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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.108/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La RT d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. RI LI Presidente rel.
Dott. RI Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 108/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 28/02-04/03/2025
DA
(C.F.: ), ammesso Parte_1 C.F._1
al patrocinio a spese dello Stato, proc. dom. avv. BUTTO MARCO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
1 ) e C.F._2 Controparte_1
( ), proc. dom. avv. CARANO CIRO, PERRERO, C.F._3
BE RI IT e Controparte_3
( ), per mandato allegato alla comparsa di CodiceFiscale_4
risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATI –
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Brevetto (invenzione e modello) – – Appello Pt_2
avverso la sentenza n. 798/24 del Tribunale di Trieste – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa – pubblicata il 16/09/2024.
Causa iscritta a ruolo il 07/03/2025 e decisa nella camera di consiglio del
29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia Ecc.mo Collegio della RT di Appello di Trieste , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 798/2024 emessa dal Tribunale di
2 Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2205/2020, pubblicata in data 16 settembre 2024, mai notificata,
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Nel merito in via principale
1) Accertare e dichiarare che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie”,
consistente in un barattolo di latta contenente numerose nebbie raccolte nella zona di II e Rivignano, decorato con numerose illustrazioni grafiche e con all'interno una bottiglietta contenente la nebbia, una mappa con la descrizione dei siti di raccolta e delle diverse tipologie di nebbia,
nonché dell'erba palustre, un libriccino illustrativo e il nome dell'autore dell'opera, è stata creata e realizzata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, inibire alla società alla signora Controparte_1 [...]
e al sig. la produzione e la vendita delle copie CP_1 Controparte_5
dell'opera artistica;
2) Ordinare a spese della società Controparte_1
, della signora e del sig. la
[...] Controparte_1 Controparte_5
distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “la madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
3 3) Condannare in solido la società Controparte_1
, la signora e il sig. al
[...] Controparte_1 Controparte_5
risarcimento nei confronti del sig. di Euro 52.500,00 Parte_1
per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica dell'opera
“La madre di tutte le nebbie”, come disposto dall'art. 12 della legge n. 633
del 22 aprile 1941, (Legge sul diritto d'autore );
4) Condannare, in solido, la società Controparte_1
la signora e il sig. al
[...] Controparte_1 Controparte_5
risarcimento nei confronti del sig. di Euro 30.000,00 Parte_1
per la lesione del diritto morale d'autore, come riconosciuto dall'art. 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941(Legge sul diritto d'autore ), poiché i convenuti si sono sempre attribuiti l'ideazione e la progettazione dell'opera;
5) Respingere tutte le domande, tutte le eccezioni e tutte le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado innanzi al Tribunale di Trieste per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Nel merito in via subordinata qualora non sia possibile determinare il danno causato al sig. nel suo preciso ammontare Parte_1
4 1) Accertare e dichiarare che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie”,
consistente in un barattolo di latta contenente numerose nebbie raccolte nella zona di II e Rivignano, decorato con numerose illustrazioni grafiche e con all'interno una bottiglietta contenente la nebbia, una mappa con la descrizione dei siti di raccolta e delle diverse tipologie di nebbia,
nonché dell'erba palustre, un libriccino illustrativo e il nome dell'autore dell'opera, è stata creata e realizzata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, inibire alla società alla signora Controparte_1 [...]
e al sig. la produzione e vendita delle copie CP_1 Controparte_5
dell'opera artistica;
2) Ordinare a spese della società Controparte_1
, della signora e del sig. la
[...] Controparte_1 Controparte_5
distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “la madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
3) Condannare, in solido, in via equitativa, ex art. 1226 C.C, la società
[...]
, la signora Controparte_1 Controparte_1
e il sig. al risarcimento nei confronti del sig. Controparte_5 [...]
per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica Parte_1
dell'opera “La madre di tutte le nebbie”, come riconosciuto dall'art. 12 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, (Legge sul diritto d'autore);
5 4) Condannare, in solido, in via equitativa, ex art. 1226 C.C., la società
[...]
la signora Controparte_1 Controparte_1
e il sig. al risarcimento nei confronti del sig. Controparte_5 Parte_1
per la lesione del diritto morale d'autore, come riconosciuto dall'art.
[...]
20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941(Legge sul diritto d'autore ), poiché i convenuti si sono sempre attribuiti l'ideazione e la progettazione dell'opera;
5) Respingere tutte le domande, tutte le eccezioni e tutte le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado innanzi al Tribunale di Trieste per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova indicati nella seconda memoria istruttoria del processo di primo grado:
- 6) Vero che dal 1997 sino ad oggi l'artista è sempre Parte_1
stato il presidente dell'associazione “I CONTEMPORANEI
6 - 9) Vero che dal 2001 sino alla fine del 2017 l'associazione “I
Contemporanei” ha sempre continuato ad utilizzare il marchio “la madre di tutte le nebbie” per pubblicizzare il proprio sito e vendere i barattoli di nebbia che aveva a disposizione
- 10) Vero che dal 2001 sino al 2018 l'associazione “I CONTEMPORANEI”
non ha mai concesso al sig. , alla sig.ra Controparte_5 CP_1
e alla società il diritto di utilizzazione del
[...] Controparte_1
marchio “LA MADRE DI TUTTE LE NEBBIE.
Si indicano a testi per tutti i capitoli sopra indicati:
– la sig.ra , residente a [...]
19/2;
– la sig.ra , residente a [...]
4/7;
– il sig. , residente Udine, in via Chiusaforte, n. 60/10; CP_6
Ci si oppone all'acquisizione del documento n. 30 quater depositato dai convenuti, poiché il libretto delle recensioni riguardante “la madre di tutte le nebbie” poteva benissimo essere depositato in formato pdf.
Si eccepisce l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova formulati dai convenuti in quanto generici, irrilevanti, tendenti ad esprimere un giudizio,
ed in ogni caso formulati in violazione dell'art. 244 C.P.C.. RT di
Cassazione ( sent. n. 1294/18). Nello specifico si sottolinea che sono stati
7 formulati ben 39 capitoli di prova, relativi agli argomenti più disparati,
senza alcuna indicazione dei testi che dovevano rispondere specificatamente alle domande eventualmente ammesse. Appare chiaro, da una semplice lettura dei capitoli di prova, che sulla maggior parte di essi i testi indicati non potevano essere sentiti, perchè non presenti al fatto o perchè hanno risposto su un “de relato”, o hanno espresso un giudizio. Fra le altre cose è
risultato impossibile per la presente difesa effettuare una compiuta difesa non sapendo quali fossero esattamente i testi che potevano riferire sui capitoli avversari.
Andando nello specifico in relazione all'inammissibilità dei capitoli ex adverso formulati, di cui si chiede l'espunzione, si rileva che:
il cap. 1 è inammissibile in quanto generico, poiché non si sa chi siano gli amici e si chiede di esprimere un giudizio;
il cap. 2 è inammissibile in quanto generico, poiché non si sa chi siano gli amici ed è irrilevante;
il cap. 3 è inammissibile perchè de relato e generico;
il cap. 4 è inammissibile, poiché generico;
il cap. 5 inammissibile, poiché generico non essendo identificabili i testi;
il cap. 6 inammissibile perchè generico, poiché non riporta alcun elemento temporale e non identifica i testi;
8 il cap. 7 inammissibile, poiché generico: non indica alcun riferimento temporale;
il cap. 8 inammissibile, poiché generico: non indica alcun riferimento temporale;
il cap. 9 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 10 inammissibile, perchè generico e tendente ad esprimere un giudizio, nonché irrilevante;
il cap. 11 inammissibile, perchè generico: non esprime alcun riferimento temporale, ed, inoltre, de relato;
il cap. 12 inammissibile, perchè de relato ( il ha affermato di esserci CP_5
andato da solo a prendere i barattoli );
il cap. 14 inammissibile, perchè irrilevante ( il pagamento di una fattura non dimostra l'avvenuta commissione, ma il solo pagamento );
il cap. 16 inammissibile, manca l'indicazione del teste;
il cap. 17 inammissibile, perchè de relato: o il era da solo o in CP_5
compagnia (di chi non è dato saperlo );
il cap. 18 inammissibile, perchè assolutamente irrilevante;
il cap. 20 inammissibile, perchè generico e de relato;
il cap. 21 irrilevante;
il cap. 22 non contestato;
9 il cap. 23 inammissibile, perchè assolutamente generico non specificando alcun periodo temporale;
il cap. 24 inammissibile, perchè generico ed ininfluente ai fini della decisione di causa;
il cap. 25 inammissibile, perchè generico ed ininfluente ai fini della decisione di causa;
il cap. 26 inammissibile, perchè chiede di esprimere un parere personale o un giudizio;
il cap. 27 inammissibile, perchè ininfluente ai fini del giudizio ed inoltre de relato;
il cap. 28 inammissibile, perchè ininfluente ai fini del giudizio ed inoltre de relato;
il cap. 29 non contestato;
il cap. 30 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 31 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 32 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 34inammissibile, perchè irrilevante ai fini della decisione di causa;
il cap. 35 inammissibile, perchè generico e indeterminato (mancano le indicazioni spazio temporali e le dimensioni delle somme versate);
il cap. 36 inammissibile, perchè generico e indeterminato (mancano le indicazioni spazio temporali e le dimensioni delle somme versate);
10 il cap. 37 inammissibile, poiché de relato e comunque indeterminato;
il cap. 38 inammissibile, poiché irrilevante.”.
Per gli appellati:
“NEL MERITO:
A) Rigettarsi il primo ed il secondo motivo di appello in quanto infondati,
con integrale conferma della sentenza di primo.
B) Con riferimento al terzo motivo di appello (pur ribadendone l'infondatezza) ci si rimette alla decisione dell'intestata RT .
C) Rigettarsi tutte le domande proposte da nei Parte_1
confronti della società “ Controparte_1
e di , in quanto prive di fondamento Controparte_7 Controparte_1
in fatto ed in diritto e non provate nè nell'an nè nel quantum.
Spese ed onorari di causa rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si ribadisce l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova avversari (per le regioni esposte nella memoria istruttoria di replica 1/4/2021 di primo grado)
e la conseguente illegittimità dell'ordinanza del 21/5/2021 sempre di primo grado, chiedendo che - previa revoca del provvedimento di ammissione - il
Giudice d'appello non tenga conto di quanto riferito dai testi avversari sui relativi capitoli (ferma la richiesta di ammissione alla prova contraria con tutti i testi indicati).
11 Si insiste - occorrendo - nel chiedere (anche in questo caso previa modifica dell'ordinanza del 21/5/2023 di primo grado): a) l'audizione degli ulteriori testi indicati da parte convenuta;
b) l'espletamento del sopralluogo nei termini precisati a pag. 19 della memoria istruttoria del 12/3/2021; c)
l'esame delle scritture contabili della società convenuta e l'effettuazione dell'ispezione sulla casella di posta elettronica della medesima società nei termini precisati a pag. 20 della memoria istruttoria del 12/3/2021.
Si insiste altresì nel chiedere che venga dichiarato inutilizzabile il doc. 37
tardivamente prodotto da parte attrice in primo grado, per le ragioni esposte a verbale d'udienza del 22/4/2021.
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi sulle quali Parte_1
ha insistito in appello, trattandosi di capitoli da un lato irrilevanti e
[...]
dall'altro lato inammissibili (per tutte le ragioni già esposte nella 3° memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado, alla quale si fa integrale richiamo).
Per la denegata e non creduta ipotesi ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i testi già indicati in primo grado.
Si contesta l'ammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello da parte del ancor più trattandosi di documenti di data Parte_1
antecedente alla notifica dell'impugnazione ed alla costituzione in giudizio di controparte.
12 Si chiede pertanto che il Giudice non voglia in alcun modo tenere conto della produzione avversaria.
In denegata ipotesi subordinata si contestano contenuto ed efficacia probatoria dei documenti avversari, negando che gli stessi comprovino la registrazione dell'opera per cui è causa nonchè, in via di ulteriore subordine,
che si tratti di registrazione rilevante in quanto effettuata ex adverso del tutto tardivamente e solo dopo l'insorgenza della controversia tra le parti e la pronuncia della sentenza di primo grado, nonchè in difetto dei presupposti legittimanti in capo al ”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08/07/2020 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata
in Materia di Impresa -, la società Controparte_1
nonché i due soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_5
e l' esponendo che era un artista molto noto Controparte_1 CP_8
in ambito regionale, fondatore e socio de “I Contemporanei Associazione
Culturale”, associazione che riuniva i più importanti pittori del Friuli
Venezia Giulia;
che, nell'anno 2001, per valorizzare lo storico territorio del paese di II, feudo dei Conti e luogo dove nacque CP_9 [...]
diventata la di aveva realizzato un'opera Per_1 Per_2 Persona_3
artistica denominata “La madre di tutte le nebbie” costituita da un barattolo
13 di latta contenente 14 diversi tipi di nebbia, raccolti nelle zone di II e
Rivignano in Provincia di Udine;
che il barattolo in questione era stato decorato con illustrazioni grafiche rappresentanti i luoghi in cui veniva raccolta la nebbia, mentre sul coperchio era stata impressa una breve composizione letteraria di sua produzione;
che la domanda per la registrazione del marchio individuale “La madre di tutte le nebbie” era stata depositata da “I Contemporanei Associazione Culturale” all Controparte_4
in data 02/11/2001 con il numero 302001900967429; che,
[...]
in data 11/05/2005, il marchio era stato registrato con il numero
0000964821; che tra l'anno 2001 e l'anno 2002 erano stati commercializzati circa mille barattoli al prezzo di vendita dei barattoli di € 2,50; che il
06/02/2002 la notizia della vendita dei barattoli era stata pubblicata sul quotidiano “Il Messaggero Veneto” con il titolo “ inscatola la nebbia e la
mette in vendita per costruire l'asilo”; che, nell'anno 2015, la titolarità del marchio era decaduta per mancato rinnovo della registrazione presso l' che, all'inizio dell'anno 2018, era venuto a conoscenza che la CP_8
società commercializzava, Controparte_1
senza la sua autorizzazione, i barattoli con la nebbia sin dal 2010,
utilizzando il marchio “La madre di tutte le nebbie”; che tale vendita era stata pubblicizzata dai soci anche attraverso il quotidiano il “Messaggero
Veneto” e su altri quotidiani di tiratura nazionale nonché sul canale
14 nazionale “LA7”; che, in data 12/01/2018, aveva presentato in nome proprio la domanda n. 302018000001438 di registrazione del marchio individuale presso l' consistente nella dicitura di fantasia “La madre di tutte le CP_8
nebbie”; che, in data 22/01/2018, la società convenuta aveva presentato la domanda di registrazione n. 302018000002339 di un marchio individuale quasi identico e consistente nella dicitura “ Nebbia di II La Madre di
tutte le Nebbie”: che, in data 22/10/2018, il marchio individuale “La madre
di tutte le nebbie” era stato registrato presso l' che, in data CP_8
24/10/2018, anche il marchio individuale della convenuta era stato registrato presso l' che aveva proceduto a querelare e CP_8 Controparte_5
per il reato di cui all'art. 473 c.p.(contraffazione), Controparte_1
archiviato dal G.I.P.; che il marchio registrato dalla convenuta era nullo poichè si trattava di un marchio simile e identico, per prodotti identici e affini, già registrato da esso attore;
che la paternità dell'opera d'arte “La
madre di tutte le nebbie” costituita da un barattolo di latta contenente 14 tipi di nebbia era da attribuire ad esso attore;
che aveva diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto di utilizzazione economica dell'opera e risarcimento del danno per lesione del diritto morale d'autore.
Tutto ciò premesso il chiedeva, in principalità, che: a) venisse CP_10
accertata e dichiarata la nullità del marchio d'impresa italiano ed individuale
“Nebbia di II La Madre di tutte le Nebbie” e, per l'effetto, venisse
15 ordinato all' la cancellazione del predetto marchio;
b) venisse CP_8
accertato e dichiarato che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie” era stata creata e realizzata da esso attore e, per l'effetto, venisse inibito alla società convenuta la produzione e la vendita delle copie dell'opera artistica;
c) venisse ordinata a spese dei convenuti la distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “La madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
d)
venisse disposta la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 52.500,00 per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica dell'opera “La madre di tutte le nebbie” ed in €
30.000,00 per la lesione del diritto morale d'autore ovvero e), in subordine,
venisse disposta la condanna dei convenuti al risarcimento del danno determinato in via equitativa.
Si costituivano i convenuti esponendo che si erano limitati, nel gennaio dell'anno 2018, a riprendere ed incentivare la vendita - sempre per meri scopi di beneficenza - delle scorte avanzate dall'originaria produzione de
“La madre di tutte le nebbie” (quest'ultima risalente ancora al 2001-2002 ed effettuata già all'epoca a spese esclusive del ed a cura dello stesso, CP_5
sempre per scopi di beneficenza), senza apportare la benchè minima modifica alla confezione del barattolo di nebbia (e senza commissionare alcun ulteriore materiale); che non corrispondeva al vero che fosse stato il a “realizzare” l'”opera” per cui era causa, ed ancor più che si Parte_1
16 trattasse di un' “opera d'arte” di cui il potesse essere qualificato Parte_1
come “autore”, in quanto si trattava di uno scherzoso souvenir messo in vendita alla modica cifra di € 2,50, nato dalla fantasia e dalla divertita collaborazione di un gruppo di amici nel 2001-2002; che l'entità delle vendite era di gran lunga inferiore a quella indicata dall'attore, pari in totale ad alcune centinaia di barattoli in tutto;
che, essendosi definitivamente fermate le vendite ormai da anni, nel 2018, il aveva deciso di CP_5
rianimare l'attenzione nei confronti del prodotto “La madre di tutte le
nebbie” e di riprenderne scherzosamente la vendita (unitamente ad altri prodotti nel frattempo ideati, e cioè il Sale dei Magazzini del Sale di II e la Terra del Giardino di Lucina Savorgnan), sempre e solo per scopi di beneficenza e senza alcun intento di lucro (e con l'utilizzo esclusivamente delle rimanenze originarie); che la precedente registrazione del marchio –
come ricordato dallo stesso attore in citazione – era, nel frattempo, divenuta inefficace per decorso del termine decennale e per mancato rinnovo ancora il 02/02/2011; che, a partire da quella data, essi convenuti erano legittimati a far uso del marchio;
che il deposito della domanda del era Parte_1
intervenuto quando la commercializzazione del prodotto per cui era causa e l'utilizzo del marchio erano già ampiamente noti e diffusi;
che il marchio registrato era privo del carattere della “novità”; che viceversa dovevano essere tutelati essi convenuti stante l'indubbio preuso sfociato nel caso di
17 specie anche nel formale deposito di una domanda di registrazione;
che il barattolo non costituiva un'opera d'arte, ma un semplice “prodotto” - con tutta evidenza non dotato di particolare pregio estetico ed ancor meno
“artistico” - sin dall'origine destinato ad essere riprodotto in serie e venduto
(a seguito di produzione standardizzata) a modicissimo prezzo;
che non si erano mai appropriati della paternità esclusiva del prodotto né avevano mai negato il contributo del che la domanda di risarcimento del Parte_1
danno era infondata sia nell'an che nel quantum.
Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa documentalmente e tramite la chiesta prova orale, il
Tribunale di Trieste dichiarava la nullità del marchio d'impresa “Nebbia di
II La Madre di tutte le Nebbie”, depositato con la domanda n.
302018000002339 all' dalla società CP_8 Controparte_1
il 22/01/2018 e registrato il 24/10/2018, rigettando
[...]
tutte le restanti domande e condannando l'attore al pagamento dei 5/6 delle spese processuali.
Affermava il primo Giudice che non vi era il minimo dubbio in ordine all'anteriorità (degli effetti) della registrazione del marchio “La madre di
tutte le nebbie” avente come titolare il così come indiscutibili Parte_1
risultavano tanto la sovrapponibilità del marchio successivo “Nebbia di
II La Madre di tutte le Nebbie” quanto l'identità dei prodotti correlati
18 alle registrazioni;
che le contestazioni svolte dai convenuti sulla validità
stessa del marchio attoreo non potevano essere prese in esame, in quanto si erano costituita (solo) un giorno prima dell'udienza fissata come prima udienza di trattazione ed erano quindi decaduti dal potere di proporre domande od eccezioni riconvenzionali;
che, pertanto, andava dichiarata la nullità del marchio di impresa registrato dai convenuti;
che le ulteriori domande proposte dal andavano rigettate in quanto il barattolo Parte_1
“La madre di tutte le nebbie” non era un'opera artistica come tale meritevole di essere tutelata nei modi apprestati dalla disciplina del diritto d'autore, dal momento che, da un lato, la trovata pubblicitaria di inscatolare la nebbia o l'aria di una città o di un territorio e di farne un prodotto realizzato in serie e destinato alla vendita non era affatto nuova e originale,
dall'altro l'istruttoria orale espletata aveva attestato il contributo anche d'altri nella realizzazione del barattolo;
che il barattolo “La madre di tutte le
nebbie” apparteneva al novero delle opere (tridimensionali) del disegno industriale, per le quali l'art. 2, n. 10, della legge 633/1941 (Legge sul
Diritto d'Autore) stabiliva che godevano della protezione “autoriale” solo le opere che presentassero di per sé, non solo carattere creativo ma anche,
valore artistico, requisito quest'ultimo che sussisteva quando il prodotto,
oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell'autore, si qualificasse anche come oggetto artistico, nel senso che ad esso fosse
19 attribuito valore autonomo nel mercato degli oggetti d'arte, preponderante rispetto alla destinazione alla produzione industriale in serie;
che, nel caso in esame, andava valorizzata la circostanza che non erano intervenuti in proposito riconoscimenti di sorta da parte di critica e istituzioni cui ancorare la prova dell'esistenza di un valore artistico del barattolo dal nome “La
madre di tutte le nebbie”; che le spese andavano compensate per un sesto,
ponendo gli ulteriori cinque sesti a carico del soggetto Parte_1
soccombente in assoluto prevalente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo Parte_1
su tre motivi.
Dopo aver ripercorso tutta la vicenda e tutto l'iter processuale, a pag. 22,
con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tutte le prove portate da parte attrice a supporto della paternità esclusiva dell'opera, senza considerare che: a) a fianco delle illustrazioni grafiche riportate sui barattoli, c'era la firma del solo b) anche i convenuti avevano riconosciuto che il Parte_1
medesimo era il realizzatore dell'etichetta del barattolo, che era la parte più
importante dell'opera, rappresentando i luoghi più significativi di II dove veniva raccolta la nebbia;
c) era stato il a creare un libretto con Parte_1
la raccolta delle recensioni avute nel mondo per la realizzazione dei barattoli di nebbia di II;
d) gli articoli dei giornali lo indicavano come autore;
e) i
20 testi escussi avevano confermato che l'opera era stata ideata e progettata solamente dal Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante di duole del fatto che il Tribunale
avrebbe errato nell'applicazione e nella interpretazione della normativa vigente, in quanto non avrebbe tenuto conto che la condizione necessaria perché un'opera sia tutelata dal diritto d'autore è esclusivamente la creatività, mentre il fatto che l'opera non abbia avuto premi o sia finita su riviste specializzate di arte non era rilevante
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione sulle spese con esclusivo riferimento alla suddivisione delle stesse, in quanto, anche in caso di soccombenza parziale, avrebbero dovuto essere ripartite nella quota di 4/5
e non di 5/6 perché le domande indicate dall'attore nelle sue conclusioni erano cinque, mentre la sesta concerneva la condanna alle spese di lite.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 09/07/2025 parte appellante ha precisato che la richiesta di sospensione era dovuta ad un mero errore materiale e ha rinunciato alla stessa, chiedendo nel contempo l'acquisizione del certificato di registrazione dell'opera di cui era causa.
Gli appellati si sono opposti alla produzione.
Il P.I. ha autorizzato il deposito telematico, entro la data del deposito della precisazione delle conclusioni, del documento, rimettendo ogni decisione
21 sulla sua ammissibilità al Collegio ed ha proposto di transigere la causa compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fermi restando i restanti capi della sentenza di primo grado.
Le parti si sono riservati di valutare la proposta ed hanno chiesto entrambe che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., nulla opponendo le parti, ha disposto la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. concedendo i termini di legge.
Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur ritualmente citato tramite Controparte_4
pec, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito va preliminarmente evidenziato che la decisione del Tribunale di rigettare tutte le domande formulate dal (ad eccezione di quella Parte_1
sulla nullità del marchio registrato dai convenuti) si fonda esclusivamente sul rilievo che “il barattolo per cui è causa non costituisce un'opera d'arte,
bensì un semplice prodotto fin dall'origine concepito per essere realizzato
in serie e venduto, a seguito di produzione standardizzata” (cfr. pagg. 18 e
20 della sentenza impugnata).
E' evidente, quindi, che prima di esaminare il primo motivo, va esaminato il secondo che è assorbente nell'ipotesi in cui si confermi la sentenza del
22 Tribunale in punto impossibilità di attribuire natura di opera d'arte al barattolo per cui è causa.
Ora è ben vero che, come sostenuto dall'appellante, “in tema di diritto
d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della
legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e
novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale
espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via
esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera
dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un
atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo
esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa
soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel
patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre,
la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua
espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può
essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la
creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale,
rileva ai fini della protezione” (cfr. sul punto Cass. 28/11/2011 n. 25173,
citata sia dall'appellante che dal Tribunale di Trieste a pag. 20 in nota 7^),
ma, come evidenziato dal Giudice di prime cure, l'idea di inscatolare la
23 nebbia o l'aria di una città o di un territorio e di farne un prodotto realizzato in serie e destinato alla vendita non è affatto nuova e originale.
A fronte di tale inoppugnabile dato, sostiene l'appellante che la creatività
dell'opera emergerebbe dall'etichetta“…in carta AS AB
rappresenta i luoghi più significativi di II dove viene raccolta la nebbia.
Fu il a dipingere il corso d'acqua del fiume sulla carta Parte_1 Per_4
, a stampare sul cartoncino le miniature degli edifici di Controparte_11
II e, con il pennello, a creare l'immagine della nebbia….”.
Ora, fermo restando che la creatività attiene alla cosa in sé rappresentata dalla visione complessiva dell'opera capace di trascendere il prodotto e non certo a singoli dettagli, va rilevato la difesa dell'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza in cui il Giudice di prime cure, dopo aver affermato che il barattolo per cui è causa era stato sin dall'origine
“concepito per essere realizzato in serie e venduto, a seguito di produzione
standardizzata, a un modicissimo prezzo” (dato parimenti inoppugnabile in quanto prospettato dallo stesso attore nell'atto di citazione) ricorda che il
S.C. afferma che “ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto
d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria, l'art. 2, n. 10, della
l. n. 633 del 1941 esige che l'opera di "industrial design" abbia un "quid
pluris" costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne
invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri
24 oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il
riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la
sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei,
la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto
di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto
alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.” (cfr.
Cass. 13/11/2015 n. 23292; nello stesso senso Cass. 28/11/2023 n.33100).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante che ritiene (si ripete senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado) che basti provare il requisito della creatività (cfr. pag. 26 dell'atto di appello) per l'applicazione della peculiare tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore non è sufficiente il semplice valore “creativo” del bene ma è richiesto anche un quid pluris dato dall'accentuato e riconosciuto pregio artistico dell'opera-
prodotto, che deve essere riconosciuta come “opera d'arte” , non già in base a valutazioni soggettive, ma in base ad una serie di parametri oggettivi, quali appunto il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali della sussistenza di qualità artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto sul mercato di un valore molto elevato che trascende la funzionalità dell'oggetto ecc..
25 Da ciò discende che non merita censura la sentenza del Tribunale di Trieste
che in assenza di qualsivoglia prova in ordine a riconoscimenti dell'”opera”
da parte di critici ed istituzioni, nonostante siano passati oltre 20 anni, ha escluso che si tratti di “opera d'arte”.
Né valgono a prova contraria gli articoli di giornale citati dal Parte_1
che non riconoscono il minimo valore artistico al barattolo di cui è causa,
ma si limitano a riportare una notizia curiosa idonea a destare interesse tra i lettori.
Infine, del tutto irrilevante ai fini che ci occupano è il documento depositato il 22/07/2025 costituito dal certificato di registrazione dell'opera “La madre di tutte le nebbie”.
Tale documento, infatti, si limita semplicemente ad attestare che il giorno
14/02/2025 (e quindi dopo la proposizione del presente appello) “l'utente
ha depositato nel Patamu Registry l'opera “la Madre Parte_1
di tutte le Nebbie, testi e recensioni mondiali”.
Ora è del tutto evidente che tale produzione, pur non essendo tardiva, è – si ripete - irrilevante in quanto non idonea a dimostrare che il barattolo di cui è
causa sia un'opera d'arte.
Il rigetto del secondo motivo assorbe il primo, fermo restando che aver disegnato l'etichetta di un prodotto non vale certo ad attribuire la “paternità”
o la “titolarità-proprietà” del prodotto stesso al disegnatore.
26 Quanto alla censura circa la misura della liquidazione delle spese di lite, va ritenuto che il Giudice di prime cure ha riconosciuto la “soccombenza in
assoluto prevalente” con statuizione sul punto non espressamente impugnata.
Ciò premesso, fermo restando che l'art. 92 c.p.c. lascia al Giudice ampia discrezionalità e che non risulta che nella quantificazione il Tribunale di
Trieste abbia fatto riferimento al numero delle varie domande, va ritenuto che il motivo debba essere rigettato, anche tenuto conto della irrisorietà
della differenza lamentata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore degli appellati costituiti, come da dispositivo, secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 per le prime due fasi e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria
(che si è estrinsecata in una sola udienza) e per la fase decisionale, in quanto gli scritti difensivi si limitano – per lo più – a ripetere quanto esposto nella memoria difensiva.
Nulla per le spese con riguardo a appellato contumace. CP_8
Si dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
A tal proposito si rammenta che nel caso in cui l'appello venga respinto,
perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o
27 improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-
quater, del citato D.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (cfr. da ultimo Cass. 04/04/2024 n. 8982).
P.Q.M.
La RT d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e dei soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e e di Controparte_1 Controparte_5
, così provvede: CP_8
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 798/24
del Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati costituiti, in complessivi €
9.603,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
28 - nulla per le spese con riguardo a CP_8
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente est.
RI LI
29
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La RT d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. RI LI Presidente rel.
Dott. RI Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 108/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 28/02-04/03/2025
DA
(C.F.: ), ammesso Parte_1 C.F._1
al patrocinio a spese dello Stato, proc. dom. avv. BUTTO MARCO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
1 ) e C.F._2 Controparte_1
( ), proc. dom. avv. CARANO CIRO, PERRERO, C.F._3
BE RI IT e Controparte_3
( ), per mandato allegato alla comparsa di CodiceFiscale_4
risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATI –
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Brevetto (invenzione e modello) – – Appello Pt_2
avverso la sentenza n. 798/24 del Tribunale di Trieste – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa – pubblicata il 16/09/2024.
Causa iscritta a ruolo il 07/03/2025 e decisa nella camera di consiglio del
29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia Ecc.mo Collegio della RT di Appello di Trieste , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 798/2024 emessa dal Tribunale di
2 Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2205/2020, pubblicata in data 16 settembre 2024, mai notificata,
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Nel merito in via principale
1) Accertare e dichiarare che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie”,
consistente in un barattolo di latta contenente numerose nebbie raccolte nella zona di II e Rivignano, decorato con numerose illustrazioni grafiche e con all'interno una bottiglietta contenente la nebbia, una mappa con la descrizione dei siti di raccolta e delle diverse tipologie di nebbia,
nonché dell'erba palustre, un libriccino illustrativo e il nome dell'autore dell'opera, è stata creata e realizzata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, inibire alla società alla signora Controparte_1 [...]
e al sig. la produzione e la vendita delle copie CP_1 Controparte_5
dell'opera artistica;
2) Ordinare a spese della società Controparte_1
, della signora e del sig. la
[...] Controparte_1 Controparte_5
distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “la madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
3 3) Condannare in solido la società Controparte_1
, la signora e il sig. al
[...] Controparte_1 Controparte_5
risarcimento nei confronti del sig. di Euro 52.500,00 Parte_1
per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica dell'opera
“La madre di tutte le nebbie”, come disposto dall'art. 12 della legge n. 633
del 22 aprile 1941, (Legge sul diritto d'autore );
4) Condannare, in solido, la società Controparte_1
la signora e il sig. al
[...] Controparte_1 Controparte_5
risarcimento nei confronti del sig. di Euro 30.000,00 Parte_1
per la lesione del diritto morale d'autore, come riconosciuto dall'art. 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941(Legge sul diritto d'autore ), poiché i convenuti si sono sempre attribuiti l'ideazione e la progettazione dell'opera;
5) Respingere tutte le domande, tutte le eccezioni e tutte le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado innanzi al Tribunale di Trieste per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Nel merito in via subordinata qualora non sia possibile determinare il danno causato al sig. nel suo preciso ammontare Parte_1
4 1) Accertare e dichiarare che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie”,
consistente in un barattolo di latta contenente numerose nebbie raccolte nella zona di II e Rivignano, decorato con numerose illustrazioni grafiche e con all'interno una bottiglietta contenente la nebbia, una mappa con la descrizione dei siti di raccolta e delle diverse tipologie di nebbia,
nonché dell'erba palustre, un libriccino illustrativo e il nome dell'autore dell'opera, è stata creata e realizzata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, inibire alla società alla signora Controparte_1 [...]
e al sig. la produzione e vendita delle copie CP_1 Controparte_5
dell'opera artistica;
2) Ordinare a spese della società Controparte_1
, della signora e del sig. la
[...] Controparte_1 Controparte_5
distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “la madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
3) Condannare, in solido, in via equitativa, ex art. 1226 C.C, la società
[...]
, la signora Controparte_1 Controparte_1
e il sig. al risarcimento nei confronti del sig. Controparte_5 [...]
per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica Parte_1
dell'opera “La madre di tutte le nebbie”, come riconosciuto dall'art. 12 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, (Legge sul diritto d'autore);
5 4) Condannare, in solido, in via equitativa, ex art. 1226 C.C., la società
[...]
la signora Controparte_1 Controparte_1
e il sig. al risarcimento nei confronti del sig. Controparte_5 Parte_1
per la lesione del diritto morale d'autore, come riconosciuto dall'art.
[...]
20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941(Legge sul diritto d'autore ), poiché i convenuti si sono sempre attribuiti l'ideazione e la progettazione dell'opera;
5) Respingere tutte le domande, tutte le eccezioni e tutte le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado innanzi al Tribunale di Trieste per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova indicati nella seconda memoria istruttoria del processo di primo grado:
- 6) Vero che dal 1997 sino ad oggi l'artista è sempre Parte_1
stato il presidente dell'associazione “I CONTEMPORANEI
6 - 9) Vero che dal 2001 sino alla fine del 2017 l'associazione “I
Contemporanei” ha sempre continuato ad utilizzare il marchio “la madre di tutte le nebbie” per pubblicizzare il proprio sito e vendere i barattoli di nebbia che aveva a disposizione
- 10) Vero che dal 2001 sino al 2018 l'associazione “I CONTEMPORANEI”
non ha mai concesso al sig. , alla sig.ra Controparte_5 CP_1
e alla società il diritto di utilizzazione del
[...] Controparte_1
marchio “LA MADRE DI TUTTE LE NEBBIE.
Si indicano a testi per tutti i capitoli sopra indicati:
– la sig.ra , residente a [...]
19/2;
– la sig.ra , residente a [...]
4/7;
– il sig. , residente Udine, in via Chiusaforte, n. 60/10; CP_6
Ci si oppone all'acquisizione del documento n. 30 quater depositato dai convenuti, poiché il libretto delle recensioni riguardante “la madre di tutte le nebbie” poteva benissimo essere depositato in formato pdf.
Si eccepisce l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova formulati dai convenuti in quanto generici, irrilevanti, tendenti ad esprimere un giudizio,
ed in ogni caso formulati in violazione dell'art. 244 C.P.C.. RT di
Cassazione ( sent. n. 1294/18). Nello specifico si sottolinea che sono stati
7 formulati ben 39 capitoli di prova, relativi agli argomenti più disparati,
senza alcuna indicazione dei testi che dovevano rispondere specificatamente alle domande eventualmente ammesse. Appare chiaro, da una semplice lettura dei capitoli di prova, che sulla maggior parte di essi i testi indicati non potevano essere sentiti, perchè non presenti al fatto o perchè hanno risposto su un “de relato”, o hanno espresso un giudizio. Fra le altre cose è
risultato impossibile per la presente difesa effettuare una compiuta difesa non sapendo quali fossero esattamente i testi che potevano riferire sui capitoli avversari.
Andando nello specifico in relazione all'inammissibilità dei capitoli ex adverso formulati, di cui si chiede l'espunzione, si rileva che:
il cap. 1 è inammissibile in quanto generico, poiché non si sa chi siano gli amici e si chiede di esprimere un giudizio;
il cap. 2 è inammissibile in quanto generico, poiché non si sa chi siano gli amici ed è irrilevante;
il cap. 3 è inammissibile perchè de relato e generico;
il cap. 4 è inammissibile, poiché generico;
il cap. 5 inammissibile, poiché generico non essendo identificabili i testi;
il cap. 6 inammissibile perchè generico, poiché non riporta alcun elemento temporale e non identifica i testi;
8 il cap. 7 inammissibile, poiché generico: non indica alcun riferimento temporale;
il cap. 8 inammissibile, poiché generico: non indica alcun riferimento temporale;
il cap. 9 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 10 inammissibile, perchè generico e tendente ad esprimere un giudizio, nonché irrilevante;
il cap. 11 inammissibile, perchè generico: non esprime alcun riferimento temporale, ed, inoltre, de relato;
il cap. 12 inammissibile, perchè de relato ( il ha affermato di esserci CP_5
andato da solo a prendere i barattoli );
il cap. 14 inammissibile, perchè irrilevante ( il pagamento di una fattura non dimostra l'avvenuta commissione, ma il solo pagamento );
il cap. 16 inammissibile, manca l'indicazione del teste;
il cap. 17 inammissibile, perchè de relato: o il era da solo o in CP_5
compagnia (di chi non è dato saperlo );
il cap. 18 inammissibile, perchè assolutamente irrilevante;
il cap. 20 inammissibile, perchè generico e de relato;
il cap. 21 irrilevante;
il cap. 22 non contestato;
9 il cap. 23 inammissibile, perchè assolutamente generico non specificando alcun periodo temporale;
il cap. 24 inammissibile, perchè generico ed ininfluente ai fini della decisione di causa;
il cap. 25 inammissibile, perchè generico ed ininfluente ai fini della decisione di causa;
il cap. 26 inammissibile, perchè chiede di esprimere un parere personale o un giudizio;
il cap. 27 inammissibile, perchè ininfluente ai fini del giudizio ed inoltre de relato;
il cap. 28 inammissibile, perchè ininfluente ai fini del giudizio ed inoltre de relato;
il cap. 29 non contestato;
il cap. 30 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 31 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 32 inammissibile, perchè de relato;
il cap. 34inammissibile, perchè irrilevante ai fini della decisione di causa;
il cap. 35 inammissibile, perchè generico e indeterminato (mancano le indicazioni spazio temporali e le dimensioni delle somme versate);
il cap. 36 inammissibile, perchè generico e indeterminato (mancano le indicazioni spazio temporali e le dimensioni delle somme versate);
10 il cap. 37 inammissibile, poiché de relato e comunque indeterminato;
il cap. 38 inammissibile, poiché irrilevante.”.
Per gli appellati:
“NEL MERITO:
A) Rigettarsi il primo ed il secondo motivo di appello in quanto infondati,
con integrale conferma della sentenza di primo.
B) Con riferimento al terzo motivo di appello (pur ribadendone l'infondatezza) ci si rimette alla decisione dell'intestata RT .
C) Rigettarsi tutte le domande proposte da nei Parte_1
confronti della società “ Controparte_1
e di , in quanto prive di fondamento Controparte_7 Controparte_1
in fatto ed in diritto e non provate nè nell'an nè nel quantum.
Spese ed onorari di causa rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si ribadisce l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova avversari (per le regioni esposte nella memoria istruttoria di replica 1/4/2021 di primo grado)
e la conseguente illegittimità dell'ordinanza del 21/5/2021 sempre di primo grado, chiedendo che - previa revoca del provvedimento di ammissione - il
Giudice d'appello non tenga conto di quanto riferito dai testi avversari sui relativi capitoli (ferma la richiesta di ammissione alla prova contraria con tutti i testi indicati).
11 Si insiste - occorrendo - nel chiedere (anche in questo caso previa modifica dell'ordinanza del 21/5/2023 di primo grado): a) l'audizione degli ulteriori testi indicati da parte convenuta;
b) l'espletamento del sopralluogo nei termini precisati a pag. 19 della memoria istruttoria del 12/3/2021; c)
l'esame delle scritture contabili della società convenuta e l'effettuazione dell'ispezione sulla casella di posta elettronica della medesima società nei termini precisati a pag. 20 della memoria istruttoria del 12/3/2021.
Si insiste altresì nel chiedere che venga dichiarato inutilizzabile il doc. 37
tardivamente prodotto da parte attrice in primo grado, per le ragioni esposte a verbale d'udienza del 22/4/2021.
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi sulle quali Parte_1
ha insistito in appello, trattandosi di capitoli da un lato irrilevanti e
[...]
dall'altro lato inammissibili (per tutte le ragioni già esposte nella 3° memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado, alla quale si fa integrale richiamo).
Per la denegata e non creduta ipotesi ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i testi già indicati in primo grado.
Si contesta l'ammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello da parte del ancor più trattandosi di documenti di data Parte_1
antecedente alla notifica dell'impugnazione ed alla costituzione in giudizio di controparte.
12 Si chiede pertanto che il Giudice non voglia in alcun modo tenere conto della produzione avversaria.
In denegata ipotesi subordinata si contestano contenuto ed efficacia probatoria dei documenti avversari, negando che gli stessi comprovino la registrazione dell'opera per cui è causa nonchè, in via di ulteriore subordine,
che si tratti di registrazione rilevante in quanto effettuata ex adverso del tutto tardivamente e solo dopo l'insorgenza della controversia tra le parti e la pronuncia della sentenza di primo grado, nonchè in difetto dei presupposti legittimanti in capo al ”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08/07/2020 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata
in Materia di Impresa -, la società Controparte_1
nonché i due soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_5
e l' esponendo che era un artista molto noto Controparte_1 CP_8
in ambito regionale, fondatore e socio de “I Contemporanei Associazione
Culturale”, associazione che riuniva i più importanti pittori del Friuli
Venezia Giulia;
che, nell'anno 2001, per valorizzare lo storico territorio del paese di II, feudo dei Conti e luogo dove nacque CP_9 [...]
diventata la di aveva realizzato un'opera Per_1 Per_2 Persona_3
artistica denominata “La madre di tutte le nebbie” costituita da un barattolo
13 di latta contenente 14 diversi tipi di nebbia, raccolti nelle zone di II e
Rivignano in Provincia di Udine;
che il barattolo in questione era stato decorato con illustrazioni grafiche rappresentanti i luoghi in cui veniva raccolta la nebbia, mentre sul coperchio era stata impressa una breve composizione letteraria di sua produzione;
che la domanda per la registrazione del marchio individuale “La madre di tutte le nebbie” era stata depositata da “I Contemporanei Associazione Culturale” all Controparte_4
in data 02/11/2001 con il numero 302001900967429; che,
[...]
in data 11/05/2005, il marchio era stato registrato con il numero
0000964821; che tra l'anno 2001 e l'anno 2002 erano stati commercializzati circa mille barattoli al prezzo di vendita dei barattoli di € 2,50; che il
06/02/2002 la notizia della vendita dei barattoli era stata pubblicata sul quotidiano “Il Messaggero Veneto” con il titolo “ inscatola la nebbia e la
mette in vendita per costruire l'asilo”; che, nell'anno 2015, la titolarità del marchio era decaduta per mancato rinnovo della registrazione presso l' che, all'inizio dell'anno 2018, era venuto a conoscenza che la CP_8
società commercializzava, Controparte_1
senza la sua autorizzazione, i barattoli con la nebbia sin dal 2010,
utilizzando il marchio “La madre di tutte le nebbie”; che tale vendita era stata pubblicizzata dai soci anche attraverso il quotidiano il “Messaggero
Veneto” e su altri quotidiani di tiratura nazionale nonché sul canale
14 nazionale “LA7”; che, in data 12/01/2018, aveva presentato in nome proprio la domanda n. 302018000001438 di registrazione del marchio individuale presso l' consistente nella dicitura di fantasia “La madre di tutte le CP_8
nebbie”; che, in data 22/01/2018, la società convenuta aveva presentato la domanda di registrazione n. 302018000002339 di un marchio individuale quasi identico e consistente nella dicitura “ Nebbia di II La Madre di
tutte le Nebbie”: che, in data 22/10/2018, il marchio individuale “La madre
di tutte le nebbie” era stato registrato presso l' che, in data CP_8
24/10/2018, anche il marchio individuale della convenuta era stato registrato presso l' che aveva proceduto a querelare e CP_8 Controparte_5
per il reato di cui all'art. 473 c.p.(contraffazione), Controparte_1
archiviato dal G.I.P.; che il marchio registrato dalla convenuta era nullo poichè si trattava di un marchio simile e identico, per prodotti identici e affini, già registrato da esso attore;
che la paternità dell'opera d'arte “La
madre di tutte le nebbie” costituita da un barattolo di latta contenente 14 tipi di nebbia era da attribuire ad esso attore;
che aveva diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto di utilizzazione economica dell'opera e risarcimento del danno per lesione del diritto morale d'autore.
