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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200010480418000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200010480418000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2361/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 3038/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato la cartella di pagamento n. 29120200010480418000.
La parte appellante deduce la tardività del ricorso di primo grado non rilevata dal primo giudice.
La parte appellata non risulta costituita nel giudizio di appello emerge una consultazione telematica del fascicolo processuale avvenuta il 27.10.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Dagli atti emerge che:
– la cartella impugnata è stata notificata in data 14.03.2022;
– il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato via PEC dalla contribuente il 13.06.2022, dunque oltre il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992;
– nel primo grado la ricorrente non ha prodotto la prova della tempestività del ricorso, né gli atti di notifica della cartella, come risulta dagli atti processuali;
Pertanto risulta integrata la tardività del ricorso originario, con conseguente inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
L'accoglimento dell'appello per ragioni processuali assorbenti rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi sollevati dall'appellante.
L'appellata, benché vittoriosa in primo grado, non si è costituita nel presente grado con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito complessivo e della natura processuale della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200010480418000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200010480418000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2361/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 3038/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato la cartella di pagamento n. 29120200010480418000.
La parte appellante deduce la tardività del ricorso di primo grado non rilevata dal primo giudice.
La parte appellata non risulta costituita nel giudizio di appello emerge una consultazione telematica del fascicolo processuale avvenuta il 27.10.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
Dagli atti emerge che:
– la cartella impugnata è stata notificata in data 14.03.2022;
– il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato via PEC dalla contribuente il 13.06.2022, dunque oltre il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992;
– nel primo grado la ricorrente non ha prodotto la prova della tempestività del ricorso, né gli atti di notifica della cartella, come risulta dagli atti processuali;
Pertanto risulta integrata la tardività del ricorso originario, con conseguente inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
L'accoglimento dell'appello per ragioni processuali assorbenti rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi sollevati dall'appellante.
L'appellata, benché vittoriosa in primo grado, non si è costituita nel presente grado con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito complessivo e della natura processuale della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente