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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2499/2024 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ULPIANO, 29 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. LUCIANI MORRONE
LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO CP_1 C.F._2
AUGUSTO 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAZZA MICHELE, che lo pagina 1 di 22 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ORSENIGO PAOLO
GIULIO MARIA ( ) LARGO AUGUSTO 7 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-disporre lo stralcio della documentazione depositata dall'appellato con nota del 24.12.2024 in quanto inammissibile, tardiva ed irrilevante;
- accogliere l'appello e, in riforma integrale della sentenza n. 306/2024 del
Tribunale Civile di Sondrio, Sez. Unica Civile, pubblicata il 29.08.2024 accogliere le domande dell'appellante come da conclusioni formulate in primo grado e riportate di seguito.
A tal fine, senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi istruttori articolati dall'appellante come reiterati in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadite nell'atto introduttivo dell'appello, in particolare i capitoli da 16 a 22 e 25,26,27.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Di seguito le conclusioni precisate in primo grado, ribadite con l'atto di appello e qui di nuovo precisate:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale:
pagina 2 di 22 - rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo e, riconoscendo la piena validità dell'accordo sul compenso, rigettare la domanda riconvenzionale;
- accertare l'avvenuta esecuzione da parte dell'avvocato Parte_1
del mandato professionale per cui è causa e per l'effetto accertare il diritto del professionista al pagamento degli onorari per l'opera prestata, conseguentemente dichiarando il sig. obbligato alla CP_1
corresponsione del compenso stesso eccedente il minimo garantito come determinato nel preventivo dal convenuto accettato e sottoscritto in data
8.11.2017 fino alla concorrenza di euro 162.000,00 oltre accessori, sul presupposto che il mancato avveramento della condizione di pagamento dell'intero - liquidazione integrale della quota al coerede - è stato determinato, mediante revoca strumentale ed ingiustificata del mandato, al solo fine di sottrarsi al pagamento convenuto, dalla parte che aveva interesse negativo a tale avveramento e sia, quindi, ad eSA imputabile, dovendosi pertanto considerare ex art. 1359 c.c. come avverata la condizione steSA (id est la conclusione dell'incarico con liquidazione della quota di valore di 800.000,00 euro in favore del coerede ex cliente),
- per l'effetto condannare il convenuto/opponente al pagamento della somma ancora dovuta al momento del deposito del decreto ingiuntivo e della notifica della citazione introduttiva, di euro 122.000,00, oltre rimborso spese generali, anticipazioni, caSA di previdenza forense ed iva
e così, complessivamente euro 178.667,43, somma comprensiva di quella portata dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 (R.G. 1801/2019);
- in via subordinata, salvo gravame, valutata l'opera prestata in favore del convenuto, determinare, sempre mediante riferimento alla convenzione scritta, ma in relazione ad un diverso valore di stima della pagina 3 di 22 quota spettante al coerede o comunque in rapporto all'attività effettivamente svolta, il giusto compenso spettante all'avvocato in aggiunta al minimo garantito di euro 80.000 oltre accessori di legge e per CP_ l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma così determinata dal Giudice;
- condannare il convenuto/opponente ai sensi dell'art. 96, 1° o ultimo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese del giudizio.”.
Si reiterano inoltre le istanze istruttorie (interrogatorio formale e CP_1
prova per testi in caso di esito negativo con testi indicati in lista) non ammesse come da seconda memoria ex art. 183, 6^ comma, c.p.c., ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ripetute nelle conclusioni dell'atto di appello, qui di seguito trascritte:
“-a) quanto all'oggetto dell'incarico ed alla natura delle contestazioni avanzate dai germani e Parte_2 Parte_3
-1) “Vero o non che (Vero che) appreso dell'apertura della successione della zia il sig. confidò al suo amico Persona_1 CP_1
di non aver alcuna speranza di ereditare i beni della zia Controparte_2
avendo saputo che la steSA aveva a suo tempo redatto testamento in favore di uno solo dei due fratelli, padre dei suoi tre cugini?” Per_2
-2) “Vero o non che (Vero che) l'avv. fu incaricato dal sig. Pt_1 CP_1
di assisterlo nella vicenda ereditaria che lo vedeva contrapposto ai cugini
[...]
per affermare i suoi diritti ereditari superando il testamento della sig.ra
e, una volta riconosciuto erede, per essere Persona_1
assistito nella successiva fase liquidatoria riguardante i beni mobili ed immobili siti in Francia ed in Svizzera?”
-3) “Vero o non che (Vero che) durante tutto il tempo del primo incontro tra pagina 4 di 22 le parti convocate nello studio dell'esecutrice testamentaria in Yverdon Les-
Bains in data 19 maggio 2017 i cugini , e Pt_2 Pt_2 Parte_3
sostenevano, sulla base del parere dell'avv. Paolo Tarabini, presente CP_1
di essere gli unici eredi in forza del testamento del 31 agosto 2006?”
[...]
-4) “Vero o non che (Vero che) nel corso della riunione di cui al precedente capitolo l'esecutrice testamentaria, nel consegnare eSA steSA il parere dell'avv. Tarabini all'avv. manifestò la propria intenzione di Pt_1
volerne tener conto e sollecitò un accordo tra il sig. -escluso dal CP_1
testamento- ed i tre cugini, figli di , secondo il quale il primo, stante il Per_2
testamento e la posizione dei secondi, avrebbe dovuto accontentarsi di un limitato riconoscimento economico una tantum?”
-5) “Vero o non che (Vero che) l'impostazione fondata sul parere dell'avv.
Tarabini secondo la quale i diritti ereditari spettassero solo ai cugini , Pt_2
e fu lungamente discuSA nel corso del primo incontro Pt_2 Parte_3
tra le parti del 19.5.2017 e contestata dall'avv. all'esecutrice Pt_1
testamentaria?”
-6) “Vero o non che (Vero che), nel corso della steSA riunione del 19.5.2017
l'Avv. d'accordo con il cliente, avanzò una proposta di divisione Pt_1
paritaria dell'eredità secondo quote uguali del 25% ciascuna e che i fratelli
, e rifiutarono con la motivazione che Pt_2 Pt_2 Parte_3 CP_1
non aveva, secondo loro, alcun diritto all'eredità?”
[...]
*
-b) sulla promeSA di compenso pari al 50% del ricavato dall'eredità:
-7) “Vero o non che (Vero che) l'avv. nell'accettare l'incarico di cui Pt_1
al capitolo -2), su espreSA richiesta dell'amico si impegnò Controparte_2
a non pretendere acconti dal cliente fino a che questi non avesse realizzato una qualche utilità economica dall'eredità?” pagina 5 di 22 -8) “Vero o non che (Vero che) a fronte di tale facilitazione il sig. CP_1
ebbe a più riprese ad affermare che, qualora vi fosse stato un risultato favorevole, avrebbe riconosciuto all'avv. la metà del ricavato Pt_1
dall'eredità?” CP_
-9) “Vero o non che (Vero che) l'avv. fece presente al sig. che il Pt_1
suo compenso non poteva basarsi sulla promeSA di cui al punto precedente ma che si sarebbe dovuto concludere un contratto scritto sul compenso?”
*
-c) ancora sull'oggetto dell'incarico e sulle questioni economiche: le trattative per concordare il compenso:
-10) “Vero o non che (Vero che) il DO. su richiesta di Controparte_2
prima di contattare l'avv. interpellò telefonicamente CP_1 Pt_1
due avvocati svizzeri ai quali chiese un'indicazione di massima sui costi della neceSAria opera professionale, ricevendo in risposta che sarebbe stata applicata una tariffa oraria tra 500 e 650 euro l'ora, giudicati esosi dallo stesso sig. e che solo dopo tali ricerche il DO. CP_1 [...]
d'accordo con l'amico chiese all'avv. CP_2 CP_1 Pt_1
se fosse disposto ad assumere l'incarico?”
[...]
-11) “Vero o non che (Vero che) il DO. indicò all'amico CP_2 CP_1
l'Avv. in quanto professionista che sapeva essersi
[...] Parte_1
occupato di questioni successorie in Francia ed altri Paesi francofoni e che aveva padronanza della lingua francese e lavorava da anni per la Banca
Popolare di Sondrio godendo di massima e generale stima e ottima reputazione da parte di tutto il personale dell'Ufficio Legale della Banca?”
-13) “Vero o non che (Vero che), dopo la sottoscrizione del contratto sul compenso dell'8.11.2017, il sig. dichiarò all'amico CP_1 [...]
di essere soddisfatto e di giudicare il compenso richiesto CP_2
pagina 6 di 22 adeguato all'attività già svolta ed a quella futura, né lui e la moglie mossero alcuna contestazione in proposito fino al momento della revoca del mandato?”
-15) “Vero o non che (Vero che) dopo la firma una copia del contratto sul compenso sottoscritto il 9.11.2017 venne consegnata al cliente che ne è rimasto sempre in possesso?”
