Articolo 118 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 117Articolo 119
Versione
14 aprile 1979
Art. 118.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli numeri 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1979 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979