Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10650 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2022, proposto da
ICQ Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Battista Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del G.S.E. al risarcimento degli ingenti danni causati alla società, quantificati:
a) in € 2.354.215,60, per quanto riguarda il danno emergente, cui vanno aggiunti gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, o in subordine, come determinati dal TAR o in ulteriore subordine gli interessi legali, da calcolarsi
- dalla data di ogni mancata corresponsione delle somme dovute,
- o, in subordine, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5324/2019;
- o, in ulteriore subordine, dalla lettera di messa in mora inviata dalla società in data 14 gennaio 2020;
b) in € 1.030.219,00, per quanto riguarda il lucro cessante, nei termini sopra indicati;
in subordine, il danno da perdita di chance quale perdita della possibilità di un incremento patrimoniale conseguente alla continuativa produzione per tutto il periodo oggetto di convenzione con il GSE, il tutto pari ad almeno l'80% dell'utile che la società avrebbe ritratto ovvero ad altra somma che risulterà di giustizia, anche facendo eventualmente ricorso alla liquidazione equitativa.
Con le conseguenze di legge anche per quanto riguarda le spese, diritti e onorari di giudizio.
In sede istruttoria
ove non si ritenga già sufficientemente comprovato il quantum dei danni patiti - in ordine al danno emergente, lucro cessante e perdita da chance - di cui se ne domanda il legittimo ristoro, si chiede fin da ora che sia disposta a tal riguardo una consulenza tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 26.4.2022 e depositato il 12.5.2022 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5234/2019, resa tra le parti e passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione con sentenza n. 8616/2021, pubblicata il giorno 27.12.2021.
Ha allegato che la P.A. resistente, dopo aver riconosciuto per diversi anni i certificati verdi per l’impianto di titolarità della ricorrente e di cui si discute, avente ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biogas, avesse adottato nel 2012 un provvedimento di recupero degli incentivi, con effetto ex tunc e quindi sin dall’avvio dell’impianto e della stipula della convenzione.
Dopo il giudizio di primo grado, concluso nel 2013 in senso favorevole per il GSE, il Consiglio di Stato ha invece riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto il ricorso originario con sentenza del 2019, annullando i provvedimenti da cui è sorto, quale conseguenza del fatto illecito, il diritto al risarcimento del danno azionato in questa sede.
Ha dedotto che la condotta fosse contra ius e che ciò assorbirebbe in sé il tema del nesso causale, essendo comprovato che la condotta posta in essere dalla resistente fosse lesiva della sfera giuridica della ricorrente. Secondo la sua prospettazione, inoltre, il danno andrebbe suddiviso in due categorie: da un lato, i danni che il GSE ha causato dal momento del suo provvedimento del 2012 sino a quando l’impianto era ancora in produzione, con i relativi interessi moratori; dall’altro, andrebbero considerati i danni che il Gestore ha causato alla società nel periodo successivo, quando ella ha dovuto cessare la produzione di energia, e che sarebbero qualificabili in termini di lucro cessante per €1.030.219,00, in misura pari alla mancata produzione di energia, o comunque, da quantificarsi, anche in via equitativa, in considerazione della perdita oggettiva della possibilità di conseguire tali vantaggi economici, quindi in termini di chance inevitabilmente perdure.
2. Si è costituita l’Amministrazione con atto del 13.5.2022, resistendo al ricorso.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 22.4.2025 il GSE ha rilevato che, nelle more dell’udienza di trattazione, ella avesse integralmente soddisfatto la pretesa restitutoria vantata dalla ricorrente, con modalità e tempistiche concordate tra le parti. In particolare, gli importi trattenuti in compensazione dal GSE dal giugno 2013 in poi (come emerge dalla nota prot. P20140074241 del 9 luglio 2014) sarebbero stati integralmente restituiti alla ricorrente nel corso del 2022 e del 2023.
In ogni caso, con riguardo alle somme ancora azionate, ha dedotto l’assenza di prova del danno e del rapporto di causalità tra fatto, evento lesivo e l’ulteriore scelta di non proseguire l’attività economica, assunta liberamente dalla ricorrente.
3. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025, la causa, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3.1. Il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Già accertata l’illegittimità degli atti amministrativi che hanno disposto il recupero degli incentivi e che hanno determinato lo scioglimento della convenzione, occorre verificare se sussistano i presupposti di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., quale unica fonte di danno prospettata dalla ricorrente, e se vi siano conseguenze dannose riconducibili al detto illecito.
In linea generale, occorre osservare che nella fattispecie che ci occupa va esclusa la necessità di un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, come invece ritenuto dall’Amministrazione, poiché si è fuori dall’ambito degli interessi strettamente pretensivi.
La ricorrente, infatti, già titolare del diritto a percepire gli incentivi sulla base della convenzione cip 6\92 stipulata in data 14.2.2006, con il provvedimento poi annullato ha visto perdere tali vantaggi economici per il periodo futuro, oltre ad aver dovuto restituire, mediante compensazione, quelli ricevuti in precedenza.
A nulla vale infatti rilevare che la P.A. avrebbe potuto esercitare il suo potere amministrativo nelle corrette forme dell’autotutela, poiché hic et nunc l’esercizio è stato illegittimo ed è da questo fatto (inteso come triade di condotta-evento-nesso di causalità tra i primi due) che occorre partire per accertare la sussistenza delle altre condizioni e quindi, specificamente, l’assenza di cause di giustificazione, il requisito subiettivo e, soprattutto, le conseguenze dannose sulla sfera giuridica del ricorrente-danneggiato.
4. E dunque, il fatto illecito, come appena anticipato, può dirsi perfezionato nel momento dell’adozione del provvedimento illegittimo, con la specificazione che, trattandosi di attività giuridica e quindi di una realtà “mediata” dalle norme, la struttura naturalistica del fatto è compendiata nell’adozione dell’atto amministrativo illegittimo, similmente a ciò che avviene nell’illecito contrattuale, dove fatto, evento e rapporto di causalità sono assorbiti nell’inadempimento negoziale.
Nel caso di specie, in definitiva, il provvedimento illegittimo si pone quale evento dannoso ricollegato alla condotta dell’Amministrazione che lo adottato, sublimandone il rapporto di causalità ex art. 40 e 41 c.p., poiché è di autoevidenza che l’atto finale si ponga quale conseguenza necessaria dell’attività procedimentale della P.A., funzionalmente diretta all’adozione del provvedimento medesimo.
D’altra parte, non vi sono dubbi che l’atto si ponga contra ius , e quindi in violazione delle regole dell’ordinamento interno, tanto sul piano dell’illegittimità amministrativa quanto su quello dell’illiceità.
5. Quanto al requisito soggettivo, esclusa dal punto di vista fattuale ogni forma di dolo da parte dei singoli operatori della Pubblica Amministrazione, occorre verificare la sussistenza di un profilo di colpa.
E ancora, respingendo le tesi che ritengono di poter assorbire questo requisito con la formula della “colpa di apparato”, ovvero di un elemento sussistente in re ipsa nella stessa illegittimità dell’atto amministrativo, occorre piuttosto accertare in concreto tutti i profili dell’elemento subiettivo in parola, e quindi la violazione di regole cautelari, generali e specifiche, l’evitabilità dell’evento e la c.d. causalità della colpa.
Dunque, il mancato rispetto delle regole cautelari, che possono essere individuate in ogni ramo dell’ordinamento, è individuabile nella - definitivamente accertata (cfr. pag. 12, primo periodo della sentenza, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5324/2019) - “ violazione dei principi in materia di autotutela ”, in particolare considerando che “ nessun elemento risulta valutato e dimostrato rispetto all’interesse pubblico sotteso (…), alla ragionevolezza del lungo termine trascorso (oltre cinque anni), alla considerazione della posizione del privato beneficiario e del relativo affidamento ”.
Il fatto illecito può dirsi, quindi, soggettivamente imputabile alla P.A., alla luce del principio di pluri-qualificazione dei fatti giuridici, e quindi valutando la condotta dell’Amministrazione sia sul piano della sua illegittimità, per aver violato le norme della L. 241/1990 ss.mm. ed i principi immanenti all’ordinamento nell’esercizio dell’autotutela, che per essere “in colpa” sul piano puramente civilistico, sostanzialmente per la medesima violazione, qualificata però sulla base di regole cautelari, nella specie giuridiche, dettate a tutela della relazione qualificata Amministrazione-Cittadino.
Sussistono altresì, i profili di evitabilità e causalità della colpa, nel senso che – eliminando mentalmente la condotta tenuta - l’illecito non si sarebbe verificato; d’altra parte, considerando le norme sull’autotutela, esse sono poste proprio a presidio del legittimo affidamento del privato, nel caso di specie già titolare di incentivi che poi sono stati illecitamente rimossi con effetto ex tunc .
In ogni caso, sul piano psicologico potrebbe ritenersi, proprio per la sovrapposizione dei profili di illegittimità e di illiceità nella violazione delle regole giuridiche, che sussista una presunzione semplice di colpa, che nel caso di specie può dirsi certamente confermata (cfr. da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 10.2.2025, n.1062; Cons. Stato, sez. V, 2.2.2024, n. 1087; Cons. Stato, sez. IV, 4.9.2023, n. 8149).
6. Più complesso è il giudizio sulle conseguenze dannose, che devono ricollegarsi al fatto illecito sulla base di un principio di causalità giuridica.
Tale rapporto, anch’esso “poggiato” sulla causalità materiale, deve adattarsi alle norme giuridiche di cui agli artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c., che impongono di tenere in considerazioni i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ma anche quelli che sono “mediatamente” connessi secondo le coordinate teoriche elaborate dalla giurisprudenza (sulla base della teoria della regolarità causale, che è, appunto, tecnica di imputazione dei danni e non di ricostruzione del nesso causale).
La causalità giuridica operante in questo frangente definisce quindi, nel contesto di un illecito, il rapporto di causa-effetto tra l'evento lesivo nel suo complesso ( rectius, il fatto illecito o l’inadempimento) e le conseguenze dannose risarcibili.
In altre parole, essa delimita ed individua quali danni, tra quelli derivanti dall'illecito, posso dirsi imputabili al responsabile e, quindi, soggetti a risarcimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3658/2025, 30.4.2025, che richiama la giurisprudenza amministrativa e civile sul tema, in particolare, Ad. Plen. n. 3/2011; Cass. S.U. n. 576/2008).
E dunque, nel caso di specie, certamente sono ricollegabili all’atto amministrativo illegittimo, sulla base di questo modello appena descritto, i danni economici consistiti nell’interruzione dell’erogazione dei benefici e nel recupero di quelli già assegnati in precedenza, che quindi il GSE è tenuto a restituire.
7. A proposito di tali somme, deve dirsi che è parzialmente cessata la materia del contendere a seguito dell’avvenuto versamento di tali importi nel corso del 2022 e del 2023, come emerso nelle memorie di replica della stessa parte ricorrente, la quale ha insistito – con rifermento a questa posta - nella richiesta del pagamento dei soli interessi (cfr. atto del 2.5.2025).
8. Venendo quindi al profilo degli interessi, effettivamente in contestazione tra le parti, già individuata la sorte capitale sulla base di quanto appena detto e ritenendo che – in base al principio della non contestazione e dell’onere della prova - la somma dovuta sia esattamente quella prospettata dal GSE, occorre applicare il tasso legale.
Si tratta in ogni caso di un tasso di mora, non avendo le parti stabilito un tasso diverso e non potendo applicare quello delle transazioni commerciali, trattandosi di un illecito aquiliano derivante da attività amministrativa illegittima e non di una prestazione nell’ambito delle relazioni commerciali tra operatori economici in posizione di parità.
Con riguardo alla data di decorrenza degli interessi, ancora, e sempre partendo dal presupposto che ci si sta occupando di un fatto illecito, la stessa opererebbe dal momento del fatto (la c.d. mora ex se ) e quindi, risulterebbe corretto computarla dalla data del provvedimento impugnato, inteso come evento lesivo.
Poiché si tratta di un evento di danno istantaneo, in cui però, le conseguenze economiche si sono materializzate nell’immediato futuro con l’esercizio dei successivi atti di calcolo delle somme dovute, gli interessi andrebbero fatti decorrere da ogni singolo atto di recupero/compensazione, come sostanzialmente richiesto dalla parte ricorrente.
