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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6004/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Quinta Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Marianna D'Avino Presidente FR Falla Trella Consigliera Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6004/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(Codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
(Codice fiscale ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pieremilio Sammarco (CF:
) elettivamente domiciliati presso lo Studio Sammarco in C.F._3
Roma, Via Muzio Clementi n. 48, giusta procura in atti
- appellanti –
E
Avv. FR TA NATALE (C.F. ) CodiceFiscale_4
Avv. ND LONGO (C.F. ) CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Crisanti (C.F. C.F._6
) elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, Via Crescenzio
[...]
58,
- appellati -
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI : come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 22336/2018, il tribunale di Roma ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da FR TA TA e ND Longo, in qualità di eredi dell'Avv. Ugo Longo, che essi deducevano conseguenti al reato di calunnia commesso in danno del loro dante causa, condannando gli odierni appellanti al pagamento della somma di euro 50.000,00 nei confronti di ciascuno dei due attori.
A sostegno della domanda, gli attori avevano dedotto che: i coniugi e avevano nominato l'avv. Ugo Parte_1 Parte_2
Longo quale loro difensore nei procedimenti penali n. 18166/2006, 26678/2006 e
1347/2007 RG GIP scaturiti dalla nota vicenda giudiziaria ribattezzata dalle cronache come “scandalo Lady ASL” e relativa ad appalti in ambito sanitario concessi dalla Regione Lazio, e che in esito a tali procedimenti, i due erano stati condannati dal tribunale di Roma in sede di giudizio abbreviato (rispettivamente alla pena della reclusione di 8 anni la e della reclusione di 6 anni il;
Pt_1 Pt_2 nel corso del seguente giudizio di appello, promosso da altro difensore, gli imputati, per il tramite dell'inconsapevole avv. Valentini, avevano calunniato l'avv. Longo attribuendogli i reati di patrocinio infedele, abuso di foglio firmato in bianco e autentica di firma falsa. Tali accuse si era rivelate per l'appunto false e calunniose in un ulteriore giudizio penale (proc. pen. n. 38758/2011), tanto che in relazione a tali addebiti il e la avevano prestato consenso Pt_2 Pt_1 all'applicazione della pena nella misura di anni 1 di reclusione. Deducevano quindi i ricorrenti che la loro reputazione era stata compromessa dal reato commesso ai danni del loro congiunto, svolgendo tra l'altro entrambi la medesima attività professionale del calunniato e considerata la vasta eco mediatica suscitata dalla vicenda.
Il tribunale ha rilevato in particolare che : secondo la prospettazione attorea, che richiama l'imputazione del P.M., la calunnia sarebbe stata posta in essere mediante la produzione avanti alla Corte di Appello di
Roma (ove si discuteva del gravame avverso la sentenza di condanna resa in sede di abbreviato nei confronti dei predetti e , da parte dell'avv. Pt_1 Pt_2
Valentini, di una memoria difensiva contenente documentazione allegata in parte falsa (e per altra parte autentica ma rappresentata come falsa), predisposta dagli stessi imputati e consegnata all'inconsapevole difensore, diretta a corroborare i seguenti assunti;
dal verbale dell'udienza tenuta il 19.12.2009 avanti alla Corte di Appello, prodotto in atti, risulta che l'avv. Valentini ha depositato copia atti e chiesto di riaprire il dibattimento per espletare perizia per accertare la eventuale autenticità della sottoscrizione della signora sulla procura speciale rilasciata all'avv.to Ugo Pt_1
Longo in data 25.6.2006, depositando memoria in cui si rilevava che la nullità del processo di primo grado, per l'assenza di una valida procura speciale in capo al
Pagina 2 difensore, che sarebbe stata “ falsa materialmente e ideologicamente, in quanto mai la sig.ra rilasciava mandato al difensore dell'epoca affinché lo Parte_1 stesso procedesse a richiedere nel suo interesse un rito alternativo per il proprio processo, né la firma apposta in calce alla procura speciale depositata in giudizio appartiene all'imputata” ; dunque in sintesi, secondo la prospettazione contenuta nella memoria difensiva dell'avv. Valentini, l'avv. Longo avrebbe predisposto una falsa procura speciale con data 25.7.2006, utilizzando fogli in precedenza firmati in bianco, per chiedere la celebrazione del processo a carico degli imputati con rito abbreviato, nonostante l'espressa volontà contraria della e del Pt_1 Pt_2
Il tribunale ha ritenuto che, alla luce degli atti analiticamente esaminati, e valutata la circostanza che le parti erano stati anche condannati con sentenza ex art. 444 c.p.c. per il reato di calunnia n danno dell'avv. Longo, i fatti addebitati all'avv. Longo erano da ritenere falsi e come tali offensivi della sua immagine e reputazione, umana e professionale: si rinvia alla motivazione della sentenza da intendersi ivi richiamata e trascritta. Il giudice di prime cure ha poi esaminato le eccezioni difensive dei convenuti, rilevando in particolare che:
1. di nessuno spessore è il rilievo secondo cui non esisterebbe alcuna memoria prodotta dall'avv. Valentini, mentre quella effettivamente prodotta al giudizio di secondo grado non sarebbe “classificabile”: dal verbale dell'udienza in data 19.12.2009 della Corte di Appello di Roma risulta che l'avv. Valentini “deposita la memoria alla quale si riporta”; mentre ininfluente è “ la circostanza del difetto di sottoscrizione dell'avv. Valentini, il quale producendo la memoria e ad essa riportandosi nel corso della discussione avanti alla Corte di Appello, se ne è assunto la paternità sotto il profilo della linea difensiva, impostata in parte sulla scorta di documenti falsi confezionati dai suoi assistiti (dagli atti processuali non è mai emerso alcun indizio di concorso del difensore nelle condotte falsificatorie ascritte alla coppia Pt_1
– il professionista essendo stato mero inconsapevole tramite Pt_2 attraverso il quale gli imputati hanno tentato di porre in essere la loro strategia diretta ad infirmare alla radice il giudizio abbreviato). La documentazione poi risultata falsa risulta allegata alla detta memoria difensiva (come è agevole verificare dall'esame della stessa), e la circostanza che si tratti di sole fotocopie e non di originali, appare irrilevante”.
2. Privo di pregio anche l'assunto della erronea individuazione del soggetto passivo dell'azione risarcitoria, da indirizzarsi – a detta dei convenuti – nei confronti dell'avv. Valentini, “autore materiale delle condotte che vengono contestate”, il quale invece è risultato essere solo strumento inconsapevole dell'inganno perpetrato dalla coppia ex art. 48 c.p., sicché legittimati passivi della domanda non possono che essere gli autori materiali e morali della condotta calunniosa e non certo il professionista che, parimenti ingannato, ha svolto un'attività difensiva fondata su erronei presupposti di fatto.
Pagina 3 3. Sulla tesi dei convenuti, di “essersi limitati ad esercitare il proprio diritto di difesa allegando, nel corso del giudizio di appello, l'invalidità della procura speciale conferita all'avv. Longo sulla base “di una perizia di un esimio grafologo”, sicché l'intenzione dei prevenuti non era quella di “offendere” l'avvocato, ma solo quella di esercitare un proprio diritto”: il tribunale ha rilevato che “A parte il fatto che la perizia dell'”esimio grafologo”, all'epoca dell'udienza avanti alla Corte di Appello, non era ancora stata redatta (tanto che nella memoria difensiva dell'avv. Valentini se ne “rammostra” solo una “anticipazione”)”, l'esercizio del diritto di difesa non assoluto, ma incontra un limite in quello altrui, di pari rango, a non essere ingiustamente incolpato di un reato pur essendo innocente. Va inoltre considerato che la condotta calunniosa posta in essere dai convenuti non si è certamente esaurita nel rilascio di una procura speciale (alla cui sottoscrizione si riferisce la perizia grafologica), ma in tutta una serie di condotte – quali la falsificazione della grafia e della sottoscrizione della cancelliera e degli CP_1 assistenti di P.S. del Commissariato “ – cui l'oggetto della perizia Persona_1 non si estende affatto. Inequivocabili d'altra parte sono le conclusioni di segno contrario cui perviene il Pubblico Ministero sulla base di elementi di prova ben più consistenti di una perizia grafologica commissionata dalla stessa parte che allega la falsità (sit. e dell'avv. Caldani, annotazione degli assistenti di CP_1
P.S.)”.
4. Sul valore della sentenza di applicazione della pena, con la quale i convenuti hanno patteggiato la pena di anni uno di reclusione per il reato di calunnia ai danni dell'avv. Longo, il tribunale ha richiamato la giurisprudenza della S.C. per cui detta sentenza non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna (cfr. art. 445 co. 2 c.p.p.), ma costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005), e nel caso di specie non ha ravvisato alcun argomento nella comparsa di risposta dei convenuti che
“tenti di spiegare il motivo per il quale costoro, pur innocenti, si sarebbero risolti a soggiacere ad una tale condanna e agli effetti che ne conseguono a livello di libertà personale”.
5. Quanto alla “amnesia retrograda post-traumatica riferita agli ultimi trenta anni” di cui soffrirebbe la (ma non anche il , che renderebbe Pt_1 Pt_2 evidente il difetto dell'elemento psicologico del reato di calunnia, il tribunale ha rilevato che “la fattispecie dell'art. 2043 c.c. consente il risarcimento del danno anche in caso di condotta meramente colposa” e che “ In ogni caso è davvero difficile comprendere quale affidamento possa riporsi in due certificazioni mediche a firma dello stesso professionista, sprovviste di qualunque ulteriore supporto clinico e di alcun richiamo alla letteratura scientifica accreditata, che affermano che la donna … soffrirebbe di “incapacità di rievocazione di un periodo della vita di 30 anni” per un “disturbo della memoria globale lacunare” dovuto a “passate gravi evenienze traumatiche” non meglio specificate, pur
Pagina 4 peraltro presentando “ottima salute mentale con ottime capacità intellettivo- volitive”. Il tribunale ha quindi concluso che “gli elementi presi in considerazione consentono di pervenire ad un accertamento positivo della condotta calunniosa posta in essere dai convenuti ai danni dell'avv. Ugo Longo, sia per le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello nella sentenza esaminata, che si reputano del tutto condivisibili, sia per i concreti elementi di prova apportati a sostegno della tesi accusatoria dall'indagine penale scaturita dalla trasmissione degli atti alla Procura. In tale quadro, i convenuti non hanno fornito alcuna credibile spiegazione in merito alle ragioni che li avrebbero indotti a patteggiare la pena per la calunnia commessa ai danni del professionista, nonostante la loro innocenza”. Per la gravità delle accuse mosse all'avv. Longo, costituenti reati che sarebbero stati posti in essere nell'esercizio della sua professione, con asserita violazione del diritto di difesa dei suoi assistiti, e tenuto conto dalla previsione dell'art. 597 c.p., che attribuisce la facoltà di sporgere querela per i reati di diffamazione e ingiuria ai congiunti del defunto quando si tratti di offesa alla memoria di quest'ultimo, il tribunale ha condannato i convenuti al pagamento della somma di euro 50.000,00 nei confronti di ciascuno degli attori.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e parti soccombenti e Pt_1
deducendone la erroneità per i motivi di seguito indicati e chiedendone la Pt_2 riforma con il rigetto della domanda proposta nel primo grado di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti, deducendo la inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con condanna dell'istante al pagamento di pena pecuniaria, con ordinanza del 25.1.2018.
La causa è stata assegnata al sottoscritto magistrato relatore con decreto in data 15 aprile 2024, e con ordinanza del 17 giugno 2024 è stata assegnata a sentenza, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato: rileva la Corte che gli ampi stralci degli atti dei processi penali riportati nella sentenza impugnata consentono di ritenere fondata la responsabilità degli odierni appellanti per i fatti oggetto di causa (lesione della immagine e reputazione dell'Avv. Longo), non risultando i motivi di appello idonei a revocare in dubbio la motivazione della sentenza impugnata, che la Corte integralmente condivide nelle conclusioni, fondate sui fatti richiamati e descritti.
Pagina 5 Gli appellanti infatti, con un unico articolato motivo ('ERRONEO
INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AI FINI DELLA CONDANNA RISARCITORIA IN SEDE CIVILE – pagg. 8-38), deducono l'erronea interpretazione dei fatti richiamati nella sentenza, richiamando ampi stralci della sentenza contestati – in sintesi - con i seguenti motivi, che risultano infondati, in quanto in sostanza il giudice di prime cure ha già articolatamente motivato con valutazioni che questa Corte condivide, le ragioni della infondatezza degli opposti rilievi dei convenuti ora appellanti, in questa sede in sostanza riproposti, come di seguito:
1. la sentenza di patteggiamento non produce alcun concreto accertamento sull'effettiva commissione del reato, non ha e non può avere alcun valore vincolante in sede civile (cfr. art. 444 e 445 c.p.p.) posto che, come è noto, tale tipo di sentenza non presuppone né un'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato, né un accertamento di merito dei fatti: rileva la Corte che il primo giudice ha già ampiamente e con congrua motivazione (punto 8) dato come di seguito conto della rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini in oggetto, e la motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella sentenza , e confermata dalla più recente (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011, per cui “ La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”: motivazione che si rinviene e si condivide nella sentenza impugnata;
conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 18/04/2013);
2. “il Giudice di prime cure nell'accertamento incidentale del reato si è attenuto ad una pedissequa e acritica adesione alla versione dei fatti fornita dai ricorrenti in primo grado, a sua volta ricavata da una estrapolazione dagli atti della pubblica accusa in sede penale, omettendo sistematicamente l'esame degli elementi di segno contrario allegati dalla difesa nel presente giudizio”: invero, il primo giudice ha esaminato analiticamente gli atti da cui ha tratto la sussistenza della offesa alla reputazione e immagine dell'avv. Longo, e ha respinto le diverse tesi della parte convenuta, come sopra riportato. Va solo aggiunto, quanto alla omessa valutazione, dedotta in particolare dagli appellanti, della valutazione dell'ordinanza del GUP laddove rilevava che il reato di calunnia non si potesse configurare per l'intervenuto decesso della parte offesa, che – a prescindere dalla circostanza che le parti hanno poi patteggiato anche in relazione al reato di calunnia - in questa sede è stata dedotta la responsabilità degli appellanti per la lesione dell'immagine e della reputazione dell'avv. Longo, come emerge nell'atto di citazione, connessa ai fatti dedotti, che – anche laddove non costituenti una calunnia - sarebbero comunque idonei alla diversa qualificazione in termini di diffamazione (ed essendo richiamato nell'atto di citazione anche l'art. 597 c.p.);
Pagina 6 3. sulla “erronea individuazione del soggetto passivo della presente azione risarcitoria” gli appellanti evidenziano come il difensore degli imputati avv. Valentini, quale autore materiale dell'atto difensivo contenente gli elementi della asserita calunnia, non potesse considerarsi estraneo ai fatti di cui trattasi,
“pur con questo non volendo imputare al medesimo alcun intento offensivo ai danni del precedente difensore avv. Longo, bensì, unicamente, le finalità difensive derivanti dal mandato conferitogli dai sigg.ri e : Pt_1 Pt_2
invero, il primo giudice ha ampiamente motivato sulla circostanza per cui i fatti in esame non possono essere imputati all'Avv. Valentini e solo ad una deliberata linea difensiva decisa dallo stesso (e fondata sulla rappresentazione di atti e fatti risultati falsi), per escludere la responsabilità degli odierni appellanti, sia la rappresentazione della falsità di atti da loro sottoscritti non può che essere stata fornita dai loro assistiti, nulla potendo asseverare sul punto il loro difensore, estraneo a quegli atti, sia in quanto - va aggiunto – la eventuale responsabilità concorsuale del nuovo difensore, adombrata in questa sede dagli appellanti, non escluderebbe la responsabilità degli autori del falso (art. 2055 c.c.);
