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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 17/01/2025, alle ore 09:00, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 462/2021 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Roberto Bellucci – avv. Claudia Lisetti) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Raffaela Violini) Controparte_1
- opposto - nei confronti di
(avv. Controparte_2
Diego Rondoni)
- terzo chiamato in causa -
Per parte opponente è comparsa l'avv. Claudia Lisetti anche in sostituzione dell'avvocato Roberto Bellucci;
è altresì comparsa ai fini della pratica forense la dottoressa Persona_1
Per parte opposta è comparso l'avv. Carlo Smargiassi in sostituzione dell'avv.
Raffaela Violini.
Per la chiamata in causa è comparso l'avv. Diego Rondoni.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni
Pag. 1 di 20 del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e il rigetto delle avverse domande e/o eccezioni.
In ogni caso, l'avv. Lisetti insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nei propri scritti difensivi, con particolare riferimento all'espletamento di una CTU volta a verificare il corretto funzionamento del contatore del gas metano.
L'avv. Rondoni fa, altresì, presente di avere depositato in data 13/01/2025 foglio di precisazione delle conclusioni al quale si riporta.
L'avv. Smargiassi e l'avv. Rondoni si oppongono all'istanza di ammissione delle istanze istruttorie come anche oggi formulata dalla difesa di parte opponente.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 11:50.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Somministrazione di gas e energia elettrica Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 462/2021 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Roberto Bellucci – avv. Claudia Lisetti) Parte_1
- opponente - nei confronti di avv. Raffaela Violini) Controparte_1
- opposto - nei confronti di
(avv. Controparte_2
Diego Rondoni)
- terzo chiamato in causa - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 17 gennaio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/01/2021 la società
[...]
(poi ed ora società Controparte_3 Controparte_4 [...]
quale società incorporante per fusione della società CP_1 CP_4
si è rivolta al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto a
[...] Parte_1
il pagamento della somma complessiva di euro 10.890,90.
[...]
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto di avere regolarmente fornito all' energia elettrica e gas naturale ma che Parte_2 quest'ultimo aveva lasciato insolute la fattura n. 21081000049730 del 15/11/2018 dell'importo di euro 10.402,33, la fattura n. 20191000019430 del 19/04/2019
Pag. 3 di 20 dell'importo di euro 217,61 entrambe relative all'utenza di gas naturale n.
1000000000003199, nonché la fattura n. 20192000006254 del 20/06/2019 dell'importo di euro 270,96 relativa all'utenza di energia elettrica UTEEE00330.
La società creditrice ha altresì dedotto che , successivamente alla Parte_1
ricezione della suddetta fattura n. 21081000049730 del 15/11/2018 dell'importo di euro 10.402,33, pur avendo chiesto in data 11/04/2019 la rateizzazione di detto importo in 6 rate, riconoscendo il proprio debito ed accettando espressamente le clausole del piano di rientro, non aveva poi rispettato quanto concordato.
Con decreto ingiuntivo n. 2011/20, emesso in data 29 novembre 2020 e pubblicato in data 30 novembre 2020, il Tribunale di Perugia ha ingiunto a di Parte_1
pagare, immediatamente alla sua notifica, in favore della ricorrente la somma di euro
10.890,90 oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento.
Avverso tale decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 04/12/2020 e notificato in data 18/12/2020 a mezzo del servizio postale, ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27/01/2021.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha lamentato che la fattura n.
20181000010127 del 13 marzo 2018 di euro 14.552,73, relativa al consumo di gas naturale ed emessa precedentemente alle fatture azionate in sede monitoria, riporterebbe consumi non effettuati.
A tal proposito, l'opponente ha precisato di svolgere attività di essiccazione tabacco a partire dal mese di agosto fino al mese di ottobre di ogni anno (attività che, eccezionalmente, poteva protrarsi fino all'inizio di novembre) e che, pertanto, durante i mesi invernali l'impianto di essicazione rimane fermo.
Ha pertanto evidenziato l'incongruità consistente nel fatto che la società fornitrice del gas, dopo avere emesso la fattura, regolarmente saldata, n. 20171000080867 del
18/12/2017 per l'importo di euro 1.188,69 e recante a novembre 2017 una lettura dei consumi complessivi ammontante a 53.086 mc, aveva poi effettuato nei mesi di novembre 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018 letture con consumi pari a 0, ragione per cui doveva considerarsi incomprensibile la successiva lettura di mc 83.075 eseguita dall'addetto della società Aimet S.r.l. e la conseguente emissione della successiva fattura n. 20181000010127 del 13 marzo 2018 con cui gli erano stati
Pag. 4 di 20 addebitati consumi per ulteriori mc. 32.351 quanto, invece, gli impianti di essiccazione del tabacco nel periodo invernale erano rimasti fermi.
L'opponente ha, altresì, sostenuto di avere vanamente richiesto più volte alla società fornitrice una verifica metrica del contatore del gas, che era stato poi sostituito in data 29/06/2018, e di avere comunque provveduto al pagamento della fattura n.
20181000010127 del 13/03/2018 al solo scopo di scongiurare il distacco della fornitura di gas metano, essendo ormai lo stabilimento prossimo alla ripresa della sua attività di essiccazione e nutrendo l'aspettativa di vedersi compensata detta somma con quelle dovute per i futuri consumi.
Ha inoltre precisato di essere stato costretto a chiedere una rateizzazione ad aprile
2019 rispetto alla fattura n. 21081000049730 relativa ai consumi della nuova stagione.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
- Sospendere ex art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa
NEL MERITO
- Dichiarare, previo accertamento della non debenza della somma di € 14552,73 portata dalla fattura n. 20181000010127 del 13/03/2018, la compensazione tra i crediti rispettivamente vantati fra le parti ex art. 1243 cc.
- Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza di quanto domandato dall' Controparte_3 in via monitoria e per l'effetto;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 2011/2020 del 30 novembre 2020 emesso dal
Tribunale di Perugia;
In via riconvenzionale
Condannare la società Aimet S.r.l. al pagamento in favore del sig. della Pt_1
differenza tra quanto effettivamente pagato dal per la fattura n. Pt_1
20181000010127 del 13/03/2018 e quanto dovuto ad AIMET pari ad € 3.661,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Pag. 5 di 20 Si è costituita in giudizio la società quale incorporante di Aimet Controparte_4
S.r.l., eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, precisando il proprio ruolo di società fornitrice e venditrice di gas che fattura al cliente finale sulla base dei consumi comunicatigli dalla società di distribuzione di cui ha Controparte_5
chiesto la chiamata in giudizio.
Ha evidenziato che il aveva provveduto al pagamento della fattura n. Pt_1
20181000010127, emessa precedentemente a quelle azionate in sede monitoria, senza avere mai sollevato alcuna contestazione e che nel verbale del 29/06/2018 redatto a seguito della sostituzione del contatore dei consumi del gas metano, sebbene informato con lettera del 08/06/2018 sulla possibilità e sulle modalità per chiedere la verifica metrica del contatore, l'odierno opponente aveva dichiarato di rinunciarvi, riconoscendo esplicitamente il credito relativo alla fattura n.
21081000049730 e chiedendone inoltre la rateizzazione, salvo poi non onorare l'impegno.
Su tali premesse, ha così concluso:
“1) IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare la domanda avversaria improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Consentire ad la chiamata in causa della società Controparte_4 [...]
(CF-P.iva: , con sede in Umbertide, Controparte_6 P.IVA_1
Piazza Matteotti n. 1, per le ragioni di narrativa, e per l'effetto, fissarsi nuova udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
2) NEL MERITO
Respingere integralmente l'opposizione di parte attrice ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente, al pagamento della somma di € 10.890,90, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa e comunque nei limiti della somma ingiunta.
