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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4130/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 dicembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. TE C.F._1 Parte_2
) ai fini del presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari nella via C.F._2
Oriani n.13 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carboni (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 17.12.2024, premesso che:
- avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari il 02/08/1970, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sassari all'anno 1970/435/2/A; e che dall'unione erano nati tre figli, nata Sassari il 18/11/1970, nato a [...] il Persona_1 Per_2
Per_ 13/03/1974 e nata Sassari il 29/09/1986;
pagina 1 di 3 - con sentenza n.853/2018, datata 23/07/2018, l'intestato Tribunale aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.08.1970 tra le parti, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 435,Parte 1, Seria A, per l'anno 1970, alle seguenti condizioni: “Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra TE
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 900,00 mensili, che rimarrà Parte_2
invariata per tutto il tempo in cui verrà corrisposta;
2) Le parti, di comune accordo, stabiliscono e chiedono che l'assegno di cui al capo “1)” che precede, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, venga erogato in favore della sig.ra direttamente Pt_2 dall'INPS, soggetto dal quale il sig. percepisce il proprio trattamento pensionistico;
TE
3) i coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza
e prestano il proprio consenso qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare, comunque per ottenere il passaporto;
4) I coniugi dichiarano di avere regolato con il presente ricorso, ogni loro rapporto, di qualsiasi natura e che nulla hanno da pretendere reciprocamente”;
- che erano intervenuti cambiamenti significativi nella situazione personale del loro figlio che rendevano necessaria la modifica di quanto precedente concordato e Per_2
segnatamente che gli era stata diagnosticata una grave forma di artrite psoriasica, spondiloartrosi ad interessamento assiale e gotta, che si aggiungeva alla diagnosi di insufficienza venosa cronica, una lesione meniscale mediale, la degenerazione del menisco ed anche la lesione dei crociati anteriore e posteriore;
- che tali condizioni ormai non consentivano più al figlio dei ricorrenti, barman di professione, di prestare attività lavorativa per periodi complessivamente superiori a due tre mesi e che lo costringevano a chiedere continuo supporto economico al padre, hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) assegno di mantenimento coniuge. Ridurre l'assegno di mantenimento ad oggi corrisposto in favore della sig.ra in euro 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Parte_2
mese;
2) Assegno di mantenimento Dichiarare tenuto il si g. a Persona_4 TE
versare in favore del figlio C.F. , la somma di euro 800,00 Persona_4 C.F._4
mensili a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 2 di 3 3) dichiarare che l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e Parte_2 Per_4
venga erogato direttamente dall'INPS, soggetto dal quale il sig.
[...] TE
percepisce il proprio trattamento pensionistico.”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 dicembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. TE C.F._1 Parte_2
) ai fini del presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari nella via C.F._2
Oriani n.13 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carboni (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 17.12.2024, premesso che:
- avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari il 02/08/1970, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sassari all'anno 1970/435/2/A; e che dall'unione erano nati tre figli, nata Sassari il 18/11/1970, nato a [...] il Persona_1 Per_2
Per_ 13/03/1974 e nata Sassari il 29/09/1986;
pagina 1 di 3 - con sentenza n.853/2018, datata 23/07/2018, l'intestato Tribunale aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.08.1970 tra le parti, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 435,Parte 1, Seria A, per l'anno 1970, alle seguenti condizioni: “Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra TE
, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 900,00 mensili, che rimarrà Parte_2
invariata per tutto il tempo in cui verrà corrisposta;
2) Le parti, di comune accordo, stabiliscono e chiedono che l'assegno di cui al capo “1)” che precede, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, venga erogato in favore della sig.ra direttamente Pt_2 dall'INPS, soggetto dal quale il sig. percepisce il proprio trattamento pensionistico;
TE
3) i coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza
e prestano il proprio consenso qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare, comunque per ottenere il passaporto;
4) I coniugi dichiarano di avere regolato con il presente ricorso, ogni loro rapporto, di qualsiasi natura e che nulla hanno da pretendere reciprocamente”;
- che erano intervenuti cambiamenti significativi nella situazione personale del loro figlio che rendevano necessaria la modifica di quanto precedente concordato e Per_2
segnatamente che gli era stata diagnosticata una grave forma di artrite psoriasica, spondiloartrosi ad interessamento assiale e gotta, che si aggiungeva alla diagnosi di insufficienza venosa cronica, una lesione meniscale mediale, la degenerazione del menisco ed anche la lesione dei crociati anteriore e posteriore;
- che tali condizioni ormai non consentivano più al figlio dei ricorrenti, barman di professione, di prestare attività lavorativa per periodi complessivamente superiori a due tre mesi e che lo costringevano a chiedere continuo supporto economico al padre, hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) assegno di mantenimento coniuge. Ridurre l'assegno di mantenimento ad oggi corrisposto in favore della sig.ra in euro 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Parte_2
mese;
2) Assegno di mantenimento Dichiarare tenuto il si g. a Persona_4 TE
versare in favore del figlio C.F. , la somma di euro 800,00 Persona_4 C.F._4
mensili a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 2 di 3 3) dichiarare che l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e Parte_2 Per_4
venga erogato direttamente dall'INPS, soggetto dal quale il sig.
[...] TE
percepisce il proprio trattamento pensionistico.”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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