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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1364/2024
da: , nata a [...] il [...] e residente a [...]
19 C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F. C.F._1
, Walter Miceli, C.F. , Nicola Zampieri, C.F. C.F._2 C.F._3
, Fabio Ganci C.F. , Denis Rosa, C.F. C.F._4 C.F._5
e Maria Maniscalco, C.F. , elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliata in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis
Rosa, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
: , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, C.F. , , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
resistenti elettivamente domiciliati in presso la sede dell' Controparte_3 CP_3 [...]
, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4, rappresentati e difesi Controparte_3
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c.
resistente Tribunale di Treviso
--------------------------------------------------------------------------------
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari
a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2021/2022 e 2022/2023 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da
- 2 - Tribunale di Treviso
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante
dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle
spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei
compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14
introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2024, adiva l'intestato tribunale, chiedendo Parte_2
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con la conseguente condanna del all'accredito della somma complessiva di € Controparte_1
1.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
- 3 - Tribunale di Treviso
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c.,
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza delle domande avversarie.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., CP_1
limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo,
chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127
ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
La stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dall'Amministrazione, pur riconoscendo la natura di atti di macro-organizzazione ai D.P.C.M. che definiscono i criteri di assegnazione e
- 4 - Tribunale di Treviso
utilizzo della Carta, non esclude che il diritto alla formazione inerisca direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato e che la cognizione in materia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. L'azione del ricorrente mira all'accertamento di un diritto discendente da norme primarie e sovranazionali, non all'annullamento di atti amministrativi di macro-organizzazione.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Il fatto che il beneficio sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con altri Ministri, non sposta la legittimazione passiva, poiché l'obbligazione di erogazione sorge in capo al che gestisce i rapporti di lavoro dei docenti. CP_1
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023,
anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato Parte_1
alle dipendenze del . In particolare, per gli anni scolastici Controparte_1
oggetto del ricorso, ha lavorato:
- 5 - Tribunale di Treviso
• nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.C. Salgareda TV, con incarico di Sostegno psicofisico per 18 ore,
dal 08/09/2021 al 30/06/2022.
• nell'A.S. 2022/2023 presso l'I.C. San Biagio di Callalta, con incarico di Sostegno psicofisico per
18 ore, dal 05/09/2022 al 30/06/2023.
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento.
La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
- 6 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione Lavoro, CP_1
sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
- 7 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso è stato notificato in data 29 agosto 2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno,
sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, essendo assunta con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 1.000,00, tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità
con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
- 8 - Tribunale di Treviso
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica. Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nata a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] C.F. , ad usufruire del C.F._1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
condanna il a mettere a disposizione della parte ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giovanni
- 9 - Tribunale di Treviso
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1364/2024
da: , nata a [...] il [...] e residente a [...]
19 C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F. C.F._1
, Walter Miceli, C.F. , Nicola Zampieri, C.F. C.F._2 C.F._3
, Fabio Ganci C.F. , Denis Rosa, C.F. C.F._4 C.F._5
e Maria Maniscalco, C.F. , elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliata in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis
Rosa, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
: , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, C.F. , , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
resistenti elettivamente domiciliati in presso la sede dell' Controparte_3 CP_3 [...]
, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4, rappresentati e difesi Controparte_3
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c.
resistente Tribunale di Treviso
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CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è
Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari
a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2021/2022 e 2022/2023 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da
- 2 - Tribunale di Treviso
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante
dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle
spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei
compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14
introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2024, adiva l'intestato tribunale, chiedendo Parte_2
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con la conseguente condanna del all'accredito della somma complessiva di € Controparte_1
1.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
- 3 - Tribunale di Treviso
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c.,
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza delle domande avversarie.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., CP_1
limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo,
chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127
ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
La stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dall'Amministrazione, pur riconoscendo la natura di atti di macro-organizzazione ai D.P.C.M. che definiscono i criteri di assegnazione e
- 4 - Tribunale di Treviso
utilizzo della Carta, non esclude che il diritto alla formazione inerisca direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato e che la cognizione in materia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. L'azione del ricorrente mira all'accertamento di un diritto discendente da norme primarie e sovranazionali, non all'annullamento di atti amministrativi di macro-organizzazione.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Il fatto che il beneficio sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con altri Ministri, non sposta la legittimazione passiva, poiché l'obbligazione di erogazione sorge in capo al che gestisce i rapporti di lavoro dei docenti. CP_1
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023,
anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato Parte_1
alle dipendenze del . In particolare, per gli anni scolastici Controparte_1
oggetto del ricorso, ha lavorato:
- 5 - Tribunale di Treviso
• nell'A.S. 2021/2022 presso l'I.C. Salgareda TV, con incarico di Sostegno psicofisico per 18 ore,
dal 08/09/2021 al 30/06/2022.
• nell'A.S. 2022/2023 presso l'I.C. San Biagio di Callalta, con incarico di Sostegno psicofisico per
18 ore, dal 05/09/2022 al 30/06/2023.
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola
4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento.
La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
- 6 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione Lavoro, CP_1
sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
- 7 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso è stato notificato in data 29 agosto 2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno,
sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, essendo assunta con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 1.000,00, tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità
con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
- 8 - Tribunale di Treviso
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica. Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nata a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] C.F. , ad usufruire del C.F._1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
condanna il a mettere a disposizione della parte ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giovanni
- 9 - Tribunale di Treviso
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Treviso, 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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