*
-d) sull'assenza di valide ragioni di revoca del mandato: la condotta del cliente e della moglie nei giorni precedenti alla revoca comunicata con pec dell'11.10.2019, la questione del “nero”, le direttive del cliente per ricevere aggiornamenti e l'assolvimento in concreto dell'onere informativo incombente sul professionista:
-16) Vero o non che (Vero che) la sera del 27.9.2019 il sig. e sua CP_1
moglie si recarono a casa del DO. per manifestargli per la Controparte_2
prima volta la loro preoccupazione che l'avv. non rispettasse Pt_1
l'accordo sul compenso e che avrebbe preteso più di quanto pattuito e per questo il DO. suggerì di parlarne in videoconferenza il giorno CP_2
successivo e chiamò l'avv. per fiSAre tale videoconferenza?” Pt_1
-17) “Vero o non che (Vero che) il giorno 28.9.2019 durante la videoconferenza via Skype tra l'avvocato a Roma, il cliente, la moglie ed il
DO. a casa di quest'ultimo, dopo aver ricevuto rassicurazione CP_2
dall'avv. circa il rispetto del contratto sul compenso sottoscritto il Pt_1
9.11.2017, la sig.ra ebbe a muovere per la prima volta Parte_4
contestazioni sull'operato dell'avvocato, asserendo di non essere stata da questi mai informata adeguatamente e, per questo, di non aver più fiducia nel suo operato?”
-18) “Vero o non che (Vero che) terminata la videoconferenza, trovandosi pagina 7 di 22 ancora in casa del DO. ed alla presenza della di lui moglie, CP_2
CP_
scoppiava una discussione tra il sig. e la signora Testimone_1
nel corso della quale il primo urlava alla seconda di Parte_5
avergli fatto fare una figuraccia con l'avvocato con il quale avrebbe dovuto scusarsi?”
-19) “Vero o non che (Vero che) subito dopo la lite con la moglie di cui al punto precedente il sig. disse al suo amico di CP_1 Controparte_2
avere, al contrario della moglie, fiducia nel professionista con il quale si sarebbe chiarito di lì a breve?”
-20) “Vero o non che (Vero che) in risposta al marito la signora Parte_4
disse testualmente “Lo spieghi tu alle figlie quando torneremo a casa, visto che ne avevamo parlato ed era una decisione già presa tra noi”?”
-21) “Vero o non che (Vero che) nel corso del rapporto tra avvocato e cliente quest'ultimo si è sempre dichiarato soddisfatto dell'operato del professionista
e di avere piena fiducia nello stesso e ciò fino al momento della revoca del mandato il giorno 11.10.2019?”
-22) “Vero o non che (Vero che) alla fine di marzo/inizio aprile 2019, ricevuto il primo accreditamento a seguito di riparto, il Sig. CP_1
chiamò il DO. per convincere l'avvocato ad accettare CP_2 Pt_1
un pagamento in contanti allo scopo di risparmiare le imposte dovute sulla fattura e che l'avvocato rifiutò tale modalità di pagamento?” Pt_1
*
In caso di esito negativo, chiede ammettersi prova testimoniale sugli stessi capitoli, premeSA la locuzione “Vero che” nonché sui seguenti ulteriori:
-a) quanto all'oggetto dell'incarico ed alla natura delle contestazioni avanzate dai germani e Parte_2 Parte_3
-24) “Vero che ricevetti dai cugini e incarico Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 22 di affermare l'assenza di alcun diritto all'eredità in capo al sig. CP_1
in virtù del testamento redatto dalla de cuius in favore del solo fratello Per_2
in data 31 agosto 2006?”
[...]
-d) sull'assenza di valide ragioni di revoca del mandato: la condotta del cliente e della moglie nei giorni precedenti alla revoca comunicata con pec dell'11.10.2019, la questione del “nero”, le direttive del cliente per ricevere aggiornamenti e l'assolvimento in concreto dell'onere informativo incombente sul professionista:
-25) “Vero che al termine della discussione con il marito dopo la sessione di videoconferenza con l'avv. del giorno 28.9.2019 la Signora Pt_1
disse concitata alla moglie del DO. che con quello che Parte_4 CP_2
si erano impegnati a dare all'avvocato sarebbe loro rimasto troppo poco del realizzato dall'eredità?”
-26) “Vero che, subito dopo l'affermazione di cui al capitolo precedente, lo stesso pomeriggio del 28.9.2019 alla domanda del DO. Controparte_2
“Vuoi prendere un altro avvocato?” la signora rispose Parte_5
testualmente: “Eh, ma tanto i soldi li prendiamo ugualmente perché quello che doveva esser fatto è stato fatto e anche se non faccio nulla la notaia mi deve dare i soldi ormai”?”
-27) “Vero che la sera del 9 maggio 2019 mentre mi trovavo in automobile in compagnia dell'avv. e di sua moglie ho assistito ad una lunga Pt_1
telefonata tra l'avvocato stesso ed il suo amico nel corso Controparte_2
della quale l'avvocato ha ripetuto numerose volte di non voler e Pt_1
poter accettare pagamenti “in nero” dal sig. ” CP_1
Si indicano a testi i signori:
-1) DO. residente in [...]
XXV Aprile 1251 - 23010 su tutti i capitoli eccetto il 24; pagina 9 di 22 -2) residente in [...]di EL (SO) residente in [...]
RB di EL (SO), Via XXV Aprile 1251 – 23010 sui capitoli
1,7,11,12,16,18,20,21,22,23,25,26;
-3) DO.SA , residente in [...]
49 sul solo capitolo 27;
-4) Avv. Paolo Tarabini, dom.to in 23100 Sondrio SO, Via Cesura, 4, sul solo capitolo 24.”
Per CP_1
Piaccia alla Corte d'appello eccellentissima, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
-
Nel merito:
- respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa o più ampia motivazione.
-
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, e comunque l'intervenuto scioglimento del titolo posto a base delle presenti cause, e cioè del preventivo datato 8 novembre 2017, nonché la veSAtorietà delle sue clausole e in ogni caso la non debenza, in subordine anche sotto il profilo quantitativo, degli importi richiesti, rigettando tutte le domande di parte attrice appellante;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo e pagina 10 di 22 2 infondato, dichiarando che il signor nulla deve all'avv. CP_1
in forza di tale titolo;
Pt_1
- accertato che il sig. in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato CP_1
provvisoriamente esecutivo, ha versato all'avv. in data 5 giugno 2020, Pt_1
l'importo complessivo di € 64.035,63 (doc. 38), condannare l'avv. a restituire Pt_1
al sig. la suddetta somma, maggiorata di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma CP_1
quarto c.c. dalla data del pagamento al saldo;
- rideterminare sulla base dei Parametri Ministeriali le somme dovute dal signor CP_1
all'avv. per l'attività effettivamente svolta dal legale prima del recesso del Pt_1
cliente dal contratto d'opera professionale e, accertato che il signor ha CP_1
versato all'avv. la somma complessiva di € 123.521,49 (di cui € 10.000,00 in Pt_1
data 02.04.2019 [doc. 16]; € 49.485,86 in data 13 maggio 2019 [doc. 23] e € 64.035,63 in data 05.06.2020 [doc. 38]), condannare l'avv. a restituire al signor Pt_1 CP_1
le somme ricevute in eccedenza rispetto al compenso che verrà rideterminato dalla
[...]
Corte Ecc.ma, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto c.c. dalla data dei singoli pagamenti eseguiti dal cliente al saldo;
- in estremo subordine, ricondurre ad equità il compenso richiesto dall'avv. e, Pt_1
accertato che il signor gli ha versato la somma complessiva di € 123.521,49, CP_1
condannarlo a restituire al signor le somme ricevute in eccedenza rispetto CP_1
all'importo dovutogli.
Con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
pagina 11 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
L'avv. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, , per Parte_1 CP_1
ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 178.667,43 a titolo di compensi, ovvero in subordine al pagamento del giusto compenso da determinarsi in corso di causa, per l'attività di assistenza legale stragiudiziale prestata con riferimento ad una vicenda successoria, relativa all'eredità della sig.ra deceduta in Svizzera il 22.06.2016, zia del sig. che Persona_1 CP_1
aveva con testamento istituito unico erede il fratello . Per_2
Posto che era premorto alla testatrice, e che secondo la legge svizzera questo rendeva Per_2
invalido il testamento, si era aperta la successione legittima, regolata dalla normativa elvetica, che coinvolgeva altri soggetti oltre a . CP_1
L'attore esponeva di aver ricevuto incarico dal sig. , per la tutela dei diritti successori di CP_1 quest'ultimo, acconsentendo ad essere pagato soltanto nel momento in cui fosse avvenuta una ripartizione almeno parziale dell'eredità, e stipulando con il cliente un preventivo in data 8-11-2017.
L'attore deduceva che a seguito della compleSA attività stragiudiziale svolta, il proprio cliente aveva ottenuto il pagamento di una quota, parziale, dell'eredità, pari a 150.000 franchi svizzeri, e come il sig. CP_
dopo avere versato un acconto di euro 40.000,00 sul compenso pattuito, aveva sorprendentemente, in data 11-10-2019, revocato il mandato professionale.
L'avv. allegava che, dopo avere inutilmente chiesto al sig. il saldo del compenso Pt_1 CP_1
pattuito ancora dovuto, pari, come da preventivo sottoscritto, ad euro 178.667,43, aveva pertanto richiesto e ottenuto dal Tribunale di Sondrio decreto ingiuntivo n. 9/2020 per la somma di euro
40.000,00 oltre accessori, pari alla differenza tra il compenso minimo netto garantito nell'accordo, e quanto già pagato dal cliente, riservandosi di agire in giudizio separato per l'integrale compenso dovutogli. CP_ Assumeva l'attore come, avendo il sig. ottenuto un primo riparto dall'esecutore testamentario, e quindi il riconoscimento della qualità di coerede unitamente agli altri tre cugini, il mandato professionale doveva ritenersi sostanzialmente completato ed adempiuto, con il conseguente diritto all'intero compenso pattuito.
In ogni caso, secondo l'attore, oltre al compenso minimo garantito stabilito dall'accordo, doveva comunque essere remunerata l'attività prestata, avuto riguardo alla complessità delle questioni ed al pagina 12 di 22 positivo risultato per il cliente, con una eventuale minima decurtazione percentuale sull'intero compenso pattuito.
L'avv. chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento del residuo compenso Pt_1
pattuito.
Si costituiva in giudizio , contestando il fondamento della domanda, della quale si chiedeva CP_1
il rigetto, deducendo di avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo n9\2020 emesso dal Tribunale di Sondrio.
Il convenuto esponeva come l'esecutrice testamentaria svizzera, dopo aver reso noto che secondo la legge elvetica, risultando premorto il beneficiario del testamento, l'eredità spettava per il 50% ad
[...]
e per l'altro 50% ai tre cugini del medesimo, comunicava che questi ultimi non erano disposti a CP_1
riconoscere la maggiore quota del primo.
Sempre dai conteggi della esecutrice testamentaria emergeva che l'attivo netto distribuibile agli eredi era pari a 950.191,00 franchi svizzeri, con la conseguenza che la quota di , secondo la CP_1
legge svizzera, doveva essere pari a 475.095,00 franchi svizzeri.
Stante il contrasto tra gli eredi, l'esecutore testamentario effettuava un versamento a favore di
[...]
di 149.994,00 franchi svizzeri, pari ad euro 132.705,12, ed identiche somme agli altri tre CP_1
coeredi.
Il convenuto esponeva come, nonostante le rassicurazioni dell'avv. era emerso che per Pt_1
ottenere la quota spettante, sarebbe stato neceSArio proporre un giudizio in Svizzera.
Venuta meno la fiducia nell'avv. aveva deciso di revocare il mandato a suo Pt_1 CP_1
tempo conferito.
La difesa di faceva rilevare come, a fronte della somma di euro 132.705,12 percepita CP_1 dall'esecutore testamentario, aveva ricevuto, dopo la revoca del mandato, una richiesta di pagamento da parte dell'avv. pari in totale ad euro 296.518,00 di cui euro 59.485,86 già versati in Pt_1
acconto, euro 58.364,80 portati dal decreto ingiuntivo n.9\2020 ed euro 178.667,43 oggetto della domanda di pagamento avanzata con il presente giudizio.
Il convenuto assumeva la invalidità ed inefficacia, sotto plurimi profili, del preventivo invocato dall'avv. chiedeva di rideterminarsi i compensi e di condannarsi il professionista alla Pt_1
restituzione delle somme ricevute in eccedenza.
Il Tribunale di Sondrio, riuniti i due giudizi, di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e quello introdotto in via ordinaria, con la sentenza n.306\2024 depositata pagina 13 di 22 il 29 agosto 2024, accertava nell'importo di euro 11.095,20 oltre accessori il compenso dovuto all'avv.
revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava il professionista a restituire le maggiori Pt_1 somme versate da eccedenti il compenso accertato, condannando l'attore, e opposto, al CP_1
pagamento delle spese di lite.
CP_ Il tribunale prendeva in esame il contenuto del preventivo sottoscritto dal sig. che riportava un prospetto di calcolo del compenso per l'attività stragiudiziale “ad oggi svolta e ancora da svolgere, nell'ambito della successione ereditaria in oggetto”, applicando un compenso del 5% sul valore dell'affare, stimato in € 1.500.000,00, cui veniva prima applicato l'aumento dell'80% per i parametri massimi e poi un ulteriore aumento del 20% per la particolare complessità ed il pregio dell'opera prestata.
Tali aumenti venivano giustificati sulla base di alcune circostanze, ossia la presenza di beni relitti in due stati (Svizzera e Francia) con conseguente necessità di studio di entrambe le legislazioni, il neceSArio uso della lingua francese ed il tempo impiegato per le trasferte, la presenza di un testamento che pretermetteva l'assistito, la contestazione dei diritti successori da parte dell'ex marito della de cuius e la pluralità di parti.
Il preventivo prevedeva altresì che “in caso di liquidazione di quota inferiore ad euro 800.000,00, il compenso dovuto (al netto degli oneri accessori di legge) verrà ridotto proporzionalmente e non potrà superare il 20% della liquidazione effettiva della quota ereditaria” e che “In ogni caso, il compenso netto dovuto non potrà mai essere inferiore ad euro 80.000,00 (oltre oneri accessori di legge)”.
Il tribunale, senza entrare nel merito della questione della legittimità del patto di quota lite, osservava come dal tenore testuale del preventivo risultasse che questo si riferiva allo svolgimento dell'intero incarico (“compenso per l'attività, ad oggi svolta ed ancora da svolgere”), sino al suo compimento.
Secondo il primo giudice, tale pattuizione era inoperante nel caso di anticipato recesso del cliente, come avvenuto nella fattispecie, in quanto non era possibile determinare il valore della quota ereditaria assegnata a cui il compenso era parametrato nel suo ammontare. CP_1
Osservava il giudice di primo grado come “..dalla lettura dell'intero documento, in una chiave logico- sistematica e di buona fede ex art. 1366 c.c., emerge che il compenso è determinato sulla base del valore della quota e calcolato in modo diverso a seconda che risultasse superiore o inferiore ad €
800.000,00..”
Il giudice di primo grado, in base al principio della ragione più liquida, rilevato come il preventivo in contestazione non potesse essere applicato perché si riferiva allo svolgimento dell'intero incarico, che pagina 14 di 22 non era stato portato a termine, atteso il recesso del cliente, e quindi ritenute assorbite tutte le questioni che riguardavano la sua validità, quantificava, utilizzando i parametri di cui al dm 55\2014, sulla base di un valore della controversia compreso nello scaglione tra euro 260.001 ed euro 520.000, nell'importo di euro 11.095,20 il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale svolta.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi d'appello, dall'avv. , che ne Parte_1
chiede la riforma, con l'accoglimento della domanda di pagamento formulata in primo grado.
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'impugnazione, della quale si è chiesto il rigetto.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2025, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, fiSAndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le predette memorie e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come l'eccezione sollevata dall'appellante circa la novità della produzione documentale di parte appellata sia inconferente, trattandosi, con evidenza, di documenti funzionale a contrastare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della motivazione della sentenza di primo grado :”.. “Impregiudicata ogni considerazione sulla legittimità del patto di quota lite, appare chiaro dal tenore testuale che il preventivo si riferisce allo svolgimento dell'intero incarico
(“compenso per l'attività, ad oggi svolta ed ancora da svolgere”), sino al suo compimento. Tale pattuizione è, dunque, inoperante nel caso di anticipato recesso del cliente ..come avvenuto nella fattispecie, in quanto non è possibile determinare il valore della quota ereditaria assegnata a CP_1
cui il compenso è parametrato nel suo ammontare. Difatti, dalla lettura dell'intero documento, in
[...]
una chiave logico-sistematica e di buona fede ex art. 1366 c.c., emerge che il compenso è determinato sulla base del valore della quota e calcolato in modo diverso a seconda che risultasse superiore o inferiore ad € 800.000,00..”.
L'appellante censura sia l'affermazione del primo giudice, seppure non motivata, secondo cui la pattuizione del compenso concreterebbe un patto di quota lite, sia la valutazione espreSA dal tribunale,
pagina 15 di 22 secondo cui la convenzione sarebbe inoperante perché il compenso risultava indeterminabile al momento della revoca dell'incarico in quanto parametrato all'intera quota ereditaria.
Sostiene l'avv. come al momento della revoca del mandato difensivo da parte del cliente, la Pt_1 quota ereditaria di quest'ultimo era già determinata, nell'importo, salvo accrescimento, di euro
472.641,75 indicato dall'esecutrice testamentaria.
Secondo l'appellante, il compenso da riconoscere al medesimo doveva essere almeno pari al 20% della somma predetta e quindi ad euro 94.528,35 (472.641,75 x 20%), superiore al minimo previsto di euro 80.000,00.
Sempre nell'ambito del primo motivo, l'appellante lamenta come il giudice di primo grado aveva, con formula perpleSA, qualificato la convenzione sugli onorari come patto di quota lite, senza alcuna motivazione, ed in difetto di allegazione di controparte.
Sostiene l'appellante come la pattuizione di un compenso in percentuale sull'affare andato a buon fine doveva ritenersi del tutto lecita.
Aggiunge l'avv. come anche la previsione di un compenso minimo di euro 80.000,00 trovava Pt_1
adeguata giustificazione nel numero e nella complessità delle questioni trattate.
Secondo l'appellante, doveva pertanto essere riconosciuto non soltanto il compenso minimo garantito, ciò che avrebbe dovuto comportare il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo n.n.9\2020, ma anche il riconoscimento della ulteriore somma di euro 14.528,35.
Con il secondo motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della sentenza di primo grado :” Non può nemmeno condividersi la tesi del professionista per cui la revoca del mandato sarebbe stata strumentale a far venir meno l'obbligo di corrispondere il compenso così come concordato, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto – non risulta che l'incarico fosse pressocché totalmente adempiuto.
Infatti, sempre per il tramite dell'avv. era da poco stato suggerito di conferire incarico a un Pt_1 legale svizzero per l'avvio di una causa volta a determinare le quote ereditarie dei coeredi (doc. 25 CP_
, nell'impossibilità di trovare un accordo tra e i cugini. Non era, inoltre, stata CP_1
affrontata la questione della vendita o assegnazione dei beni ereditari siti in Francia”.
Assume l'appellante come la convenzione sul compenso contenesse una “condizione mista”, rappresentata dalla conclusione dell'incarico professionale, cui era condizionato il pagamento del compenso.
Secondo la tesi dell'appellante, la revoca del mandato difensivo da parte di , comunicata CP_1 quando poteva oramai affermarsi che l'attività del professionista era giunta a positiva conclusione,
pagina 16 di 22 integrava una condotta idonea a determinare gli effetti di cui all'art. 1359 c.c., in quanto diretta ad impedire l'avveramento della condizione.
Con il terzo motivo l'appellante sottopone a critica il seguente paSAggio della sentenza di primo grado
:” L'art. 2237 co. 1 c.c. prevede che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”, restando dunque escluso il mancato guadagno (Cass. n. 185/2020).
Pertanto, all'avv. sono dovuti l'onorario per l'attività effettivamente prestata e il rimborso per Pt_1 le spese sostenute nell'ambito del mandato ricevuto. In assenza di valida pattuizione, ai sensi dell'art. 2233 c.c…per la quantificazione dei compensi si fa riferimento alle tariffe di cui al D.M. 55/2014.”
Secondo l'appellante il primo giudice aveva errato nel non riconoscere alla pattuizione del compenso minimo garantito, il valore di una deroga convenzionale al disposto dell'art. 2237 c.c., con la conseguenza che il compenso doveva essere liquidato secondo quanto stabilito nella convenzione, aggiungendo al compenso minimo di euro 80.000,00, l'ulteriore somma di euro 14.528,35, e non, come deciso dalla sentenza impugnata, secondo i parametri di cui al DM 55\2014.
Con il quarto motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della sentenza di primo grado: “Quanto alle spese vive, non sono state allegate, né tantomeno vi è documentazione utile versata in atti per il loro riconoscimento”.
Assume l'appellante come nessuna contestazione era stata avanzata in ordine alle spese vive sostenute, pari ad euro 1.121,06, da parte di , che con il versamento del primo acconto le aveva CP_1
pagate.
Pertanto, secondo l'appellante, aveva errato il giudice di primo grado a non escludere, dalla condanna alla restituzione in favore di , il predetto importo a titolo di spese. CP_1
Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione del primo giudice deve essere corretta.
In linea di principio, deve essere ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma c.c.). Il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commeSA, ma solo per l'opera svolta. Pertanto, se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, eSA- salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per pagina 17 di 22 l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass n.
29745\2020; Cass. 36071\2022, Cass. 11264\2024)
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il recesso da parte del cliente non rende, di per sé, inoperante la convenzione, se questa permette di determinare il compenso.
Ciò posto, il preventivo sottoscritto da prevede, come visto, tre diverse clausole che CP_1
attengono al compenso.
La prima fiSA una percentuale del 5% sull'importo stimato dell'affare pari ad euro 1.500.000, oltre ad aumenti per la complessità dell'attività da svolgersi.
Con una seconda clausola si conviene che nel caso di liquidazione di quota inferiore ad euro
800.000,00 il compenso dovuto verrà proporzionalmente ridotto e non potrà essere superiore al 20% della liquidazione effettiva della quota ereditaria, computandosi in tale liquidazione le somme di denaro ed il controvalore dei beni mobili ed immobili assegnati al cliente.
Con una terza pattuizione si prevede un compenso minimo dovuto pari ad euro 80.000,00.
La prima e la seconda clausola costituiscono una modalità alternativa di liquidazione del compenso, a seconda del valore della quota liquidata al cliente.
La circostanza, non controversa tra le parti, che la quota di eredità in discussione, in ipotesi spettante ad
, sia pari a circa euro 470.000,00, rende la prima previsione della convenzione, formulata CP_1
sulla previsione, non verificatasi, di un valore della quota (euro 1.500.000,00), inapplicabile, senza la necessità di ulteriori indagini sulla sua validità.
L'esame delle altre due pattuizioni comporta la necessità di prendere in considerazione le eccezioni, inerenti la validità delle stesse, sollevate in primo grado da , non oggetto di valutazione da CP_1
parte del tribunale.
La clausola che fiSA, nel caso di quota inferiore ad euro 800.000,00, il compenso (massimo) nella misura del 20% della liquidazione della quota ereditaria in favore del cliente, sarebbe invalida, secondo la difesa dell'appellato, in quanto integrante un patto di quota lite vietato, ed in quanto veSAtoria ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del consumo.
L'appellato fa rilevare di avere nel corso del giudizio di primo grado, argomentato nelle proprie difese le ragioni per le quali quello in esame doveva qualificarsi come un patto di quita lite, vietato dalla legge.
pagina 18 di 22 La clausola sarebbe inoltre nulla per illiceità della causa in concreto, perché con eSA si attribuirebbe un vantaggio irragionevole e non proporzionato al valore dell'affare, in violazione degli artt. 43 e 45 del
Codice deontologico forense.
La terza clausola, sul compenso minimo, sarebbe, sempre secondo la difesa di , nulla in CP_1
quanto veSAtoria, ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del consumo, e per illiceità della causa in concreto.
Aggiunge l'appellato come la propria quota ereditaria, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato non era affatto determinata e non era stata acquisita, tanto che per ottenerla aveva dovuto Pt_1
instaurare una costosa e defatigante causa in Svizzera, al cui esito aveva ottenuto una somma inferiore a quella che l'appellante riteneva pacificamente acquisita.
Ritiene la Corte come la seconda clausola, che fiSA il compenso nella misura del 20% della somma liquidata al cliente, sia nulla per contrasto con l'art. 13 comma 4 della legge 247 del 2012.
L'eccezione, contenuta nel primo motivo di appello, dell'appellante, circa inammissibilità della questione, per non essere stata oggetto di espreSA domanda avanzata in primo grado da parte di
[...]
, non ha fondamento. CP_1
Come affermato dalle Sezioni Unte della Suprema Corte “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SU 7294\2017).
Successivamente la Corte di CaSAzione ha avuto modo di statuire come “il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espreSA deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo” Cass.
34590\2023).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che gli elementi sui quali si fonda detta eccezione di nullità del patto di quota lite sono stati prospettati sin dall'inizio del giudizio di primo grado, e la questione è stata comunque affrontata dalle difese di entrambe le parti (v. comparse difensive finali delle parti in primo grado).
pagina 19 di 22 Come affermato dalla Suprema Corte il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare (Cass.
23738\2024).
Osserva il Supremo Collegio come la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 preveda che la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, comma 3), stabilendo esplicitamente il divieto dei patti ”con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o litigiosa” (art. 13, comma
4).
Secondo la Suprema Corte “il coordinamento tra il terzo e quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i patti commisurati, anche in percentuale sul valore dell'affare, che sono ammessi ed il patto di quota lite, che è vietato. Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite…il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione..” (Cass. 23738\2024 citata).
Nel caso di specie, il compenso dell'avvocato è stato parametrato, nella clausola in esame, ad una percentuale dell'importo che il cliente avrebbe percepito a titolo di liquidazione della quota ereditaria.
Il compenso è stato pertanto ancorato al vantaggio economico raggiunto all'esito della prestazione professionale, realizzando in tal modo il risultato vietato dalla norma sopra citata.
Anche la clausola che stabilisce un compenso minimo, qualsiasi sia il risultato conseguito dal cliente, pari alla ragguardevole somma di euro 80.000,00, è nullo.
pagina 20 di 22 Attesa la pacifica, e riconosciuta dallo stesso avv. qualità di consumatore di , la Pt_1 CP_1
clausola in questione ha un evidente natura veSAtoria, ai sensi dell'art. artt. 33 del Codice del
Consumo, poiché determina un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto obbliga il cliente a corrispondere una rilevante somma di denaro, palesemente eccessiva rispetto ai parametri ministeriali, e ciò a prescindere dal riscontro della effettiva attività svolta dal professionista e dalla sua utilità per il cliente.
Ciò non può che comportare, ai sensi dell'art. 36 del d. lsg. 206\2005, la nullità della pattuizione.
Il rigetto del primo motivo, derivante dalla inefficacia, per le ragioni sopra esposte, di tutte le clausole di cui si compone la convenzione stipulata tra le parti, determina, di per sé, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello, che si fondano sul neceSArio presupposto della validità di quelle pattuizioni, e sugli effetti favorevoli per l'appellante che esse spiegherebbero.
Infine, anche il quarto motivo non ha fondamento.
CP_ Avendo in giudizio il sig. contestato integralmente la quantificazione del compenso da parte dell'avv. chiedendo determinazione dello stesso in base ai parametri ministeriali e la Pt_1
condanna del professionista a restituire le somme ricevute in eccedenza, è evidente come nessuna delle somme percepite dall'avv. in precedenza poSA ritenersi come non contestata. Pt_1
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 21 di 22 b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 26 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2499/2024 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ULPIANO, 29 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. LUCIANI MORRONE
LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO CP_1 C.F._2
AUGUSTO 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAZZA MICHELE, che lo pagina 1 di 22 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ORSENIGO PAOLO
GIULIO MARIA ( ) LARGO AUGUSTO 7 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-disporre lo stralcio della documentazione depositata dall'appellato con nota del 24.12.2024 in quanto inammissibile, tardiva ed irrilevante;
- accogliere l'appello e, in riforma integrale della sentenza n. 306/2024 del
Tribunale Civile di Sondrio, Sez. Unica Civile, pubblicata il 29.08.2024 accogliere le domande dell'appellante come da conclusioni formulate in primo grado e riportate di seguito.
A tal fine, senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi istruttori articolati dall'appellante come reiterati in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadite nell'atto introduttivo dell'appello, in particolare i capitoli da 16 a 22 e 25,26,27.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Di seguito le conclusioni precisate in primo grado, ribadite con l'atto di appello e qui di nuovo precisate:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale:
pagina 2 di 22 - rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo e, riconoscendo la piena validità dell'accordo sul compenso, rigettare la domanda riconvenzionale;
- accertare l'avvenuta esecuzione da parte dell'avvocato Parte_1
del mandato professionale per cui è causa e per l'effetto accertare il diritto del professionista al pagamento degli onorari per l'opera prestata, conseguentemente dichiarando il sig. obbligato alla CP_1
corresponsione del compenso stesso eccedente il minimo garantito come determinato nel preventivo dal convenuto accettato e sottoscritto in data
8.11.2017 fino alla concorrenza di euro 162.000,00 oltre accessori, sul presupposto che il mancato avveramento della condizione di pagamento dell'intero - liquidazione integrale della quota al coerede - è stato determinato, mediante revoca strumentale ed ingiustificata del mandato, al solo fine di sottrarsi al pagamento convenuto, dalla parte che aveva interesse negativo a tale avveramento e sia, quindi, ad eSA imputabile, dovendosi pertanto considerare ex art. 1359 c.c. come avverata la condizione steSA (id est la conclusione dell'incarico con liquidazione della quota di valore di 800.000,00 euro in favore del coerede ex cliente),
- per l'effetto condannare il convenuto/opponente al pagamento della somma ancora dovuta al momento del deposito del decreto ingiuntivo e della notifica della citazione introduttiva, di euro 122.000,00, oltre rimborso spese generali, anticipazioni, caSA di previdenza forense ed iva
e così, complessivamente euro 178.667,43, somma comprensiva di quella portata dal decreto ingiuntivo n. 9/2020 (R.G. 1801/2019);
- in via subordinata, salvo gravame, valutata l'opera prestata in favore del convenuto, determinare, sempre mediante riferimento alla convenzione scritta, ma in relazione ad un diverso valore di stima della pagina 3 di 22 quota spettante al coerede o comunque in rapporto all'attività effettivamente svolta, il giusto compenso spettante all'avvocato in aggiunta al minimo garantito di euro 80.000 oltre accessori di legge e per CP_ l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma così determinata dal Giudice;
- condannare il convenuto/opponente ai sensi dell'art. 96, 1° o ultimo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese del giudizio.”.
Si reiterano inoltre le istanze istruttorie (interrogatorio formale e CP_1
prova per testi in caso di esito negativo con testi indicati in lista) non ammesse come da seconda memoria ex art. 183, 6^ comma, c.p.c., ribadite in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ripetute nelle conclusioni dell'atto di appello, qui di seguito trascritte:
“-a) quanto all'oggetto dell'incarico ed alla natura delle contestazioni avanzate dai germani e Parte_2 Parte_3
-1) “Vero o non che (Vero che) appreso dell'apertura della successione della zia il sig. confidò al suo amico Persona_1 CP_1
di non aver alcuna speranza di ereditare i beni della zia Controparte_2
avendo saputo che la steSA aveva a suo tempo redatto testamento in favore di uno solo dei due fratelli, padre dei suoi tre cugini?” Per_2
-2) “Vero o non che (Vero che) l'avv. fu incaricato dal sig. Pt_1 CP_1
di assisterlo nella vicenda ereditaria che lo vedeva contrapposto ai cugini
[...]
per affermare i suoi diritti ereditari superando il testamento della sig.ra
e, una volta riconosciuto erede, per essere Persona_1
assistito nella successiva fase liquidatoria riguardante i beni mobili ed immobili siti in Francia ed in Svizzera?”
-3) “Vero o non che (Vero che) durante tutto il tempo del primo incontro tra pagina 4 di 22 le parti convocate nello studio dell'esecutrice testamentaria in Yverdon Les-
Bains in data 19 maggio 2017 i cugini , e Pt_2 Pt_2 Parte_3
sostenevano, sulla base del parere dell'avv. Paolo Tarabini, presente CP_1
di essere gli unici eredi in forza del testamento del 31 agosto 2006?”
[...]
-4) “Vero o non che (Vero che) nel corso della riunione di cui al precedente capitolo l'esecutrice testamentaria, nel consegnare eSA steSA il parere dell'avv. Tarabini all'avv. manifestò la propria intenzione di Pt_1
volerne tener conto e sollecitò un accordo tra il sig. -escluso dal CP_1
testamento- ed i tre cugini, figli di , secondo il quale il primo, stante il Per_2
testamento e la posizione dei secondi, avrebbe dovuto accontentarsi di un limitato riconoscimento economico una tantum?”
-5) “Vero o non che (Vero che) l'impostazione fondata sul parere dell'avv.
Tarabini secondo la quale i diritti ereditari spettassero solo ai cugini , Pt_2
e fu lungamente discuSA nel corso del primo incontro Pt_2 Parte_3
tra le parti del 19.5.2017 e contestata dall'avv. all'esecutrice Pt_1
testamentaria?”
-6) “Vero o non che (Vero che), nel corso della steSA riunione del 19.5.2017
l'Avv. d'accordo con il cliente, avanzò una proposta di divisione Pt_1
paritaria dell'eredità secondo quote uguali del 25% ciascuna e che i fratelli
, e rifiutarono con la motivazione che Pt_2 Pt_2 Parte_3 CP_1
non aveva, secondo loro, alcun diritto all'eredità?”
[...]
*
-b) sulla promeSA di compenso pari al 50% del ricavato dall'eredità:
-7) “Vero o non che (Vero che) l'avv. nell'accettare l'incarico di cui Pt_1
al capitolo -2), su espreSA richiesta dell'amico si impegnò Controparte_2
a non pretendere acconti dal cliente fino a che questi non avesse realizzato una qualche utilità economica dall'eredità?” pagina 5 di 22 -8) “Vero o non che (Vero che) a fronte di tale facilitazione il sig. CP_1
ebbe a più riprese ad affermare che, qualora vi fosse stato un risultato favorevole, avrebbe riconosciuto all'avv. la metà del ricavato Pt_1
dall'eredità?” CP_
-9) “Vero o non che (Vero che) l'avv. fece presente al sig. che il Pt_1
suo compenso non poteva basarsi sulla promeSA di cui al punto precedente ma che si sarebbe dovuto concludere un contratto scritto sul compenso?”
*
-c) ancora sull'oggetto dell'incarico e sulle questioni economiche: le trattative per concordare il compenso:
-10) “Vero o non che (Vero che) il DO. su richiesta di Controparte_2
prima di contattare l'avv. interpellò telefonicamente CP_1 Pt_1
due avvocati svizzeri ai quali chiese un'indicazione di massima sui costi della neceSAria opera professionale, ricevendo in risposta che sarebbe stata applicata una tariffa oraria tra 500 e 650 euro l'ora, giudicati esosi dallo stesso sig. e che solo dopo tali ricerche il DO. CP_1 [...]
d'accordo con l'amico chiese all'avv. CP_2 CP_1 Pt_1
se fosse disposto ad assumere l'incarico?”
[...]
-11) “Vero o non che (Vero che) il DO. indicò all'amico CP_2 CP_1
l'Avv. in quanto professionista che sapeva essersi
[...] Parte_1
occupato di questioni successorie in Francia ed altri Paesi francofoni e che aveva padronanza della lingua francese e lavorava da anni per la Banca
Popolare di Sondrio godendo di massima e generale stima e ottima reputazione da parte di tutto il personale dell'Ufficio Legale della Banca?”
-13) “Vero o non che (Vero che), dopo la sottoscrizione del contratto sul compenso dell'8.11.2017, il sig. dichiarò all'amico CP_1 [...]
di essere soddisfatto e di giudicare il compenso richiesto CP_2
pagina 6 di 22 adeguato all'attività già svolta ed a quella futura, né lui e la moglie mossero alcuna contestazione in proposito fino al momento della revoca del mandato?”
-15) “Vero o non che (Vero che) dopo la firma una copia del contratto sul compenso sottoscritto il 9.11.2017 venne consegnata al cliente che ne è rimasto sempre in possesso?”
