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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2024 promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. TIEZZI MONICA presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: Voglia il Tribunale adito “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Prato il 08/09/2001 e trascritto nei
pagina 1 di 4 Registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 270, Serie A, Parte 2 • ordinare al
Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) A titolo di concorso per il mantenimento dei due figli, il sig. corrisponderà alla Controparte_2
sig.ra la somma mensile di Euro 660,00 (Euro seicentosessanta/00) Controparte_1
complessivi in ragione di mensili Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) per figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, decorso un anno dall'omologazione delle presenti condizioni. 2) Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie extra assegno relative ai figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Prato e quindi: - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasposto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. - Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizione e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
pagina 2 di 4 in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate. 3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, e hanno Controparte_1 Controparte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Prato in data 08.09.2001, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato nella procedura di separazione RG. n. 2758/2023, definita con sentenza n. 183/2024 pubblicata il 04.03.2024, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies
pagina 3 di 4 c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli, in relazione alla loro giovane età, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
sposati a Prato il 08.09.2001 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 270, parte 2, Serie A, anno 2001;
2) omologa tutte le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti come sopra trascritto;
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato provvedere alle annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est. dott.Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 4 di 4