Articolo 7 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 agosto 2012
Art. 7. Assistenza spirituale ai detenuti 1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
2. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012