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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4286/2025 R.G., introdotta da
(FRASCATI (RM), 12/07/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PETRELLA VIRGINIA;
(TURCHIA, 30/01/1985), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PETRELLA VIRGINIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/07/2024 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) autorizzare i coniugi Sigg. e a Parte_2 Parte_1
vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Pt_2 Pt_1
C) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con
riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del
matrimonio, in base alle medesime seguenti:
Condizioni
1. La casa familiare, di proprietà della signora Parte_1
resta nella sua esclusiva disponibilità con obbligo per il sig. Pt_2
di asportare i propri effetti personali entro il 10 dicembre 2025.
[...]
2. I coniugi sono entrambi occupati e autosufficienti economicamente,
pertanto nulla sarà dovuto dall'uno in favore dell'altra.
3. I coniugi si impegnano, come in appresso meglio specificato, ad
estinguere il finanziamento contratto dalla signora ad Parte_1
esclusivo beneficio del sig. quale unico percettore finale Parte_2
delle relative somme, con CA SE il 24 luglio 2024, per l'importo di €
21.250,00, da restituire in 66 rate da € 395,00 (importo finale dovuto dal
consumatore 26.086,00). La signora si impegna allo Parte_1
svolgimento delle attività contrattuali e amministrative necessarie per
l'estinzione anticipata ed il signor si impegna all'integrale rimborso Pt_2
delle rate versate dalla signora mese per mese ed al saldo della Pt_1 somma necessaria all'estinzione anticipata dello stesso finanziamento, che
verrà determinato dall'istituto di credito al momento della richiesta scritta di
rimborso. Tale importo di estinzione verrà comunicato dalla signora
al Sig. all'approssimarsi della data Parte_1 Parte_2
ultima della chiusura. La signora si obbliga ad effettuare le suddette Pt_1
attività e tutte le altre necessarie con la CA SE e/o suoi mandatari in
tempo utile ed il sig. si obbliga a rimborsare alla signora le Pt_2 Pt_1
somme rateali mensili del finanziamento alle singole scadenze e a
corrispondere l'importo di estinzione anticipata entro e non oltre il 10
dicembre 2025 e comunque entro l'antecedente esatta scadenza che la CA
comunicherà nel corso della procedura di estinzione anticipata.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4286/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FRASCATI (RM), 12/07/1984) e
[...] Parte_2
(TURCHIA, 30/01/1985) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 04/07/2024, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 482, Parte I, Serie 03, Anno 2024, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, ferma la valenza negoziale di quelle esulanti dal contenuto tipico del presente giudizio;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice IA IA come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4286/2025 R.G., introdotta da
(FRASCATI (RM), 12/07/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PETRELLA VIRGINIA;
(TURCHIA, 30/01/1985), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PETRELLA VIRGINIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/07/2024 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) autorizzare i coniugi Sigg. e a Parte_2 Parte_1
vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Pt_2 Pt_1
C) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con
riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del
matrimonio, in base alle medesime seguenti:
Condizioni
1. La casa familiare, di proprietà della signora Parte_1
resta nella sua esclusiva disponibilità con obbligo per il sig. Pt_2
di asportare i propri effetti personali entro il 10 dicembre 2025.
[...]
2. I coniugi sono entrambi occupati e autosufficienti economicamente,
pertanto nulla sarà dovuto dall'uno in favore dell'altra.
3. I coniugi si impegnano, come in appresso meglio specificato, ad
estinguere il finanziamento contratto dalla signora ad Parte_1
esclusivo beneficio del sig. quale unico percettore finale Parte_2
delle relative somme, con CA SE il 24 luglio 2024, per l'importo di €
21.250,00, da restituire in 66 rate da € 395,00 (importo finale dovuto dal
consumatore 26.086,00). La signora si impegna allo Parte_1
svolgimento delle attività contrattuali e amministrative necessarie per
l'estinzione anticipata ed il signor si impegna all'integrale rimborso Pt_2
delle rate versate dalla signora mese per mese ed al saldo della Pt_1 somma necessaria all'estinzione anticipata dello stesso finanziamento, che
verrà determinato dall'istituto di credito al momento della richiesta scritta di
rimborso. Tale importo di estinzione verrà comunicato dalla signora
al Sig. all'approssimarsi della data Parte_1 Parte_2
ultima della chiusura. La signora si obbliga ad effettuare le suddette Pt_1
attività e tutte le altre necessarie con la CA SE e/o suoi mandatari in
tempo utile ed il sig. si obbliga a rimborsare alla signora le Pt_2 Pt_1
somme rateali mensili del finanziamento alle singole scadenze e a
corrispondere l'importo di estinzione anticipata entro e non oltre il 10
dicembre 2025 e comunque entro l'antecedente esatta scadenza che la CA
comunicherà nel corso della procedura di estinzione anticipata.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4286/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FRASCATI (RM), 12/07/1984) e
[...] Parte_2
(TURCHIA, 30/01/1985) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 04/07/2024, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 482, Parte I, Serie 03, Anno 2024, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, ferma la valenza negoziale di quelle esulanti dal contenuto tipico del presente giudizio;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice IA IA come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi