TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1596/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1596/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Lima (Perù) il 27 aprile 1970, residente a [...], rappresentata e difesa dalle avv.te Silvia Martini e Maria Chiara Aliani Soderi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in PI, via del Villone n. 59, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato in Controparte_1 C.F._2
Perù il 6 marzo 1965, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cecchi e Giacomo Sanesi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Prato, via Firenze, n. 27, g iusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13 agosto 2024, la IG.ra Parte_1 ha chiesto di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento
[...] del figlio minore (nato in data [...]) Persona_1 nato dalla relazione more uxorio in passato intrattenuta con il IG.
[...]
Controparte_1
La ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi con collocamento prevalente presso la madre;
“Disciplinare che il diritto di visita paterno secondo quanto risulterà in ragion dell'espletanda
Istruttoria”; porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 20 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini al fine di rinnovare la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; la giudice delegata ha concesso al convenuto nuovi termini per la costituzione in giudizio confermando la già fissata udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 5 dicembre 2024, davanti alla giudice delegata dal Collegio, è stata sentita la sola ricorrente;
il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio e presente fuori dall'aula di udienza, non si è costituito a mezzo di un difensore. La giudice delegata ne ha dichiarato la contumacia ed ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il IG. aderendo alla domanda di affidamento condiviso Controparte_1 del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con “con previsione di un diritto di visita paterno sostanzialmente libero in ragione dell'età del figlio e dei suoi desideri ed impegni”, ma chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese straordinarie e di riconoscere il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per il figlio.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e, con nota scritta depositata in data 24 luglio 2025, hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, alla stessa
assegnata;
Parte_1
2)Il padre potrà tenere il figlio con sé secondo un calendario di visita che sarà liberamente concordato con il figlio stesso, stante la sua età;
3)Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne e non autosufficiente, la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT nei termini di legge, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla IG.ra , alle coordinate bancarie Parte_1 già note;
4)Sempre a titolo di contributo al mantenimento ordinario, le parti pattuiscono altresì che l'assegno familiare per il figlio – attualmente il c.d.assegno unico – sia percepito integralmente dalla IG.ra nella misura del 100%, Parte_1 in continuità rispetto a quanto sinora occorso in ragione degli accordi già in essere tra le parti;
5)Il contributo al mantenimento sopra individuato rimarrà a carico del IG, CP_1 fino a quando il figlio non avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
6)Le Parti stabiliscono di ripartire nella misura del 50% su ciascun genitore le spese straordinarie così come determinate ed individuate dal Protocollo in uso al TRunale di PI. L'individuazione delle spese di tipo straordinario è rimessa all'art. 6 del nuovo Protocollo Famiglia concluso tra il TRunale di
PI e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di PI in data 1.10.2018.
Tale regime viene applicato a tutte le spese di natura straordinaria maturate precedentemente e successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024;
7)Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3 8) A definizione e tacitazione esclusivamente delle reciproche pretese relative ai rapporti economici (debitori e creditori) maturati precedentemente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024 TR PI (con espressa esclusione di ogni debenza maturata successivamente al detto deposito, la cui regolamentazione viene disciplinata al punto 9 che segue), le parti hanno concordato di disciplinare le debenze ancora dovute dal IG. alla CP_1 IG.ra , mediante la s crittura privata che si allega alla presente. Parte_1
9) Il IG. fermo l'impegno assunto al punto che precede, si impegna quindi CP_1 ed inoltre a corrispondere a favore della IG.ra il 50% delle Parte_1 ulteriori spese di natura straordinaria maturate successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024, che ella ha sostenuto nell'interesse del figlio, il tutto in conformità a quanto sopra indicato”.
3. In relazione alle domande avanzate, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 quanto alla domanda di affidamento del minore e ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento CE n. 4 del 2009 quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del minore, giacché il minore risiede abitualmente in Italia (cfr. certificato contestuale di residenza e stato di famiglia allegato al ricorso).
3.1. Sempre in ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre
1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento del minore e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE
n. 4/ 2009 per ciò che concerne il suo mantenimento.
4. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
5. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il TRunale di PI in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
4 a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore
[...]
