Art. 2.
Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente e' ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.
Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente e' ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.