*
-d) sull'assenza di valide ragioni di revoca del mandato: la condotta del cliente e della moglie nei giorni precedenti alla revoca comunicata con pec dell'11.10.2019, la questione del “nero”, le direttive del cliente per ricevere aggiornamenti e l'assolvimento in concreto dell'onere informativo incombente sul professionista:
-16) Vero o non che (Vero che) la sera del 27.9.2019 il sig. e sua CP_1
moglie si recarono a casa del DO. per manifestargli per la Controparte_2
prima volta la loro preoccupazione che l'avv. non rispettasse Pt_1
l'accordo sul compenso e che avrebbe preteso più di quanto pattuito e per questo il DO. suggerì di parlarne in videoconferenza il giorno CP_2
successivo e chiamò l'avv. per fiSAre tale videoconferenza?” Pt_1
-17) “Vero o non che (Vero che) il giorno 28.9.2019 durante la videoconferenza via Skype tra l'avvocato a Roma, il cliente, la moglie ed il
DO. a casa di quest'ultimo, dopo aver ricevuto rassicurazione CP_2
dall'avv. circa il rispetto del contratto sul compenso sottoscritto il Pt_1
9.11.2017, la sig.ra ebbe a muovere per la prima volta Parte_4
contestazioni sull'operato dell'avvocato, asserendo di non essere stata da questi mai informata adeguatamente e, per questo, di non aver più fiducia nel suo operato?”
-18) “Vero o non che (Vero che) terminata la videoconferenza, trovandosi pagina 7 di 22 ancora in casa del DO. ed alla presenza della di lui moglie, CP_2
CP_
scoppiava una discussione tra il sig. e la signora Testimone_1
nel corso della quale il primo urlava alla seconda di Parte_5
avergli fatto fare una figuraccia con l'avvocato con il quale avrebbe dovuto scusarsi?”
-19) “Vero o non che (Vero che) subito dopo la lite con la moglie di cui al punto precedente il sig. disse al suo amico di CP_1 Controparte_2
avere, al contrario della moglie, fiducia nel professionista con il quale si sarebbe chiarito di lì a breve?”
-20) “Vero o non che (Vero che) in risposta al marito la signora Parte_4
disse testualmente “Lo spieghi tu alle figlie quando torneremo a casa, visto che ne avevamo parlato ed era una decisione già presa tra noi”?”
-21) “Vero o non che (Vero che) nel corso del rapporto tra avvocato e cliente quest'ultimo si è sempre dichiarato soddisfatto dell'operato del professionista
e di avere piena fiducia nello stesso e ciò fino al momento della revoca del mandato il giorno 11.10.2019?”
-22) “Vero o non che (Vero che) alla fine di marzo/inizio aprile 2019, ricevuto il primo accreditamento a seguito di riparto, il Sig. CP_1
chiamò il DO. per convincere l'avvocato ad accettare CP_2 Pt_1
un pagamento in contanti allo scopo di risparmiare le imposte dovute sulla fattura e che l'avvocato rifiutò tale modalità di pagamento?” Pt_1
*
In caso di esito negativo, chiede ammettersi prova testimoniale sugli stessi capitoli, premeSA la locuzione “Vero che” nonché sui seguenti ulteriori:
-a) quanto all'oggetto dell'incarico ed alla natura delle contestazioni avanzate dai germani e Parte_2 Parte_3
-24) “Vero che ricevetti dai cugini e incarico Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 22 di affermare l'assenza di alcun diritto all'eredità in capo al sig. CP_1
in virtù del testamento redatto dalla de cuius in favore del solo fratello Per_2
in data 31 agosto 2006?”
[...]
-d) sull'assenza di valide ragioni di revoca del mandato: la condotta del cliente e della moglie nei giorni precedenti alla revoca comunicata con pec dell'11.10.2019, la questione del “nero”, le direttive del cliente per ricevere aggiornamenti e l'assolvimento in concreto dell'onere informativo incombente sul professionista:
-25) “Vero che al termine della discussione con il marito dopo la sessione di videoconferenza con l'avv. del giorno 28.9.2019 la Signora Pt_1
disse concitata alla moglie del DO. che con quello che Parte_4 CP_2
si erano impegnati a dare all'avvocato sarebbe loro rimasto troppo poco del realizzato dall'eredità?”
-26) “Vero che, subito dopo l'affermazione di cui al capitolo precedente, lo stesso pomeriggio del 28.9.2019 alla domanda del DO. Controparte_2
“Vuoi prendere un altro avvocato?” la signora rispose Parte_5
testualmente: “Eh, ma tanto i soldi li prendiamo ugualmente perché quello che doveva esser fatto è stato fatto e anche se non faccio nulla la notaia mi deve dare i soldi ormai”?”
-27) “Vero che la sera del 9 maggio 2019 mentre mi trovavo in automobile in compagnia dell'avv. e di sua moglie ho assistito ad una lunga Pt_1
telefonata tra l'avvocato stesso ed il suo amico nel corso Controparte_2
della quale l'avvocato ha ripetuto numerose volte di non voler e Pt_1
poter accettare pagamenti “in nero” dal sig. ” CP_1
Si indicano a testi i signori:
-1) DO. residente in [...]
XXV Aprile 1251 - 23010 su tutti i capitoli eccetto il 24; pagina 9 di 22 -2) residente in [...]di EL (SO) residente in [...]
RB di EL (SO), Via XXV Aprile 1251 – 23010 sui capitoli
1,7,11,12,16,18,20,21,22,23,25,26;
-3) DO.SA , residente in [...]
49 sul solo capitolo 27;
-4) Avv. Paolo Tarabini, dom.to in 23100 Sondrio SO, Via Cesura, 4, sul solo capitolo 24.”
Per CP_1
Piaccia alla Corte d'appello eccellentissima, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
-
Nel merito:
- respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa o più ampia motivazione.
-
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, e comunque l'intervenuto scioglimento del titolo posto a base delle presenti cause, e cioè del preventivo datato 8 novembre 2017, nonché la veSAtorietà delle sue clausole e in ogni caso la non debenza, in subordine anche sotto il profilo quantitativo, degli importi richiesti, rigettando tutte le domande di parte attrice appellante;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo e pagina 10 di 22 2 infondato, dichiarando che il signor nulla deve all'avv. CP_1
in forza di tale titolo;
Pt_1
- accertato che il sig. in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato CP_1
provvisoriamente esecutivo, ha versato all'avv. in data 5 giugno 2020, Pt_1
l'importo complessivo di € 64.035,63 (doc. 38), condannare l'avv. a restituire Pt_1
al sig. la suddetta somma, maggiorata di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma CP_1
quarto c.c. dalla data del pagamento al saldo;
- rideterminare sulla base dei Parametri Ministeriali le somme dovute dal signor CP_1
all'avv. per l'attività effettivamente svolta dal legale prima del recesso del Pt_1
cliente dal contratto d'opera professionale e, accertato che il signor ha CP_1
versato all'avv. la somma complessiva di € 123.521,49 (di cui € 10.000,00 in Pt_1
data 02.04.2019 [doc. 16]; € 49.485,86 in data 13 maggio 2019 [doc. 23] e € 64.035,63 in data 05.06.2020 [doc. 38]), condannare l'avv. a restituire al signor Pt_1 CP_1
le somme ricevute in eccedenza rispetto al compenso che verrà rideterminato dalla
[...]
Corte Ecc.ma, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto c.c. dalla data dei singoli pagamenti eseguiti dal cliente al saldo;
- in estremo subordine, ricondurre ad equità il compenso richiesto dall'avv. e, Pt_1
accertato che il signor gli ha versato la somma complessiva di € 123.521,49, CP_1
condannarlo a restituire al signor le somme ricevute in eccedenza rispetto CP_1
all'importo dovutogli.
Con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
pagina 11 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
L'avv. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, , per Parte_1 CP_1
ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 178.667,43 a titolo di compensi, ovvero in subordine al pagamento del giusto compenso da determinarsi in corso di causa, per l'attività di assistenza legale stragiudiziale prestata con riferimento ad una vicenda successoria, relativa all'eredità della sig.ra deceduta in Svizzera il 22.06.2016, zia del sig. che Persona_1 CP_1
aveva con testamento istituito unico erede il fratello . Per_2
Posto che era premorto alla testatrice, e che secondo la legge svizzera questo rendeva Per_2
invalido il testamento, si era aperta la successione legittima, regolata dalla normativa elvetica, che coinvolgeva altri soggetti oltre a . CP_1
L'attore esponeva di aver ricevuto incarico dal sig. , per la tutela dei diritti successori di CP_1 quest'ultimo, acconsentendo ad essere pagato soltanto nel momento in cui fosse avvenuta una ripartizione almeno parziale dell'eredità, e stipulando con il cliente un preventivo in data 8-11-2017.
L'attore deduceva che a seguito della compleSA attività stragiudiziale svolta, il proprio cliente aveva ottenuto il pagamento di una quota, parziale, dell'eredità, pari a 150.000 franchi svizzeri, e come il sig. CP_
dopo avere versato un acconto di euro 40.000,00 sul compenso pattuito, aveva sorprendentemente, in data 11-10-2019, revocato il mandato professionale.
L'avv. allegava che, dopo avere inutilmente chiesto al sig. il saldo del compenso Pt_1 CP_1
pattuito ancora dovuto, pari, come da preventivo sottoscritto, ad euro 178.667,43, aveva pertanto richiesto e ottenuto dal Tribunale di Sondrio decreto ingiuntivo n. 9/2020 per la somma di euro
40.000,00 oltre accessori, pari alla differenza tra il compenso minimo netto garantito nell'accordo, e quanto già pagato dal cliente, riservandosi di agire in giudizio separato per l'integrale compenso dovutogli. CP_ Assumeva l'attore come, avendo il sig. ottenuto un primo riparto dall'esecutore testamentario, e quindi il riconoscimento della qualità di coerede unitamente agli altri tre cugini, il mandato professionale doveva ritenersi sostanzialmente completato ed adempiuto, con il conseguente diritto all'intero compenso pattuito.