(nato in data [...]) siano regolati in conformità Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in PI, nella camera di conIGlio del 16 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1596/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Lima (Perù) il 27 aprile 1970, residente a [...], rappresentata e difesa dalle avv.te Silvia Martini e Maria Chiara Aliani Soderi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in PI, via del Villone n. 59, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato in Controparte_1 C.F._2
Perù il 6 marzo 1965, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cecchi e Giacomo Sanesi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Prato, via Firenze, n. 27, g iusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13 agosto 2024, la IG.ra Parte_1 ha chiesto di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento
[...] del figlio minore (nato in data [...]) Persona_1 nato dalla relazione more uxorio in passato intrattenuta con il IG.
[...]
Controparte_1
La ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi con collocamento prevalente presso la madre;
“Disciplinare che il diritto di visita paterno secondo quanto risulterà in ragion dell'espletanda
Istruttoria”; porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 20 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini al fine di rinnovare la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; la giudice delegata ha concesso al convenuto nuovi termini per la costituzione in giudizio confermando la già fissata udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 5 dicembre 2024, davanti alla giudice delegata dal Collegio, è stata sentita la sola ricorrente;
il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio e presente fuori dall'aula di udienza, non si è costituito a mezzo di un difensore. La giudice delegata ne ha dichiarato la contumacia ed ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del figlio minore.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il IG. aderendo alla domanda di affidamento condiviso Controparte_1 del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con “con previsione di un diritto di visita paterno sostanzialmente libero in ragione dell'età del figlio e dei suoi desideri ed impegni”, ma chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese straordinarie e di riconoscere il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per il figlio.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e, con nota scritta depositata in data 24 luglio 2025, hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, alla stessa
assegnata;
Parte_1
2)Il padre potrà tenere il figlio con sé secondo un calendario di visita che sarà liberamente concordato con il figlio stesso, stante la sua età;
3)Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne e non autosufficiente, la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT nei termini di legge, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla IG.ra , alle coordinate bancarie Parte_1 già note;
4)Sempre a titolo di contributo al mantenimento ordinario, le parti pattuiscono altresì che l'assegno familiare per il figlio – attualmente il c.d.assegno unico – sia percepito integralmente dalla IG.ra nella misura del 100%, Parte_1 in continuità rispetto a quanto sinora occorso in ragione degli accordi già in essere tra le parti;
5)Il contributo al mantenimento sopra individuato rimarrà a carico del IG, CP_1 fino a quando il figlio non avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
6)Le Parti stabiliscono di ripartire nella misura del 50% su ciascun genitore le spese straordinarie così come determinate ed individuate dal Protocollo in uso al TRunale di PI. L'individuazione delle spese di tipo straordinario è rimessa all'art. 6 del nuovo Protocollo Famiglia concluso tra il TRunale di
PI e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di PI in data 1.10.2018.
Tale regime viene applicato a tutte le spese di natura straordinaria maturate precedentemente e successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024;
7)Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3 8) A definizione e tacitazione esclusivamente delle reciproche pretese relative ai rapporti economici (debitori e creditori) maturati precedentemente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024 TR PI (con espressa esclusione di ogni debenza maturata successivamente al detto deposito, la cui regolamentazione viene disciplinata al punto 9 che segue), le parti hanno concordato di disciplinare le debenze ancora dovute dal IG. alla CP_1 IG.ra , mediante la s crittura privata che si allega alla presente. Parte_1
9) Il IG. fermo l'impegno assunto al punto che precede, si impegna quindi CP_1 ed inoltre a corrispondere a favore della IG.ra il 50% delle Parte_1 ulteriori spese di natura straordinaria maturate successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1596/2024, che ella ha sostenuto nell'interesse del figlio, il tutto in conformità a quanto sopra indicato”.
3. In relazione alle domande avanzate, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 quanto alla domanda di affidamento del minore e ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento CE n. 4 del 2009 quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del minore, giacché il minore risiede abitualmente in Italia (cfr. certificato contestuale di residenza e stato di famiglia allegato al ricorso).
3.1. Sempre in ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre
1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento del minore e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE
n. 4/ 2009 per ciò che concerne il suo mantenimento.
4. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
5. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il TRunale di PI in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
4 a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore
[...]
(nato in data [...]) siano regolati in conformità Persona_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in PI, nella camera di conIGlio del 16 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
5