4. sulla mancata valorizzazione del fatto che “ nel corso del giudizio di primo grado la scrivente difesa ha allegato una perizia grafologica, di indiscutibile attendibilità, richiesta dallo stesso avv. Valentini, da cui risultava che la firma apposta dalla sig.ra in calce alla procura Pt_1 speciale conferita all'avv. Longo era palesemente apocrifa, evidenziando altresì che gli attuali appellanti, nel far rilevare tale circostanza, si erano limitati a esercitare il proprio diritto di difesa, senza alcuna intenzione di offendere il compianto Avv. Longo”: sul punto ha già ampiamente motivato il tribunale, e il motivo di appello non inficia la motivazione, in particolare laddove ha rilevato il tribunale che “Va inoltre considerato che la condotta calunniosa posta in essere dai convenuti non si è certamente esaurita nel rilascio di una procura speciale (alla cui sottoscrizione si riferisce la perizia grafologica), ma in tutta una serie di condotte – quali la falsificazione della grafia e della sottoscrizione della cancelliera e degli assistenti di P.S. del Commissariato “ – CP_1 Persona_1 cui l'oggetto della perizia non si estende affatto”; il motivo è pertanto infondato;
5. sulla mancata idonea valutazione della perizia attestante una sindrome di
“amnesia retrograda post-traumatica riferita agli ultimi trenta anni” (“incapacità di rievocazione di un periodo della vita di 30 anni”) nonché una grave sindrome claustrofobica: invero, premesso che il tribunale ha ampiamente e condivisibilmente motivato sul punto, si rileva che trattasi di patologie (amnesia, claustrofobia) che non appaiono incidenti sulla capacità e volontarietà delle azioni (nella specie, di dichiarare il falso), ma nel caso, di ricordarle;
non è pertanto provata per ciò stesso l'assenza del dolo;
peraltro come rilevato dal tribunale, il perito ha comunque rilevato che la Pt_1 presentava “ottima salute mentale con ottime capacità intellettivo-volitive”;
Pagina 7 6. sulla mancata adeguata valutazione della circostanza che l'avv. Valentini, nella propria arringa difensiva, ha deliberatamente e coscientemente fatto riferimento a documenti poi risultati assenti dal fascicolo (quali la revoca delle procure speciali conferite all'avv. Longo), secondo quanto risulterebbe dalla sentenza della C. App.: rileva la Corte che sulla ipotetica responsabilità dell'Avv. Valentini si è già detto, mentre sulla circostanza che gli atti fossero o meno al momento della decisione agli atti del fascicolo esaminato dalla C.App. cui si fa riferimento nella sentenza del 19.12.2009 non appare circostanza rilevante, tanto che la stessa Corte ha poi disposto la trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di calunnia;
essi in ogni caso risultano dal verbale prodotto come allegato alla memoria.
Con ulteriore motivo, gli appellanti censurano la sentenza per l'entità della quantificazione del danno, che deducono non provato e comunque liquidato in misura sproporzionata ed eccessiva, tenuto conto che i quotidiani che avevano riportato la notizia dell'asserita condotta illecita dell'Avv. Longo avevano dato atto anche della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la verifica del reato di calunnia nei confronti di questi, e due anni dopo la stessa stampa aveva dato notizia della intervenuta condanna degli odierni appellanti per calunnia a seguito di patteggiamento. La censura non appare fondata. Reputa la Corte che sussistano tutti i presupposti per la liquidazione del danno nella misura determinata dal primo giudice, condividendone integralmente le motivazioni: in particolare, si rileva – in relazione alla qualità del soggetto, alla gravità dell'addebito e alla divulgazione della notizia, che costituiscono i criteri di riferimento per la valutazione del danno – che l'accusa di patrocinio infedele e di abuso di foglio firmato in bianco, nei confronti di un legale, ipotizzando che questi avesse richiesto e discusso un giudizio abbreviato in sede penale in asserito contrasto con gli interessi e l'intento degli imputati, e privo di rituale procura speciale, divulgata da quotidiani di rilevanza nazionale, comporti senza dubbio una lesione dell'immagine e della reputazione del professionista, e che tale danno si rinnovi nelle persone degli odierni appellanti, esercenti la medesima professione. La gravità dei fatti, la qualità del destinatario delle false accuse e la divulgazione della notizia su quotidiani noti e giustificano la determinazione del danno nella misura indicata dal primo giudice.
Per le stesse ragioni, deve ritenersi infondato anche il motivo di impugnazione sulla prova del danno, atteso che “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024).
Pagina 8 L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti. Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025 Roma, 20 febbraio 2025.
La Cons. Est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Quinta Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Marianna D'Avino Presidente FR Falla Trella Consigliera Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6004/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(Codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
(Codice fiscale ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pieremilio Sammarco (CF:
) elettivamente domiciliati presso lo Studio Sammarco in C.F._3
Roma, Via Muzio Clementi n. 48, giusta procura in atti
- appellanti –
E
Avv. FR TA NATALE (C.F. ) CodiceFiscale_4
Avv. ND LONGO (C.F. ) CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Crisanti (C.F. C.F._6
) elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, Via Crescenzio
[...]
58,
- appellati -
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI : come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 22336/2018, il tribunale di Roma ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da FR TA TA e ND Longo, in qualità di eredi dell'Avv. Ugo Longo, che essi deducevano conseguenti al reato di calunnia commesso in danno del loro dante causa, condannando gli odierni appellanti al pagamento della somma di euro 50.000,00 nei confronti di ciascuno dei due attori.
A sostegno della domanda, gli attori avevano dedotto che: i coniugi e avevano nominato l'avv. Ugo Parte_1 Parte_2
Longo quale loro difensore nei procedimenti penali n. 18166/2006, 26678/2006 e
1347/2007 RG GIP scaturiti dalla nota vicenda giudiziaria ribattezzata dalle cronache come “scandalo Lady ASL” e relativa ad appalti in ambito sanitario concessi dalla Regione Lazio, e che in esito a tali procedimenti, i due erano stati condannati dal tribunale di Roma in sede di giudizio abbreviato (rispettivamente alla pena della reclusione di 8 anni la e della reclusione di 6 anni il;
Pt_1 Pt_2 nel corso del seguente giudizio di appello, promosso da altro difensore, gli imputati, per il tramite dell'inconsapevole avv. Valentini, avevano calunniato l'avv. Longo attribuendogli i reati di patrocinio infedele, abuso di foglio firmato in bianco e autentica di firma falsa. Tali accuse si era rivelate per l'appunto false e calunniose in un ulteriore giudizio penale (proc. pen. n. 38758/2011), tanto che in relazione a tali addebiti il e la avevano prestato consenso Pt_2 Pt_1 all'applicazione della pena nella misura di anni 1 di reclusione. Deducevano quindi i ricorrenti che la loro reputazione era stata compromessa dal reato commesso ai danni del loro congiunto, svolgendo tra l'altro entrambi la medesima attività professionale del calunniato e considerata la vasta eco mediatica suscitata dalla vicenda.
Il tribunale ha rilevato in particolare che : secondo la prospettazione attorea, che richiama l'imputazione del P.M., la calunnia sarebbe stata posta in essere mediante la produzione avanti alla Corte di Appello di
Roma (ove si discuteva del gravame avverso la sentenza di condanna resa in sede di abbreviato nei confronti dei predetti e , da parte dell'avv. Pt_1 Pt_2
Valentini, di una memoria difensiva contenente documentazione allegata in parte falsa (e per altra parte autentica ma rappresentata come falsa), predisposta dagli stessi imputati e consegnata all'inconsapevole difensore, diretta a corroborare i seguenti assunti;
dal verbale dell'udienza tenuta il 19.12.2009 avanti alla Corte di Appello, prodotto in atti, risulta che l'avv. Valentini ha depositato copia atti e chiesto di riaprire il dibattimento per espletare perizia per accertare la eventuale autenticità della sottoscrizione della signora sulla procura speciale rilasciata all'avv.to Ugo Pt_1
Longo in data 25.6.2006, depositando memoria in cui si rilevava che la nullità del processo di primo grado, per l'assenza di una valida procura speciale in capo al
Pagina 2 difensore, che sarebbe stata “ falsa materialmente e ideologicamente, in quanto mai la sig.ra rilasciava mandato al difensore dell'epoca affinché lo Parte_1 stesso procedesse a richiedere nel suo interesse un rito alternativo per il proprio processo, né la firma apposta in calce alla procura speciale depositata in giudizio appartiene all'imputata” ; dunque in sintesi, secondo la prospettazione contenuta nella memoria difensiva dell'avv. Valentini, l'avv. Longo avrebbe predisposto una falsa procura speciale con data 25.7.2006, utilizzando fogli in precedenza firmati in bianco, per chiedere la celebrazione del processo a carico degli imputati con rito abbreviato, nonostante l'espressa volontà contraria della e del Pt_1 Pt_2
Il tribunale ha ritenuto che, alla luce degli atti analiticamente esaminati, e valutata la circostanza che le parti erano stati anche condannati con sentenza ex art. 444 c.p.c. per il reato di calunnia n danno dell'avv. Longo, i fatti addebitati all'avv. Longo erano da ritenere falsi e come tali offensivi della sua immagine e reputazione, umana e professionale: si rinvia alla motivazione della sentenza da intendersi ivi richiamata e trascritta. Il giudice di prime cure ha poi esaminato le eccezioni difensive dei convenuti, rilevando in particolare che:
1. di nessuno spessore è il rilievo secondo cui non esisterebbe alcuna memoria prodotta dall'avv. Valentini, mentre quella effettivamente prodotta al giudizio di secondo grado non sarebbe “classificabile”: dal verbale dell'udienza in data 19.12.2009 della Corte di Appello di Roma risulta che l'avv. Valentini “deposita la memoria alla quale si riporta”; mentre ininfluente è “ la circostanza del difetto di sottoscrizione dell'avv. Valentini, il quale producendo la memoria e ad essa riportandosi nel corso della discussione avanti alla Corte di Appello, se ne è assunto la paternità sotto il profilo della linea difensiva, impostata in parte sulla scorta di documenti falsi confezionati dai suoi assistiti (dagli atti processuali non è mai emerso alcun indizio di concorso del difensore nelle condotte falsificatorie ascritte alla coppia Pt_1
– il professionista essendo stato mero inconsapevole tramite Pt_2 attraverso il quale gli imputati hanno tentato di porre in essere la loro strategia diretta ad infirmare alla radice il giudizio abbreviato). La documentazione poi risultata falsa risulta allegata alla detta memoria difensiva (come è agevole verificare dall'esame della stessa), e la circostanza che si tratti di sole fotocopie e non di originali, appare irrilevante”.
2. Privo di pregio anche l'assunto della erronea individuazione del soggetto passivo dell'azione risarcitoria, da indirizzarsi – a detta dei convenuti – nei confronti dell'avv. Valentini, “autore materiale delle condotte che vengono contestate”, il quale invece è risultato essere solo strumento inconsapevole dell'inganno perpetrato dalla coppia ex art. 48 c.p., sicché legittimati passivi della domanda non possono che essere gli autori materiali e morali della condotta calunniosa e non certo il professionista che, parimenti ingannato, ha svolto un'attività difensiva fondata su erronei presupposti di fatto.
Pagina 3 3. Sulla tesi dei convenuti, di “essersi limitati ad esercitare il proprio diritto di difesa allegando, nel corso del giudizio di appello, l'invalidità della procura speciale conferita all'avv. Longo sulla base “di una perizia di un esimio grafologo”, sicché l'intenzione dei prevenuti non era quella di “offendere” l'avvocato, ma solo quella di esercitare un proprio diritto”: il tribunale ha rilevato che “A parte il fatto che la perizia dell'”esimio grafologo”, all'epoca dell'udienza avanti alla Corte di Appello, non era ancora stata redatta (tanto che nella memoria difensiva dell'avv. Valentini se ne “rammostra” solo una “anticipazione”)”, l'esercizio del diritto di difesa non assoluto, ma incontra un limite in quello altrui, di pari rango, a non essere ingiustamente incolpato di un reato pur essendo innocente. Va inoltre considerato che la condotta calunniosa posta in essere dai convenuti non si è certamente esaurita nel rilascio di una procura speciale (alla cui sottoscrizione si riferisce la perizia grafologica), ma in tutta una serie di condotte – quali la falsificazione della grafia e della sottoscrizione della cancelliera e degli CP_1 assistenti di P.S. del Commissariato “ – cui l'oggetto della perizia Persona_1 non si estende affatto. Inequivocabili d'altra parte sono le conclusioni di segno contrario cui perviene il Pubblico Ministero sulla base di elementi di prova ben più consistenti di una perizia grafologica commissionata dalla stessa parte che allega la falsità (sit. e dell'avv. Caldani, annotazione degli assistenti di CP_1
P.S.)”.
4. Sul valore della sentenza di applicazione della pena, con la quale i convenuti hanno patteggiato la pena di anni uno di reclusione per il reato di calunnia ai danni dell'avv. Longo, il tribunale ha richiamato la giurisprudenza della S.C. per cui detta sentenza non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna (cfr. art. 445 co. 2 c.p.p.), ma costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005), e nel caso di specie non ha ravvisato alcun argomento nella comparsa di risposta dei convenuti che
“tenti di spiegare il motivo per il quale costoro, pur innocenti, si sarebbero risolti a soggiacere ad una tale condanna e agli effetti che ne conseguono a livello di libertà personale”.
5. Quanto alla “amnesia retrograda post-traumatica riferita agli ultimi trenta anni” di cui soffrirebbe la (ma non anche il , che renderebbe Pt_1 Pt_2 evidente il difetto dell'elemento psicologico del reato di calunnia, il tribunale ha rilevato che “la fattispecie dell'art. 2043 c.c. consente il risarcimento del danno anche in caso di condotta meramente colposa” e che “ In ogni caso è davvero difficile comprendere quale affidamento possa riporsi in due certificazioni mediche a firma dello stesso professionista, sprovviste di qualunque ulteriore supporto clinico e di alcun richiamo alla letteratura scientifica accreditata, che affermano che la donna … soffrirebbe di “incapacità di rievocazione di un periodo della vita di 30 anni” per un “disturbo della memoria globale lacunare” dovuto a “passate gravi evenienze traumatiche” non meglio specificate, pur
Pagina 4 peraltro presentando “ottima salute mentale con ottime capacità intellettivo- volitive”. Il tribunale ha quindi concluso che “gli elementi presi in considerazione consentono di pervenire ad un accertamento positivo della condotta calunniosa posta in essere dai convenuti ai danni dell'avv. Ugo Longo, sia per le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello nella sentenza esaminata, che si reputano del tutto condivisibili, sia per i concreti elementi di prova apportati a sostegno della tesi accusatoria dall'indagine penale scaturita dalla trasmissione degli atti alla Procura. In tale quadro, i convenuti non hanno fornito alcuna credibile spiegazione in merito alle ragioni che li avrebbero indotti a patteggiare la pena per la calunnia commessa ai danni del professionista, nonostante la loro innocenza”. Per la gravità delle accuse mosse all'avv. Longo, costituenti reati che sarebbero stati posti in essere nell'esercizio della sua professione, con asserita violazione del diritto di difesa dei suoi assistiti, e tenuto conto dalla previsione dell'art. 597 c.p., che attribuisce la facoltà di sporgere querela per i reati di diffamazione e ingiuria ai congiunti del defunto quando si tratti di offesa alla memoria di quest'ultimo, il tribunale ha condannato i convenuti al pagamento della somma di euro 50.000,00 nei confronti di ciascuno degli attori.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e parti soccombenti e Pt_1
deducendone la erroneità per i motivi di seguito indicati e chiedendone la Pt_2 riforma con il rigetto della domanda proposta nel primo grado di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti, deducendo la inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con condanna dell'istante al pagamento di pena pecuniaria, con ordinanza del 25.1.2018.