Tuttavia, a questo proposito, l’onere della prova non può dirsi soddisfatto, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto specificare, in modo rigoroso, sorte capitale e data di decorrenza per ogni singolo atto di recupero, di modo che il Collegio, verificandole, avrebbe potuto dichiararle come dovute, risolvendo i conflitti tra le parti sulla decorrenza degli interessi.
Non aiuta in questo senso il documento, prodotto dal GSE, contenente in allegato gli schemi delle somme ancora da recuperare (nota del 9.7.2014, sub doc. 15, deposito 11.4.2025), non essendo di facile consultazione e non offrendo garanzie sul momento in cui, effettivamente, tali somme sono state ingiustamente sottratte al patrimonio della ricorrente.
In assenza di questi elementi e dovendo, una volta per tutte, definire la lite è corretto, quindi, considerando le regole processuali sull’onere probatorio, spostare ulteriormente in avanti il momento di decorrenza degli interessi alla data della successiva messa in mora.
Non è possibile, tuttavia, individuare questa data nella notifica del ricorso per l’annullamento (risalente al 2013, come vorrebbe la ricorrente nella memoria di replica, ultimo periodo), perché essa precede, in realtà, l’esatto momento in cui le somme sono state materialmente recuperate dal GSE con i successivi provvedimenti adottati a valle dell’atto lesivo del 12.6.2012.
La data giuridicamente rilevante è, di conseguenza, quella che, da un lato, è successiva al momento in cui il danno economico si è concretizzato nella sfera patrimoniale del creditore, dovendo quindi evitare di riconoscergli più di quel che avrebbe ottenuto ove la somma non fosse mai stata ingiustamente sottratta; dall’altro, va individuata la data che può dirsi processualmente dimostrata dalla parte che ne aveva interesse.
Va quindi riconosciuto come momento di decorrenza degli interessi la comunicazione di messa in mora del 14.1.2020.
Va infine riconosciuta la rivalutazione monetaria (implicitamente richiesta nella domanda di liquidazione equitativa), trattandosi di illecito aquiliano e quindi di debito di valore, sempre decorrente dalla messa in mora, sulla somma originariamente dovuta e sino alla data dei singoli pagamenti.
Ricapitolando, quindi, la parte resistente va condannata al pagamento deli interessi al tasso legale, sulla sorte capitale specificata negli atti dello stesso GSE e rivalutata anno per anno, dal 2020 sino al soddisfo.
9. La ricorrente ha chiesto altresì, la condanna al risarcimento di ulteriori €1.030.219,00, allegando che l’attività illegittima ed illecita della P.A. avesse determinato la chiusura aziendale e quindi, l’impossibilità di ricevere gli incentivi negli anni successivi, a tal fine producendo una nota tecnica di un perito e, nell’eventuale necessità di approfondimenti, chiedendo l’esercizio di poteri istruttori da parte del Collegio.
Anzitutto, va esclusa la rimessione della causa in istruttoria, non potendo spostare sul Consulente dell’Ufficio tale incombente, che attiene all’onere di allegazione e prova dei fatti secondo il principio dispositivo, che trova piena applicazione nella domanda risarcitoria, anche se nascente da una lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi.
Nel merito, la parte ricorrente ha ricostruito la questione in termini di lucro cessante e quindi, prospettando un mancato guadagno che invece si sarebbe realizzato in assenza dell’illecito.
La questione va però impostata diversamente, secondo i termini che seguono.
Dal punto di vista fattuale, anzitutto, è pacifico che l’attività sia cessata tra maggio e luglio 2015 (ricorso introduttivo, pag. 10, terzo periodo), mentre il provvedimento illegittimo risale al giugno 2012.
Sulla base di questi rilievi, vanno dunque meglio inquadrate le singole poste, individuando come “danno emergente” la sola somma oggetto dei plurimi atti di recupero, anche mediante compensazione, che era stata già riconosciuta dall’avvio dell’attività sino all’adozione dei provvedimenti impugnati (nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2012).
Si tratta di una voce di danno che la ricorrente ha subìto per effetto di una condotta attiva dell’Amministrazione, che dunque ha materialmente sottratto ricchezza alla parte ricorrente, anche mediante compensazione.
