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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese ConIGliere
Dott. Stefano Celentano ConIGliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1233/2018, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RAINONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GUASTAFIERRO ERSILIA ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “
1-in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile l'appello perché rispettoso del dettato codicistico e per l'effetto dichiarare che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione per error in iudicando ed error in procedendo per le motivazioni di cui all'atto di appello ed alle osservazioni di cui alle presenti memorie;
2-Nel merito in riforma delle impugnata sentenza accolga totalmente l'appello volendo riformare la stessa nella parte in cui erroneamente ha dichiarato il diritto dell'appellata ad ottenere il pagamento delle somme portate dal DI opposto in quanto il titolo posto a base dell'impugnato decreto non è riconoscimento del debito bensì accollo interno per cui unico creditore per il pagamento del mutuo è la banca e quindi mancando la certezza del credito liquido ed eIGibile, in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 633 c.p.c., per tutte le argomentazioni innanzi rassegnate che qui si abbiano ripetute e trascritte, per l'effetto dichiari che manchi la prova scritta per la concessione del D.I. con contestuale revoca del decreto opposto e/o dichiari lo stesso inesistente per mancanza del requisito richiesto dall'art. 633 Comma 1 n. 1 con tutte le conseguenze di legge, e comunque perché la IG.ra
nulla ha provato in merito;
CP_1
3-Dichiarare che la IG.ra , come statuito dalla Corte di Appello di Napoli non vanta alcun CP_1 credito nei confronti del per i ratei di mutuo successivamente maturati al febbraio 2006 per Pt_1 effetto dell'avvenuto accollo interno;
4-Dichiari la mancanza della volontà, così come prevista dall'art. 1325 c.c., elemento essenziale del contratto, trattandosi di accollo interno, successivamente revocato per mancanza di successivo accordo e per effetto dell'aumento delle parti;
5-Dichiari, altresì, mancando tra l'altro l'accettazione dell'altra parte, l'accordo tra reciproco consenso in ordine all'autoregolamento non vi è stato, e per l'effetto dichiari la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. CP_
subordine e/o in via gradata dichiari la inammissibilità della pretesa avanzata contenuta nell'opposto DI per mancanza dei presupposti;
7-Sulla scorta di tutte le argomentazioni innanzi rassegnate si chiede inoltre che il giudice dichiari che l'opponente nulla deve alla opposta in dipendenza della inesistenza del credito vantato sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito che qui abbia per interamente ripetuto e trascritto, per
l'effetto condanni la opposta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria per accertata e dichiarata inesistenza del credito nella misura che l'onorevole giudicante riterrà congrua ed opportuna;
8-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e c.p.a. con attribuzione all'avvocato antistatario del doppio grado di giudizio.” Conclusioni di parte appellata:
“1) Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis l'appello e disporre sulle spese ex art. 91 cpc;
2) In ogni caso rigettare l'appello in accoglimento dell'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 352 cpc;
3) Condannare parte appellante ex art. 96 I comma cpc al pagamento di una somma che il giudicante vorrà stabilire secondo il proprio prudente apprezzamento, a titolo di risarcimento;
4) Condannare sempre parte appellante al pagamento delle spese del presente grado con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per dichiarazione d'anticipo. “
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 452/2016 emesso a suo carico in data 24.2.2016, ed in favore dell'ex coniuge Controparte_1
per l'importo di € 9.294,00, a titolo di rimborso delle rate di mutuo da lei pagate
[...] nell'interesse della banca creditrice.
In via monitoria, la aveva richiesto ed ottenuto il decreto opposto asserendo che, in virtù dei CP_1 patti della separazione omologata tra i due coniugi, il si era impegnato a pagare il mutuo Pt_1 gravante su un appartamento sito in San Vitaliano. In sede di opposizione, l'opponente aveva invece contestato l'esistenza del debito a suo carico atteso che, nella pronuncia della Corte d'Appello di
Napoli n. 3201/2014, intervenuta sulla medesima questione ed ormai passata in giudicato, si dichiarava che la non fosse più titolare di alcun credito a far data dall'anno 2006, essendo CP_1 legittimata per i crediti successivi a tale data soltanto la banca creditrice.
Con sentenza n. 1833/2017, pubblicata il 3.8.2017, il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. Nella motivazione della sentenza si dava atto di come, per quanto definitivamente accertato nella pronuncia di questa Corte n. 3201/2014, doveva ritenersi che in sede di omologa i due coniugi avessero pattuito, con vincolo obbligatorio sul , che le Pt_1 rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile in questione dovessero essere da lui corrisposte in via esclusiva;
la Corte, dunque, aveva qualificato tale pattuizione come una sorta di accollo interno che spiegava effetti obbligatori tra i coniugi, precisando che la non avrebbe poi più potuto CP_1 richiedere al coniuge il pagamento delle rate rimaste insolute, atteso che il rapporto di credito/debito poteva essere azionato esclusivamente dalla banca creditrice, non potendosi invece riconoscere alla donna il diritto di ottenere, in via anticipata, dal coniuge, gli importi relativi al pagamento di rate già maturate ma rimaste insolute. Il Tribunale osservava tuttavia che, a differenza di quanto oggetto del precedente giudicato, nel caso di specie, era acclarato che la avesse corrisposto CP_1 spontaneamente alla banca le rate di mutuo insolute, sostituendosi al coniuge rimasto inadempiente nei confronti della stessa banca, e che dunque, in virtù del rapporto obbligatorio tra loro due esistente per effetto di quanto pattuito in sede di omologa, aveva poi agito per il recupero di quanto corrisposto, avendo pieno diritto alla ripetizione nei confronti di quest'ultimo di quanta pagato alla banca.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza.
Nel merito, l'appellante ha dedotto che gli accordi contenuti nella omologa della separazione sono suscettibili di modifica ed hanno per natura valore rebus sic stantibus; ha dunque dedotto che i predetti accordi erano stati modificati a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c., e dunque era venuto meno l'obbligo a suo carico di corrispondere alla banca le rate del mutuo. Ha pertanto denunciato l'errore in cui era incorso il Giudice nel ritenere ancora validi ed operanti gli accordi negoziali contenuti nella omologa, concludendo, dunque, in accoglimento dell'appello, per la riforma della pronuncia impugnata.
Costituitasi, la appellata ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere che, a fondamento della propria pretesa creditoria, la potesse CP_1 validamente azionare il meccanismo di “accollo” contenuto nei patti di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Nola nell'anno 2003, atteso che, a suo dire, tale statuizione – avente valenza di per sé suscettibile di modifica per l'insorgere di circostanze sopravvenute – sarebbe poi venuta meno per effetto del ricorso ex art. 710 c.p.c., deciso in sede camerale dal Tribunale di Nola con decreto reso in data 15.12.2004, e poi integralmente confermato dal provvedimento n. 131/05 della Corte d'Appello di Napoli.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte, l'appellante ha omesso, nella sintetica esplicazione dell'unico motivo di appello, di indicare esattamente in virtù di quale specifica statuizione successiva al decreto di omologa della separazione del 15.1.2004, sarebbe venuta meno la statuizione sub d) per la quale “Il IG. si impegna al pagamento del mutuo gravante sull'appartamento sito in San Pt_1 Vitaliano, Via Petrarca Pal. 85”. Ciò posto, la lettura dei provvedimenti in parola Emai_1 sconfessa radicalmente l'assunto dell'appellante, atteso che nella parte motiva e nel dispositivo del decreto 15.12.2004, depositato il 7.1.2005, su ricorso ex art. 710 c.p.c., la statuizione in oggetto non
è stata affatto modificata dal Tribunale adito, che nella parte motiva ha dato atto di come le parti
“nell'ambito della libertà di autonomia senza dubbio esistente laddove trattasi di questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, hanno scelto di prevedere il pagamento delle rate di mutuo da parte del ”, ricordando altresì che, ove le stesse avessero voluto modificare tale accordo, Pt_1 avrebbero dovuto affrontare tale questione “o pervenendo ad un nuovo accordo ovvero in altra sede competente”, ed in ogni caso non dando spazio alcuno alla richiesta avanzata dal di modifica Pt_1 di tale statuizione, che non veniva pertanto accordata. Tale decisione non veniva modificata dalla
Corte d'Appello adita in sede di reclamo, che, col provvedimento 24 maggio 2005, depositato il
28.6.2005, interveniva solo nella modifica dell'importo statuito a carico del per il Pt_1 mantenimento della figlia, rideterminato da € 300,00 nella minor somma di € 200,00.
Dunque, in primo luogo deve ritenersi infondata la prospettazione dell'appellante circa il venir meno della statuizione di cui alla omologa della separazione, contenente la previsione a suo carico del pagamento integrale delle rate del mutuo, atteso che essa – a meno che non sia intervenuta diversa statuizione in sede di divorzio, ove sia stata già pronunciata la relativa sentenza, comunque non allegata dalle parti - non è stata mai modificata dal Tribunale, ed era pertanto pienamente valida ed efficace al momento della richiesta monitoria avanzata dalla CP_1
Ciò posto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con la pronuncia n.
3201/2014, passata in giudicato, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la pattuizione raggiunta tra le parti e contenuta nel decreto di omologa relativa all'obbligo assunto dall'appellante, va intesa come “accollo interno che spiega effetto nei rapporti tra i coniugi (presumibilmente debitori solidali nei confronti della banca per le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo)” con la conseguenza che, laddove la abbia adempiuto al pagamento delle rate di mutuo successive CP_1 all'accordo, per l'eventuale inadempimento del nei confronti della banca creditrice, ella ha Pt_1 pieno diritto, nei rapporti interni con il coniuge, alla ripetizione di quanto pagato, proprio in esecuzione dell'accollo interno di tale voce di spesa, connessa alle pattuizioni regolanti gli aspetti economici relativi alla disgregazione del nucleo familiare.
Pertanto, avendo indubbia valenza nel presente giudizio, quanto accertato con forza di giudicato dalla pronuncia n. 3201/2014 in relazione alla natura giuridica, al valore obbligatorio e all'efficacia temporale della pattuizione contenuta nel decreto di omologa della separazione, ed essendovi prova piena del pregresso pagamento delle somme oggetto di decreto ingiuntivo da parte della ed in CP_1 favore della banca (a fronte dell'inadempimento del , che avrebbe verosimilmente posto in Pt_1 pericolo la proprietà dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria), è stato correttamente affermato dal giudice di prime cure il diritto di credito della connesso alla sua volontà di ripetere CP_1 quanto corrisposto alla banca, proprio in virtù dell'accollo interno assunto dal , nei loro Pt_1 rapporti personali, in relazione alle somme corrisposte alla banca creditrice per il titolo specifico, oggetto dell'accollo.
Tali corrette valutazioni del giudice di prime cure non risultano affatto scalfite dal motivo di appello, atteso che – per quanto precedentemente esposto – la statuizione contenente l'accollo interno tra le parti non è mai stata oggetto di successiva modifica, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, e spiega dunque interamente la sua efficacia nei rapporti interni alle due parti in causa.
È dunque evidente l'infondatezza del motivo di appello, che va conseguentemente rigettato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1233/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1833/2017 emessa dal Tribunale di Nola e pubblicata il
3.8.2017.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore della parte appellata, avv. Ersilia Guastafierro, che si dichiara antistataria, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il ConIGliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese ConIGliere
Dott. Stefano Celentano ConIGliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1233/2018, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RAINONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
GUASTAFIERRO ERSILIA ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “
1-in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile l'appello perché rispettoso del dettato codicistico e per l'effetto dichiarare che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione per error in iudicando ed error in procedendo per le motivazioni di cui all'atto di appello ed alle osservazioni di cui alle presenti memorie;
2-Nel merito in riforma delle impugnata sentenza accolga totalmente l'appello volendo riformare la stessa nella parte in cui erroneamente ha dichiarato il diritto dell'appellata ad ottenere il pagamento delle somme portate dal DI opposto in quanto il titolo posto a base dell'impugnato decreto non è riconoscimento del debito bensì accollo interno per cui unico creditore per il pagamento del mutuo è la banca e quindi mancando la certezza del credito liquido ed eIGibile, in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 633 c.p.c., per tutte le argomentazioni innanzi rassegnate che qui si abbiano ripetute e trascritte, per l'effetto dichiari che manchi la prova scritta per la concessione del D.I. con contestuale revoca del decreto opposto e/o dichiari lo stesso inesistente per mancanza del requisito richiesto dall'art. 633 Comma 1 n. 1 con tutte le conseguenze di legge, e comunque perché la IG.ra
nulla ha provato in merito;
CP_1
3-Dichiarare che la IG.ra , come statuito dalla Corte di Appello di Napoli non vanta alcun CP_1 credito nei confronti del per i ratei di mutuo successivamente maturati al febbraio 2006 per Pt_1 effetto dell'avvenuto accollo interno;
4-Dichiari la mancanza della volontà, così come prevista dall'art. 1325 c.c., elemento essenziale del contratto, trattandosi di accollo interno, successivamente revocato per mancanza di successivo accordo e per effetto dell'aumento delle parti;
5-Dichiari, altresì, mancando tra l'altro l'accettazione dell'altra parte, l'accordo tra reciproco consenso in ordine all'autoregolamento non vi è stato, e per l'effetto dichiari la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. CP_
subordine e/o in via gradata dichiari la inammissibilità della pretesa avanzata contenuta nell'opposto DI per mancanza dei presupposti;
7-Sulla scorta di tutte le argomentazioni innanzi rassegnate si chiede inoltre che il giudice dichiari che l'opponente nulla deve alla opposta in dipendenza della inesistenza del credito vantato sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito che qui abbia per interamente ripetuto e trascritto, per
l'effetto condanni la opposta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria per accertata e dichiarata inesistenza del credito nella misura che l'onorevole giudicante riterrà congrua ed opportuna;
8-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e c.p.a. con attribuzione all'avvocato antistatario del doppio grado di giudizio.” Conclusioni di parte appellata:
“1) Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis l'appello e disporre sulle spese ex art. 91 cpc;
2) In ogni caso rigettare l'appello in accoglimento dell'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 352 cpc;
3) Condannare parte appellante ex art. 96 I comma cpc al pagamento di una somma che il giudicante vorrà stabilire secondo il proprio prudente apprezzamento, a titolo di risarcimento;
4) Condannare sempre parte appellante al pagamento delle spese del presente grado con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per dichiarazione d'anticipo. “
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 452/2016 emesso a suo carico in data 24.2.2016, ed in favore dell'ex coniuge Controparte_1
per l'importo di € 9.294,00, a titolo di rimborso delle rate di mutuo da lei pagate
[...] nell'interesse della banca creditrice.
