Articolo 116 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 115Articolo 117
Versione
13 luglio 1980
Art. 116. (Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale)
Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'articolo 105, lettera c), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento gia' in godimento.
Nei casi di cui sopra e' altresi' valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una qualifica funzionale inferiore.
Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianita' maturata nella qualifica funzionale medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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