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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 821 dell'anno 2022
T R A
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, nonché Parte_3 Parte_4 entrambi in proprio e quali eredi di tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Bari, via Putignani n. 47, presso lo studio dell'avv. Angelo Di Cagno, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, piazza Umberto I n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carulli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2014 la Parte_2
nonché i fideiussori e , convenivano in
[...] Per_1 Pt_3 Parte_4
1 giudizio la contestando all'Istituto di credito le condizioni Controparte_1 applicate sul rapporto di c/c n. 821179 aperto dalla società nel 2010 e chiuso nel 2014, nonché su conti ad esso collegati, con particolare riferimento al superamento della soglia di usura, illegittimità di c.m.s., ius variandi, anatocismo e calcolo delle valute;
chiedevano, dunque, l'accertamento negativo del saldo, con condanna della controparte al pagamento del saldo risultante a credito della correntista, nonché dei risarcimenti ed indennizzi per sovraesposizione in CRI e illecita segnalazione a sofferenza, ed infine la declaratoria di nullità delle fideiussioni. In via istruttoria, chiedevano ordinarsi alla Banca l'esibizione dei contratti e della documentazione contabile afferente ai rapporti oggetto di causa, e di disporsi CTU contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 novembre 2014 si costituiva in giudizio la , spiegando domanda riconvenzionale Controparte_1 per la condanna degli attori in solido tra di loro al pagamento dell'importo di € 167.281,41 oltre interessi al tasso convenzionale del 10,250% da conteggiarsi dall'11 luglio 2014 sino al soddisfo e, in subordine, la compensazione di tali somme con quelle eventualmente risultanti dovute dalla l tutto con vittoria di spese CP_2
e competenze di giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU contabile. All'udienza del 20 aprile 2021 il processo era dichiarato interrotto, su istanza degli attori del 12 aprile 2021, a seguito del decesso di Per_1
avvenuto il 13 dicembre 2020.
[...]
Con ricorso in riassunzione depositato il 5 luglio 2021, Parte_4 riassumeva il giudizio, non provvedendo poi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Tale circostanza veniva segnalata all'udienza del 16 novembre 2021 dalla CP_1
che, costituitasi nel giudizio riassunto con comparsa del 18 ottobre
[...]
2021, chiedeva al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, evidenziando l'irrilevanza, ai fini del rispetto del termine per la riassunzione, della omessa notifica su menzionata;
rilevava, poi, che la (già Parte_2
e e (in proprio e quali Parte_2 Parte_4 Parte_3 eredi di avevano riproposto le medesime domande con altro Persona_1 atto di citazione notificato alla il 5 ottobre 2021 (r.g. 12570/21). Controparte_1
Con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 13 maggio 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dagli attori, precisando che il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. si riferisce al deposito del ricorso in riassunzione ed è stato rispettato, non rilevando la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza grazie alla costituzione in giudizio della Banca convenuta, attrice in riconvenzionale, che dichiarava di avere interesse alla prosecuzione chiedendo di procedere alla notifica del decreto nei confronti delle parti non costituite – notifica tempestivamente e regolarmente effettuata entro l'ulteriore termine a tal fine assegnato dal giudice.
Nel merito, il giudice ha accolto in minima parte solo la domanda principale di accertamento del saldo, risultato comunque a debito della correntista per
€152.441,97, ed ha accolto la domanda riconvenzionale della aderendo, tra CP_2
2 le quattro ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU, a quella elaborata applicando la capitalizzazione trimestrale delle competenze sino al 31 dicembre 2013 e capitalizzazione semplice dal 1° gennaio 2014 ed espungendo le competenze derivanti da rapporti non documentati in giudizio (interessi su finanziamento pari a € 6.274,29, interessi e competenze su operazioni in divisa € 2.509,77, commissioni su finanziamento pari a € 819,00, commissioni e spese su operazioni estere pari a € 856,80, per un totale di € 10.459,86).
Ancora, ha ritenuto tardiva e non provata l'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus, anche in ragione dell'intempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, nonché tardiva e generica l'eccezione circa la deroga dell'art. 1957 c.c.
