Articolo 1 della Legge 19 luglio 1971, n. 580
Versione
27 agosto 1971
Art. 1. Articolo unico

L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 4.320 milioni a lire 12.960 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Entrata in vigore il 27 agosto 1971