Il “lucro cessante”, invece, inteso dalla ricorrente come i mancati incentivi ottenuti dal momento della chiusura fino a quando la ricorrente ne avrebbe potuto beneficiare sulla base della normativa in vigore e della scadenza della convenzione (22.6.2020, cfr. pag. 10, ottavo periodo del ricorso) va piuttosto circoscritto al periodo compreso tra l’adozione dei provvedimenti del giugno 2012 sino alla cessazione dell’attività (maggio-luglio 2015). In questo caso, infatti, la somma non è stata mai percepita dalla ricorrente e quindi, non è mai entrata nella sua sfera giuridica.
In definitiva, ed è in ciò che le categorie del danno emergente e del lucro cessante si differenziano, bisogna distinguere le voci patrimoniali già nella sfera del danneggiato e che sono state compresse dal danneggiante da quelle che invece – secondo la tecnica di imputazione dei danni della causalità giuridica ex artt. 1223 e 2056 c.c., ed anche sulla base degli adattamenti alla medesima ex art. 1227, comma 2 c.c. – sarebbero confluite nel suo patrimonio ove l’illecito non si fosse affatto verificato.
Fatte queste premesse, si può giungere al nocciolo della questione, sulla quale le parti hanno abbondantemente discusso, ossia sulla riconducibilità della chiusura aziendale alla condotta dell’Amministrazione resistente e, in particolare, all’adozione dei provvedimenti già dichiarati illegittimi con la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato.
Non si tratta però, come ritenuto dalla ricorrente, di una posta di lucro cessante riconducibile direttamente agli atti amministrativi illegittimi (quindi di una posta del c.d. danno-conseguenza), ma di un ulteriore (in tesi) evento di danno, ossia la chiusura dell’impresa, che a sua volta avrebbe provocato altre e specifiche conseguenze dannose, ossia i mancati introiti negli anni 2015-2020.
Già sul piano empirico si può apprezzare, infatti, la diversa consistenza dei due fatti: da un lato l’atto amministrativo illegittimo, perfezionatosi nel 2012 e foriero delle conseguenze economiche già considerate; dall’altro, la chiusura aziendale avvenuta a distanza di circa tre anni dal primo evento, nel luglio 2015.
Si tratta quindi, ricostruendo correttamente in diritto la tesi attorea, di un “evento finale” di danno, provocato da quello che si può definire sul piano logico, naturalistico e giuridico come un “fatto-ponte”, pacificamente dannoso, ossia l’atto amministrativo illegittimo.
In definitiva, nello schema di produzione dell’illecito prospettato dalla ricorrente e ricostruito dal Collegio, si sarebbe verificato un primo evento di danno (l’atto amministrativo illegittimo), che ha provocato le conseguenze dannose sopra accertate e già risarcite, salvo la posta degli interessi; quindi si sarebbe verificato un secondo evento (la chiusura aziendale) ricollegato al primo e causativo di ulteriori conseguenze dannose, quantificate in oltre un milione di euro.
La differenza tra le due impostazioni non è puramente teorica e/o stilistica, avendo invece specifiche conseguenze sulla ricostruzione dei rapporti tra accadimenti, trattandosi infatti, di dover provare non (solo) le conseguenze dannose del secondo evento (i minori introiti), ma prima ancora che questo fatto (la chiusura aziendale), sulla base del modello della causalità materiale e quindi, secondo il principio di equivalenza delle cause ex art. 40 e 41 c.p., sia conseguenza del primo.
In definitiva, quindi, il ricorrente dovrebbe fornire la prova che la chiusura aziendale si sia posta quale conseguenza dell’atto amministrativo illegittimo e che questo, dunque, ne costituisca una condicio sine qua non : in definitiva, dovrebbe provare che in assenza di quel provvedimento l’attività sarebbe proseguita senza soluzione di continuità.
E dunque, deve concludersi nel senso che l’onere della prova in questione non sia stato sufficientemente assolto.
In realtà, è debole la stessa allegazione, limitandosi il ricorrente a riferire che: “ La società ha dovuto cessare la produzione a causa della illegittima azione del Gestore e, dunque, questo deve ritenersi responsabile dei mancati guadagni che la ricorrente avrebbe conseguito qualora avesse proseguito con la produzione di energia ”.