Infine, ha posto le spese del giudizio a carico degli attori, compensando invece le spese dell'espletato approfondimento contabile.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 giugno 2022, la in persona del l.r.p.t., nonché Parte_2 Parte_3
e , in proprio e quali eredi del defunto Pt_4 Parte_4 Persona_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, ricorrendo i plurimi gravi e fondati motivi in diritto e in fatto su evidenziati, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza 13.5.2022 n. 1865 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice, dott.ssa Paola Cesaroni, nel giudizio rubricato al numero di RG 14094/14, non notificata, per tutte le argomentazioni svolte nel presente atto, in otto, e in subordine quantomeno nei confronti dei sigg.ri e quali fideiussori e quali Parte_3 Parte_4 pretesi eredi e aventi causa da Persona_1
- nel merito, accogliere il presente appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare ciascuna e tutte le domande proposte dalla , Controparte_1 perché estinto il processo, e comunque perché inammissibili, infondate e sfornite di prova, per tutti gli ordini di motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, - riammettendo anche in termini i fideiussori per tutto Per_1 quanto di ragione - dichiarare nulle in toto e comunque in ciascuna e tutte le loro singole clausole su riportate conformi allo schema ABI sanzionato da banca d'Italia nel citato provvedimento citato 5572005, e decadute e estinte – anche ai sensi dell'art.1957 cc, nonché comunque degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo Dlgs 206/2005 - le fideiussioni azionate verso i sigg.ri e , in Parte_3 Parte_4 subordine anche quali eredi aventi causa di e riformare la Persona_1 condanna dei medesimi da parte della sentenza impugnata;
in ogni caso: condannare la parte appellata alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria, ove la Corte di Appello non ritenga di poter rigettare le avverse domande, si chiede la rinnovazione della CTU o, in via gradata, la integrazione della
3 stessa nei termini esposti in narrativa, come dalle istanze istruttorie svolte in via subordinata.”
Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28 giugno – 21 ottobre 2022, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All' udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli articoli 342 e 434 Cpc , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13784).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge - se pur in virtù di uno sforzo interpretativo di argomentazioni spesso involute - quali parti della sentenza di prime cure siano state censurate e sotto quale profilo, tanto che l'appellato ha potuto controdedurre specificamente sul merito delle questioni affrontate, di modo che l'eccezione di inammissibilità va rigettata con riferimento all'impugnazione nel suo complesso, salvo quanto si dirà più avanti.
Passando al merito, con il primo motivo di appello, si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del processo per difetto di tempestiva riassunzione;
si censura, poi, l'omesso rilievo del difetto di notifica nei confronti di e Pt_3 Parte_4 in proprio, e non solo nella loro qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 peraltro non provata dalla Banca.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, parte appellante in sostanza ripropone le argomentazioni già svolte (ed evidentemente rigettate dal primo giudice), senza fornire elementi ulteriori volti a contrastare le rationes enunciate dal primo giudice, il quale aveva richiamato il principio stabilito da SS.UU. 27183/2007 (cfr. pag. 2 sentenza), al quale questa Corte ritiene di dare seguito, più di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4 5955 del 25 marzo 2016, secondo il quale “La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”,
Sotto altro profilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il contraddittorio in primo grado risulta correttamente instaurato, avendo la CP_2 tempestivamente notificato il ricorso in riassunzione a:
- (ora , in persona del Controparte_3 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore domiciliatario costituito, che riceveva la notifica in sue mani;
- , in proprio, presso il procuratore domiciliatario costituito, che Parte_3 riceveva la notifica in sue mani.
- a tutti gli eredi del de cuius impersonalmente e Persona_1 collettivamente presso l'ultima residenza dello stesso, nonché, ad abundantiam, a e , nella loro qualità di eredi del defunto Pt_3 Parte_4 Per_1
presso la di loro residenza. Queste notifiche si perfezionavano ai sensi
[...] dell'art. 140 c.p.c., come provato dal deposito dell'avviso di compiuta giacenza delle raccomandate di avviso.
Quanto, poi, all'asserita carenza di prova della qualità di eredi di e Pt_3 Parte_4
vi è che la contestazione, oltre ad essere generica, è smentita dal
[...] comportamento processuale di tali soggetti e dalla lettura degli atti (comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado riassunto e atto introduttivo del presente giudizio di appello), nei quali essi compaiono in proprio e nella qualità di eredi del defunto . Persona_1
Con il secondo motivo di appello, ci si duole dell'omessa pronuncia sulla istanza di rimessione in termini del 15 marzo 2021 proposta dagli allora attori per eccepire la nullità – peraltro rilevabile d'ufficio - delle fideiussioni oggetto di causa, redatte secondo lo Schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia 55/05, nonché la nullità della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della Banca dall'azione proposta con la domanda riconvenzionale del 25 novembre 2014 a fronte della scadenza delle relative obbligazioni, attestata dalle stesse richieste di rientro della banca del 18 novembre 2013 e 3 dicembre 2013. Nell'istanza, ingiustamente ritenuta generica, si eccepiva anche la nullità di protezione ai sensi dell'art. 33 e 36 del Codice del Consumo Dlgs 206 del 2005.
Inoltre, la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni della ritenuta tardività e genericità delle suddette eccezioni, la cui rilevanza sarebbe emersa solo in seguito all'arresto giurisprudenziale segnato dalla S.C. con la pronuncia n. 29810 del 2017 e successivamente dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n. 41994 del 2021.
Il motivo non può trovare accoglimento.
5 In primo luogo, non è riscontrabile omessa pronuncia, avendo il giudice motivato, con argomentazione sintetica, ma condivisibile, che “Non può tenersi conto della paventata nullità delle fideiussioni omnibus prestate da Persona_1
e , tenuto conto del carattere amministrativo e Parte_3 Parte_4 non normativo degli atti su cui si basa la dedotta eccezione di nullità (modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) e quindi della omessa produzione in atti dei suddetti documenti nei termini istruttori all'uopo concessi;
né può dirsi incolpevole il ritardo del difensore nell'introdurre in giudizio la predetta eccezione a seguito del sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale favorevole al correntista, cosicché non ricorre alcuna ipotesi di rimessione in termini.
Parimenti tardiva ed in ogni caso del tutto generica è l'eccezione circa la deroga all'art. 1957 c.c.” (pag. 3 sentenza).
Per completezza di trattazione, è opportuno evidenziare che, come di recente ribadito dalla S.C. (cfr., da ultimo, ordinanza n. 1170/2025) la rilevabilità d'ufficio della nullità in parola presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (cfr. ord. cit.) 6 Ebbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che nell'atto di citazione in primo grado la nullità delle fideiussioni veniva meramente enunciata nelle conclusioni dell'atto (cfr. conclusione n. 1), senza alcuno specifico riferimento alla violazione della normativa antitrust né alla decadenza dal termine ex art. 1957 c.c.
Né il giudice era tenuto a pronunciarsi sulle altre deduzioni, tardivamente addotte ed in alcun modo circostanziate, in relazione all'asserita violazione della disciplina consumeristica.
In altri termini, non vi era spazio per la rimessione in termini degli attori in relazione a eccezioni alle quali la parte aveva interesse sin dall'instaurazione del giudizio, momento nel quale avrebbe dovuto specificamente allegare e provare le relative circostanze presupposte.
Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante lamenta – per quanto è dato comprendere in relazione all'opacità della censura in esame – l'omessa pronuncia del giudice sulle difese svolte dagli allora attori sin dalle osservazioni alla bozza di consulenza tecnica, riguardo l'assoluta carenza probatoria delle pretese azionate dalla Banca in via riconvenzionale;
in particolare, si ribadisce la mancata produzione del contratto principale di c/c – avendo la banca prodotto solo il documento di sintesi delle condizioni contrattuali - nonché dei contratti e della documentazione dei rapporti accessori di aperture di credito, conti anticipi, operazioni in divisa e operazioni estere, ed infine del testo contrattuale dell'art. 7 relativo alla capitalizzazione periodica degli interessi.
Il motivo va rigettato, in quanto inammissibile sotto alcuni profili e comunque infondato.
In primo luogo, non si ravvisa un difetto di pronuncia rispetto alle risultanze dell'espletato approfondimento contabile - nel corso del quale, peraltro, il consulente forniva puntuale risposta alle osservazioni di parte attrice, respingendole - che il giudice ha ritenuto di condividere integralmente in quanto immune da censure (cfr. pag. 3 sentenza). In sostanza, la relativa censura non si attaglia alla ratio seguita dal primo giudice, di fatto ignorandola.
