Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.