La causa è stata assegnata al sottoscritto magistrato relatore con decreto in data 15 aprile 2024, e con ordinanza del 17 giugno 2024 è stata assegnata a sentenza, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'appello è infondato: rileva la Corte che gli ampi stralci degli atti dei processi penali riportati nella sentenza impugnata consentono di ritenere fondata la responsabilità degli odierni appellanti per i fatti oggetto di causa (lesione della immagine e reputazione dell'Avv. Longo), non risultando i motivi di appello idonei a revocare in dubbio la motivazione della sentenza impugnata, che la Corte integralmente condivide nelle conclusioni, fondate sui fatti richiamati e descritti.
Pagina 5 Gli appellanti infatti, con un unico articolato motivo ('ERRONEO
INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AI FINI DELLA CONDANNA RISARCITORIA IN SEDE CIVILE – pagg. 8-38), deducono l'erronea interpretazione dei fatti richiamati nella sentenza, richiamando ampi stralci della sentenza contestati – in sintesi - con i seguenti motivi, che risultano infondati, in quanto in sostanza il giudice di prime cure ha già articolatamente motivato con valutazioni che questa Corte condivide, le ragioni della infondatezza degli opposti rilievi dei convenuti ora appellanti, in questa sede in sostanza riproposti, come di seguito:
1. la sentenza di patteggiamento non produce alcun concreto accertamento sull'effettiva commissione del reato, non ha e non può avere alcun valore vincolante in sede civile (cfr. art. 444 e 445 c.p.p.) posto che, come è noto, tale tipo di sentenza non presuppone né un'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato, né un accertamento di merito dei fatti: rileva la Corte che il primo giudice ha già ampiamente e con congrua motivazione (punto 8) dato come di seguito conto della rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini in oggetto, e la motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, già richiamata nella sentenza , e confermata dalla più recente (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011, per cui “ La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”: motivazione che si rinviene e si condivide nella sentenza impugnata;
conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 18/04/2013);
2. “il Giudice di prime cure nell'accertamento incidentale del reato si è attenuto ad una pedissequa e acritica adesione alla versione dei fatti fornita dai ricorrenti in primo grado, a sua volta ricavata da una estrapolazione dagli atti della pubblica accusa in sede penale, omettendo sistematicamente l'esame degli elementi di segno contrario allegati dalla difesa nel presente giudizio”: invero, il primo giudice ha esaminato analiticamente gli atti da cui ha tratto la sussistenza della offesa alla reputazione e immagine dell'avv. Longo, e ha respinto le diverse tesi della parte convenuta, come sopra riportato. Va solo aggiunto, quanto alla omessa valutazione, dedotta in particolare dagli appellanti, della valutazione dell'ordinanza del GUP laddove rilevava che il reato di calunnia non si potesse configurare per l'intervenuto decesso della parte offesa, che – a prescindere dalla circostanza che le parti hanno poi patteggiato anche in relazione al reato di calunnia - in questa sede è stata dedotta la responsabilità degli appellanti per la lesione dell'immagine e della reputazione dell'avv. Longo, come emerge nell'atto di citazione, connessa ai fatti dedotti, che – anche laddove non costituenti una calunnia - sarebbero comunque idonei alla diversa qualificazione in termini di diffamazione (ed essendo richiamato nell'atto di citazione anche l'art. 597 c.p.);
Pagina 6 3. sulla “erronea individuazione del soggetto passivo della presente azione risarcitoria” gli appellanti evidenziano come il difensore degli imputati avv. Valentini, quale autore materiale dell'atto difensivo contenente gli elementi della asserita calunnia, non potesse considerarsi estraneo ai fatti di cui trattasi,
“pur con questo non volendo imputare al medesimo alcun intento offensivo ai danni del precedente difensore avv. Longo, bensì, unicamente, le finalità difensive derivanti dal mandato conferitogli dai sigg.ri e : Pt_1 Pt_2
invero, il primo giudice ha ampiamente motivato sulla circostanza per cui i fatti in esame non possono essere imputati all'Avv. Valentini e solo ad una deliberata linea difensiva decisa dallo stesso (e fondata sulla rappresentazione di atti e fatti risultati falsi), per escludere la responsabilità degli odierni appellanti, sia la rappresentazione della falsità di atti da loro sottoscritti non può che essere stata fornita dai loro assistiti, nulla potendo asseverare sul punto il loro difensore, estraneo a quegli atti, sia in quanto - va aggiunto – la eventuale responsabilità concorsuale del nuovo difensore, adombrata in questa sede dagli appellanti, non escluderebbe la responsabilità degli autori del falso (art. 2055 c.c.);
4. sulla mancata valorizzazione del fatto che “ nel corso del giudizio di primo grado la scrivente difesa ha allegato una perizia grafologica, di indiscutibile attendibilità, richiesta dallo stesso avv. Valentini, da cui risultava che la firma apposta dalla sig.ra in calce alla procura Pt_1 speciale conferita all'avv. Longo era palesemente apocrifa, evidenziando altresì che gli attuali appellanti, nel far rilevare tale circostanza, si erano limitati a esercitare il proprio diritto di difesa, senza alcuna intenzione di offendere il compianto Avv. Longo”: sul punto ha già ampiamente motivato il tribunale, e il motivo di appello non inficia la motivazione, in particolare laddove ha rilevato il tribunale che “Va inoltre considerato che la condotta calunniosa posta in essere dai convenuti non si è certamente esaurita nel rilascio di una procura speciale (alla cui sottoscrizione si riferisce la perizia grafologica), ma in tutta una serie di condotte – quali la falsificazione della grafia e della sottoscrizione della cancelliera e degli assistenti di P.S. del Commissariato “ – CP_1 Persona_1 cui l'oggetto della perizia non si estende affatto”; il motivo è pertanto infondato;
5. sulla mancata idonea valutazione della perizia attestante una sindrome di
“amnesia retrograda post-traumatica riferita agli ultimi trenta anni” (“incapacità di rievocazione di un periodo della vita di 30 anni”) nonché una grave sindrome claustrofobica: invero, premesso che il tribunale ha ampiamente e condivisibilmente motivato sul punto, si rileva che trattasi di patologie (amnesia, claustrofobia) che non appaiono incidenti sulla capacità e volontarietà delle azioni (nella specie, di dichiarare il falso), ma nel caso, di ricordarle;
non è pertanto provata per ciò stesso l'assenza del dolo;
peraltro come rilevato dal tribunale, il perito ha comunque rilevato che la Pt_1 presentava “ottima salute mentale con ottime capacità intellettivo-volitive”;
Pagina 7 6. sulla mancata adeguata valutazione della circostanza che l'avv. Valentini, nella propria arringa difensiva, ha deliberatamente e coscientemente fatto riferimento a documenti poi risultati assenti dal fascicolo (quali la revoca delle procure speciali conferite all'avv. Longo), secondo quanto risulterebbe dalla sentenza della C. App.: rileva la Corte che sulla ipotetica responsabilità dell'Avv. Valentini si è già detto, mentre sulla circostanza che gli atti fossero o meno al momento della decisione agli atti del fascicolo esaminato dalla C.App. cui si fa riferimento nella sentenza del 19.12.2009 non appare circostanza rilevante, tanto che la stessa Corte ha poi disposto la trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di calunnia;
essi in ogni caso risultano dal verbale prodotto come allegato alla memoria.
Con ulteriore motivo, gli appellanti censurano la sentenza per l'entità della quantificazione del danno, che deducono non provato e comunque liquidato in misura sproporzionata ed eccessiva, tenuto conto che i quotidiani che avevano riportato la notizia dell'asserita condotta illecita dell'Avv. Longo avevano dato atto anche della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la verifica del reato di calunnia nei confronti di questi, e due anni dopo la stessa stampa aveva dato notizia della intervenuta condanna degli odierni appellanti per calunnia a seguito di patteggiamento. La censura non appare fondata. Reputa la Corte che sussistano tutti i presupposti per la liquidazione del danno nella misura determinata dal primo giudice, condividendone integralmente le motivazioni: in particolare, si rileva – in relazione alla qualità del soggetto, alla gravità dell'addebito e alla divulgazione della notizia, che costituiscono i criteri di riferimento per la valutazione del danno – che l'accusa di patrocinio infedele e di abuso di foglio firmato in bianco, nei confronti di un legale, ipotizzando che questi avesse richiesto e discusso un giudizio abbreviato in sede penale in asserito contrasto con gli interessi e l'intento degli imputati, e privo di rituale procura speciale, divulgata da quotidiani di rilevanza nazionale, comporti senza dubbio una lesione dell'immagine e della reputazione del professionista, e che tale danno si rinnovi nelle persone degli odierni appellanti, esercenti la medesima professione. La gravità dei fatti, la qualità del destinatario delle false accuse e la divulgazione della notizia su quotidiani noti e giustificano la determinazione del danno nella misura indicata dal primo giudice.
Per le stesse ragioni, deve ritenersi infondato anche il motivo di impugnazione sulla prova del danno, atteso che “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024).
Pagina 8 L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti. Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025 Roma, 20 febbraio 2025.
La Cons. Est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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