Lo stesso può dirsi, poi, per le censure relative ai conti anticipi collegati al conto corrente azionato in via riconvenzionale dalla l'appellante, in sostanza, CP_2 sembrerebbe lamentare la mancata espunzione dal ricalcolo di conti tecnici inscindibili dal conto principale e sullo stesso confluiti. Ebbene, vi è che espressamente il giudice ha adottato l'ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico escludendo le competenze bancarie derivanti da ulteriori rapporti intrattenuti tra le parti, non documentati in giudizio (interessi su finanziamento pari a € 6.274,29, interessi e competenze su operazioni in divisa € 2.509,77, commissioni su finanziamento pari a € 819,00, commissioni e spese su operazioni estere pari a € 856,80, per un totale di € 10.459,86).
Infine, neppure la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale - anch'essa consistente nella mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado - coglie nel segno.
7 Sul punto, il primo giudice ha espressamente motivato la ritenuta irrilevanza della mancata produzione del testo della clausola contrattuale, ritenendone comunque provata, in atti, la pattuizione specifica1. D'altra parte, non risulta che nell'atto di citazione venisse contestato specificamente il contenuto della clausola in oggetto, ad esempio deducendo la mancata pattuizione della medesima periodicità di capitalizzazione, e lo stesso può dirsi con riguardo al contenuto della prima difesa utile successiva alla comparsa di costituzione della banca, che dal canto suo precisava la corretta pattuizione per iscritto di tutte le condizioni contrattuali.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese giudiziali del presente grado, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 3 giugno 2022 dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., nonché e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di avverso la sentenza n. 1865/2022 Persona_1 del 13 maggio 2022, del Tribunale di Bari:
Rigetta l'appello;
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 14.317,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'interno del documento di sintesi, allegato al c/c, le parti avevano pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con approvazione specifica della clausola;
è del tutto irrilevante l'omessa produzione delle condizioni generali di contratto a fronte della specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale contenuta in atti.” (pag. 3 sentenza)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 821 dell'anno 2022
T R A
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, nonché Parte_3 Parte_4 entrambi in proprio e quali eredi di tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Bari, via Putignani n. 47, presso lo studio dell'avv. Angelo Di Cagno, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, piazza Umberto I n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carulli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2014 la Parte_2
nonché i fideiussori e , convenivano in
[...] Per_1 Pt_3 Parte_4
1 giudizio la contestando all'Istituto di credito le condizioni Controparte_1 applicate sul rapporto di c/c n. 821179 aperto dalla società nel 2010 e chiuso nel 2014, nonché su conti ad esso collegati, con particolare riferimento al superamento della soglia di usura, illegittimità di c.m.s., ius variandi, anatocismo e calcolo delle valute;
chiedevano, dunque, l'accertamento negativo del saldo, con condanna della controparte al pagamento del saldo risultante a credito della correntista, nonché dei risarcimenti ed indennizzi per sovraesposizione in CRI e illecita segnalazione a sofferenza, ed infine la declaratoria di nullità delle fideiussioni. In via istruttoria, chiedevano ordinarsi alla Banca l'esibizione dei contratti e della documentazione contabile afferente ai rapporti oggetto di causa, e di disporsi CTU contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25 novembre 2014 si costituiva in giudizio la , spiegando domanda riconvenzionale Controparte_1 per la condanna degli attori in solido tra di loro al pagamento dell'importo di € 167.281,41 oltre interessi al tasso convenzionale del 10,250% da conteggiarsi dall'11 luglio 2014 sino al soddisfo e, in subordine, la compensazione di tali somme con quelle eventualmente risultanti dovute dalla l tutto con vittoria di spese CP_2
e competenze di giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU contabile. All'udienza del 20 aprile 2021 il processo era dichiarato interrotto, su istanza degli attori del 12 aprile 2021, a seguito del decesso di Per_1
avvenuto il 13 dicembre 2020.
[...]
Con ricorso in riassunzione depositato il 5 luglio 2021, Parte_4 riassumeva il giudizio, non provvedendo poi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Tale circostanza veniva segnalata all'udienza del 16 novembre 2021 dalla CP_1
che, costituitasi nel giudizio riassunto con comparsa del 18 ottobre
[...]
