Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Integra il requisito della minaccia, costitutivo della fattispecie criminosa della violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, l'uso di espressioni del tipo "a questi facciamo prendere tre anni come abbiamo fatto con il maresciallo Spinelli" pronunciate dai soggetti interessati dall'accertamento nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia municipale, impegnati a redigere un verbale di contravvenzione per violazione del regolamento comunale, perché l'idoneità della minaccia va valutata con giudizio "ex ante", a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 32390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32390 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 705
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 003253/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU NN, N. IL 06/10/1950;
2) LA DOMENICO, N. IL 27/04/1968;
avverso SENTENZA del 11/05/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la diffamazione e per il rigetto per la resistenza.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 30.6.2004, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato AR NA colpevole del reato di cui all'art. 336 c.p. (perché, allo scopo di impedire l'accertamento di violazioni del regolamento comunale, minacciava i pubblici ufficiali NA e De IC, entrambi appartenenti al Comando di Polizia Municipale, dicendo: "A questi faremo prendere tre anni di carcere"; in Taranto durante il mercato settimanale il 17-4-1999) e la stessa AR e LA NI colpevoli del reato di cui all'art. 595 c.p. (per avere, nella loro qualità di commercianti ambulanti presso il mercato rionale del Quartiere Tamburi, comunicando con numerosi astanti del mercato e indicando i VV.UU. NA VA e De IC IO in servizio presso il suddetto mercato per rituali controlli amministrativi, offeso la reputazione di NE DO, pronunciando le seguenti parole: "Abbiamo fatto prendere tre anni e mezzo al m.llo NE, ora a questi faremo prendere tre anni"; in Taranto il 17-4-1999) e, previa unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati ascritti alla AR, ha condannato quest'ultima alla pena di mesi sette di reclusione e il LA a quella di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati, lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 336 c.p. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la condotta tenuta dalla AR non concreta gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l'imputata non ha inteso coartare la volontà dei pubblici ufficiali, i quali hanno comunque proceduto in tutta libertà ad effettuare l'accertamento richiesto. La frase pronunciata dalla prevenuta non ha affatto intimidito o generato timore limitando la libertà personale degli agenti, i quali hanno insistito nella loro attività di controllo presso il banco di vendita del LA e della AR. Del resto, il minacciare un'azione giudiziaria non appare condotta idonea a costituire reato. Con un secondo motivo il difensore denuncia la violazione dell'art.595 c.p. Sostiene che nella specie non sussiste l'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione attribuito agli imputati, in quanto la frase da questi pronunciata non può considerarsi offensiva della reputazione del RE NE, poiché faceva riferimento ad una circostanza che aveva avuto una notevole rilevanza nell'ambiente locale. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha ritenuto certo, sulla scorta delle deposizioni rese in sede testimoniale dai Vigili Urbani NA e De IC, che costoro si stavano accingendo ad elevare nei confronti degli imputati una contravvenzione per violazione del regolamento comunale, per irregolare esposizione della merce (abbigliamento), ed avevano invitato il LA a seguirli per redigere il verbale, allorché furono minacciati dapprima dalla AR e poi dal figlio, con la frase "A questi facciamo prendere tre anni come abbiamo fatto con il RE NE", il giudice del gravame ha altresì dato atto che il RE NE, sentito in qualità di teste, ha confermato di essere stato sottoposto a procedimento penale in seguito a una denuncia sporta dai due prevenuti e di essere stato condannato in primo grado alla pena di tre anni di reclusione, con sentenza non ancora divenuta irrevocabile.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale della vicenda, insindacabile in questa sede, legittimamente la Corte di merito ha ravvisato nella frase pronunciata dalla AR all'indirizzo dei due Vigili Urbani gli estremi del contestato reato di minaccia a pubblico ufficiale, sul rilievo che la prospettiva di una denuncia calunniosa e di un processo ingiusto in ritorsione all'attività di controllo svolta dai Vigili Urbani era idonea a turbare la capacità di autodeterminazione ed azione degli operanti.
Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, infatti, nel reato previsto dall'art. 336 c.p., l'idoneità della minaccia posta in essere dall'agente per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o servizio deve essere valutata con un giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio;
con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Cass. Sez. 6, 16-6-2004 n. 33429;
Cass. Sez. 6, 31-10-2007 n. 44850; Cass. Sez. 6, 7-2-2007 n. 34880). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, pertanto, una volta acclarata la potenziale idoneità della frase intimidatoria della AR a coartare la libertà di azione dei due vigili, non vale ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in esame il fatto che i pubblici ufficiali non siano stati in concreto intimiditi dalla minaccia e che il male loro prospettato non abbia avuto un concreto esito.
Non par dubbio, d'altro canto, che anche la minaccia di ricorrere all'autorità giudiziaria possa valere ad integrare il reato di cui all'art. 336 c.p., allorché non venga formulata allo scopo di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare la volontà del pubblico ufficiale, al fine di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri o ad omettere un atto del suo ufficio;
e ciò tanto più nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui, come è stato accertato dai giudici di merito, il fatto minacciato consista nella presentazione di una denuncia penale calunniosa.
2) Appare invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Secondo un principio affermato da questa Corte, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 595 c.p., è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive, con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione (Cass. Sez. 5, 27-4-1990 n. 11492; Cass. Sez. 5, 15-10- 1987 n. 6671). Nel caso in esame, risulta palese la mancanza del dolo della diffamazione, in quanto il riferimento alla vicenda giudiziaria dello NE, nel contesto dell'espressione usata dagli imputati, era chiaramente inteso a rafforzare la minaccia nei confronti dei due vigili urbani, ricordando loro che i prevenuti avevano già denunciato un altro agente e ottenuto la sua condanna penale. La condotta dei ricorrenti, pertanto, non tradisce la consapevolezza degli stessi della idoneità delle parole rivolte ai due pubblici ufficiali ad offendere la reputazione dello NE. Di conseguenza, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di diffamazione, in quanto il fatto non costituisce reato.
Per effetto di tale pronuncia, la pena inflitta alla AR, decurtata dell'aumento per la continuazione per il reato di diffamazione, va rideterminata, per il solo reato di minaccia a pubblico ufficiale, nel minimo edittale di mesi sei di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della AR e del LA limitatamente al reato di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato.
Rigetta nel resto il ricorso della AR, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008