In ogni caso, secondo l'attore, oltre al compenso minimo garantito stabilito dall'accordo, doveva comunque essere remunerata l'attività prestata, avuto riguardo alla complessità delle questioni ed al pagina 12 di 22 positivo risultato per il cliente, con una eventuale minima decurtazione percentuale sull'intero compenso pattuito.
L'avv. chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento del residuo compenso Pt_1
pattuito.
Si costituiva in giudizio , contestando il fondamento della domanda, della quale si chiedeva CP_1
il rigetto, deducendo di avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo n9\2020 emesso dal Tribunale di Sondrio.
Il convenuto esponeva come l'esecutrice testamentaria svizzera, dopo aver reso noto che secondo la legge elvetica, risultando premorto il beneficiario del testamento, l'eredità spettava per il 50% ad
[...]
e per l'altro 50% ai tre cugini del medesimo, comunicava che questi ultimi non erano disposti a CP_1
riconoscere la maggiore quota del primo.
Sempre dai conteggi della esecutrice testamentaria emergeva che l'attivo netto distribuibile agli eredi era pari a 950.191,00 franchi svizzeri, con la conseguenza che la quota di , secondo la CP_1
legge svizzera, doveva essere pari a 475.095,00 franchi svizzeri.
Stante il contrasto tra gli eredi, l'esecutore testamentario effettuava un versamento a favore di
[...]
di 149.994,00 franchi svizzeri, pari ad euro 132.705,12, ed identiche somme agli altri tre CP_1
coeredi.
Il convenuto esponeva come, nonostante le rassicurazioni dell'avv. era emerso che per Pt_1
ottenere la quota spettante, sarebbe stato neceSArio proporre un giudizio in Svizzera.
Venuta meno la fiducia nell'avv. aveva deciso di revocare il mandato a suo Pt_1 CP_1
tempo conferito.
La difesa di faceva rilevare come, a fronte della somma di euro 132.705,12 percepita CP_1 dall'esecutore testamentario, aveva ricevuto, dopo la revoca del mandato, una richiesta di pagamento da parte dell'avv. pari in totale ad euro 296.518,00 di cui euro 59.485,86 già versati in Pt_1
acconto, euro 58.364,80 portati dal decreto ingiuntivo n.9\2020 ed euro 178.667,43 oggetto della domanda di pagamento avanzata con il presente giudizio.
Il convenuto assumeva la invalidità ed inefficacia, sotto plurimi profili, del preventivo invocato dall'avv. chiedeva di rideterminarsi i compensi e di condannarsi il professionista alla Pt_1
restituzione delle somme ricevute in eccedenza.
Il Tribunale di Sondrio, riuniti i due giudizi, di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e quello introdotto in via ordinaria, con la sentenza n.306\2024 depositata pagina 13 di 22 il 29 agosto 2024, accertava nell'importo di euro 11.095,20 oltre accessori il compenso dovuto all'avv.
revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava il professionista a restituire le maggiori Pt_1 somme versate da eccedenti il compenso accertato, condannando l'attore, e opposto, al CP_1
pagamento delle spese di lite.
CP_ Il tribunale prendeva in esame il contenuto del preventivo sottoscritto dal sig. che riportava un prospetto di calcolo del compenso per l'attività stragiudiziale “ad oggi svolta e ancora da svolgere, nell'ambito della successione ereditaria in oggetto”, applicando un compenso del 5% sul valore dell'affare, stimato in € 1.500.000,00, cui veniva prima applicato l'aumento dell'80% per i parametri massimi e poi un ulteriore aumento del 20% per la particolare complessità ed il pregio dell'opera prestata.
Tali aumenti venivano giustificati sulla base di alcune circostanze, ossia la presenza di beni relitti in due stati (Svizzera e Francia) con conseguente necessità di studio di entrambe le legislazioni, il neceSArio uso della lingua francese ed il tempo impiegato per le trasferte, la presenza di un testamento che pretermetteva l'assistito, la contestazione dei diritti successori da parte dell'ex marito della de cuius e la pluralità di parti.
Il preventivo prevedeva altresì che “in caso di liquidazione di quota inferiore ad euro 800.000,00, il compenso dovuto (al netto degli oneri accessori di legge) verrà ridotto proporzionalmente e non potrà superare il 20% della liquidazione effettiva della quota ereditaria” e che “In ogni caso, il compenso netto dovuto non potrà mai essere inferiore ad euro 80.000,00 (oltre oneri accessori di legge)”.
Il tribunale, senza entrare nel merito della questione della legittimità del patto di quota lite, osservava come dal tenore testuale del preventivo risultasse che questo si riferiva allo svolgimento dell'intero incarico (“compenso per l'attività, ad oggi svolta ed ancora da svolgere”), sino al suo compimento.
Secondo il primo giudice, tale pattuizione era inoperante nel caso di anticipato recesso del cliente, come avvenuto nella fattispecie, in quanto non era possibile determinare il valore della quota ereditaria assegnata a cui il compenso era parametrato nel suo ammontare. CP_1
Osservava il giudice di primo grado come “..dalla lettura dell'intero documento, in una chiave logico- sistematica e di buona fede ex art. 1366 c.c., emerge che il compenso è determinato sulla base del valore della quota e calcolato in modo diverso a seconda che risultasse superiore o inferiore ad €
800.000,00..”
Il giudice di primo grado, in base al principio della ragione più liquida, rilevato come il preventivo in contestazione non potesse essere applicato perché si riferiva allo svolgimento dell'intero incarico, che pagina 14 di 22 non era stato portato a termine, atteso il recesso del cliente, e quindi ritenute assorbite tutte le questioni che riguardavano la sua validità, quantificava, utilizzando i parametri di cui al dm 55\2014, sulla base di un valore della controversia compreso nello scaglione tra euro 260.001 ed euro 520.000, nell'importo di euro 11.095,20 il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale svolta.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi d'appello, dall'avv. , che ne Parte_1
chiede la riforma, con l'accoglimento della domanda di pagamento formulata in primo grado.
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'impugnazione, della quale si è chiesto il rigetto.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2025, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, fiSAndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le predette memorie e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come l'eccezione sollevata dall'appellante circa la novità della produzione documentale di parte appellata sia inconferente, trattandosi, con evidenza, di documenti funzionale a contrastare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della motivazione della sentenza di primo grado :”.. “Impregiudicata ogni considerazione sulla legittimità del patto di quota lite, appare chiaro dal tenore testuale che il preventivo si riferisce allo svolgimento dell'intero incarico
(“compenso per l'attività, ad oggi svolta ed ancora da svolgere”), sino al suo compimento. Tale pattuizione è, dunque, inoperante nel caso di anticipato recesso del cliente ..come avvenuto nella fattispecie, in quanto non è possibile determinare il valore della quota ereditaria assegnata a CP_1
cui il compenso è parametrato nel suo ammontare. Difatti, dalla lettura dell'intero documento, in
[...]
una chiave logico-sistematica e di buona fede ex art. 1366 c.c., emerge che il compenso è determinato sulla base del valore della quota e calcolato in modo diverso a seconda che risultasse superiore o inferiore ad € 800.000,00..”.
L'appellante censura sia l'affermazione del primo giudice, seppure non motivata, secondo cui la pattuizione del compenso concreterebbe un patto di quota lite, sia la valutazione espreSA dal tribunale,
pagina 15 di 22 secondo cui la convenzione sarebbe inoperante perché il compenso risultava indeterminabile al momento della revoca dell'incarico in quanto parametrato all'intera quota ereditaria.
Sostiene l'avv. come al momento della revoca del mandato difensivo da parte del cliente, la Pt_1 quota ereditaria di quest'ultimo era già determinata, nell'importo, salvo accrescimento, di euro
472.641,75 indicato dall'esecutrice testamentaria.
Secondo l'appellante, il compenso da riconoscere al medesimo doveva essere almeno pari al 20% della somma predetta e quindi ad euro 94.528,35 (472.641,75 x 20%), superiore al minimo previsto di euro 80.000,00.
Sempre nell'ambito del primo motivo, l'appellante lamenta come il giudice di primo grado aveva, con formula perpleSA, qualificato la convenzione sugli onorari come patto di quota lite, senza alcuna motivazione, ed in difetto di allegazione di controparte.
Sostiene l'appellante come la pattuizione di un compenso in percentuale sull'affare andato a buon fine doveva ritenersi del tutto lecita.
Aggiunge l'avv. come anche la previsione di un compenso minimo di euro 80.000,00 trovava Pt_1
adeguata giustificazione nel numero e nella complessità delle questioni trattate.
Secondo l'appellante, doveva pertanto essere riconosciuto non soltanto il compenso minimo garantito, ciò che avrebbe dovuto comportare il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo n.n.9\2020, ma anche il riconoscimento della ulteriore somma di euro 14.528,35.
Con il secondo motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della sentenza di primo grado :” Non può nemmeno condividersi la tesi del professionista per cui la revoca del mandato sarebbe stata strumentale a far venir meno l'obbligo di corrispondere il compenso così come concordato, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto – non risulta che l'incarico fosse pressocché totalmente adempiuto.