Tutto ciò premesso il chiedeva, in principalità, che: a) venisse CP_10
accertata e dichiarata la nullità del marchio d'impresa italiano ed individuale
“Nebbia di II La Madre di tutte le Nebbie” e, per l'effetto, venisse
15 ordinato all' la cancellazione del predetto marchio;
b) venisse CP_8
accertato e dichiarato che l'opera artistica “La madre di tutte le nebbie” era stata creata e realizzata da esso attore e, per l'effetto, venisse inibito alla società convenuta la produzione e la vendita delle copie dell'opera artistica;
c) venisse ordinata a spese dei convenuti la distruzione di tutte le copie dell'opera denominata “La madre di tutte le nebbie” detenute dagli stessi;
d)
venisse disposta la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 52.500,00 per la lesione del diritto esclusivo dell'utilizzazione economica dell'opera “La madre di tutte le nebbie” ed in €
30.000,00 per la lesione del diritto morale d'autore ovvero e), in subordine,
venisse disposta la condanna dei convenuti al risarcimento del danno determinato in via equitativa.
Si costituivano i convenuti esponendo che si erano limitati, nel gennaio dell'anno 2018, a riprendere ed incentivare la vendita - sempre per meri scopi di beneficenza - delle scorte avanzate dall'originaria produzione de
“La madre di tutte le nebbie” (quest'ultima risalente ancora al 2001-2002 ed effettuata già all'epoca a spese esclusive del ed a cura dello stesso, CP_5
sempre per scopi di beneficenza), senza apportare la benchè minima modifica alla confezione del barattolo di nebbia (e senza commissionare alcun ulteriore materiale); che non corrispondeva al vero che fosse stato il a “realizzare” l'”opera” per cui era causa, ed ancor più che si Parte_1
16 trattasse di un' “opera d'arte” di cui il potesse essere qualificato Parte_1
come “autore”, in quanto si trattava di uno scherzoso souvenir messo in vendita alla modica cifra di € 2,50, nato dalla fantasia e dalla divertita collaborazione di un gruppo di amici nel 2001-2002; che l'entità delle vendite era di gran lunga inferiore a quella indicata dall'attore, pari in totale ad alcune centinaia di barattoli in tutto;
che, essendosi definitivamente fermate le vendite ormai da anni, nel 2018, il aveva deciso di CP_5
rianimare l'attenzione nei confronti del prodotto “La madre di tutte le
nebbie” e di riprenderne scherzosamente la vendita (unitamente ad altri prodotti nel frattempo ideati, e cioè il Sale dei Magazzini del Sale di II e la Terra del Giardino di Lucina Savorgnan), sempre e solo per scopi di beneficenza e senza alcun intento di lucro (e con l'utilizzo esclusivamente delle rimanenze originarie); che la precedente registrazione del marchio –
come ricordato dallo stesso attore in citazione – era, nel frattempo, divenuta inefficace per decorso del termine decennale e per mancato rinnovo ancora il 02/02/2011; che, a partire da quella data, essi convenuti erano legittimati a far uso del marchio;
che il deposito della domanda del era Parte_1
intervenuto quando la commercializzazione del prodotto per cui era causa e l'utilizzo del marchio erano già ampiamente noti e diffusi;
che il marchio registrato era privo del carattere della “novità”; che viceversa dovevano essere tutelati essi convenuti stante l'indubbio preuso sfociato nel caso di
17 specie anche nel formale deposito di una domanda di registrazione;
che il barattolo non costituiva un'opera d'arte, ma un semplice “prodotto” - con tutta evidenza non dotato di particolare pregio estetico ed ancor meno
“artistico” - sin dall'origine destinato ad essere riprodotto in serie e venduto
(a seguito di produzione standardizzata) a modicissimo prezzo;
che non si erano mai appropriati della paternità esclusiva del prodotto né avevano mai negato il contributo del che la domanda di risarcimento del Parte_1
danno era infondata sia nell'an che nel quantum.
Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa documentalmente e tramite la chiesta prova orale, il
Tribunale di Trieste dichiarava la nullità del marchio d'impresa “Nebbia di
II La Madre di tutte le Nebbie”, depositato con la domanda n.
302018000002339 all' dalla società CP_8 Controparte_1
il 22/01/2018 e registrato il 24/10/2018, rigettando
[...]
tutte le restanti domande e condannando l'attore al pagamento dei 5/6 delle spese processuali.
Affermava il primo Giudice che non vi era il minimo dubbio in ordine all'anteriorità (degli effetti) della registrazione del marchio “La madre di
tutte le nebbie” avente come titolare il così come indiscutibili Parte_1
risultavano tanto la sovrapponibilità del marchio successivo “Nebbia di
II La Madre di tutte le Nebbie” quanto l'identità dei prodotti correlati
18 alle registrazioni;
che le contestazioni svolte dai convenuti sulla validità
stessa del marchio attoreo non potevano essere prese in esame, in quanto si erano costituita (solo) un giorno prima dell'udienza fissata come prima udienza di trattazione ed erano quindi decaduti dal potere di proporre domande od eccezioni riconvenzionali;
che, pertanto, andava dichiarata la nullità del marchio di impresa registrato dai convenuti;
che le ulteriori domande proposte dal andavano rigettate in quanto il barattolo Parte_1
“La madre di tutte le nebbie” non era un'opera artistica come tale meritevole di essere tutelata nei modi apprestati dalla disciplina del diritto d'autore, dal momento che, da un lato, la trovata pubblicitaria di inscatolare la nebbia o l'aria di una città o di un territorio e di farne un prodotto realizzato in serie e destinato alla vendita non era affatto nuova e originale,
dall'altro l'istruttoria orale espletata aveva attestato il contributo anche d'altri nella realizzazione del barattolo;
che il barattolo “La madre di tutte le
nebbie” apparteneva al novero delle opere (tridimensionali) del disegno industriale, per le quali l'art. 2, n. 10, della legge 633/1941 (Legge sul
Diritto d'Autore) stabiliva che godevano della protezione “autoriale” solo le opere che presentassero di per sé, non solo carattere creativo ma anche,
valore artistico, requisito quest'ultimo che sussisteva quando il prodotto,
oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell'autore, si qualificasse anche come oggetto artistico, nel senso che ad esso fosse
19 attribuito valore autonomo nel mercato degli oggetti d'arte, preponderante rispetto alla destinazione alla produzione industriale in serie;
che, nel caso in esame, andava valorizzata la circostanza che non erano intervenuti in proposito riconoscimenti di sorta da parte di critica e istituzioni cui ancorare la prova dell'esistenza di un valore artistico del barattolo dal nome “La
madre di tutte le nebbie”; che le spese andavano compensate per un sesto,
ponendo gli ulteriori cinque sesti a carico del soggetto Parte_1
soccombente in assoluto prevalente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il fondandolo Parte_1
su tre motivi.
