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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2220/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. Maria Grazia TE
Convertini, come da mandato in atti;
E
, difeso e rappresentato dall'avv. Maria Grazia Convertini, Controparte_1
come da mandato in atti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 03/07/2025 le parti indicate in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in data 05/10/1996 nel Comune di Taranto;
che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 22.12.2000 e Per_1 Per_2
il 24.10.2005, e che la stessa era naufragata senza possibilità di riconciliazione,
adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 10/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi Passando all'esame del merito occorre dare atto che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 10.09.2025.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi TE
, nata a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto
[...]
il 05/10/1996 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto
dell'anno 1996, parte II, serie A, ufficio 7, numero 182;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi TE
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
indicate congiuntamente nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune competente;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola
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