Pag. 6 di 20 3) IN SUBORDINE
- Laddove venisse riscontrato un errore in ordine alla quantificazione dei consumi del Sig. , quale titolare dell' , di Parte_1 Parte_2 cui all'utenza oggetto del presente giudizio accertare e dichiarare il corretto comportamento di e pertanto mandarla esente da alcuna Controparte_4
responsabilità, condannando la società Controparte_6
a rimborsare quanto pagato da Aimet S.r.l., in relazione ai consumi errati, in
[...]
favore della società di distribuzione.
- laddove venisse riconosciuto un credito dell'opponente nei confronti della società opposta voglia dichiarare la compensazione dei rispettivi crediti;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione, oltre spese generali 15 % ex art. 14 l.p.”.
Con decreto emesso in data 23/04/2021 l'originaria giudice assegnataria ha accolto la richiesta formulata dalla difesa della società opposta di chiamata in causa dell (di seguito, , Controparte_6 CP_7
differendo a successiva data l'udienza di prima comparizione delle parti.
Nel costituirsi in giudizio la terza chiamata in causa premessa una CP_7
descrizione del funzionamento del mercato italiano del Gas metano a seguito della sua liberalizzazione attuata nel 2020 ed esposte le funzioni dei soggetti ivi operanti, confermato il proprio ruolo di società distributrice del gas, ha evidenziato di avere, nei mesi invernali del 2017, sospeso la lettura del contatore del gas installato al servizio dell'impianto di essiccazione di e di avere poi Parte_3 Pt_1
provveduto alle relative rettifiche già a gennaio 2018, evidenziando che anche negli anni precedenti si erano verificati, anche durante i mesi finali dell'anno (novembre e, eccezionalmente, anche dicembre), consumi in linea con quelli in contestazione fatturati al proprio cliente finale dalla Controparte_3
come risultate dallo storico del consumo relativo all'utenza
[...] Pt_1
mostrante consumi annui vicini a quelli fatturati nel 2017 e da questi contestati.
Rispetto alla ricostruzione in fatto offerta dal visto l'importo che Pt_1 quest'ultimo avrebbe dovuto pagare in virtù della lettura rettificata dei consumi, la ha precisato di avere provveduto, a fine gennaio 2018, a convocare CP_7
Pag. 7 di 20 l'odierno opponente presso i propri ufficio, nonché di avere accertato che il contatore del gas metano non presentava anomalie o manomissioni;
ha precisato che lo stesso in sede di sostituzione del contatore del gas (operazione eseguita Pt_1 nell'ambito della già programmata campagna di sostituzione dei Punti di
Riconsegna), aveva sottoscritto un documento dichiarando espressamente di rinunciare alla verifica metrica del contatore sostituito, nonché di avere più volte informato l'utente della possibilità di richiedere, tramite la società fornitrice, detta verifica metrica.
La società chiamata in causa, contestando quanto dedotto sul punto dall'opponente, ha infine sostenuto la corretta installazione per l'impianto di essiccazione del tabacco di cui il è titolare di un contatore del gas metano classificato G10, e non un Pt_1
contatore in classe G40 destinato ad utenze domestiche, e che lo stesso, in base a norme intervenute successivamente rispetto a quelle richiamate dall'opponente, era stato tempestivamente sostituito a fine giugno 2018, vale a dire entro il termine del
31/12/2018 previsto nell'Allegato A alla Delibera 27/12/2013 n. 631/2013/Rgas.
Su tali premesse ha così concluso:
“- accertare e dichiarare che nessun errore è stato commesso dall'
[...]
nella quantificazione dei consumi legati Controparte_6
all'utenza oggetto del presente giudizio, facente capo all' Parte_2
e per l'effetto
[...]
- dichiarare che l' nulla deve ad Controparte_6
società incorporante Aimet S.r.l., a titolo di rimborso e/o a Controparte_4 qualsiasi altro titolo e per qualsivoglia ragione”.
Perfezionata la regolare costituzione in giudizio delle parti, con ordinanza resa in data 28/08/2022 lo scrivente, al quale era stato nel frattempo riassegnata la causa, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dal TICO.
Successivamente all'esito negativo della suddetta procedura di conciliazione, in data
18/01/2024 si è costituita in giudizio la società quale società Controparte_1
incorporante per fusione della società concessi alle parti i termini Controparte_4
Pag. 8 di 20 per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., con ordinanza del
17/07/2024 la causa è stata ritenuta matura e decidibile allo stato degli atti del giudizio: la stessa è stata pertanto rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, per la sua definizione ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità
e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì
Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore
Pag. 9 di 20 parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
3. Merito della controversia
Se tale è il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante deve muoversi ai fini della decisione, anzitutto, occorre verificare se e in che misura parte opposta abbia adempiuto al principale onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del credito ingiunto.
Nel caso di specie, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito sin dalla fase monitoria una prova documentale adeguata allegando il contratto di somministrazione, le fatture, l'estratto autentico notarile e le raccomandate di sollecito.
A sua volta, l'opponente ha dedotto la eccessività dei consumi registrati nel periodo che ha fatto oggetto di contestazione, attribuendoli ad un asserito malfunzionamento del contatore, dovendo considerarsi pacifico il dato numerico oggettivo dei consumi riportato nel misuratore poi sostituito.
A sostegno di tale assunto, anzitutto, l'opponente ha evidenziato come dalla documentazione in atti risulti che la propria attività di essiccazione del tabacco si concentri nei mesi di agosto-ottobre di ogni anno (eccezionalmente fino a novembre) con spegnimento dell'impianto di essiccazione fino all'agosto dell'anno successivo.
Tale circostanza, rispetto alla quale la difesa dell'opponente aveva chiesto una prova orale, deve considerarsi attestata e ricavabile sia dagli storici dei consumi riscontrati nel corso degli anni di durata del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sia dagli stessi consumi dell'elettricità dell'impianto di essicazione risultanti dalle bollette prodotte dall'opponete, che mostrano una consistente diminuzione del consumo di energia elettrice nei mesi di sospensione dell'attività.
Pag. 10 di 20 Secondo la tesi difensiva dell'opponente, tali circostanze presenterebbero le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza tali da dimostrare l'impossibilità dei consumi addebitati con la fattura n. 20181000010127.
Per la verità, la società opposta e, soprattutto, la società chiamata in causa non hanno sostenuto che l'impianto di essiccazione del tabacco dell'opponente avesse continuato a funzionare durante i mesi successivi al novembre 2017, quanto piuttosto che le letture dei consumi comunicate in un primo momento erano state poi rettificate in quanto erronee ovvero, come pure sostenuto dalla terza chiamata in causa, in quanto per un certo periodo non erano state eseguite le letture.
Deve ribadirsi che non è in contestazione tra le parti il fatto che il contatore, poi sostituito a fine giugno 2018, recasse una lettura finale di 83.075 mc mentre le letture comunicate all'utente per i mesi di novembre 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018 facessero riferimento ad un consumo complessivo finale pari a mc 53.086, in variazione rispetto alla rilevazione di ottobre 2017 pari a mc 50.724; e, come del resto sostenuto dalla stessa difesa di parte opponente, appare poco comprensibile che l'asserito errore di lettura da parte della società distributrice (poi CP_7
rettificato a gennaio 2018) abbia riguardato ben tre cifre, vale a dire quella delle decine di migliaia, quelle delle decine e quelle delle unità.
Pertanto, i suddetti dati del contatore del gas, seppur contestati nel merito dall'opponente, devono considerarsi pacificamente essere quelli riportati dal contatore poi sostituito e sono documentati anche dall'esame delle fotografie prodotte in atti nonché certificati nella misura finale dal verbale di sostituzione del misuratore.