2021, chiedeva al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, evidenziando l'irrilevanza, ai fini del rispetto del termine per la riassunzione, della omessa notifica su menzionata;
rilevava, poi, che la (già Parte_2
e e (in proprio e quali Parte_2 Parte_4 Parte_3 eredi di avevano riproposto le medesime domande con altro Persona_1 atto di citazione notificato alla il 5 ottobre 2021 (r.g. 12570/21). Controparte_1
Con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 13 maggio 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dagli attori, precisando che il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. si riferisce al deposito del ricorso in riassunzione ed è stato rispettato, non rilevando la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza grazie alla costituzione in giudizio della Banca convenuta, attrice in riconvenzionale, che dichiarava di avere interesse alla prosecuzione chiedendo di procedere alla notifica del decreto nei confronti delle parti non costituite – notifica tempestivamente e regolarmente effettuata entro l'ulteriore termine a tal fine assegnato dal giudice.
Nel merito, il giudice ha accolto in minima parte solo la domanda principale di accertamento del saldo, risultato comunque a debito della correntista per
€152.441,97, ed ha accolto la domanda riconvenzionale della aderendo, tra CP_2
2 le quattro ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU, a quella elaborata applicando la capitalizzazione trimestrale delle competenze sino al 31 dicembre 2013 e capitalizzazione semplice dal 1° gennaio 2014 ed espungendo le competenze derivanti da rapporti non documentati in giudizio (interessi su finanziamento pari a € 6.274,29, interessi e competenze su operazioni in divisa € 2.509,77, commissioni su finanziamento pari a € 819,00, commissioni e spese su operazioni estere pari a € 856,80, per un totale di € 10.459,86).
Ancora, ha ritenuto tardiva e non provata l'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus, anche in ragione dell'intempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, nonché tardiva e generica l'eccezione circa la deroga dell'art. 1957 c.c.
Infine, ha posto le spese del giudizio a carico degli attori, compensando invece le spese dell'espletato approfondimento contabile.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 giugno 2022, la in persona del l.r.p.t., nonché Parte_2 Parte_3
e , in proprio e quali eredi del defunto Pt_4 Parte_4 Persona_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, ricorrendo i plurimi gravi e fondati motivi in diritto e in fatto su evidenziati, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza 13.5.2022 n. 1865 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice, dott.ssa Paola Cesaroni, nel giudizio rubricato al numero di RG 14094/14, non notificata, per tutte le argomentazioni svolte nel presente atto, in otto, e in subordine quantomeno nei confronti dei sigg.ri e quali fideiussori e quali Parte_3 Parte_4 pretesi eredi e aventi causa da Persona_1
- nel merito, accogliere il presente appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare ciascuna e tutte le domande proposte dalla , Controparte_1 perché estinto il processo, e comunque perché inammissibili, infondate e sfornite di prova, per tutti gli ordini di motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, - riammettendo anche in termini i fideiussori per tutto Per_1 quanto di ragione - dichiarare nulle in toto e comunque in ciascuna e tutte le loro singole clausole su riportate conformi allo schema ABI sanzionato da banca d'Italia nel citato provvedimento citato 5572005, e decadute e estinte – anche ai sensi dell'art.1957 cc, nonché comunque degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo Dlgs 206/2005 - le fideiussioni azionate verso i sigg.ri e , in Parte_3 Parte_4 subordine anche quali eredi aventi causa di e riformare la Persona_1 condanna dei medesimi da parte della sentenza impugnata;
in ogni caso: condannare la parte appellata alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria, ove la Corte di Appello non ritenga di poter rigettare le avverse domande, si chiede la rinnovazione della CTU o, in via gradata, la integrazione della
3 stessa nei termini esposti in narrativa, come dalle istanze istruttorie svolte in via subordinata.”
Si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28 giugno – 21 ottobre 2022, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All' udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli articoli 342 e 434 Cpc , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13784).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge - se pur in virtù di uno sforzo interpretativo di argomentazioni spesso involute - quali parti della sentenza di prime cure siano state censurate e sotto quale profilo, tanto che l'appellato ha potuto controdedurre specificamente sul merito delle questioni affrontate, di modo che l'eccezione di inammissibilità va rigettata con riferimento all'impugnazione nel suo complesso, salvo quanto si dirà più avanti.
Passando al merito, con il primo motivo di appello, si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del processo per difetto di tempestiva riassunzione;
si censura, poi, l'omesso rilievo del difetto di notifica nei confronti di e Pt_3 Parte_4 in proprio, e non solo nella loro qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 peraltro non provata dalla Banca.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, parte appellante in sostanza ripropone le argomentazioni già svolte (ed evidentemente rigettate dal primo giudice), senza fornire elementi ulteriori volti a contrastare le rationes enunciate dal primo giudice, il quale aveva richiamato il principio stabilito da SS.UU. 27183/2007 (cfr. pag. 2 sentenza), al quale questa Corte ritiene di dare seguito, più di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4 5955 del 25 marzo 2016, secondo il quale “La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”,
Sotto altro profilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il contraddittorio in primo grado risulta correttamente instaurato, avendo la CP_2 tempestivamente notificato il ricorso in riassunzione a:
- (ora , in persona del Controparte_3 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore domiciliatario costituito, che riceveva la notifica in sue mani;
- , in proprio, presso il procuratore domiciliatario costituito, che Parte_3 riceveva la notifica in sue mani.
- a tutti gli eredi del de cuius impersonalmente e Persona_1 collettivamente presso l'ultima residenza dello stesso, nonché, ad abundantiam, a e , nella loro qualità di eredi del defunto Pt_3 Parte_4 Per_1
presso la di loro residenza. Queste notifiche si perfezionavano ai sensi
[...] dell'art. 140 c.p.c., come provato dal deposito dell'avviso di compiuta giacenza delle raccomandate di avviso.
Quanto, poi, all'asserita carenza di prova della qualità di eredi di e Pt_3 Parte_4
vi è che la contestazione, oltre ad essere generica, è smentita dal
[...] comportamento processuale di tali soggetti e dalla lettura degli atti (comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado riassunto e atto introduttivo del presente giudizio di appello), nei quali essi compaiono in proprio e nella qualità di eredi del defunto . Persona_1
Con il secondo motivo di appello, ci si duole dell'omessa pronuncia sulla istanza di rimessione in termini del 15 marzo 2021 proposta dagli allora attori per eccepire la nullità – peraltro rilevabile d'ufficio - delle fideiussioni oggetto di causa, redatte secondo lo Schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia 55/05, nonché la nullità della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della Banca dall'azione proposta con la domanda riconvenzionale del 25 novembre 2014 a fronte della scadenza delle relative obbligazioni, attestata dalle stesse richieste di rientro della banca del 18 novembre 2013 e 3 dicembre 2013. Nell'istanza, ingiustamente ritenuta generica, si eccepiva anche la nullità di protezione ai sensi dell'art. 33 e 36 del Codice del Consumo Dlgs 206 del 2005.
Inoltre, la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni della ritenuta tardività e genericità delle suddette eccezioni, la cui rilevanza sarebbe emersa solo in seguito all'arresto giurisprudenziale segnato dalla S.C. con la pronuncia n. 29810 del 2017 e successivamente dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n. 41994 del 2021.
Il motivo non può trovare accoglimento.
5 In primo luogo, non è riscontrabile omessa pronuncia, avendo il giudice motivato, con argomentazione sintetica, ma condivisibile, che “Non può tenersi conto della paventata nullità delle fideiussioni omnibus prestate da Persona_1
e , tenuto conto del carattere amministrativo e Parte_3 Parte_4 non normativo degli atti su cui si basa la dedotta eccezione di nullità (modello ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) e quindi della omessa produzione in atti dei suddetti documenti nei termini istruttori all'uopo concessi;
né può dirsi incolpevole il ritardo del difensore nell'introdurre in giudizio la predetta eccezione a seguito del sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale favorevole al correntista, cosicché non ricorre alcuna ipotesi di rimessione in termini.
Parimenti tardiva ed in ogni caso del tutto generica è l'eccezione circa la deroga all'art. 1957 c.c.” (pag. 3 sentenza).
