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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. EL CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 411/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Don Bosco, n. 11, presso lo
[...]
Studio dell'Avv. Monteleone Valerio, da cui è rappresentata e difesa, per procura in atti
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Palermo, Viale della Libertà, n. 103, presso lo studio dell'Avv. Arcoleo Antonella, che lo rappresenta e difende, per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23 ottobre 2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 14 gennaio 2025, ha per oggetto l'opposizione proposta da
, avverso il decreto ingiuntivo n. 3863/2024, emesso dal Tribunale Parte_1 di Palermo in data 26 novembre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 26.500,20 (oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio), a titolo di spese scolastiche per la figlia , spese Per_1 mediche straordinarie, rimborso di rate di mutuo per il 50% di quelle pagate dopo la separazione.
L'opponente contestava il decreto ingiuntivo, in relazione a più voci dello stesso, come segue.
Tribunale di Palermo Quanto al mantenimento della e al contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie, riporta l'opponente che l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Palermo del
29 dicembre 2021 e, quindi, la sentenza n. 5147 del 28 ottobre 2024, prevedevano l'obbligo dell di versare, in favore della , la somma determinata CP_1 Parte_1 dapprima in € 1.300,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale (di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie), e quindi, in € 1.500,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale (di cui € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie), con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Quanto alle spese straordinarie, per il periodo compreso tra l'ordinanza presidenziale e la sentenza di separazione, la misura della contribuzione di ciascun ex coniuge era pari al 50% per ciascuno.
Assume l'opponente che l non avrebbe mai versato il contributo diretto CP_1 alla moglie, pari ad € 300,00, in virtù di un'addotta compensazione, né la mensilità di novembre 2024, prima mensilità successiva al deposito della sentenza di separazione, né l'aumento Istat: ciò, deduce l'opponente, non sarebbe stato considerato dal Tribunale nell'emettere il decreto ingiuntivo, poiché si sarebbe dovuto tener conto del credito della , ammontante ad € 17.184,03, oltre Parte_1 interessi e adeguamenti Istat, che avrebbe dovuto essere compensato col presunto credito dell'opposto.
Nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, evidenziava la , l'opposto Parte_1 riconosceva un credito di costei di € 9.000,00, per trenta mensilità di mantenimento della moglie. L'importo del decreto ingiuntivo, quindi, non avrebbe dovuto essere pari ad € 26.500,20, ma, quantomeno, di € 17.500,20.
Afferma, ancora, l'opponente che non sarebbe dovuto neppure tale ultimo importo, poiché, sulla base dei crediti della moglie, il credito dell si CP_1 ridurrebbe ad € 9.316,17.
La IA, infatti, allega documentazione relativa a spese mediche sostenute per le figlie, di cui sarebbe creditrice, pro quota, per € 589,42.
Quanto alle spese scolastiche, dovendo le parti osservare il protocollo del 2 luglio
2019 e, in conseguenza di ciò, non essendovi prova che la IA abbia dato il suo consenso per l'iscrizione della figlia in un istituto paritario, l'importo di € Per_1
3.300,00 relativo alle tasse scolastiche dovrebbe essere espunto dal calcolo. Per il medesimo motivo, dovrebbero essere espunte anche le spese mediche sostenute dall pari ad € 1.203,00. CP_1
Tribunale di Palermo 2 In relazione poi al pagamento pro quota dei ratei dei mutui, parte opponente contesta il momento a quo, individuato dal Giudice del monitorio nell'ordinanza presidenziale, piuttosto che nella sentenza di separazione.
Chiedeva, quindi, l'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, limitare il dovuto a quanto provato.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 14 marzo 2025, CP_1
evidenziava di aver da solo sostenuto il pagamento dei ratei dei mutui
[...] contratti per l'acquisto della casa familiare e per la ristrutturazione della stessa.
Proprio ciò lo aveva condotto a compensare quanto da lui impiegato per dette spese, con l'importo per il mantenimento della moglie, pari ad € 300,00 mensili, così raggiungendo un importo di € 9.000,00, avendo compensato il mantenimento per la moglie con i ratei di mutuo per trenta mensilità, come già espresso nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepiva l che nulla sarebbe dovuto per il mese di dicembre 2021, CP_1 poiché “il provvedimento è del 29.12.2021”. Altrettanto afferma l'opposto per gli anni
2022-2023, nonché per il primo semestre del 2024, poiché si tratterebbe proprio dell'importo di € 9.000,00 di cui si è detto.
Contestava l'opposto anche l'importo relativo a “spese straordinarie per le figlie nella misura di € 1.178,84”, giacché sarebbero state prodotte solo fatture per l'acquisto di lenti a contatto, per le quali sarebbe dovuto un importo, pro quota, di
€191,50. Riferisce l'opposto che, comunque, solo due fatture sarebbero riferibili alla figlia e che si tratterebbe pur sempre di spese non concordate. Per_2
Quanto ai costi sostenuti per l'iscrizione della figlia presso l'Istituto Per_1 paritario afferma che la aveva dato l'assenso alla Per_3 CP_1 Parte_1 frequenza presso l'istituto, sol che si consideri la circostanza per cui, per l'iscrizione, sarebbe necessario il nullaosta di entrambi i genitori.