Dopo aver ripercorso tutta la vicenda e tutto l'iter processuale, a pag. 22,
con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tutte le prove portate da parte attrice a supporto della paternità esclusiva dell'opera, senza considerare che: a) a fianco delle illustrazioni grafiche riportate sui barattoli, c'era la firma del solo b) anche i convenuti avevano riconosciuto che il Parte_1
medesimo era il realizzatore dell'etichetta del barattolo, che era la parte più
importante dell'opera, rappresentando i luoghi più significativi di II dove veniva raccolta la nebbia;
c) era stato il a creare un libretto con Parte_1
la raccolta delle recensioni avute nel mondo per la realizzazione dei barattoli di nebbia di II;
d) gli articoli dei giornali lo indicavano come autore;
e) i
20 testi escussi avevano confermato che l'opera era stata ideata e progettata solamente dal Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante di duole del fatto che il Tribunale
avrebbe errato nell'applicazione e nella interpretazione della normativa vigente, in quanto non avrebbe tenuto conto che la condizione necessaria perché un'opera sia tutelata dal diritto d'autore è esclusivamente la creatività, mentre il fatto che l'opera non abbia avuto premi o sia finita su riviste specializzate di arte non era rilevante
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione sulle spese con esclusivo riferimento alla suddivisione delle stesse, in quanto, anche in caso di soccombenza parziale, avrebbero dovuto essere ripartite nella quota di 4/5
e non di 5/6 perché le domande indicate dall'attore nelle sue conclusioni erano cinque, mentre la sesta concerneva la condanna alle spese di lite.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 09/07/2025 parte appellante ha precisato che la richiesta di sospensione era dovuta ad un mero errore materiale e ha rinunciato alla stessa, chiedendo nel contempo l'acquisizione del certificato di registrazione dell'opera di cui era causa.
Gli appellati si sono opposti alla produzione.
Il P.I. ha autorizzato il deposito telematico, entro la data del deposito della precisazione delle conclusioni, del documento, rimettendo ogni decisione
21 sulla sua ammissibilità al Collegio ed ha proposto di transigere la causa compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fermi restando i restanti capi della sentenza di primo grado.
Le parti si sono riservati di valutare la proposta ed hanno chiesto entrambe che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., nulla opponendo le parti, ha disposto la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. concedendo i termini di legge.
Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur ritualmente citato tramite Controparte_4
pec, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito va preliminarmente evidenziato che la decisione del Tribunale di rigettare tutte le domande formulate dal (ad eccezione di quella Parte_1
sulla nullità del marchio registrato dai convenuti) si fonda esclusivamente sul rilievo che “il barattolo per cui è causa non costituisce un'opera d'arte,
bensì un semplice prodotto fin dall'origine concepito per essere realizzato
in serie e venduto, a seguito di produzione standardizzata” (cfr. pagg. 18 e
20 della sentenza impugnata).
E' evidente, quindi, che prima di esaminare il primo motivo, va esaminato il secondo che è assorbente nell'ipotesi in cui si confermi la sentenza del
22 Tribunale in punto impossibilità di attribuire natura di opera d'arte al barattolo per cui è causa.
Ora è ben vero che, come sostenuto dall'appellante, “in tema di diritto
d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della
legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e
novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale
espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via
esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera
dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un
atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo
esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa
soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel
patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre,
la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua
espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può
essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la
creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale,
rileva ai fini della protezione” (cfr. sul punto Cass. 28/11/2011 n. 25173,
citata sia dall'appellante che dal Tribunale di Trieste a pag. 20 in nota 7^),
ma, come evidenziato dal Giudice di prime cure, l'idea di inscatolare la
23 nebbia o l'aria di una città o di un territorio e di farne un prodotto realizzato in serie e destinato alla vendita non è affatto nuova e originale.
A fronte di tale inoppugnabile dato, sostiene l'appellante che la creatività
dell'opera emergerebbe dall'etichetta“…in carta AS AB
rappresenta i luoghi più significativi di II dove viene raccolta la nebbia.
Fu il a dipingere il corso d'acqua del fiume sulla carta Parte_1 Per_4
, a stampare sul cartoncino le miniature degli edifici di Controparte_11
II e, con il pennello, a creare l'immagine della nebbia….”.
Ora, fermo restando che la creatività attiene alla cosa in sé rappresentata dalla visione complessiva dell'opera capace di trascendere il prodotto e non certo a singoli dettagli, va rilevato la difesa dell'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza in cui il Giudice di prime cure, dopo aver affermato che il barattolo per cui è causa era stato sin dall'origine
“concepito per essere realizzato in serie e venduto, a seguito di produzione
standardizzata, a un modicissimo prezzo” (dato parimenti inoppugnabile in quanto prospettato dallo stesso attore nell'atto di citazione) ricorda che il
S.C. afferma che “ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto
d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria, l'art. 2, n. 10, della
l. n. 633 del 1941 esige che l'opera di "industrial design" abbia un "quid
pluris" costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne
invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri
24 oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il
riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la
sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei,
la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto
di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto
alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.” (cfr.
Cass. 13/11/2015 n. 23292; nello stesso senso Cass. 28/11/2023 n.33100).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante che ritiene (si ripete senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado) che basti provare il requisito della creatività (cfr. pag. 26 dell'atto di appello) per l'applicazione della peculiare tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore non è sufficiente il semplice valore “creativo” del bene ma è richiesto anche un quid pluris dato dall'accentuato e riconosciuto pregio artistico dell'opera-
prodotto, che deve essere riconosciuta come “opera d'arte” , non già in base a valutazioni soggettive, ma in base ad una serie di parametri oggettivi, quali appunto il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali della sussistenza di qualità artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto sul mercato di un valore molto elevato che trascende la funzionalità dell'oggetto ecc..
25 Da ciò discende che non merita censura la sentenza del Tribunale di Trieste
che in assenza di qualsivoglia prova in ordine a riconoscimenti dell'”opera”
da parte di critici ed istituzioni, nonostante siano passati oltre 20 anni, ha escluso che si tratti di “opera d'arte”.
Né valgono a prova contraria gli articoli di giornale citati dal Parte_1
che non riconoscono il minimo valore artistico al barattolo di cui è causa,
ma si limitano a riportare una notizia curiosa idonea a destare interesse tra i lettori.
Infine, del tutto irrilevante ai fini che ci occupano è il documento depositato il 22/07/2025 costituito dal certificato di registrazione dell'opera “La madre di tutte le nebbie”.
Tale documento, infatti, si limita semplicemente ad attestare che il giorno
14/02/2025 (e quindi dopo la proposizione del presente appello) “l'utente
ha depositato nel Patamu Registry l'opera “la Madre Parte_1
di tutte le Nebbie, testi e recensioni mondiali”.
Ora è del tutto evidente che tale produzione, pur non essendo tardiva, è – si ripete - irrilevante in quanto non idonea a dimostrare che il barattolo di cui è
causa sia un'opera d'arte.
Il rigetto del secondo motivo assorbe il primo, fermo restando che aver disegnato l'etichetta di un prodotto non vale certo ad attribuire la “paternità”
o la “titolarità-proprietà” del prodotto stesso al disegnatore.
26 Quanto alla censura circa la misura della liquidazione delle spese di lite, va ritenuto che il Giudice di prime cure ha riconosciuto la “soccombenza in
assoluto prevalente” con statuizione sul punto non espressamente impugnata.
Ciò premesso, fermo restando che l'art. 92 c.p.c. lascia al Giudice ampia discrezionalità e che non risulta che nella quantificazione il Tribunale di
Trieste abbia fatto riferimento al numero delle varie domande, va ritenuto che il motivo debba essere rigettato, anche tenuto conto della irrisorietà
della differenza lamentata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore degli appellati costituiti, come da dispositivo, secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 per le prime due fasi e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria
(che si è estrinsecata in una sola udienza) e per la fase decisionale, in quanto gli scritti difensivi si limitano – per lo più – a ripetere quanto esposto nella memoria difensiva.
Nulla per le spese con riguardo a appellato contumace. CP_8
Si dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
A tal proposito si rammenta che nel caso in cui l'appello venga respinto,
perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o
27 improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-
quater, del citato D.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (cfr. da ultimo Cass. 04/04/2024 n. 8982).
P.Q.M.
La RT d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e dei soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e e di Controparte_1 Controparte_5
, così provvede: CP_8
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 798/24
del Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati costituiti, in complessivi €
9.603,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
28 - nulla per le spese con riguardo a CP_8
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente est.
RI LI
29