Dal punto di vista presuntivo, allo stesso tempo, va però anche osservato che, in realtà, i consumi di gas metano dell'anno 2017 non paiono discostarsi di molto dai consumi del gas dell'azienda dell'opponente per come risultante dagli storici in atti;
e anzi, ove venisse ritenuta corretta la lettura del contatore di mc. 53.086, vale a dire sottraendo dal consumo finale registrato sul misuratore i circa 30.000 mc. contestati dall'opponente, si arriverebbe alla conclusione che nel 2017 l'azienda di quest'ultimo avrebbe fatto registrare consumi di gas molto inferiori a quelli
Pag. 11 di 20 mediamente risultanti negli anni precedenti (si confronti, ad esempio, il consumo registrato nel 2015 pari a complessivi mc. 65.479).
Ciò premesso, con riferimento alle controversie concernenti i crediti derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica appare sin da ora opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha precisato che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore
o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)" (Cass. 13605/2019).
Pag. 12 di 20 Più di recente la Corte di Cassazione ha specificatamente ribadito che “… Vertendosi infatti in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) la società utente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” ( Cass. n. 297/2020).
Ciò detto, prima di trarre le conclusioni, appare opportuno effettuare alcune precisazioni.
Dalla documentazione contrattuale in atti (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta), emerge che gli eventuali errori di lettura daranno luogo a conguagli degli importi
(art. 6), che in caso di mancanza di autolettura da parte dell'utente o di lettura da parte dell'impresa di distribuzione, la fatturazione verrà fatta in acconto sul consumo presunto (art. 7) e che, nel caso di specie, la fatturazione doveva essere mensile in quanto cliente oltre 5.000 mc di consumo (art. 8); ritiene tuttavia lo scrivente che il rispetto o meno di tali previsioni contrattuali sia irrilevante ai fini della presente decisione in quanto, per un verso, pur a fronte della previsione di una lettura mensile, viene fatta salva la possibilità di un conguaglio in rettifica e, per altro verso, non compete alla società fornitrice il compito di procedere alla lettura del contatore.
A ciò si aggiunga che lo stesso utente, in base alla diligenza qualificata dallo stesso pretendibile quale imprenditore, avrebbe potuto procedere alla lettura del contatore e rendersi conto sin da subito degli asseriti consumi abnormi.
Pag. 13 di 20 In secondo luogo, va evidenziato, come del resto pacifico tra le parti, che le contestazioni dell'opponente hanno ad oggetto non la congruità dei consumi successivi alla sostituzione del contatore avvenuta nel mese di giugno del 2018
(rispetto ai quali la società opposta ha emesso le fatture poi azionate in sede monitoria), ma l'erroneità dei consumi addebitati con la fattura n. 20181000010127 del marzo 2018, che il ha sostenuto di avere saldato solamente Pt_1 nell'aspettativa di vedersi riconoscere scontato detto importo, in quanto errato, sui consumi successivi.
Ne consegue che il credito ingiunto è, di per sé, incontestato e, persino, ammesso dallo stesso utente che, infatti, ha sottoscritto in data 11/04/2019 un piano di rientro dell'esposizione debitoria nei confronti della con il quale ha CP_7 espressamente riconosciuto “… senza riserva alcuna e per propria volontà il debito indicato nella copia di accordo allegato” accettando la dilazione del pagamento
(doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta prodotto in sede monitoria).
La contestazione dell'opponente si incentra, invece, su un importo relativo ad un credito per consumo di gas metano che era stato già onorato a suo tempo, vale a dire prima dell'emissione delle fatture prodotte in sede monitoria ai fini dell'ottenimento del decreto di ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione.
In punto di diritto, la domanda formulata dall'opponente sotto forma di eccezione di compensazione potrebbe avere un suo fondamento giuridico solo ove la stessa fosse riqualificata in termini di previo accertamento di indebito oggettivo rispetto al credito esposto nella fattura n. 20181000010127 del 13/03/2018: infatti, a stretto rigore, quelli di cui viene chiesta la compensazione non sono poste creditorie contrapposte, ma crediti della con la conseguenza che una eventuale compensazione ex CP_7
art. 1241 e seguenti del codice civile è giuridicamente predicabile solo previo accertamento dell'esistenza di un indebito oggettivo.
Del resto, è lo stesso opponente a concludere chiedendo l'accertamento di non debenza dell'importo esposto nella suddetta fattura nonché, in via riconvenzionale, instando per la restituzione dell'eccedenza; e tale conclusione consente allo scrivente di qualificare detta parte della domanda in termini di azione di accertamento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile, che rappresenta, come sopra
Pag. 14 di 20 detto, il presupposto indispensabile per il riconoscimento del controcredito di cui l'opponente chiede in parte la “compensazione” oltre che, in via riconvenzionale, la refusione della somma eccedente.
Ciò osservato, si rileva ulteriormente che l'art. 1246 del codice civile al punto n. 4 esclude la compensazione nel caso di rinuncia preventiva del debitore;
occorre verificare se tale rinuncia preventiva possa essere validamente espressa anche in forma tacita.
Ritiene lo scrivente che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dall'opponente, che ha provveduto a saldare l'importo della fattura n. 20181000010127 senza nulla eccepire o riservare, può indubbiamente presentarsi come un comportamento concludente costituente una rinuncia tacita preventiva al diritto a contrapporre l'importo pagato in compensazione dei futuri crediti vantabili dalla società fornitrice del gas.
La circostanza che la società di distribuzione abbia riconosciuto che nei CP_7
primi mesi del 2019 il le avesse manifestato dubbi sul consumo fatturato a Pt_1
febbraio 2018 invitandolo persino a chiedere la verifica del misuratore, non può assumere rilievo rispetto alla suddetta rinuncia tacita preventiva, essendosi quest'ultima perfezionata già a seguito del pagamento, senza riserve, del credito esposto nella fattura n. 20181000010127; non senza considerare che depone per una rinuncia quantomeno tacita anche la successiva richiesta di dilazione del pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 21081000049730 del 15/11/2018.
In altri termini, il comportamento tenuto dal lascia inequivocabilmente Pt_1
desumere tale preventiva rinuncia ad avvalersi di una eventuale compensazione del proprio credito (previo accertamento di un indebito oggettivo) rispetto ad un credito futuro, avendo egli effettuato senza sollevare alcuna riserva o contestazione il pagamento del credito portato dalla fattura n. 20181000010127 ed avendo, successivamente, chiesto persino una dilazione del pagamento dell'importo esposto nella fattura n. 21081000049730 del 15/11/2018, riconoscendo pertanto anche questo credito ancora una volta senza nulla eccepire o riservarsi sul punto.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che solo nel mese di settembre del 2019
l'opponente, tramite i propri legali, ha chiesto la verifica del contatore (doc. 3 del
Pag. 15 di 20 fascicolo di parte opponente): risulta, pertanto, che l'unica contestazione dei consumi provata dal è successiva al sollecito proveniente dalla di onorare Pt_1 CP_7
il piano di rateizzazione.
In particolare, dall'analisi della documentazione in atti è possibile ricavare quanto segue:
- verso la fine del mese di gennaio 2018 l'opponente è stato convocato presso la per essere messo al corrente della fattura con i consumi rettificati;
CP_7
- ricevuta la fattura n. 20181000010127 del 13/0372018, il ha provveduto Pt_1
senza riserve al suo pagamento;
- alla fine del mese di giugno 29018 il contatore del gas veniva sostituito e, contestualmente, il ha rinunciarto all'esecuzione della sua verifica metrica;
Pt_1
- nel mese di aprile 2019 il ha sottoscritto il Piano di rientro e Pt_1 riconoscimento debito riconoscendo “… senza riserva alcuna e per propria volontà il debito indicato nella copia di accordo allegato” e accettando la dilazione del pagamento, senza onorarne l'esecuzione;
- nel mese di luglio 2019 il si è accordato con un nuovo fornitore;
Pt_1
- solo nel mese di settembre 2019, tramite i propri legali, il ha inviato una Pt_1
lettera di contestazione dei consumi chiedendo la verifica metrica del contatore.
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che la possibilità giuridica di una rinuncia preventiva implicita è ammessa dalla stessa giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza 12 marzo 1994, n. 2423; Corte di
Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 21 gennaio 1999, n. 535).
A fronte di tali dati (pagamento dell'importo della fattura n. 20181000010127 del
13/03/2018 e riconoscimento mediante sottoscrizione nel mese di aprile 2019 di una richiesta di rateizzazione del credito portato dalla fattura n. 21081000049730 del
15/11/2018), non possono assumere alcun rilievo le allegazioni difensive dell'opponente in ordine all'affidamento riposto nella “compensazione” di poste creditorie a seguito di un controllo del contatore, e alla necessità di pagare per scongiurare il rischio di mancata ripresa nel periodo estivo delle lavorazioni di essiccazione del tabacco a causa di una sospensione della fornitura del gas per morosità essendo, del resto, contraddittorio che il debitore in un primo tempo avesse
Pag. 16 di 20 avanzato richiesta di concessione di un piano di rateizzazione per poi decidere di non darvi seguito sospendendo il pagamento della fattura n.21081000049730 in attesa della definizione del contenzioso in atti.
Del resto, per sua stessa ammissione, l'opponente già in 01/07/2019 era passato ad un nuovo fornitore di gas metano, scongiurando il suddetto pericolo di mancata ripresa nel mese di agosto dell'attività di essicazione del tabacco.
In conclusione, l'insieme di tali comportamenti rappresentano inequivoci elementi presuntivi sufficienti e tali da comportare la suddetta rinuncia;
quindi, anche ritenendo, previa la riqualificazione della domanda in termini di accertamento di indebito oggettivo, ammissibile in punto di diritto la richiesta di “compensazione” formulata dall'opponente, tale domanda non può essere accolta atteso che il comportamento dell'opponente induce inequivocabilmente alla conclusione che lo stesso vi aveva preventivamente e, quantomeno, tacitamente rinunciato.
Anche per tale ragione lo scrivente ha ritenuto di non accogliere l'istanza formulata dalla difesa dell'opponente avente ad oggetto l'espletamento di una CTU sul funzionamento del contatore del gas sostituito nel giugno 2018.
In effetti, la circostanza che il avesse rinunciato alla verifica metrica del Pt_1
contatore (si veda il Verbale sostituzione contatore del 29/06/2018, che riporta la firma dell'utente nella parte in cui lo stesso dichiara di rinunciare alla verifica metrica del misuratore sostituito: doc. 4 e 17 di parte opponente;
doc. 7 della terza chiamata in causa) non escludeva, di per sé ed in ipotesi, il possibile espletamento della CTU richiesta, né risulta in atti l'esistenza di impedimenti dovuti a previsioni contrattuali;
semmai, anche alla luce dei generali principi di buona fede e diligenza, appare corretto quanto sostenuto dalla società distributrice sul fatto che, avendo il cliente rinunciato alla verifica metrica, doveva considerarsi venuto meno ogni obbligo di conservazione del contatore.
Tuttavia, oltre alle ragioni espresse nell'ordinanza riservata del 17/07/2024, per i motivi sopra esposti, il rigetto della suddetta istanza istruttoria è stato dettato anche dall'inutilità dell'espletamento della CTU, attesa la preventiva rinuncia tacita dell'opponente di fare valere la compensazione di un credito risultante
Pag. 17 di 20 dall'accertamento di un indebito oggettivo generato dal pagamento della fattura n.
20181000010127.
Va inoltre opportunamente precisato che non trova alcun riscontro probatorio né offerta di prova sul punto la deduzione secondo cui l'opponente avrebbe a più riprese richiesto una verifica metrica del contatore in quanto è solo con la missiva del settembre 2019 a firma dei propri legali e in risposta al sollecito di pagamento di quanto concordato nel piano di rateizzazione che l'opponente ha avanzato richiesta di verifica metrica (doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Inoltre, è documentalmente provato che, prima dell'intervento di sostituzione del contatore del 29/06/2018, l'utente fosse stato preavvertito dall'impresa di distribuzione della possibilità di richiedere, tramite la venditrice-fornitrice, la verifica metrica entro 15 giorni dalla sostituzione (doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta;
doc. 6 del fascicolo della terza chiamata in causa).
Sul punto va ulteriormente precisato che alla già citata missiva a firma dei legali dell'opponente del settembre 2019 la società opposta ha fornito riscontro con email del 14/10/2019 comunicando al cliente di avere trasmesso alla società distributrice la richiesta di verifica dei consumi e allegando la risposta della società distributrice e i relativi allegati (doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta):
In particolare, la richiesta formulata dalla società Aimet S.r.l. in data 23/09/2019 aveva questo contenuto:
Parte_4
Cont la presente per comunicarvi che il cliente P.IVA Parte_5
relativamente al PDR 11712040010033, contesta al nostro ufficio P.IVA_2
legale i consumi fatturati relativamente al periodo dal 30/11/2017 al 29/06/2018.
Si richiede verifica dei consumi ed eventuale ricostruzione degli stessi.
Inoltre si fa presente che in data 29/06/2018 c'è stata comunicata la sostituzione del misuratore.
Con la presente si chiede la copia del verbale di sostituzione del misuratore
(supportato da eventuali foto allegate) e tutte le letture effettuate sul PDR
11712040010033 dal 30/11/2017 al 29/06/2018 oltre a tutta la documentazione a supporto in Vostro possesso.
Pag. 18 di 20 Restiamo in attesa di cortese e celere riscontro.
Tale richiesta veniva così riscontrata dalla società Controparte_6
“Spett.le Aimet, relativamente alla richiesta in calce, con la presente siamo ad inviare la seguente documentazione:
1. Letture del periodo, dove sono contenute tutte le letture rilevate ed inviatevi nel periodo dal 30/11/2017 al 29/06/2018.
2. Storico dei consumi, dove sono contenuti tutti i consumi del cliente finale suddivisi per anno dal 2011 al 2017.
3. Avviso al cliente finale del 08/06/2018 per comunicare l'intervento di sostituzione programmata del misuratore.
4. Ordine di lavoro interno per la sostituzione del misuratore (con tutti i dati relativi al cliente finale) e copia del verbale dell'attività eseguita dai nostri tecnici in data 29/06/2018 firmata dal cliente finale.
5. Foto relativa alla lettura del misuratore eseguita nel periodo considerato.
Si precisa che, a seguito di un controllo accurato sui dati trasmessi dalla società da noi incaricata di eseguire le letture, abbiamo riscontrato un errore di trasmissione sulla lettura effettuata in data 31/01/2018 che è stata trasmessa pari a 53.086 quando invece era pari a 83.075.
Ricordiamo inoltre che la sostituzione programmata del misuratore si è resa necessaria ai sensi della delibera ARG/gas 155/08, che prevede l'installazione obbligatoria di dispositivi elettronici per la correzione dei volumi gas sui misuratori con calibro superiore a G6.
Alleghiamo anche il file dei consumi storici degli anni compresi tra il 2011 e il 2017, dal quale si evince che valori di consumo prossimi a quelli del periodo di verifica richiesto sono stati raggiunti anche nell'anno 2015”.
In estrema sintesi, le domande proposte dall'opponente devono essere rigettate in quanto, a tacere d'altro, dagli atti di causa emerge quantomeno una preventiva rinuncia di quest'ultimo alla più volte accennata compensazione, che comporta ovviamente anche una rinuncia a far valere la ripetizione di eccedenze corrisposte, dovendosi concludere che l'avvenuto pagamento, senza riserva alcuna, dell'importo
Pag. 19 di 20 della fattura n. 20181000010127 sia incompatibile con una successiva contestazione della debenza di tali somme rappresentando un inequivoco riconoscimento di debito.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
03. Spese di lite
Al rigetto della domanda consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della società opponente alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara, ai sensi dell'art. 653, comma 1° c.p.c., l'efficacia esecutiva;
- condanna a rifondere alla società le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio, che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_6
le spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in euro
[...]
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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