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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4442/2024 R.G. LAVORO
TRA
ET LI n. a FRATTAMINORE (NA) il 06/08/1948, rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni in esame.
L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il
1 riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che l'integrazione della consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia depositata nella prima fase e del successivo supplemento di perizia, in atti).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche nei confronti del supplemento di perizia in atti.
Ed, invero, sulla base della nuova documentazione medica versata in corso di causa, il
CTU della prima fase ha chiarito: “In considerazione dello stato di salute, della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e dell'autonomia nella deambulazione, la periziando,
LI IC, ha bisogno di assistenza continua in quanto non grado di compiere gli atti quotidiani della vita, pertanto necessita di indennità di accompagnamento;
non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 5.6.23, ma dalla data del 23-02-2024, data in cui lo specialista evidenzia il “declino cognitivo grave associato a sindrome depressiva” (v. supplemento di perizia, in atti).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L. 104/92 anche se solo con decorrenza dal 23.2.2024 (v. CTU, in atti).
Le risultanze finali non risultano, invero, scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
2 Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal
23.2.2024, secondo quanto rilevato dal CTU nel supplemento di perizia, in atti.
Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell'Inps secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese della CTU della prima fase già liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara ET
LI invalida al 100 % con accompagnamento e in situazione di disabilità ex art.
3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal 23.2.2024;
b) compensa le spese di lite;
c ) spese di CTU già liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa, il 2/04/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4442/2024 R.G. LAVORO
TRA
ET LI n. a FRATTAMINORE (NA) il 06/08/1948, rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni in esame.
L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il
1 riconoscimento della indennità di accompagnamento ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che l'integrazione della consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia depositata nella prima fase e del successivo supplemento di perizia, in atti).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche nei confronti del supplemento di perizia in atti.
Ed, invero, sulla base della nuova documentazione medica versata in corso di causa, il
CTU della prima fase ha chiarito: “In considerazione dello stato di salute, della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e dell'autonomia nella deambulazione, la periziando,
LI IC, ha bisogno di assistenza continua in quanto non grado di compiere gli atti quotidiani della vita, pertanto necessita di indennità di accompagnamento;
non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 5.6.23, ma dalla data del 23-02-2024, data in cui lo specialista evidenzia il “declino cognitivo grave associato a sindrome depressiva” (v. supplemento di perizia, in atti).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L. 104/92 anche se solo con decorrenza dal 23.2.2024 (v. CTU, in atti).
Le risultanze finali non risultano, invero, scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
2 Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal
23.2.2024, secondo quanto rilevato dal CTU nel supplemento di perizia, in atti.
Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell'Inps secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese della CTU della prima fase già liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara ET
LI invalida al 100 % con accompagnamento e in situazione di disabilità ex art.
3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal 23.2.2024;
b) compensa le spese di lite;
c ) spese di CTU già liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa, il 2/04/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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