Articolo 31 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 30Articolo 32
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14 luglio 2009
Art. 31. (Accordi internazionali) 1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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