Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4160 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TORRE BARBERA CARMELO, C.F._1
come da procura in atti,
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI NANCY, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/12/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 523, parte II, serie A;
non economicamente autosufficiente e, in data 1/1/2008, la figlia;
Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie;
di cui una ancora minore, con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la. madre.
3. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra sita in Via Faraone, Camaro Superiore (Me) è assegnata alla moglie che Pt_3
ivi abiterà unitamente alle figlie.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
5. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé.
6. Sulle condizioni inerenti la figlia minorenne nonché sugli impegni e le attività quotidiane,
Per_ si rileva che essendo diciassettenne, la stessa gestisce autonomamente le proprie attività. extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze, e per le quali in ogni caso rende partecipi entrambi i genitori, non necessitando in questo senso il piano genitoriale.
7. II marito verserà quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di E 300,00
(trecento/00) per entrambe, mediante versamento su conto corrente,
Iban:. intestato alla madre , entro i primi cinque giorni PartitaIVA_1 Parte_4
lavorativi di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al decreto di omologa, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Rispetto all'assegno unico familiare i coniugi concordano che lo stesso verrà come per legge.
8. Il marito verserà quale contributo per il 'mantenimento della moglie, la somma mensile di E 300,00 (h-mento/00), mediante versamento su conto corrente, Iban:..5333171189320829, intestato a entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con. Controparte_1
decorrenza dal mese successivo al decreto di omologa, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9. Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, 10. La giacenza presente sul conto corrente in comune dei coniugi verrà trattenuta dalla moglie per le esigenze della famiglia. Il suddetto conto corrente verrà successivamente chiuso poiché ciascun coniuge avrà un proprio conto corrente esclusivo. Il. Il sig. si obbliga in via esclusiva a continuare a pagare tutte Pt_2
le restanti rate del mutuo relativo all'abitazione familiare nonché ogni altro prestito e/o finanziamento ancora in essere, comunque denominato, in quanto contratto nell'interesse e per i bisogni della famiglia”.
All'udienza del 19/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 523, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)