Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2121/2024 promossa da:
Controparte_1 nato in [...], Brasile, il 11/05/1982 e residente in [...]
[...]Agildo Romero, 28, São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670;
Controparte_2 nato in [...], Brasile, il 31/03/1958 e residente in [...]
,
Romero, 28, São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670; Controparte_3
[...] nato in [...], Brasile, il 13/07/1984 e residente in [...], 28, São
Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670; CP 4 Parte 1
,nata in Brasília (DF), Brasile, il 21/04/1983 e residente in [...], 28, São Geraldo, Cachoeiro
De Itapemirim/ES, CEP: 29314670, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale
(congiuntamente al marito nato il [...]) sulla figlia minore [...]Persona_1 Persona 2 nata l'[...] in [...], Brasile e residente in [...], 28,
São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: P.IVA 1 Controparte_5 nato in [...], Brasile, il 06/06/1977 e residente in [...], 28, São Geraldo,
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: P.IVA 1 , in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità
Persona 3 nata il [...]) sulla genitoriale (congiuntamente alla moglie CP_6 figlia minore nata in [...], Brasile, il 04/08/2006 e Persona 4
residente in [...], 28, São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670; nata in [...], Brasile, il 14/11/1996 e residente in[...]
Rua Agildo Romero, 28, São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670;
Per_5 nato in [...], Brasile, il 10/06/2002 e residente in [...]3
Agildo Romero, 28, São Geraldo, Cachoeiro De Itapemirim/ES, CEP: 29314670; tutti rappresentati
-ricorrenti-
contro
و(C.F. P.IVA 2 in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
Controparte_8 dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] da Persona_6 Persona 7 e
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale, sposatosi in Italia con Parte_2 CP 9 era Persona 8 inemigrato in Brasile ed ivi, dalla loro unione matrimoniale, era nata la figlia data 17.05.1898 (cfr. doc. in atti n. 3). L'avo italiano una volta emigrato in Brasile, era morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, con riferimento alla discendenza di Persona 8
precisavano che:
ella aveva contratto matrimonio con Persona_9 e da questa unione era nata il [...] Persona 10 (cfr. doc. in atti n. 4) che, unitasi in matrimonio con Persona 11
[...], aveva generato i figli: il 22.05.1954 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_3
il 31.03.1958 (cfr. doc. in atti n. 6). Parte_4
Con riferimento alla discendenza di Parte 3 da Parte 1 :
ella aveva contratto matrimonio con LL GE Lellis, aggiungendo al proprio cognome quello del marito e dalla loro unione erano nati Controparte_5 il
06.06.1977 (cfr. doc. in atti n. 7) e Persona 12 il 21.04.1983 (doc. 8) - odierni ricorrenti;
successivamente, dall'unione tra Persona 13 Controparte_5 e erano nati il 10.06.2002 (cfr. doc. in atti n. 9) e Persona 14 Persona 4
[...] il 04.08.2006 (cfr. doc. in atti n. 10) - odierni ricorrenti;
era nata in [...] relazione tra e Persona 15Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 11) - odierna ricorrente;
14.11.1996 Controparte_7
successivamente, dall'unione tra ePersona 12 Persona 16 era
Per Persona 2 (cfr. doc. in atti n. 12). nata in data [...]
Con riferimento alla discendenza di Controparte_2 CP 5:
dall'unione tra questo e Persona_17 erano nati: Controparte_1
Parte 51'11.05.1982 (cfr. doc. in atti n. 13) e il 13.07.1984 (cfr. doc. in atti
-n. 14) odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Controparte_8 e, per esso,
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
و in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Il Controparte_8
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
16.12.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel distretto di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi e cognomi attribuiti agli avi degli odierni ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la loro discendenza dall'originario avo Persona 6
In particolare, dall'atto di nascita dell'avo capostipite (cfr. doc. in atti n. 1) emerge che egli sia nato a Reggio Calabria (RC) il 13.01.1866 da Parte 2 tuttavia nel Persona 7 e "
certificato integrale di nascita della figlia (cfr. doc. in atti n. 3) emerge che ella Persona 8
(anziché Per 8 nato nel comune di Rijo (rectius Reggio) e sia figlia di Persona 18
nata nel comune di Salerno, entrambi italiani, mentre i nonni paterni sono di CP 9
individuati nelle persone di (anziché Persona 7 [...] Persona 19 e viene riportata come Per_20 (anziché Parte 2
). La stessa Persona 8
Controparte 11 (cfr. doc. inControparte 10 e nei successivi documenti prodotti come atti nn. 4 e 5); anche il cognome dell'avo Persona 6 viene successivamente indicato come CP 11 (cfr. doc. in atti n. 4) mentre rimane invariato, in tutti i documenti, il nome di battesimo.
Gli atti successivi di nascita degli odierni ricorrenti non presentano anomalie.
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, in parte certamente dovuti alle difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua e alla traduzione del nome in lingua locale ( Per_19 verosimilmente corrisponde a Per_7 , Per_20
a Pt 2 e CP 11 a Per 8 e che quindi corrispondono ai rispettivi nomi di battesimo dei genitori dell'avo e di sua figlia.
Si rileva, inoltre, che nel certificato negativo di naturalizzazione dell'originario avo vengono riportati i nomi ed i cognomi con cui lo stesso e i genitori sono stati individuati nei documenti dell'Anagrafe di Stato Civile brasiliana e segnatamente Persona 6 0 Persona 6 0 [...] figlio di Persona_21 Persona_22 Parte 2 Parte 2
e di
Persona 7
Persona 19
Persona 20
Persona 7
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: "accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive". La Corte specificava, altresì, che: "tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale" (...); "Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome singolarmente enunciato come bene oggetto di
-
autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione". Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si ritiene, pertanto, che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi delle medesime persone considerato che le discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza dall'originario avo Persona_6 con successivo passaggio generazionale per linea materna intervenuto ante Costituzione.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Nel caso di specie, i ricorrenti deducono di avere come primo avo italiano Persona_6 nato Per 8a Reggio Calabria il 13.01.1886, che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata il [...]; questa, unitasi in matrimonio in Brasile con Persona_9 ha generato la figlia il 05.06.1934, quindi in epoca pre-costituzionale.Persona_10
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Ciò comporta che non fosse onere dei ricorrenti adire previamente la via amministrativa, in quanto essi non avrebbero ottenuto il bene della vita per cui oggi agiscono. Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione" ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: "Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento" (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano" (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sul punto, si evidenzia che l'originario avo italiano è morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis di origine, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue "NON RISULTA, fino alla presente data, NESSUN REGISTRO DI
NATURALIZZAZIONE in nome di Persona 6 O Persona 6 Persona 18 O Persona 22 figlio di Parte 2
[...] Parte 2 Parte 2 [...]
Per_20 e di Persona 7 Persona_7 [...]
Parte_6 nato in [...], il [...]" (cfr. doc. in atti n. 2).
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originario avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano nato a [...] il [...] da Persona 7 Persona 6 e
(cfr. doc. in atti n. 1), abbia contratto matrimonio in Italia con [...] Parte 2
e dalla loro unione è nata in [...] 8 in data 17.05.1898 (cfr. doc. in CP 9 atti n.3), che a sua volta ha sposato Persona_9 e da questa unione è nata il [...] Per 10
[...] (cfr. doc. in atti n. 4) che, unitasi in matrimonio con ha generato Persona_11
i figli: Parte_3 il 22.05.1954 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte 4 il
31.03.1958 (cfr. doc. in atti n. 6).
La prima ha contratto matrimonio con LL GE Lellis, aggiungendo al proprio cognome quello del marito, e dalla loro unione sono nati Controparte_5 il 06.06.1977 (cfr. doc. in il 21.04.1983 (doc. 8) - odierni ricorrenti;
dal matrimonio traatti n. 7) e Persona 12 sono nati Persona 14 il Controparte_5 e CP 6 Persona 3
il 04.08.2006 (cfr. doc. in atti n. 10) - 10.06.2002 (cfr. doc. in atti n. 9) e Persona 4
è nata eodierni ricorrenti;
dalla relazione tra Persona 15 Controparte_5 riconosciuta come figlia legittima dallo stesso (cfr. in data 14.11.1996 Controparte_7
doc. in atti n. 11) - odierna ricorrente. Dall'unione tra Persona 12 e Persona 16
è nata in data 11.12.2011 Persona 2 (cfr. doc. in atti n. 12).[…]
CP 5, egli ha contratto matrimonio con [...] In merito alla discendenza di Controparte_2
1'11.05.1982 (cfr. doc. in atti n.Controparte_1 Per_17 e dalla loro unione sono nati
13) e Parte_5 il 13.07.1984 (cfr. doc. in atti n. 14) - odierni ricorrenti.
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dal comune capostipite cittadino italiano Persona 6 che ha così loro trasmesso "iure Persona 8sanguinis" la cittadinanza per il tramite della figlia
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Controparte_8 dei provvedimenti conseguenti. Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del [...]
CP 8 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte 1
[…] nato in [...], Brasile, il 11/05/1982; Controparte 2
Controparte_3 nato in nato in [...], Brasile, il 31/03/1958;
Persona 12 nata in [...]ília (DF), Brasile, il 13/07/1984;
(DF), Brasile, il 21/04/1983; nata in [...], Brasile, Persona 2
nato in [...], Brasile, il 1'11/12/2011; Controparte_5
nata in [...], Brasile, il 04/08/2006; 06/06/1977; Persona 4
nata in [...], Brasile, il 14/11/1996 e Controparte 7
nato in [...], Brasile, il 10/06/2002, il diritto Persona 14 alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Controparte 12 o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.04.2025.
Il giudice unico dott.ssa Elena M. A. Luppino