Per completezza di trattazione, è opportuno evidenziare che, come di recente ribadito dalla S.C. (cfr., da ultimo, ordinanza n. 1170/2025) la rilevabilità d'ufficio della nullità in parola presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (cfr. ord. cit.) 6 Ebbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che nell'atto di citazione in primo grado la nullità delle fideiussioni veniva meramente enunciata nelle conclusioni dell'atto (cfr. conclusione n. 1), senza alcuno specifico riferimento alla violazione della normativa antitrust né alla decadenza dal termine ex art. 1957 c.c.
Né il giudice era tenuto a pronunciarsi sulle altre deduzioni, tardivamente addotte ed in alcun modo circostanziate, in relazione all'asserita violazione della disciplina consumeristica.
In altri termini, non vi era spazio per la rimessione in termini degli attori in relazione a eccezioni alle quali la parte aveva interesse sin dall'instaurazione del giudizio, momento nel quale avrebbe dovuto specificamente allegare e provare le relative circostanze presupposte.
Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante lamenta – per quanto è dato comprendere in relazione all'opacità della censura in esame – l'omessa pronuncia del giudice sulle difese svolte dagli allora attori sin dalle osservazioni alla bozza di consulenza tecnica, riguardo l'assoluta carenza probatoria delle pretese azionate dalla Banca in via riconvenzionale;
in particolare, si ribadisce la mancata produzione del contratto principale di c/c – avendo la banca prodotto solo il documento di sintesi delle condizioni contrattuali - nonché dei contratti e della documentazione dei rapporti accessori di aperture di credito, conti anticipi, operazioni in divisa e operazioni estere, ed infine del testo contrattuale dell'art. 7 relativo alla capitalizzazione periodica degli interessi.
Il motivo va rigettato, in quanto inammissibile sotto alcuni profili e comunque infondato.
In primo luogo, non si ravvisa un difetto di pronuncia rispetto alle risultanze dell'espletato approfondimento contabile - nel corso del quale, peraltro, il consulente forniva puntuale risposta alle osservazioni di parte attrice, respingendole - che il giudice ha ritenuto di condividere integralmente in quanto immune da censure (cfr. pag. 3 sentenza). In sostanza, la relativa censura non si attaglia alla ratio seguita dal primo giudice, di fatto ignorandola.
Lo stesso può dirsi, poi, per le censure relative ai conti anticipi collegati al conto corrente azionato in via riconvenzionale dalla l'appellante, in sostanza, CP_2 sembrerebbe lamentare la mancata espunzione dal ricalcolo di conti tecnici inscindibili dal conto principale e sullo stesso confluiti. Ebbene, vi è che espressamente il giudice ha adottato l'ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico escludendo le competenze bancarie derivanti da ulteriori rapporti intrattenuti tra le parti, non documentati in giudizio (interessi su finanziamento pari a € 6.274,29, interessi e competenze su operazioni in divisa € 2.509,77, commissioni su finanziamento pari a € 819,00, commissioni e spese su operazioni estere pari a € 856,80, per un totale di € 10.459,86).
Infine, neppure la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale - anch'essa consistente nella mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado - coglie nel segno.
7 Sul punto, il primo giudice ha espressamente motivato la ritenuta irrilevanza della mancata produzione del testo della clausola contrattuale, ritenendone comunque provata, in atti, la pattuizione specifica1. D'altra parte, non risulta che nell'atto di citazione venisse contestato specificamente il contenuto della clausola in oggetto, ad esempio deducendo la mancata pattuizione della medesima periodicità di capitalizzazione, e lo stesso può dirsi con riguardo al contenuto della prima difesa utile successiva alla comparsa di costituzione della banca, che dal canto suo precisava la corretta pattuizione per iscritto di tutte le condizioni contrattuali.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese giudiziali del presente grado, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 3 giugno 2022 dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., nonché e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di avverso la sentenza n. 1865/2022 Persona_1 del 13 maggio 2022, del Tribunale di Bari:
Rigetta l'appello;
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 14.317,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'interno del documento di sintesi, allegato al c/c, le parti avevano pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con approvazione specifica della clausola;
è del tutto irrilevante l'omessa produzione delle condizioni generali di contratto a fronte della specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale contenuta in atti.” (pag. 3 sentenza)