Sostiene l che le spese dentistiche per le figlie erano già concordate CP_1 precedentemente alla separazione, come risulterebbe dalla fattura n. 263/2019 allegata in fase monitoria.
Chiedeva parte opposta il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di € 17.500,20. In subordine, chiedeva la riduzione dell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
§§§
All'udienza del 23 ottobre 2025, a seguito del deposito delle memorie ex art. 189
c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Tribunale di Palermo 3 §§§
L'opposizione è parzialmente infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (così, tra le altre, Cass. civ., n. 17371/2003).
Va, poi, osservato che l'art. 115 c.p.c., rimasto intatto dopo la c.d. riforma Cartabia, stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, così sancendo il principio della sostanziale equiparazione tra mancata contestazione e prova del fatto affermato dalla controparte.
Appare opportuno soffermarsi, in questa sede, sull'obbligo di preventiva concertazione fra i genitori circa le spese straordinarie per i figli.
Orbene, nel caso di specie, pur non potendo considerare un eventuale dissenso paterno già in fase di concertazione, non provato, comunque, è pur vero e costante l'assunto della Suprema Corte, la quale in recentissime pronunce, afferma il principio secondo cui, in materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate da uno dei genitori, è primario muoversi alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse del minore. Addirittura, si legge, nelle ultime pronunce, come non sia configurabile un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione 'di maggiore interesse' per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico dell'altro genitore, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Ne consegue che è di sicuro interesse per la figlia l'iscrizione presso l'Istituto Per_1 paritario comportante un'istruzione certamente rilevante per il futuro della Per_3
Tribunale di Palermo 4 ragazza. Dagli atti di causa, emerge come la scelta della frequenza scolastica presso quell'istituto fosse resa conoscibile ad entrambi i genitori e, più specificamente, conosciuta ed accettata anche dal padre, seppur obtorto collo, ma, da quel che si deduce, considerando la migliore crescita della figlia. Se ne deduce che l'importo di
€3.300,00 dovuto pro quota dalla appare dovuto. Parte_1
Quanto alle spese mediche straordinarie, presa visione dei documenti contabili prodotti in giudizio dalle parti e considerato il superiore interesse delle figlie, non può che concordarsi con il Giudice del monitorio, circa la parziale validità probatoria degli stessi, così pervenendo ad un importo dovuto dalla di € 1.203,00. Parte_1
Tuttavia, quanto alle spese mediche extra-assegno sostenute dalla ed Parte_1 eventualmente da compensare con quelle sostenute dall deve considerarsi CP_1 che, fra quelle prodotte con l'atto di opposizione, possono essere prese in considerazione solo le due fatture emesse nelle date del 14 giugno 2023 e del 27 agosto 2023, per un totale di €46,00 (€ 23,00 pro quota), giacché non vi è prova che le altre fatture attengano a spese sostenute per le figlie: ne consegue che l'importo di
€ 1.203,00 vada ridotto ad € 1.180,00.
In relazione al pagamento delle rate dei mutui contratti dai coniugi, deve, anzitutto precisarsi che, nel caso di specie, lo status di “separati” si acquisisce mercè la sentenza depositata dal Tribunale in composizione collegiale, allorquando detto
Organo pronuncia espressamente e solennemente la separazione personale dei coniugi. Ne consegue che, nella fattispecie, essendo stata, la sentenza di separazione, depositata in data 28 ottobre 2024, l'obbligo di restituzione è vigente dal novembre
2024, ovvero da un tempo successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo recante data 5 giugno 2024.
Ciò essendo, il credito dell è pari ad € 2.383,00 (€ 1.203,00+€ 1.180,00). CP_1
§§§
In base alle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso del parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da . Parte_1
§§§
Per quanto concerne le spese di lite, rilevato che “nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è
Tribunale di Palermo 5 soccombente”, non può che decidersi per l'integrale compensazione delle spese di lite, atteso che solo parzialmente sono state accolte le ragioni dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da , avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3863/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 26 novembre 2024;
2) Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3863/2024, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 26 novembre 2024, quanto al pagamento dell'importo di € 3.300,00, per il pagamento della quota del 50% delle spese per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la figlia
[...]
Per_4
3) Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 1.180,00, per le spese mediche straordinarie;
4) Rigetta la richiesta di restituzione pro quota delle rate dei mutui avanzata da , come indicato in parte motiva. Controparte_1
5) Compensa integralmente le spese di lite;
6) Lascia a carico di parte opposta le spese del giudizio monitorio.
Palermo, lì 18 novembre 2025
IL G.O.P.
EL CA
Tribunale di Palermo 6