In via monitoria, la aveva richiesto ed ottenuto il decreto opposto asserendo che, in virtù dei CP_1 patti della separazione omologata tra i due coniugi, il si era impegnato a pagare il mutuo Pt_1 gravante su un appartamento sito in San Vitaliano. In sede di opposizione, l'opponente aveva invece contestato l'esistenza del debito a suo carico atteso che, nella pronuncia della Corte d'Appello di
Napoli n. 3201/2014, intervenuta sulla medesima questione ed ormai passata in giudicato, si dichiarava che la non fosse più titolare di alcun credito a far data dall'anno 2006, essendo CP_1 legittimata per i crediti successivi a tale data soltanto la banca creditrice.
Con sentenza n. 1833/2017, pubblicata il 3.8.2017, il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. Nella motivazione della sentenza si dava atto di come, per quanto definitivamente accertato nella pronuncia di questa Corte n. 3201/2014, doveva ritenersi che in sede di omologa i due coniugi avessero pattuito, con vincolo obbligatorio sul , che le Pt_1 rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile in questione dovessero essere da lui corrisposte in via esclusiva;
la Corte, dunque, aveva qualificato tale pattuizione come una sorta di accollo interno che spiegava effetti obbligatori tra i coniugi, precisando che la non avrebbe poi più potuto CP_1 richiedere al coniuge il pagamento delle rate rimaste insolute, atteso che il rapporto di credito/debito poteva essere azionato esclusivamente dalla banca creditrice, non potendosi invece riconoscere alla donna il diritto di ottenere, in via anticipata, dal coniuge, gli importi relativi al pagamento di rate già maturate ma rimaste insolute. Il Tribunale osservava tuttavia che, a differenza di quanto oggetto del precedente giudicato, nel caso di specie, era acclarato che la avesse corrisposto CP_1 spontaneamente alla banca le rate di mutuo insolute, sostituendosi al coniuge rimasto inadempiente nei confronti della stessa banca, e che dunque, in virtù del rapporto obbligatorio tra loro due esistente per effetto di quanto pattuito in sede di omologa, aveva poi agito per il recupero di quanto corrisposto, avendo pieno diritto alla ripetizione nei confronti di quest'ultimo di quanta pagato alla banca.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza.
Nel merito, l'appellante ha dedotto che gli accordi contenuti nella omologa della separazione sono suscettibili di modifica ed hanno per natura valore rebus sic stantibus; ha dunque dedotto che i predetti accordi erano stati modificati a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c., e dunque era venuto meno l'obbligo a suo carico di corrispondere alla banca le rate del mutuo. Ha pertanto denunciato l'errore in cui era incorso il Giudice nel ritenere ancora validi ed operanti gli accordi negoziali contenuti nella omologa, concludendo, dunque, in accoglimento dell'appello, per la riforma della pronuncia impugnata.
Costituitasi, la appellata ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere che, a fondamento della propria pretesa creditoria, la potesse CP_1 validamente azionare il meccanismo di “accollo” contenuto nei patti di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Nola nell'anno 2003, atteso che, a suo dire, tale statuizione – avente valenza di per sé suscettibile di modifica per l'insorgere di circostanze sopravvenute – sarebbe poi venuta meno per effetto del ricorso ex art. 710 c.p.c., deciso in sede camerale dal Tribunale di Nola con decreto reso in data 15.12.2004, e poi integralmente confermato dal provvedimento n. 131/05 della Corte d'Appello di Napoli.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte, l'appellante ha omesso, nella sintetica esplicazione dell'unico motivo di appello, di indicare esattamente in virtù di quale specifica statuizione successiva al decreto di omologa della separazione del 15.1.2004, sarebbe venuta meno la statuizione sub d) per la quale “Il IG. si impegna al pagamento del mutuo gravante sull'appartamento sito in San Pt_1 Vitaliano, Via Petrarca Pal. 85”. Ciò posto, la lettura dei provvedimenti in parola Emai_1 sconfessa radicalmente l'assunto dell'appellante, atteso che nella parte motiva e nel dispositivo del decreto 15.12.2004, depositato il 7.1.2005, su ricorso ex art. 710 c.p.c., la statuizione in oggetto non
è stata affatto modificata dal Tribunale adito, che nella parte motiva ha dato atto di come le parti
“nell'ambito della libertà di autonomia senza dubbio esistente laddove trattasi di questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, hanno scelto di prevedere il pagamento delle rate di mutuo da parte del ”, ricordando altresì che, ove le stesse avessero voluto modificare tale accordo, Pt_1 avrebbero dovuto affrontare tale questione “o pervenendo ad un nuovo accordo ovvero in altra sede competente”, ed in ogni caso non dando spazio alcuno alla richiesta avanzata dal di modifica Pt_1 di tale statuizione, che non veniva pertanto accordata. Tale decisione non veniva modificata dalla
Corte d'Appello adita in sede di reclamo, che, col provvedimento 24 maggio 2005, depositato il
28.6.2005, interveniva solo nella modifica dell'importo statuito a carico del per il Pt_1 mantenimento della figlia, rideterminato da € 300,00 nella minor somma di € 200,00.
Dunque, in primo luogo deve ritenersi infondata la prospettazione dell'appellante circa il venir meno della statuizione di cui alla omologa della separazione, contenente la previsione a suo carico del pagamento integrale delle rate del mutuo, atteso che essa – a meno che non sia intervenuta diversa statuizione in sede di divorzio, ove sia stata già pronunciata la relativa sentenza, comunque non allegata dalle parti - non è stata mai modificata dal Tribunale, ed era pertanto pienamente valida ed efficace al momento della richiesta monitoria avanzata dalla CP_1
Ciò posto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con la pronuncia n.
3201/2014, passata in giudicato, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la pattuizione raggiunta tra le parti e contenuta nel decreto di omologa relativa all'obbligo assunto dall'appellante, va intesa come “accollo interno che spiega effetto nei rapporti tra i coniugi (presumibilmente debitori solidali nei confronti della banca per le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo)” con la conseguenza che, laddove la abbia adempiuto al pagamento delle rate di mutuo successive CP_1 all'accordo, per l'eventuale inadempimento del nei confronti della banca creditrice, ella ha Pt_1 pieno diritto, nei rapporti interni con il coniuge, alla ripetizione di quanto pagato, proprio in esecuzione dell'accollo interno di tale voce di spesa, connessa alle pattuizioni regolanti gli aspetti economici relativi alla disgregazione del nucleo familiare.
Pertanto, avendo indubbia valenza nel presente giudizio, quanto accertato con forza di giudicato dalla pronuncia n. 3201/2014 in relazione alla natura giuridica, al valore obbligatorio e all'efficacia temporale della pattuizione contenuta nel decreto di omologa della separazione, ed essendovi prova piena del pregresso pagamento delle somme oggetto di decreto ingiuntivo da parte della ed in CP_1 favore della banca (a fronte dell'inadempimento del , che avrebbe verosimilmente posto in Pt_1 pericolo la proprietà dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria), è stato correttamente affermato dal giudice di prime cure il diritto di credito della connesso alla sua volontà di ripetere CP_1 quanto corrisposto alla banca, proprio in virtù dell'accollo interno assunto dal , nei loro Pt_1 rapporti personali, in relazione alle somme corrisposte alla banca creditrice per il titolo specifico, oggetto dell'accollo.
Tali corrette valutazioni del giudice di prime cure non risultano affatto scalfite dal motivo di appello, atteso che – per quanto precedentemente esposto – la statuizione contenente l'accollo interno tra le parti non è mai stata oggetto di successiva modifica, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, e spiega dunque interamente la sua efficacia nei rapporti interni alle due parti in causa.
È dunque evidente l'infondatezza del motivo di appello, che va conseguentemente rigettato.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1233/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1833/2017 emessa dal Tribunale di Nola e pubblicata il
3.8.2017.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore della parte appellata, avv. Ersilia Guastafierro, che si dichiara antistataria, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il ConIGliere est.
Dott. Stefano Celentano