bronchiale” prognosi clinica e lavorativa di gg 4, con impegno di tornare la mattina seguente per consulenza allergologica. Si consigliava di proseguire terapia domiciliare con SO 4 mg (1 cp al mattino e 1 cp la sera a stomaco pieno) e IN (1 cp al mattino
- farmaco antistaminico utile nel trattamento di fondo delle affezioni allergiche).
Un terzo accesso veniva effettuato in data 05.06.2011 alle ore 10:17 presso il Pronto Soccorso di
RA, inviato dalla Guardia Medica (cartella di P.S. n. 2011/037559 da cui risulta “dolore e sensazione di gonfiore alle mani ed alle ginocchia in recente episodio febbrile per cui ha assunto bentelan e paracetamolo;
in anamnesi diatesi allergica con edema della glottide per cui ha eseguito valutazione allergologica;
non altre patologie di rilievo in anamnesi”. Il paziente veniva dimesso il
06.06.2011 dopo una breve osservazione essendo il decorso clinico migliorato con prescrizione di
Medrol 16 mg ½ cp x 3 gg, poi 1/4 per 3 gg poi ¼ a gg alterni fino a sospensione.
Dopo avere esaminato i documenti clinici relativi agli accessi sopra riportati i ctu del grado hanno chiarito che “sulla base della documentazione sanitaria sopra citata si desume che il paziente ha una diatesi allergica per la quale non è in terapia cronica con corticosteroidi che sono stati prescritti e somministrati solo nei momenti di acuzie come si sono verificati nei tre episodi sopra-citati; tale condizione ha reso necessari gli accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA in situazione di urgenza differibile (tutti codici verdi) ove il p. si è recato una volta di sua iniziativa, una volta inviato da medico esterno, una volta inviato dalla guardia medica per problematiche lievi che sono andate
a risoluzione dopo somministrazione di cortisonici ed antistaminici i cui bassi dosaggi non possono aver concorso a determinare i postumi permanenti”.
Ed i ctu hanno infine e condivisibilmente chiarito che alla luce di quanto esaminato non vi fosse alcuna relazione di concorso o coesistenza dei precedenti morbosi del soggetto con i postumi poi rilevati.
Invece, i periti hanno rilevato un preciso e chiaro nesso di derivazione causale tra l'intervento farmacologico come prescritto dal e la necrosi delle teste femorali. Controparte_2
In particolare, alla domanda posta dalla Corte del se la necrosi asettica delle teste femorali del CP_1
potesse dirsi causalmente riconducibile in tutto o in parte alle terapie prescritte o somministrate presso l'Ospedale di RA o, comunque, all'infuori del , essi hanno Parte_2 risposto che “La necrosi asettica della testa dei femori non è riconducibile neppure in parte alle terapie prescritte e somministrate in modo non continuativo, a bassi dosaggi e per os presso
l'Ospedale di RA negli anni precedenti (10/2009, 8/2010 e 6/2011) mentre è riconducibile, secondo
i criteri quali-quantitativo, cronologico e modale, all'utilizzo massiccio di farmaci corticosteroidi in bolo effettuato in regime di DH presso il e nel prolungato Parte_2 trattamento per os degli stessi farmaci adoperati, con posologia progressivamente a scalare, fino alla fine del mese di Luglio 2012.” Dunque, nessun collegamento eziologico può considerarsi esistente con la discontinua e breve durata della terapia praticata nell'Ospedale di RA prima di quella massiccia disposta ed eseguita presso il che, invece, ha causato la necrosi femorale CP_2
nel CP_1
E, come pure espresso dai detti periti, la possibile complicanza di una dose massiva di corticosteroidi
è appunto l'osteonecrosi della testa del femore precisando altresì che tale patologia “riconosce cause traumatiche (escluse nel caso de quo sia dalla raccolta anamnestica sia anche per la bilateralità delle lesioni), cause a-traumatiche (nei paz. con malattie infiammatorie croniche intestinali o sistemiche come il LES, l'artrite reumatoide, che fanno uso abituale di trattamenti corticosteroidei, nei paz. trapiantati per effetto dei farmaci immunosoppressori) e cause sconosciute (idiopatiche nel
5-25%).
Dei diversi fattori eziologici elencati l'associazione più stretta è quella con l'assunzione di corticosteroidi (Mont MA Symptomatic multifocal osteonecrosis. A multi center study. CP_7
Rel Res 1999; 369: 312-326; Felson DT, Across-study evaluation of association CP_8
between steroid dose and bolus steroids and avascular necrosis of bone. Lancet 1987; 1: 902-6) con percentuali molto variabili che, in alcune casistiche, raggiungono il 70% dei casi.
Alcuni studi hanno documentato che una dose cumulativa di prednisolone maggiore di 2-3 gr/die è stata implicata nello sviluppo della OATF (Weinstein R.S. Glucocorticoid-induced ostenecrosis.
Endocrine 2012; 41:183-90) che, nel 50% dei casi, è bilaterale, presenta un'incidenza pari a 10-
20.000 nuovi casi/anno, riguarda fasce di età comprese tra 40 e 50 anni, con un rapporto pari a 4:1 tra il sesso maschile e quello femminile (giornale italiano di ortopedia e traumatologia 2017; 43:
227-232).”
Dunque e, definitivamente, è stata accertata l'esistenza del nesso di derivazione causale tra il trattamento farmacologico a base di cortisonici e la malattia del e ciò è avvenuto, CP_1 diversamente da quanto esposto nelle doglianze mosse dall'appellante, prendendo a base le evidenze cliniche in atti e dando altresì conto della letteratura scientifica scrutinata in merito e, sulle cui evidenze, non si sono appuntati con margini di sufficiente specificità rilievi alcuni da parte del
CP_2
Oltretutto, i periti hanno confermato che un adeguato monitoraggio clinico e l'utilizzo diagnostico Parte_ Parte_ della avrebbe potuto evidenziare la osteonecrosi nella fase iniziale. La avrebbe rivestito un ruolo importante nello screening del paziente e, così, sospendere il trattamento terapeutico. CP_1
Né alcuna evidenza di segno opposto è stata prospettata da parte dell'appellante che pur ne era onerato in punto di assenza di imputabilità da parte dei sanitari di eventi diversi da soli idonei a determinare l'evento (osteonecrosi femorale).
La tesi propugnata dalla consulenza del grado, del resto, risulta del tutto coerente con quanto sostenuto dai ctu della espletata atp e della successiva consulenza tecnica del primo grado.
Ne consegue che i motivi debbono essere rigettati.
Invece va accolta la doglianza in punto di quantificazione del danno.
Per ciò che concerne infatti tale punto, i periti della Corte di Appello si sono discostati dalla valutazione dei periti del Tribunale laddove essi hanno evidenziato che l'artroprotesi d'anca possa essere valutata tra il 19 e 25% e che i focolai di osteonecrosi del ginocchio sinistro debbano essere valutati in un range tra il 10 e il 15%, con una stima finale del danno nella misura del 35%, oltre al maggior danno da inabilità temporanea dovuto all'intervento di artroprotesi per 40 gg. di ITA e 60 di
ITP al 50%.
Va detto poi ed in ordine ai rilievi svolti dall'appellata, che si è riportata alle osservazioni del proprio ctp, circa la discrepanza tra la attuale stima del danno e le valutazioni espresse dagli altri consulenti
(60% dott. relazione giugno 2015 e 50-52% dott. relazione ottobre Persona_3 Persona_4
2018) che i consulenti del grado hanno chiarito come la perdita anatomica di entrambe le gambe a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace e per la quale le indicazioni della Guida SIMLA 2016 prevedevano un range di valutazione compreso tra 50-60% non fosse ipotesi equiparabile al danno patito in concreto dal CP_1
Nel merito i cc.tt.uu. hanno poi ribadito che la percentuale da loro indicata, pari al 35%, si basa: “a) sulla limitazione funzionale osservata all'esame obiettivo di visita peritale (non contestato) a carico delle anche e del ginocchio sinistro nonché b) sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida della SIMLA per la protesi d'anca (classe II – range 19-25%) paziente con dolore sensibile ai farmaci, moderati deficit articolari con limitazione dell'autonomia deambulatoria, lieve ipotrofia muscolare, eterometria
< 3 cm, osteoporosi ed artrosi controlaterale e sulla valutazione dell'incidenza funzionale dei focolai di osteonecrosi documentati a carico dell'anca destra e del ginocchio sinistro che comportano dolore da carico e le limitazioni funzionali descritte all'esame obiettivo (range 10-15%)”.
In riferimento alla omessa valutazione del danno sistemico da corticosteroidi i ctu hanno chiarito che la contestazione circa l'asserita mancata istaurazione di una terapia di protezione dagli effetti collaterali dei corticosteroidi e di un danno diffuso, che non sarebbe solo muscolo-scheletrico, sarebbe del tutto generica perché non specificherebbe quali terapie, oltre ai gastro-protettori già impiegati, avrebbero potuto ridurre gli effetti collaterali dei corticosteroidi e, peraltro, neppure è stato possibile individuare una qualche tipologia di danno del quale, conseguentemente, chiedere ristoro. Così si esprimono nelle controdeduzioni alle osservazioni del ctp di parte appellante i periti: “Dalla letteratura citata in calce alle osservazioni formulate si desume che il CTP faccia riferimento al fatto che i glucorticoidi inducono osteoporosi ma questa condizione non è documentata nel caso di specie: non risulta, infatti, che il si sia sottoposto a mineralometria ossea (MOC) né un'indagine del CP_1
genere è stata prodotta in atti. Quindi nessun danno iatrogeno sistemico viene documentato da parte attorea.”
Analogamente e per quanto concerne il danno di tipo psichico, ciò che risulta è che non sia stato possibile risalire, per assenza di documentazione alcuna, alla storia clinica del paziente né è risultata presente alcuna certificazione medica in proposito.
Infine e per quanto concerne il danno differenziale, i cc.tt.uu hanno coerentemente rilevato che non si possa parlare di danno iatrogeno differenziale perché non si è verificato nei fatti alcun peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente (trattandosi di iniziale spondilosi diffusa con plurime discopatie, parafisiologica per l'età del soggetto), a causa di un erroneo comportamento dei sanitari del convenuto. CP_2
Il Giudice ha poi liquidato il danno da perdita di capacità di lavoro specifica quantificando in Euro
160.000,00 il danno patrimoniale da lucro cessante ed il cui riconoscimento è stato pure contestato dall'appellante.
La doglianza merita di essere condivisa.
In disparte il rilievo che l'istruttoria svolta in primo e secondo grado evidenziava come il CP_1 soffrisse di plessite che, se non trattata e risolta, avrebbe impedito comunque l'esercizio di attività necessarie alla conduzione di una gru sia per effetto delle conseguenze motorie di rilevante impaccio sui movimenti di spalla e braccio dominante, sia per le importanti manifestazioni dolorifiche di pregiudizio per il globale governo del proprio corpo, vi è che non è stata provata né la specifica attività lavorativa svolta dal (asserita conduzione di gru) emergendo dai cud depositati soltanto che CP_1 il datore di lavoro all'epoca era né l'effettiva perdita del posto di lavoro a Parte_6
causa dei postumi riportati.
In relazione al periodo successivo alla protesizzazione dell'anca, è stato prodotto unicamente il modello Cud 2014 ed il modello 730 per i redditi 2014 mentre fino all'instaurazione del giudizio di primo grado (aprile 2016 ed anche fino alla scadenza delle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 del
19.12.2017) nessuna documentazione nè reddituale né lavorativa è stata dal prodotta al fine CP_1
di provare che, effettivamente, questi non abbia più lavorato nel settore di appartenenza
(autotrasporto) o che il suo reddito sia rimasto a livelli inferiori rispetto a quanto percepito al momento dell'intervento per via dei postumi riportati e quindi per la diversa e definitiva collocazione in altra categoria lavorativa. Del resto, è documentato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per ragioni esclusivamente inerenti la crisi aziendale e la necessità della riduzione del personale da parte della datrice di lavoro.
E' stato invece possibile accertare che, dopo l'intervento (redditi 2014) il abbia comunque CP_1
percepito un reddito mentre nulla è stato possibile dedurre (mancando i successivi cud) circa la effettiva compromissione, in termini di permanente riduzione reddituale, della capacità di lavoro specifica del In ogni caso anche la prima ctu (Dr. ), quanto alla capacità specifica, CP_1 Per_2 rileva non già l'impossibilità assoluta di lavorare ma solo una “incompatibilità con attività esercitata, incompatibilità stessa categoria tecnico/sociale ma compatibilità con limitazione in diversa categoria”, accertando, dunque, una residua capacità lavorativa del sebbene in una diversa CP_1 categoria tecnica, per un soggetto ancora giovane (all'epoca poco più che quarantenne) e dipendente di una società di autotrasporti nel cui settore è senz'altro ipotizzabile la sussistenza di altre e diverse categorie di lavoratori, oltre a quella di conducente di gru, comunque non dimostrata, che il CP_1
ha asserito di svolgere.
Oltretutto, non è stata prodotta nessuna documentazione da cui poter ricavare che lo stipendio da conducente di gru si attestasse su valori mediamente superiori rispetto a quelli percepiti da altre categorie orbitanti nel settore dell'autotrasporto. Ed a tal proposito merita richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Secondo la
Cassazione “A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. sentenza n. 2758 del 12/02/2015 (Rv. 634401 - 01).
“Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo” (Cass. Ordinanza n.
19922 del 12/07/2023). Alla luce delle scarne evidenze in termini di allegazione e prova e pur in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, non sembra alla Corte altamente probabile che il percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento CP_1
lesivo.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente al quantum risarcitorio riconosciuto dai periti del grado mentre nessun danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica può riconoscersi in favore del CP_1
Venendo quindi alla rideterminazione del danno non patrimoniale, la ctu del grado ha riconosciuto il
35% di invalidità permanente ed il maggior danno da inabilità temporanea come dovuto all'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca ed alla successiva riabilitazione valutato in misura di ITA gg 40
(quaranta), ITP al 50% gg 60 (sessanta).
Ne deriva, dunque, tenuto altresì conto della c.t.u. svolta applicata la tabella milanese (cfr., Cass. civ.
n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr., Cass. civ. n.7272/2012 e ss.), considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite da un giovane uomo), escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass. civ.n.23469/2018 e ss. conformi) e ritenuto di poter riconoscere la massima personalizzazione tenuto conto dell'evidente limitazione subita che ha comportato l'utilizzo di supporti per la deambulazione limitanti oggettivamente la capacità di movimento, che gli importi che vanno riconosciuti al danneggiato il quale all'età del considerarsi dell'inabilità temporanea aveva 41 anni sono i seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 35%
Punto danno biologico € 5.606,21
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.803,11
Punto danno non patrimoniale € 8.409,32
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno biologico risarcibile € 156.974,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 235.461,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 274.705,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
€ 282.755 Totale generale personalizzato
A seguito dell'accoglimento dell'appello, sia pure nei limiti sopra spiegati, l'ordinanza impugnata va riformata parzialmente e la somma complessivamente riconosciuta come dovuta al a titolo di CP_1 danno non patrimoniale è pari ad € 282.755 all'attualità; nulla va invece riconosciuto a titolo di lucro cessante per perdita di capacità lavorativa specifica, mentre va tenuta ferma la somma per spese mediche pari ad € 5021,65 per un totale di € 287.776,65. A tale somma va detratta quella pari ad
€150.000 pacificamente erogata in data 3.12.2019 che rivalutata ad oggi ammonta ad € 177.450,00, arrivando all'importo residuo finale di € 110.326,65. Sulla somma, come sopra quantificata, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”
(Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
La riforma parziale della sentenza determina l'onere di riformulare le spese di entrambi i gradi del giudizio;
va rilevato a tal fine ed in iure come: “In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite
(Cass. Sentenza n. 23634 del 06/11/2009). Ed ancora che: “In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950 - 01).
Orbene, reputa la Corte che l'esito complessivo del giudizio che ha visto riconoscersi al un CP_1
importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato impone di compensare per la metà le spese di lite di entrambi i gradi, dovendosi porre la restante metà a carico di
[...]
complessivamente soccombente. Parte_2
Esse, sono liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (fino ad € 520.000,00) per il primo e secondo grado con compensi medi per tutte le fasi il tutto oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Le spese della ctu del grado vanno poste a carico della Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale Ordinario Controparte_3
di Roma, iscritta al n. cronologico 7774/2019, pubblicata in data 10/06/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma:
- accerta che il danno non patrimoniale subito da è pari al minore importo di Controparte_1
€282.755 all'attualità e per l'effetto condanna a tale titolo Controparte_3
al pagamento in favore del della somma finale ed attuale pari ad
[...] CP_1
€110.326,65, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda svolta da a titolo di lucro cessante per la perdita della capacità Controparte_1
lavorativa specifica;
- compensa per metà le spese del primo grado e condanna Controparte_3 alla restante metà in favore di spese che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_1 in € 22.457,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- compensa per metà le spese di secondo grado e condanna Controparte_3 alla restante metà in favore di spese che per l'intero si liquidano
[...] Controparte_1 in €20.119 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico della le spese Controparte_3
della ctu espletata nel presente grado.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-