Infatti, sempre per il tramite dell'avv. era da poco stato suggerito di conferire incarico a un Pt_1 legale svizzero per l'avvio di una causa volta a determinare le quote ereditarie dei coeredi (doc. 25 CP_
, nell'impossibilità di trovare un accordo tra e i cugini. Non era, inoltre, stata CP_1
affrontata la questione della vendita o assegnazione dei beni ereditari siti in Francia”.
Assume l'appellante come la convenzione sul compenso contenesse una “condizione mista”, rappresentata dalla conclusione dell'incarico professionale, cui era condizionato il pagamento del compenso.
Secondo la tesi dell'appellante, la revoca del mandato difensivo da parte di , comunicata CP_1 quando poteva oramai affermarsi che l'attività del professionista era giunta a positiva conclusione,
pagina 16 di 22 integrava una condotta idonea a determinare gli effetti di cui all'art. 1359 c.c., in quanto diretta ad impedire l'avveramento della condizione.
Con il terzo motivo l'appellante sottopone a critica il seguente paSAggio della sentenza di primo grado
:” L'art. 2237 co. 1 c.c. prevede che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”, restando dunque escluso il mancato guadagno (Cass. n. 185/2020).
Pertanto, all'avv. sono dovuti l'onorario per l'attività effettivamente prestata e il rimborso per Pt_1 le spese sostenute nell'ambito del mandato ricevuto. In assenza di valida pattuizione, ai sensi dell'art. 2233 c.c…per la quantificazione dei compensi si fa riferimento alle tariffe di cui al D.M. 55/2014.”
Secondo l'appellante il primo giudice aveva errato nel non riconoscere alla pattuizione del compenso minimo garantito, il valore di una deroga convenzionale al disposto dell'art. 2237 c.c., con la conseguenza che il compenso doveva essere liquidato secondo quanto stabilito nella convenzione, aggiungendo al compenso minimo di euro 80.000,00, l'ulteriore somma di euro 14.528,35, e non, come deciso dalla sentenza impugnata, secondo i parametri di cui al DM 55\2014.
Con il quarto motivo l'appellante censura il seguente paSAggio della sentenza di primo grado: “Quanto alle spese vive, non sono state allegate, né tantomeno vi è documentazione utile versata in atti per il loro riconoscimento”.
Assume l'appellante come nessuna contestazione era stata avanzata in ordine alle spese vive sostenute, pari ad euro 1.121,06, da parte di , che con il versamento del primo acconto le aveva CP_1
pagate.
Pertanto, secondo l'appellante, aveva errato il giudice di primo grado a non escludere, dalla condanna alla restituzione in favore di , il predetto importo a titolo di spese. CP_1
Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione del primo giudice deve essere corretta.
In linea di principio, deve essere ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma c.c.). Il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commeSA, ma solo per l'opera svolta. Pertanto, se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, eSA- salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per pagina 17 di 22 l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass n.
29745\2020; Cass. 36071\2022, Cass. 11264\2024)
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il recesso da parte del cliente non rende, di per sé, inoperante la convenzione, se questa permette di determinare il compenso.
Ciò posto, il preventivo sottoscritto da prevede, come visto, tre diverse clausole che CP_1
attengono al compenso.
La prima fiSA una percentuale del 5% sull'importo stimato dell'affare pari ad euro 1.500.000, oltre ad aumenti per la complessità dell'attività da svolgersi.
Con una seconda clausola si conviene che nel caso di liquidazione di quota inferiore ad euro
800.000,00 il compenso dovuto verrà proporzionalmente ridotto e non potrà essere superiore al 20% della liquidazione effettiva della quota ereditaria, computandosi in tale liquidazione le somme di denaro ed il controvalore dei beni mobili ed immobili assegnati al cliente.
Con una terza pattuizione si prevede un compenso minimo dovuto pari ad euro 80.000,00.
La prima e la seconda clausola costituiscono una modalità alternativa di liquidazione del compenso, a seconda del valore della quota liquidata al cliente.
La circostanza, non controversa tra le parti, che la quota di eredità in discussione, in ipotesi spettante ad
, sia pari a circa euro 470.000,00, rende la prima previsione della convenzione, formulata CP_1
sulla previsione, non verificatasi, di un valore della quota (euro 1.500.000,00), inapplicabile, senza la necessità di ulteriori indagini sulla sua validità.
L'esame delle altre due pattuizioni comporta la necessità di prendere in considerazione le eccezioni, inerenti la validità delle stesse, sollevate in primo grado da , non oggetto di valutazione da CP_1
parte del tribunale.
La clausola che fiSA, nel caso di quota inferiore ad euro 800.000,00, il compenso (massimo) nella misura del 20% della liquidazione della quota ereditaria in favore del cliente, sarebbe invalida, secondo la difesa dell'appellato, in quanto integrante un patto di quota lite vietato, ed in quanto veSAtoria ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del consumo.
L'appellato fa rilevare di avere nel corso del giudizio di primo grado, argomentato nelle proprie difese le ragioni per le quali quello in esame doveva qualificarsi come un patto di quita lite, vietato dalla legge.
pagina 18 di 22 La clausola sarebbe inoltre nulla per illiceità della causa in concreto, perché con eSA si attribuirebbe un vantaggio irragionevole e non proporzionato al valore dell'affare, in violazione degli artt. 43 e 45 del
Codice deontologico forense.
La terza clausola, sul compenso minimo, sarebbe, sempre secondo la difesa di , nulla in CP_1
quanto veSAtoria, ai sensi degli artt. 33-36 del Codice del consumo, e per illiceità della causa in concreto.
Aggiunge l'appellato come la propria quota ereditaria, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato non era affatto determinata e non era stata acquisita, tanto che per ottenerla aveva dovuto Pt_1
instaurare una costosa e defatigante causa in Svizzera, al cui esito aveva ottenuto una somma inferiore a quella che l'appellante riteneva pacificamente acquisita.
Ritiene la Corte come la seconda clausola, che fiSA il compenso nella misura del 20% della somma liquidata al cliente, sia nulla per contrasto con l'art. 13 comma 4 della legge 247 del 2012.
L'eccezione, contenuta nel primo motivo di appello, dell'appellante, circa inammissibilità della questione, per non essere stata oggetto di espreSA domanda avanzata in primo grado da parte di
[...]
, non ha fondamento. CP_1
Come affermato dalle Sezioni Unte della Suprema Corte “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SU 7294\2017).
Successivamente la Corte di CaSAzione ha avuto modo di statuire come “il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espreSA deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo” Cass.
34590\2023).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che gli elementi sui quali si fonda detta eccezione di nullità del patto di quota lite sono stati prospettati sin dall'inizio del giudizio di primo grado, e la questione è stata comunque affrontata dalle difese di entrambe le parti (v. comparse difensive finali delle parti in primo grado).
pagina 19 di 22 Come affermato dalla Suprema Corte il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare (Cass.
23738\2024).
Osserva il Supremo Collegio come la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 preveda che la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, comma 3), stabilendo esplicitamente il divieto dei patti ”con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o litigiosa” (art. 13, comma
4).
Secondo la Suprema Corte “il coordinamento tra il terzo e quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i patti commisurati, anche in percentuale sul valore dell'affare, che sono ammessi ed il patto di quota lite, che è vietato. Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite…il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione..” (Cass. 23738\2024 citata).
Nel caso di specie, il compenso dell'avvocato è stato parametrato, nella clausola in esame, ad una percentuale dell'importo che il cliente avrebbe percepito a titolo di liquidazione della quota ereditaria.
Il compenso è stato pertanto ancorato al vantaggio economico raggiunto all'esito della prestazione professionale, realizzando in tal modo il risultato vietato dalla norma sopra citata.
Anche la clausola che stabilisce un compenso minimo, qualsiasi sia il risultato conseguito dal cliente, pari alla ragguardevole somma di euro 80.000,00, è nullo.
pagina 20 di 22 Attesa la pacifica, e riconosciuta dallo stesso avv. qualità di consumatore di , la Pt_1 CP_1
clausola in questione ha un evidente natura veSAtoria, ai sensi dell'art. artt. 33 del Codice del
Consumo, poiché determina un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto obbliga il cliente a corrispondere una rilevante somma di denaro, palesemente eccessiva rispetto ai parametri ministeriali, e ciò a prescindere dal riscontro della effettiva attività svolta dal professionista e dalla sua utilità per il cliente.
Ciò non può che comportare, ai sensi dell'art. 36 del d. lsg. 206\2005, la nullità della pattuizione.
Il rigetto del primo motivo, derivante dalla inefficacia, per le ragioni sopra esposte, di tutte le clausole di cui si compone la convenzione stipulata tra le parti, determina, di per sé, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello, che si fondano sul neceSArio presupposto della validità di quelle pattuizioni, e sugli effetti favorevoli per l'appellante che esse spiegherebbero.
Infine, anche il quarto motivo non ha fondamento.
CP_ Avendo in giudizio il sig. contestato integralmente la quantificazione del compenso da parte dell'avv. chiedendo determinazione dello stesso in base ai parametri ministeriali e la Pt_1
condanna del professionista a restituire le somme ricevute in eccedenza, è evidente come nessuna delle somme percepite dall'avv. in precedenza poSA ritenersi come non contestata. Pt_1
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1
cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 21 di 22 b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1
forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 26 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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