Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto da
AN RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 40/2024
depositata e resa pubblica il 04.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 647/2023,
munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.03.2024, anche ai
fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata
impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data
07.01.2025 espone quanto segue.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 40/2024 notificata in data 4.03.2024, e passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro
tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità, pari ad €. 1.000,00),
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico, nonché di condanna del medesimo alle penalità di mora, ex art.114, comma 4 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza del Tribunale ordinario, nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui “ ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ” (Tar AR, sentenza 186 del 2023).
Si rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento “ adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione ”; dunque l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario - che menziona infatti espressamente la cd. carta del docente - in favore della parte ricorrente con le modalità di seguito descritte.
Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015.
Il tutto con accessori come per legge, secondo quanto indicato dal medesimo Tribunale ordinario, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di AR, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e dispone quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO