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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3749 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BEFUMO ACHILLE , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2021 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015, 2016, 2017 per 102 giornate annue e nel 2018 per 51 giornate annue alle dipendenze della Cooperativa Sociale
a.r.l. “Natura Amica”.
Lamentava che l' con note datate 21/06/2021 aveva proceduto alla cancellazione dello CP_1
stesso dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1
suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
La parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate annue nel 2015, 2016, 2017 e per 51 giornate annue nel 2018, alle dipendenze della Cooperativa Sociale a.r.l. “Natura Amica”.
Va preliminarmente dato atto del rispetto dei termini decadenziali da parte del ricorrente.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto Natura Amica al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28.12.2020, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , e . CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
In particolare, in esito l'attività ispettiva espletata, è emerso che la stragrande maggioranza dei lavoratori sentiti al fine di acquisire ulteriori riscontri circa l'effettiva attività svolta, ha dichiarato di aver lavorato in autonomia su terreni di proprietà personale o di congiunti, una minima parte ha dichiarato invece di aver lavorato su terreni che non risultavano a nessun titolo nella disponibilità della cooperativa per i quali non era stato stipulato alcun contratto di affitto o comodato in forma scritta e data certa tra i proprietari e la cooperativa Naturamica.
I braccianti hanno di fatto dichiarato di aver operato su questi terreni in autonomia, di aver utilizzato per il consumo familiare i prodotti agricoli e solo in parte di averli conferiti alla Cooperativa
Naturamica.
Relativamente a questi conferimenti non è stato possibile agli ispettori effettuare alcuna verifica in quanto la cooperativa, non ha mai rilasciato alcuna ricevuta e, a detta degli stessi lavoratori, questi ricevevano in cambio del conferimento l'accredito delle giornate agricole e lo stipendio.
Attraverso, quindi, l'incrocio delle varie dichiarazioni dei lavoratori sentiti e i precisi riscontri oggettivi, gli ispettori hanno individuato sia i dipendenti che sono stati impiegati nell'attività agricola, sia quelli che hanno lavorato nell'attività agrituristica;
da qui è emerso che non tutti i rapporti, così come denunciati dall'azienda, sono risultati “genuini”.
Da ciò è derivato l'annullamento dei rapporti di lavoro, tra cui quello del ricorrente, per le annualità oggetto di causa. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della Ditta Natura Amica. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni hanno confermato in linea teorica, ma assolutamente generica, gli assunti di parte attrice circa l'esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, l'orario di lavoro, retribuzione;
dichiarazioni che vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017)
I due testi escussi, e hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 essere rispettivamente il Vicepresidente della Cooperativa e Capo azienda: atteso l'evidente coinvolgimento e l'interesse ad una definizione positiva nella causa, si ritiene che le loro dichiarazioni non possono essere utilizzate ai fini della prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dal ricorrente. Pertanto, a giudizio di questo decidente, le dichiarazioni dei testi escussi non appaiono dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (NI , CUD, buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale
(da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerta dalla parte ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni quanto CP_1
con le prove documentali offerte in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato 25/10/2021 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in €1.887,90, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 17/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena