Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 842
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1979
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1979