La parte ricorrente, anzitutto quindi, ha rappresentato la questione in maniera assiomatica, mentre avrebbe dovuto allegare e provare (per quanto obbiettivamente complesso, e quindi anche tramite indizi) che la situazione economico-finanziaria è stata alterata in maniera irreversibile da quei provvedimenti e che, senza i medesimi, il quadro economico dell’epoca, esaminato per un periodo adeguato, avrebbe assicurato la continuità aziendale anche nel periodo futuro e per tutti gli anni successivi (almeno sino al 2020).
Ancora, la distanza siderale, sul piano temporale, tra i due eventi rende più difficile provare questo rapporto di causalità, dovendo la parte prospettare quantomeno l’esistenza di una legge di copertura (non per forza scientifica, ma anche sociale e finanche il semplice id quod plerumque accidit ) che spieghi – tanto in astratto quanto in concreto - la relazione tra gli eventi.
Anche quest’onere di allegazione e poi di prova non è stato soddisfatto in modo adeguato.
L’unico elemento fornito è difatti una relazione, di due pagine e priva di giuramento, di un tecnico iscritto all’Albo degli ingegneri, le cui competenze tecnico-specialistiche non sono tuttavia state in alcun modo evidenziate né nel settore energetico né in quello contabile, che avrebbe rilevato che senza l’incentivazione del GSE non ci sarebbe stato per la ricorrente alcun margine operativo sostenibile nel medio-lungo periodo.
A prescindere dalla bontà dei dati, le cui fonti non sono state nemmeno indicate, sulla base del loro esame nel merito possono svolgersi le seguenti considerazioni, ritenute decisive.
Sono stati prospettati costi e ricavi, espressi in €/MWh, che non appaiono – sulla base della forbice offerta (un margine di 20 punti nei ricavi ed un margine di 14 nei costi) – in grado di escludere la capacità dell’impresa di funzionare ugualmente, seppure con una minore redditività.
Certamente, quindi, gli incentivi economici rappresentavano un importante introito dell’impresa, tuttavia, la scelta di chiudere l’impianto a distanza di alcuni anni deve ritenersi, secondo la teoria della probabilità cruciale (il c.d. più probabile che non), come una autonoma e legittima scelta imprenditoriale che, sul piano eziologico, si pone quale causa efficiente ex art. 41, comma 2 c.p..
In definitiva, essa rappresenta un fattore che spezza l’eventuale nesso causale, ponendosi piuttosto come accadimento che da solo ha prodotto l’evento, ponendo l’azione amministrativa quale causa remota ma non efficiente della chiusura aziendale.
Infine, non sussistono margini per riconoscere il danno da perdita di chance proprio considerando che, venuto meno il collegamento oggettivo-causale, nessuna perdita di occasioni è ricollegabile all’Amministrazione ma, piuttosto, andrebbe fatto discendere dalla precisa scelta imprenditoriale della ricorrente, che ha diversamente dirottato le proprie attività, valorizzando a tal proposito anche la presenza di altri impianti di cui la medesima era titolare.
Diversamente opinando, infatti, la tecnica del risarcimento delle chance finirebbe per obliterare l’accertamento eziologico, mentre il suo utilizzo, anche in un’ottica equitativa, ha senso di fronte all’incertezza delle conseguenze dannose (che si pongono a valle della relazione naturalistica tra eventi, comunque accertati su base probabilistica secondo il più probabile che non) e che spesso sono difficilmente quantificabili di fronte alla multi-fattorialità dell’universo nel quale si muovono le coordinate risarcitorie (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 7/2021 che, seguendo il percorso già tracciato da Cass., Sez. III civile, n. 26303/2019 ha riconosciuto alla chance una posizione giuridica autonomamente tutelabile, “ morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole [...] purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata », ripresa da Cons. Stato, Sez. IV, 29.5.2025, n. 4685).
In definitiva, il ricorso va accolto soltanto nei limiti sopra indicati.
10. Le spese possono compensarsi in considerazione della soccombenza reciproca sulle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda risarcitoria nei limiti di cui in motivazione. Per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dei soli interessi, dovuti a partire dal 14.1.2020 al saggio legale, calcolati per ciascun anno di riferimento sulla sorte capitale, come individuata dal GSE, rivalutata anno per anno sino all’effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO