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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 39/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 84 e 170 dpr n. 115/2002, come disciplinato dall'art. 15 d. lgs. n.
150/2011, avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello di Campobasso in data
18.1.2024, proposto da
( , che si rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
; Controparte_1 resistente contumace
*** letto il ricorso depositato il 7.2.2024, con il quale l'Avv. propone opposizione Parte_1 avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso del 18.1.2024, comunicato il
19.1.2024, reso nel giudizio penale n. 245/2020 R.G.App., nella parte in cui ha liquidato in favore dell'Avv. i compensi professionali per la difesa di AR FE, senza Pt_1 riconoscere il rimborso delle competenze a lui spettanti per il recupero giudiziale del proprio compenso;
rilevato che il , destinatario di regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito;
dato atto che, con ordinanza del 24.5.2024, è stata disposta l'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo relativo all'istanza di liquidazione n. 332/2023 R.G.Ist.;
CONSIDERATO CHE
1. in base al combinato disposto degli art. 84 e 170 DPR n. 115/2002 competente a decidere sull'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso in favore del
1 difensore è il presidente dell'ufficio giudiziario e la disciplina applicabile è quella dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011; avuto riguardo alla previsione di tale ultima disposizione, come modificata dal D. lgs. n.
149/2022, trattandosi di giudizio proposto in data successiva al 28.2.2023, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 281 decies e ss. c.p.c.; il ricorso è stato ritualmente introdotto, in quanto rivolto al presidente di questa corte e assegnato allo scrivente quale giudice designato per la trattazione monocratica (sul punto
Cass., n. 9879/2012;Cass., n. 22292/2020), ed è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di opposizione;
il termine di venti giorni per la proposizione di opposizione, originariamente previsto dall'art. 170 DPR n.
115/2002 deve, infatti, ritenersi sostituito, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 34, comma 17 del D. Lgs. n. 150/2011, con quello ordinario di trenta giorni, richiamato dall'art. 281 terdecies comma 2 c.p.c., secondo cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari
(con riferimento al simile sistema previgente del rito sommario di cognizione v. Corte costituzionale n. 106 del 12.5.2016);
2. sostiene il ricorrente che il provvedimento di liquidazione opposto, con cui è stato liquidato in suo favore, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale m. 245/2020 R.G.App. in favore di AR FE, l'importo di € 1.161,05, è ingiusto nella parte in cui la corte ha escluso la liquidazione delle competenze relative alla procedura di recupero in sede civile dei crediti professionali, sul rilievo che tale estensione non avrebbe base normativa;
evidenzia che per l'attività di recupero coattivo svolta sono maturate competenze per €
671,20 (compresa Iva e Cassa), come documentato dal decreto ingiuntivo e dal successivo atto di precetto, e che è diritto del difensore d'ufficio che abbia promosso azione esecutiva nei confronti dell'imputata per il recupero del proprio credito ottenere il pagamento anche delle spese e competenze maturate per siffatta ulteriore attività;
3. il ricorso è fondato;
dal fascicolo acquisito d'ufficio nell'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 15 comma 5 del D. lgs. n. 150/2011, risulta che l'Avv. , dopo aver chiesto e ottenuto dal Parte_1
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino il parere di congruità sulle prestazioni svolte e aver ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo, che ha notificato insieme all'atto di precetto, ha cercato di recuperare coattivamente il credito, ma senza successo, in quanto:
l'ufficiale giudiziario, in sede di accesso per il pignoramento mobiliare, ha certificato l'assenza della FE, in quanto trasferita in luogo ignoto (v. verbale di pignoramento negativo per irreperibilità del debitore); la FE risulta intestataria di una piccola percentuale (4/24) di terreni di modestissima estensione, circostanza che porta a prevedere l'antieconomicità e infruttuosità di un'eventuale pignoramento immobiliare;
posto che l'art. 116 del DPR n. 115/2002 condiziona la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio alla dimostrazione di aver effettuato un tentativo di recupero non pretestuoso e l'esito negativo dello stesso e che la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, unitamente al pignoramento mobiliare negativo, sono sufficienti a integrare tali
2 presupposti, il riconoscimento del diritto del difensore del diritto a estendere la liquidazione allo stesso spettante agli esborsi resi necessari per agire esecutivamente, ancorché senza esito, “si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass., n.
7275/2023; Cass., n. 40073/2021; Cass., n. 22579/2019; Cass., n. 27854/2011);
i principi sopra riassunti, pienamente coerenti con la ratio del ricordato art. 116, che considera l'attività di recupero del credito condizione ineludibile per la sussistenza del diritto del difensore d'ufficio a pretendere dall'Erario il pagamento del suo compenso, impongono, in accoglimento dell'opposizione, l'integrazione del decreto di liquidazione impugnato, nel senso che, fermo restando il riconoscimento del compenso per l'attività svolta dall'Avv. nel processo penale (sulla cui liquidazione, non oggetto di censura, Pt_1 vi è acquiescenza), devono essere liquidati gli ulteriori importi di € 325,00 per compenso spettante pera la procedura monitoria, € 135,00 per compenso dell'atto di precetto ed €
69,00 per spese generali, per un totale di € 529,00; su detto importo deve applicarsi la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR n.
115/2002 fino a € 352,67, trattandosi di decurtazione che riguarda, in generale, tutti gli
“importi spettanti al difensore”, e quindi anche le competenze a lui spettanti per l'attività di recupero del credito;
3. il resistente , soccombente, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente procedimento, da liquidare nel minimo, per fasi di studio e introduttiva, in applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 55/2014, in relazione allo scaglione applicabile;
P.Q.M.
letti gli artt. 84 e 170 TUSG, 15 D. lgs. n. 150/2011, 281 decies e ss. c.p.c.;
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. , difensore d'ufficio di AR FE, in aggiunta al Parte_1 compenso già liquidato con decreto di questa corte del 18.1.2024 per la difesa prestata nel giudizio di appello penale n. 245/2020 R.G.App., la somma ulteriore di € 352,67, oltre Iva e Cassa se dovute;
• condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 142,00 per compenso, oltre rimborso spese generali e c.u., Iva a Cassa.
Campobasso, così deciso il 21.7.2025
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci
3
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 84 e 170 dpr n. 115/2002, come disciplinato dall'art. 15 d. lgs. n.
150/2011, avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello di Campobasso in data
18.1.2024, proposto da
( , che si rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
; Controparte_1 resistente contumace
*** letto il ricorso depositato il 7.2.2024, con il quale l'Avv. propone opposizione Parte_1 avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso del 18.1.2024, comunicato il
19.1.2024, reso nel giudizio penale n. 245/2020 R.G.App., nella parte in cui ha liquidato in favore dell'Avv. i compensi professionali per la difesa di AR FE, senza Pt_1 riconoscere il rimborso delle competenze a lui spettanti per il recupero giudiziale del proprio compenso;
rilevato che il , destinatario di regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito;
dato atto che, con ordinanza del 24.5.2024, è stata disposta l'acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo relativo all'istanza di liquidazione n. 332/2023 R.G.Ist.;
CONSIDERATO CHE
1. in base al combinato disposto degli art. 84 e 170 DPR n. 115/2002 competente a decidere sull'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso in favore del
1 difensore è il presidente dell'ufficio giudiziario e la disciplina applicabile è quella dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011; avuto riguardo alla previsione di tale ultima disposizione, come modificata dal D. lgs. n.
149/2022, trattandosi di giudizio proposto in data successiva al 28.2.2023, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 281 decies e ss. c.p.c.; il ricorso è stato ritualmente introdotto, in quanto rivolto al presidente di questa corte e assegnato allo scrivente quale giudice designato per la trattazione monocratica (sul punto
Cass., n. 9879/2012;Cass., n. 22292/2020), ed è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di opposizione;
il termine di venti giorni per la proposizione di opposizione, originariamente previsto dall'art. 170 DPR n.
115/2002 deve, infatti, ritenersi sostituito, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 34, comma 17 del D. Lgs. n. 150/2011, con quello ordinario di trenta giorni, richiamato dall'art. 281 terdecies comma 2 c.p.c., secondo cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari
(con riferimento al simile sistema previgente del rito sommario di cognizione v. Corte costituzionale n. 106 del 12.5.2016);
2. sostiene il ricorrente che il provvedimento di liquidazione opposto, con cui è stato liquidato in suo favore, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale m. 245/2020 R.G.App. in favore di AR FE, l'importo di € 1.161,05, è ingiusto nella parte in cui la corte ha escluso la liquidazione delle competenze relative alla procedura di recupero in sede civile dei crediti professionali, sul rilievo che tale estensione non avrebbe base normativa;
evidenzia che per l'attività di recupero coattivo svolta sono maturate competenze per €
671,20 (compresa Iva e Cassa), come documentato dal decreto ingiuntivo e dal successivo atto di precetto, e che è diritto del difensore d'ufficio che abbia promosso azione esecutiva nei confronti dell'imputata per il recupero del proprio credito ottenere il pagamento anche delle spese e competenze maturate per siffatta ulteriore attività;
3. il ricorso è fondato;
dal fascicolo acquisito d'ufficio nell'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 15 comma 5 del D. lgs. n. 150/2011, risulta che l'Avv. , dopo aver chiesto e ottenuto dal Parte_1
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino il parere di congruità sulle prestazioni svolte e aver ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo, che ha notificato insieme all'atto di precetto, ha cercato di recuperare coattivamente il credito, ma senza successo, in quanto:
l'ufficiale giudiziario, in sede di accesso per il pignoramento mobiliare, ha certificato l'assenza della FE, in quanto trasferita in luogo ignoto (v. verbale di pignoramento negativo per irreperibilità del debitore); la FE risulta intestataria di una piccola percentuale (4/24) di terreni di modestissima estensione, circostanza che porta a prevedere l'antieconomicità e infruttuosità di un'eventuale pignoramento immobiliare;
posto che l'art. 116 del DPR n. 115/2002 condiziona la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio alla dimostrazione di aver effettuato un tentativo di recupero non pretestuoso e l'esito negativo dello stesso e che la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, unitamente al pignoramento mobiliare negativo, sono sufficienti a integrare tali
2 presupposti, il riconoscimento del diritto del difensore del diritto a estendere la liquidazione allo stesso spettante agli esborsi resi necessari per agire esecutivamente, ancorché senza esito, “si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass., n.
7275/2023; Cass., n. 40073/2021; Cass., n. 22579/2019; Cass., n. 27854/2011);
i principi sopra riassunti, pienamente coerenti con la ratio del ricordato art. 116, che considera l'attività di recupero del credito condizione ineludibile per la sussistenza del diritto del difensore d'ufficio a pretendere dall'Erario il pagamento del suo compenso, impongono, in accoglimento dell'opposizione, l'integrazione del decreto di liquidazione impugnato, nel senso che, fermo restando il riconoscimento del compenso per l'attività svolta dall'Avv. nel processo penale (sulla cui liquidazione, non oggetto di censura, Pt_1 vi è acquiescenza), devono essere liquidati gli ulteriori importi di € 325,00 per compenso spettante pera la procedura monitoria, € 135,00 per compenso dell'atto di precetto ed €
69,00 per spese generali, per un totale di € 529,00; su detto importo deve applicarsi la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR n.
115/2002 fino a € 352,67, trattandosi di decurtazione che riguarda, in generale, tutti gli
“importi spettanti al difensore”, e quindi anche le competenze a lui spettanti per l'attività di recupero del credito;
3. il resistente , soccombente, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente procedimento, da liquidare nel minimo, per fasi di studio e introduttiva, in applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 55/2014, in relazione allo scaglione applicabile;
P.Q.M.
letti gli artt. 84 e 170 TUSG, 15 D. lgs. n. 150/2011, 281 decies e ss. c.p.c.;
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. , difensore d'ufficio di AR FE, in aggiunta al Parte_1 compenso già liquidato con decreto di questa corte del 18.1.2024 per la difesa prestata nel giudizio di appello penale n. 245/2020 R.G.App., la somma ulteriore di € 352,67, oltre Iva e Cassa se dovute;
• condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 142,00 per compenso, oltre rimborso spese generali e c.u., Iva a Cassa.
Campobasso, così deciso il 21.7.2025
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