Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 774/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Simona Chiarchiano e Marina Albeggiani, rappresentanti e difensori;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatrice Coco, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 21 e 26/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/9/1998, in costanza del quale sono nati i figli (il Per_1
4/1/2001, maggiorenne ed economicamente indipendente) e (il 20/6/2012) e di Persona_2 essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 419/2024 del 24-
25/1/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 10798/2023
1
Scaduto il termine perentorio del 28/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la figlia mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori dovranno confrontarsi continuamente concordando le migliori scelte per la stessa.
2. La casa coniugale, sito in Monreale Via Aldo Moro, 60 di cui il sig. è comproprietario CP_1 insieme ai suoi familiari, sarà assegnata alla GN che continuerà ad abitarvi insieme Parte_1 alla figlia minore finché la stessa non sarà autonoma economicamente;
saranno ad esclusivo carico della GN le utenze e gli oneri condominiali ordinari gravanti sull'immobile adibito a Parte_1 casa coniugale e la TARI
3. Il Sig potrà trascorrere con la figlia minore i giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17:00 CP_1 alle 20:00 nonché, alternativamente, due fine settimana al mese, trascorrendo con la figlia dalle ore
10,00 del sabato mattina fino alle ore 19,00 e la domenica mattina dalle ore 11,00 alle ore 19,00). Le festività religiose e civili verranno comunque trascorse presso l'uno o l'altro genitore alternativamente;
per il periodo estivo, rimanendo fermo l'ordinario calendario, ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza di 7 giorni consecutivi che verrà concordato e comunicato con congruo anticipo;
4. Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento della figlia in misura proporzionale alle proprie risorse. Tenuto conto delle attuali esigenze della stessa, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, Il Sig. corrisponderà alla GN un CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della propria figlia pari ad Euro 300,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento Istat;
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN avente il seguente codice iban: IBAN : [...] – BPER Parte_1
BANCA SPA.
5. Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie
2 da sostenere nell'interesse della figlia. Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa spese extrascolastiche relative a tempo prolungato , pre- scuola e dopo-scuola. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Il mantenimento in favore della figlia minore, sarà corrisposto dal Sig.
, fino a quando la stessa non sarà autonoma economicamente. CP_1
6 . Come stabilito in sede di separazione, i coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli o eventuale altro assegno familiare sostitutivo dell'assegno unico- sarà percepito dalla GN nella misura del 100% Parte_1
7. Sotto il profilo economico, si precisa che il sig. è titolare di un'attività di pizzeria e CP_1 percepisce un reddito mensile come da dichiarazione dei redditi che si allegano, e la GN
attualmente disoccupata è in grado di mantenersi da sola grazie anche all'aiuto dei suoi Parte_1 familiari, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
8. Le parti dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti giuridici, personali e patrimoniali.
9. Le parti convengono espressamente che i mobili costituenti l'intero arredo dell'appartamento coniugale e tutte le suppellettili ivi presenti rimarranno all'interno della predetta abitazione e potranno essere utilizzati dalla GN , fin quando la stessa abiterà la detta casa;
Parte_1
10. I coniugi danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione e alla assegnazione degli
3 effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, nulla a pretendere l'un l'altro.
11. I coniugi consentono sin d'ora che le competenti Autorità rilascino o rinnovino il passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio senza ulteriori manifestazioni di consenso oltre quello già in questa sede manifestato, salvo quello necessario per la minore minori.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/9/1998;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 10798/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 419/2024 del 24-25/1/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/9/1998 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 1998, al n. 147, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
4 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5